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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/11/2025, n. 5551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5551 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1140/2020 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 15.7.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n.
34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
), elettivamente domiciliata in Sant'Agata de' Goti (BN) Parte_1 C.F._1 alla via Starza n.16 presso lo studio dell'avv. Oreste Viola ) - CodiceFiscale_2
- che la rappresenta e difende Email_1
APPELLANTE
E
1 Controparte_1
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dagli avvocati Raffaele Troncone ( - C.F._3
e UR BA - Email_2 C.F._4
, domiciliatari in Napoli, alla Piazza G. Bovio, 22 Email_3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 07.02.2020 emessa dal Tribunale Civile di
Benevento a conclusione del procedimento R.G. n.1166/2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex artt. 702 bis e segg. c.p.c. depositato il 10.3.2017 deducendo Parte_1 responsabilità medico ospedaliera della Controparte_2
quale ente titolare dell'ospedale Sacro Cuore di Gesu' di Benevento,
[...] chiedeva emettersi pronuncia di condanna del predetto ente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei trattamenti sanitari ricevuti presso la struttura indicata nel marzo 2013.
Esponeva che, ricoverata con diagnosi in entrata di utero fibromatoso, veniva sottoposta, in data
10.5.2013, ad intervento chirurgico di isterectomia per via laparotomica per “mioma uterino intramurale”, e dimessa il 13.5 con prescrizione di terapia antibiotica.
Fin dalla dimissione accusava dolore pelvico e febbre che la costringevano a ritornare più volte in ospedale.
Una prima volta veniva rinviata a domicilio senza l'adozione di alcun provvedimento diagnostico- terapeutico.
Poi le veniva diagnosticato un “ascesso della ferita laparotomica”, e all'esame ecografico emergeva una
“raccolta sottocutanea ipoecogena pericicatriziale”. Ciononostante, veniva dimessa col solo consiglio di
“medicazioni locali con acqua ossigenata”, senza prescrizione di terapia antibiotica.
Successivamente le veniva diagnosticata un'infezione alla ferita chirurgica, e dimessa con prescrizione di doppia terapia antibiotica e medicazione giornaliera con Betadine.
Recatasi al P.S. dell'Azienda Ospedaliera Rummo di Benevento, veniva ricoverata con diagnosi in entrata di “ascesso post isterectomia”. Le indagini strumentali praticate evidenziavano erniazione di
2 un'ansa intestinale e laparocele (ernia sulla cicatrice chirurgica per cedimento della parete muscolo-fasciale a seguito dell'infezione).
Si sottoponeva, infine, ad intervento di “plastica addominale per laparocele intasato con ansa incarcerata e necrotizzata” presso l'Ospedale Moscati di Avellino.
In concomitanza con la descritta vicenda clinica emergeva “disturbo depressivo maggiore post- traumatico”, trattato farmacologicamente presso il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di
Benevento.
Per i fatti esposti formulava senza esito richiesta di risarcimento alla titolare Controparte_1 dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù/Fatebenefratelli di Benevento.
Quindi introduceva procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., e il consulente nominato dal Tribunale, dott. accertava, in capo ai sanitari, comportamenti censurabili Persona_1 sia in occasione di ricoveri che dei controlli post-operatori, e tuttavia attribuiva a costoro solo una quota di responsabilità rispetto alla causazione del danno accertato, nell'ordine del 25% di danno biologico permanente.
In particolare, il c.t.u. addebitava ai medici il 50% di responsabilità, ritenendo la restante quota imputabile alla paziente in ragione delle condizioni cliniche e delle abitudini comportamentali preesistenti ai trattamenti sanitari ricevuti, quali: sovrappeso, ipertensione, tabagismo, precedenti interventi chirurgici a carico della parete addominale, colecistectomia laparoscopica e appendicectomia laparotomica, bronchite cronica con asma.
