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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/01/2024, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 849 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: diritti reali vertente
TRA
nata a [...] il [...] -CF rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. Giuseppe Chirico ed elettivamente domiciliata presso il difensore
ATTRICE
E
nato a [...] il [...] CF rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ferdinando
Varriale ed elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 21.06.2023
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, in epigrafe indicata, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestata Autorità Giudiziaria, , e premesso di essere coniugata con il Controparte_1
convenuto dal 02.7.1983 in regime di comunione dei beni, deduceva che in costanza di matrimonio il aderiva alla cooperativa "proletaria "; che la suddetta CP_1 Organizzazione_1
cooperativa realizzava 60 appartamenti ed al veniva assegnato "pro indiviso" CP_1
l'appartamento contraddistinto dall'interno 2 con annesso box auto in pianterreno distinto con il n.6; che i coniugi avevano vissuto in detto appartamento sino alla data della separazione legale, pagando le rate di mutuo sino alla scadenza nell'anno 2008; che in data 22.12.2011 con atto notar il R_
Presidente della cooperativa provvedeva all'assegnazione dell'alloggio succitato in proprietà divisa
1 esclusivamente al sig. il quale mendacemente dichiarava al notaio di essere " in Controparte_1
stato libero ".
Ciò posto conveniva in giudizio per sentir dichiarare ed accertare che Parte_1 Controparte_1
l'appartamento sito alla via Passanti Scafati n.103 ter p.co è di proprietà nella misura del Per_2
50% della sig.ra e per l'effetto sentir emanare i provvedimenti consequenziali onde Parte_1
autorizzare il conservatore dei registri immobiliari alle relative annotazioni e trascrizioni, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la fondatezza della domanda ed instando per il suo rigetto.
In particolare il eccepiva che la domanda era stata proposta infruttuosamente in quanto CP_1
risultavano ampiamente spirati i termini prescrizionali e decadenziali della relativa azione di cui all'art. 184 c.c.; di non aver reso alcuna dichiarazione mendace in ordine all'assegnazione della proprietà immobiliare ex adverso richiamata innanzi al Notaio in data 22.12.2011 anzi, R_
avendo esibito al P.U. estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio essendo il medesimo, all'epoca della stipulazione dell'atto di assegnazione alloggi, coniugato in regime di comunione di beni.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa dopo essere stata riservata in decisione veniva rimessa sul ruolo per acquisire il decreto di omologa della separazione come da ordinanza del 10.02.2023 resa dal precedente giudice istruttore;
indi all'udienza del 21.06.2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. veniva nuovamente riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Questioni Preliminari