Nell'introdurre il procedimento sommario di cognizione la che contestava il descritto riparto Pt_1 di responsabilità, chiedeva disporsi nuovo accertamento peritale, cui il Tribunale dava seguito affidando l'incarico al dott. . Persona_2
Il CTU ravvedeva nel caso di specie la sussistenza preoperatoria dei precitati fattori di rischio
(sovrappeso, tabagismo in soggetto con BCO, ipertensione arteriosa, precedente intervento chirurgico laparotomico per appendicectomia e ulteriore intervento chirurgico in laparoscopia per colecistectomia), ma valorizzava tali comorbilità non già come concorrenti rispetto alla verificazione dell'evento, ma come elementi che avrebbero dovuto indurre il personale sanitario ad una maggiore attenzione preoperatoria e postoperatoria, trattandosi di soggetto con potenzialità “a fare” infezione del sito chirurgico in misura più elevata rispetto ai soggetti sani.
3 Nelle proprie conclusioni il dott. riconduceva i danni ad esclusiva responsabilità medica Per_2
“quale esito di inappropriata ed errata condotta sanitaria”, aggravata dalla presenza delle indicate comorbilità nella paziente, che avrebbero dovuto indurre una maggiore attenzione della prestazione diagnostico-terapeutica
Con la gravata ordinanza il Tribunale, accertava la sussistenza di un danno biologico permanente nella misura del 21-22%, oltre ad ITT ed ITP come indicate dall'ausiliario, attribuendone, tuttavia, la responsabilità al 50% in capo alla danneggiata, discostandosi sul punto dalle conclusioni rassegnate dal proprio CTU ed aderendo invece a quelle rese dal dott. nel procedimento di ATP. Per_1
Assumeva, infatti, il Tribunale non essere adeguatamente motivate le ragioni per le quali il CTU aveva ritenuto di discostarsi dall'affermazione di corresponsabilità resa nella fase di ATP.
Condannava, pertanto, parte resistente a corrispondere alla ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma di
€ 46.744, oltre accessori e spese di lite.
Con citazione del 9.3.2020 ha proposto tempestivo appello la deducendone l'erroneità nella Pt_1 parte concernente il riparto di responsabilità, e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Si è costituita la con comparsa del 17.6.2020 (per l'udienza del 13.7.2020, differita di Controparte_1 ufficio al 17.7.2020), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Mutati la Sezione e il relatore, all'udienza in epigrafe indicata, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata a sentenza, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, fondato e deve trovare accoglimento.
4 Con unico articolato motivo la si duole dell'errata valutazione delle risultanze della CTU del Pt_1 dott. . Per_2
Impugna la sentenza nella parte in cui il Giudicante ha ritenuto che il dott. non avrebbe Per_2 motivato le ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dalle valutazioni espresse dal suo predecessore, dott. in ordine al giudizio di corresponsabilità, in capo alla danneggiata, per quanto concerne le Per_1 conseguenze lesive dei trattamenti sanitari ricevuti, aderendo alle conclusioni rassegnate dal dott. Per_1 in sede di ATP in merito all'imputabilità del danno, nella misura del 50%, alle condizioni cliniche ed alle abitudini comportamentali della paziente.
Rileva che l'infezione del sito chirurgico rappresenta il 15-16% delle infezioni correlate all'assistenza in ambito ospedaliero. Essa è, quindi, un evento conosciuto e conoscibile in ambito sanitario, che necessita di adeguata vigilanza in ogni fase della procedura di intervento chirurgico.
Nella fase post–operatoria occorre una scrupolosa attività di prevenzione, cui è funzionale la quotidiana ispezione e medicazione della ferita.
Nel caso di specie sarebbe mancata una adeguata gestione della ferita chirurgica, la cui insorgenza sarebbe da imputarsi esclusivamente a colpa dei sanitari.
Rispetto all'insorgenza della ferita, le condizioni cliniche e le abitudini di vita ed eventuali comorbilità della paziente non hanno agito da concause.
Esse dovevano, piuttosto, connotare di maggiore attenzione gli obblighi di vigilanza nella fase post- operatoria.
Le doglianze sono fondate.
A fronte delle compiute osservazioni formulate dai consulenti di parte in sede di ATP, non convince l'assunto secondo il quale le conseguenze dannose patite dalla paziente siano, in parte, da ascriversi alle precedenti comorbilità.
Se così fosse, quelle stesse comorbilità avrebbero dovuto scoraggiare l'indicazione terapeutica all'intervento allorquando se ne programmò l'esecuzione, ma non vi è traccia di considerazioni di questo tenore nella relazione a firma del dott. Per_1
Ad ogni modo, il c.t.u. nominato nel procedimento sommario di cognizione, dott. , dà Per_2 compiutamente atto del dibattito svoltosi in sede di ATP sull'incidenza causale delle comorbilità rispetto ai danni accertati, offrendo, all'esito, una sua personale lettura degli eventi, che la Corte reputa
5 condivisibile per le ragioni esposte e perché adeguatamente suffragata dalla letteratura scientifica richiamata dall'ausiliario del giudice.
Si riportano i passi di interesse della consulenza . Per_2
02.11.2016: bozza preliminare di accertamento tecnico preventivo, eseguito dal Prof. Dott. … che Persona_1 concludeva nel seguente modo: “…il quadro attuale che configura il complesso morboso a carico di è così Parte_1 composto: postumi anatomo-funzionali a carico dell'apparato digerente e disturbo post-traumatico da stress che condizionano la vita relazionale e l'assetto strutturale della persona … : 10-12% ; apparato digerente: sindrome algica addominale ricorrente : 4-6%; disturbo post-traumatico da stress : 8-10%. Si determina pertanto un danno biologico complessivo della entità del 25%. Di tale danno complessivo si ritiene che: il 50% debba essere attribuito alle condizioni cliniche e alle abitudini comportamentali della sig.ra presenti ancora prima dell'inizio della vicenda. Tali Pt_1 condizioni (come sovrappeso, ipertensione, tabagismo, precedenti interventi chirurgici a carico della parete addominale – colecistectomia laparoscopica e appendicectomia laparotomica -, bronchite cronica con asma), rappresentano infatti fattori di rischio importanti per lo sviluppo di laparoceli e di infezione della ferita chirurgica, come ampiamente riportato nella parte iniziale della presente relazione;
il 50% debba essere attribuito alla censurabile condotta dei sanitari dell'Ospedale Sacro
Cuore di Gesù-Fatebenefratelli di Benevento, che se avessero correttamente prestata la adeguata assistenza alla sig.ra
[...] avrebbero evitato alla stessa di sottoporsi ad un terzo ricovero e probabilmente avrebbero limitato il fenomeno dello Pt_1 sviluppo del laparocele.
….
16.11.2016: controdeduzioni medico legali, a firma del dott. Specialista in Medicina Legale e delle Persona_3
Assicurazioni, nell'interesse della signora alla relazione medico legale del Prof. ... omissis… Parte_1 Per_4 le conclusioni medicolegali … omissis…sono assolutamente condivisibili nella parte in cui (pag. 12) viene riferito che il danno biologico riportato dalla Perizianda sia da attribuire “alla censurabile condotta dei sanitari dell‟Ospedale Sacro
Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento …. Non sono, invece, condivisibili nella parte in cui ritine che il 50% del danno sia legato alle condizioni cliniche ed alle abitudini di vita della sig.ra nonché ad eventuale comorbilità e Pt_1 non alla condotta censurabile dei sanitari. … A pag. 6 della relazione il CTU, col supporto di studi scientifici, sostiene che l'infezione del sito chirurgico rappresenta uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di laparocele e che essa è in grado di aumentare il tasso di incidenza fino al 23% ... inoltre l'incidenza di laparocele è significativamente più elevata
(triplicata) nei casi di infezione della ferita rispetto ai casi in cui la guarigione della ferita decorre senza infezione (9.90% vs 3.26)”. In altre parole, quanto riportato avvalora la nostra tesi.
… Assolutamente ininfluente a nostro avviso tutta la disquisizione fatta dal CTU a proposito del Risk score ai fini del rischio di sviluppo del laparocele. … Il CTU, nella fattispecie ha calcolato un Risk score di 7 (rischio alto) che
6 comportava un rischio dell'8.9% di sviluppare un laparocele. Nel calcolo il CTU ha compreso … precedenti interventi chirurgici a carico della parete addominale …
Molti di questi fattori sono inesistenti. … L'intervento di appendicectomia risale all'infanzia con parete addominale perfettamente cicatrizzata. La pregressa colecistectomia laparoscopica è da ritenersi intervento miniinvasivo praticato attraverso tre piccoli fori all'addome superiore, peraltro ben lontano topograficamente dalla sede dell'incisione per l'attuale isterectomia, che non sovvertono la struttura della parete addominale. Per cui gli esiti dei due suddetti interventi chirurgici sono anch'essi assolutamente ininfluenti ai fini del calcolo del Risk score. Da quanto considerato ne deriva un Risk score totale di 2 (rischio moderato) che comporta un rischio di laparocele del 2,6% ben più basso rispetto a quello calcolato dal
CTU ed assolutamente in linea con il rischio generale.
Alla luce del richiamato contrasto valutativo il c.t.u. dott. , pur dando atto, rispetto allo Per_2 sviluppo del laparocele, dei fattori di rischio preesistenti (sovrappeso, abitudine tabagica con BCO, ipertensione arteriosa, precedente intervento chirurgico laparotomico per appendicectomia, ulteriore intervento chirurgico in laparoscopia per colecistectomia), ribalta la prospettiva del dott. e Per_1 riconnette a tali fattori di rischio il valore di sentinelle che avrebbero dovuto accrescere l'attenzione preoperatoria piuttosto che di concause del danno.
Egli precisa, infatti, che il principale fattore causale nello sviluppo del laparocele è pur sempre l'infezione della ferita chirurgica
La paziente era, pertanto, da considerarsi soggetto con potenzialità a “fare” infezione del sito chirurgico in misura più elevata rispetto ai soggetti privi delle predette comorbidità.
Ne deriva che l'assistenza diagnostica-terapeutica-gestionale post-operatoria per il caso di specie necessitava di maggiorata accuratezza oltre che di una operatività terapeutica volta a fronteggiare la predetta aumentata potenzialità a 'fare' infezione della ferita chirurgica.
Siffatta opzione valutativa, resa all'esito del contrasto di cui il c.t.u. ha dato opportunamente atto, deve essere, a parere della Corte, prediletta rispetto a quella suggerita dal dott. Per_1
Essa è coerente con la regola della riferibilità causale dell'evento fondata sulla verifica del c.d. "più probabile che non", essendo ragionevole ritenere, con elevato grado di probabilità, che, se l'assistenza fosse stata adeguata alle circostanze del caso concreto, l'infezione non si sarebbe sviluppata, e il laparocele non si sarebbe prodotto.
7 L'incidenza causale delle comorbilità preesistenti sull'infezione e sul laparocele appare, per contro, supportata da un modesto dato statistico (dall'1 all'8% in tutte le laparotomie e può elevarsi sino al 16% in presenza di fattori di rischio generali e locali: cfr. c.tu. , pag. 17), e non supera, in definitiva, la Per_2 verifica di coerenza con il criterio del “più probabile che non”.
Conclusivamente, l'appello deve trovare accoglimento, e la sentenza appellata deve essere riformata nel senso dell'esclusione del riparto di imputabilità del danno alla struttura sanitaria convenuta nella limitata misura del 50% del danno risarcibile.
La parte appellata va, per l'effetto, condannata al pagamento dell'intero importo del risarcimento spettante per le accertate conseguenze lesive della malpractice accertata (danno biologico permanente al
21-22%, in soggetto 53enne, 60 di I.T.T., gg. 200 di I.T.P. al 50% e gg. 230 di I.T.P. al 25%), pari ad euro € 93.548,00, oltre accessori, come calcolato nell'ordinanza appellata.
L'accoglimento del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito globale della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche
1/06/2016, n. 11423). CP_3
Pertanto, le spese del doppio grado, rideterminate secondo il nuovo scaglione di valore applicabile in ragione del decisum, seguono la soccombenza della parte appellata, e vanno liquidate come da dispositivo, con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n.
147/2022, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e con la chiesta attribuzione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza appellata, ridetermina in euro €
93.548,00 l'importo del risarcimento cui è stata condannata la
[...]
– quale ente titolare Controparte_2 dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento – a titolo risarcitorio in favore di Pt_1
oltre interessi come determinati nell'ordinanza appellata;
[...]
8 - Condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado in favore di parte appellante, che liquida, per il primo grado, in euro 286,00 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi professionali, e, per il secondo grado, in euro 1.165,50 per esborsi ed euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. Oreste Viola.
Così deciso in Napoli, il 7.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1140/2020 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 15.7.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n.
34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
), elettivamente domiciliata in Sant'Agata de' Goti (BN) Parte_1 C.F._1 alla via Starza n.16 presso lo studio dell'avv. Oreste Viola ) - CodiceFiscale_2
- che la rappresenta e difende Email_1
APPELLANTE
E
1 Controparte_1
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dagli avvocati Raffaele Troncone ( - C.F._3
e UR BA - Email_2 C.F._4
, domiciliatari in Napoli, alla Piazza G. Bovio, 22 Email_3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 07.02.2020 emessa dal Tribunale Civile di
Benevento a conclusione del procedimento R.G. n.1166/2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex artt. 702 bis e segg. c.p.c. depositato il 10.3.2017 deducendo Parte_1 responsabilità medico ospedaliera della Controparte_2
quale ente titolare dell'ospedale Sacro Cuore di Gesu' di Benevento,
[...] chiedeva emettersi pronuncia di condanna del predetto ente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei trattamenti sanitari ricevuti presso la struttura indicata nel marzo 2013.
Esponeva che, ricoverata con diagnosi in entrata di utero fibromatoso, veniva sottoposta, in data
10.5.2013, ad intervento chirurgico di isterectomia per via laparotomica per “mioma uterino intramurale”, e dimessa il 13.5 con prescrizione di terapia antibiotica.
Fin dalla dimissione accusava dolore pelvico e febbre che la costringevano a ritornare più volte in ospedale.
Una prima volta veniva rinviata a domicilio senza l'adozione di alcun provvedimento diagnostico- terapeutico.
Poi le veniva diagnosticato un “ascesso della ferita laparotomica”, e all'esame ecografico emergeva una
“raccolta sottocutanea ipoecogena pericicatriziale”. Ciononostante, veniva dimessa col solo consiglio di
“medicazioni locali con acqua ossigenata”, senza prescrizione di terapia antibiotica.
Successivamente le veniva diagnosticata un'infezione alla ferita chirurgica, e dimessa con prescrizione di doppia terapia antibiotica e medicazione giornaliera con Betadine.
Recatasi al P.S. dell'Azienda Ospedaliera Rummo di Benevento, veniva ricoverata con diagnosi in entrata di “ascesso post isterectomia”. Le indagini strumentali praticate evidenziavano erniazione di
2 un'ansa intestinale e laparocele (ernia sulla cicatrice chirurgica per cedimento della parete muscolo-fasciale a seguito dell'infezione).
Si sottoponeva, infine, ad intervento di “plastica addominale per laparocele intasato con ansa incarcerata e necrotizzata” presso l'Ospedale Moscati di Avellino.
In concomitanza con la descritta vicenda clinica emergeva “disturbo depressivo maggiore post- traumatico”, trattato farmacologicamente presso il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di
Benevento.
Per i fatti esposti formulava senza esito richiesta di risarcimento alla titolare Controparte_1 dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù/Fatebenefratelli di Benevento.
Quindi introduceva procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., e il consulente nominato dal Tribunale, dott. accertava, in capo ai sanitari, comportamenti censurabili Persona_1 sia in occasione di ricoveri che dei controlli post-operatori, e tuttavia attribuiva a costoro solo una quota di responsabilità rispetto alla causazione del danno accertato, nell'ordine del 25% di danno biologico permanente.
In particolare, il c.t.u. addebitava ai medici il 50% di responsabilità, ritenendo la restante quota imputabile alla paziente in ragione delle condizioni cliniche e delle abitudini comportamentali preesistenti ai trattamenti sanitari ricevuti, quali: sovrappeso, ipertensione, tabagismo, precedenti interventi chirurgici a carico della parete addominale, colecistectomia laparoscopica e appendicectomia laparotomica, bronchite cronica con asma.
Nell'introdurre il procedimento sommario di cognizione la che contestava il descritto riparto Pt_1 di responsabilità, chiedeva disporsi nuovo accertamento peritale, cui il Tribunale dava seguito affidando l'incarico al dott. . Persona_2
Il CTU ravvedeva nel caso di specie la sussistenza preoperatoria dei precitati fattori di rischio
(sovrappeso, tabagismo in soggetto con BCO, ipertensione arteriosa, precedente intervento chirurgico laparotomico per appendicectomia e ulteriore intervento chirurgico in laparoscopia per colecistectomia), ma valorizzava tali comorbilità non già come concorrenti rispetto alla verificazione dell'evento, ma come elementi che avrebbero dovuto indurre il personale sanitario ad una maggiore attenzione preoperatoria e postoperatoria, trattandosi di soggetto con potenzialità “a fare” infezione del sito chirurgico in misura più elevata rispetto ai soggetti sani.
3 Nelle proprie conclusioni il dott. riconduceva i danni ad esclusiva responsabilità medica Per_2
“quale esito di inappropriata ed errata condotta sanitaria”, aggravata dalla presenza delle indicate comorbilità nella paziente, che avrebbero dovuto indurre una maggiore attenzione della prestazione diagnostico-terapeutica
Con la gravata ordinanza il Tribunale, accertava la sussistenza di un danno biologico permanente nella misura del 21-22%, oltre ad ITT ed ITP come indicate dall'ausiliario, attribuendone, tuttavia, la responsabilità al 50% in capo alla danneggiata, discostandosi sul punto dalle conclusioni rassegnate dal proprio CTU ed aderendo invece a quelle rese dal dott. nel procedimento di ATP. Per_1
Assumeva, infatti, il Tribunale non essere adeguatamente motivate le ragioni per le quali il CTU aveva ritenuto di discostarsi dall'affermazione di corresponsabilità resa nella fase di ATP.
Condannava, pertanto, parte resistente a corrispondere alla ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma di
€ 46.744, oltre accessori e spese di lite.
Con citazione del 9.3.2020 ha proposto tempestivo appello la deducendone l'erroneità nella Pt_1 parte concernente il riparto di responsabilità, e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Si è costituita la con comparsa del 17.6.2020 (per l'udienza del 13.7.2020, differita di Controparte_1 ufficio al 17.7.2020), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Mutati la Sezione e il relatore, all'udienza in epigrafe indicata, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata a sentenza, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, fondato e deve trovare accoglimento.
4 Con unico articolato motivo la si duole dell'errata valutazione delle risultanze della CTU del Pt_1 dott. . Per_2
Impugna la sentenza nella parte in cui il Giudicante ha ritenuto che il dott. non avrebbe Per_2 motivato le ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dalle valutazioni espresse dal suo predecessore, dott. in ordine al giudizio di corresponsabilità, in capo alla danneggiata, per quanto concerne le Per_1 conseguenze lesive dei trattamenti sanitari ricevuti, aderendo alle conclusioni rassegnate dal dott. Per_1 in sede di ATP in merito all'imputabilità del danno, nella misura del 50%, alle condizioni cliniche ed alle abitudini comportamentali della paziente.
Rileva che l'infezione del sito chirurgico rappresenta il 15-16% delle infezioni correlate all'assistenza in ambito ospedaliero. Essa è, quindi, un evento conosciuto e conoscibile in ambito sanitario, che necessita di adeguata vigilanza in ogni fase della procedura di intervento chirurgico.
Nella fase post–operatoria occorre una scrupolosa attività di prevenzione, cui è funzionale la quotidiana ispezione e medicazione della ferita.
Nel caso di specie sarebbe mancata una adeguata gestione della ferita chirurgica, la cui insorgenza sarebbe da imputarsi esclusivamente a colpa dei sanitari.
Rispetto all'insorgenza della ferita, le condizioni cliniche e le abitudini di vita ed eventuali comorbilità della paziente non hanno agito da concause.
Esse dovevano, piuttosto, connotare di maggiore attenzione gli obblighi di vigilanza nella fase post- operatoria.
Le doglianze sono fondate.
A fronte delle compiute osservazioni formulate dai consulenti di parte in sede di ATP, non convince l'assunto secondo il quale le conseguenze dannose patite dalla paziente siano, in parte, da ascriversi alle precedenti comorbilità.
Se così fosse, quelle stesse comorbilità avrebbero dovuto scoraggiare l'indicazione terapeutica all'intervento allorquando se ne programmò l'esecuzione, ma non vi è traccia di considerazioni di questo tenore nella relazione a firma del dott. Per_1
Ad ogni modo, il c.t.u. nominato nel procedimento sommario di cognizione, dott. , dà Per_2 compiutamente atto del dibattito svoltosi in sede di ATP sull'incidenza causale delle comorbilità rispetto ai danni accertati, offrendo, all'esito, una sua personale lettura degli eventi, che la Corte reputa
5 condivisibile per le ragioni esposte e perché adeguatamente suffragata dalla letteratura scientifica richiamata dall'ausiliario del giudice.
Si riportano i passi di interesse della consulenza . Per_2
02.11.2016: bozza preliminare di accertamento tecnico preventivo, eseguito dal Prof. Dott. … che Persona_1 concludeva nel seguente modo: “…il quadro attuale che configura il complesso morboso a carico di è così Parte_1 composto: postumi anatomo-funzionali a carico dell'apparato digerente e disturbo post-traumatico da stress che condizionano la vita relazionale e l'assetto strutturale della persona … : 10-12% ; apparato digerente: sindrome algica addominale ricorrente : 4-6%; disturbo post-traumatico da stress : 8-10%. Si determina pertanto un danno biologico complessivo della entità del 25%. Di tale danno complessivo si ritiene che: il 50% debba essere attribuito alle condizioni cliniche e alle abitudini comportamentali della sig.ra presenti ancora prima dell'inizio della vicenda. Tali Pt_1 condizioni (come sovrappeso, ipertensione, tabagismo, precedenti interventi chirurgici a carico della parete addominale – colecistectomia laparoscopica e appendicectomia laparotomica -, bronchite cronica con asma), rappresentano infatti fattori di rischio importanti per lo sviluppo di laparoceli e di infezione della ferita chirurgica, come ampiamente riportato nella parte iniziale della presente relazione;
il 50% debba essere attribuito alla censurabile condotta dei sanitari dell'Ospedale Sacro
Cuore di Gesù-Fatebenefratelli di Benevento, che se avessero correttamente prestata la adeguata assistenza alla sig.ra
[...] avrebbero evitato alla stessa di sottoporsi ad un terzo ricovero e probabilmente avrebbero limitato il fenomeno dello Pt_1 sviluppo del laparocele.
….
16.11.2016: controdeduzioni medico legali, a firma del dott. Specialista in Medicina Legale e delle Persona_3
Assicurazioni, nell'interesse della signora alla relazione medico legale del Prof. ... omissis… Parte_1 Per_4 le conclusioni medicolegali … omissis…sono assolutamente condivisibili nella parte in cui (pag. 12) viene riferito che il danno biologico riportato dalla Perizianda sia da attribuire “alla censurabile condotta dei sanitari dell‟Ospedale Sacro
Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento …. Non sono, invece, condivisibili nella parte in cui ritine che il 50% del danno sia legato alle condizioni cliniche ed alle abitudini di vita della sig.ra nonché ad eventuale comorbilità e Pt_1 non alla condotta censurabile dei sanitari. … A pag. 6 della relazione il CTU, col supporto di studi scientifici, sostiene che l'infezione del sito chirurgico rappresenta uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di laparocele e che essa è in grado di aumentare il tasso di incidenza fino al 23% ... inoltre l'incidenza di laparocele è significativamente più elevata
(triplicata) nei casi di infezione della ferita rispetto ai casi in cui la guarigione della ferita decorre senza infezione (9.90% vs 3.26)”. In altre parole, quanto riportato avvalora la nostra tesi.
… Assolutamente ininfluente a nostro avviso tutta la disquisizione fatta dal CTU a proposito del Risk score ai fini del rischio di sviluppo del laparocele. … Il CTU, nella fattispecie ha calcolato un Risk score di 7 (rischio alto) che
6 comportava un rischio dell'8.9% di sviluppare un laparocele. Nel calcolo il CTU ha compreso … precedenti interventi chirurgici a carico della parete addominale …
Molti di questi fattori sono inesistenti. … L'intervento di appendicectomia risale all'infanzia con parete addominale perfettamente cicatrizzata. La pregressa colecistectomia laparoscopica è da ritenersi intervento miniinvasivo praticato attraverso tre piccoli fori all'addome superiore, peraltro ben lontano topograficamente dalla sede dell'incisione per l'attuale isterectomia, che non sovvertono la struttura della parete addominale. Per cui gli esiti dei due suddetti interventi chirurgici sono anch'essi assolutamente ininfluenti ai fini del calcolo del Risk score. Da quanto considerato ne deriva un Risk score totale di 2 (rischio moderato) che comporta un rischio di laparocele del 2,6% ben più basso rispetto a quello calcolato dal
CTU ed assolutamente in linea con il rischio generale.
Alla luce del richiamato contrasto valutativo il c.t.u. dott. , pur dando atto, rispetto allo Per_2 sviluppo del laparocele, dei fattori di rischio preesistenti (sovrappeso, abitudine tabagica con BCO, ipertensione arteriosa, precedente intervento chirurgico laparotomico per appendicectomia, ulteriore intervento chirurgico in laparoscopia per colecistectomia), ribalta la prospettiva del dott. e Per_1 riconnette a tali fattori di rischio il valore di sentinelle che avrebbero dovuto accrescere l'attenzione preoperatoria piuttosto che di concause del danno.
Egli precisa, infatti, che il principale fattore causale nello sviluppo del laparocele è pur sempre l'infezione della ferita chirurgica
La paziente era, pertanto, da considerarsi soggetto con potenzialità a “fare” infezione del sito chirurgico in misura più elevata rispetto ai soggetti privi delle predette comorbidità.
Ne deriva che l'assistenza diagnostica-terapeutica-gestionale post-operatoria per il caso di specie necessitava di maggiorata accuratezza oltre che di una operatività terapeutica volta a fronteggiare la predetta aumentata potenzialità a 'fare' infezione della ferita chirurgica.
Siffatta opzione valutativa, resa all'esito del contrasto di cui il c.t.u. ha dato opportunamente atto, deve essere, a parere della Corte, prediletta rispetto a quella suggerita dal dott. Per_1
Essa è coerente con la regola della riferibilità causale dell'evento fondata sulla verifica del c.d. "più probabile che non", essendo ragionevole ritenere, con elevato grado di probabilità, che, se l'assistenza fosse stata adeguata alle circostanze del caso concreto, l'infezione non si sarebbe sviluppata, e il laparocele non si sarebbe prodotto.
7 L'incidenza causale delle comorbilità preesistenti sull'infezione e sul laparocele appare, per contro, supportata da un modesto dato statistico (dall'1 all'8% in tutte le laparotomie e può elevarsi sino al 16% in presenza di fattori di rischio generali e locali: cfr. c.tu. , pag. 17), e non supera, in definitiva, la Per_2 verifica di coerenza con il criterio del “più probabile che non”.
Conclusivamente, l'appello deve trovare accoglimento, e la sentenza appellata deve essere riformata nel senso dell'esclusione del riparto di imputabilità del danno alla struttura sanitaria convenuta nella limitata misura del 50% del danno risarcibile.
La parte appellata va, per l'effetto, condannata al pagamento dell'intero importo del risarcimento spettante per le accertate conseguenze lesive della malpractice accertata (danno biologico permanente al
21-22%, in soggetto 53enne, 60 di I.T.T., gg. 200 di I.T.P. al 50% e gg. 230 di I.T.P. al 25%), pari ad euro € 93.548,00, oltre accessori, come calcolato nell'ordinanza appellata.
L'accoglimento del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito globale della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche
1/06/2016, n. 11423). CP_3
Pertanto, le spese del doppio grado, rideterminate secondo il nuovo scaglione di valore applicabile in ragione del decisum, seguono la soccombenza della parte appellata, e vanno liquidate come da dispositivo, con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n.
147/2022, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e con la chiesta attribuzione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza appellata, ridetermina in euro €
93.548,00 l'importo del risarcimento cui è stata condannata la
[...]
– quale ente titolare Controparte_2 dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento – a titolo risarcitorio in favore di Pt_1
oltre interessi come determinati nell'ordinanza appellata;
[...]
8 - Condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado in favore di parte appellante, che liquida, per il primo grado, in euro 286,00 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi professionali, e, per il secondo grado, in euro 1.165,50 per esborsi ed euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. Oreste Viola.
Così deciso in Napoli, il 7.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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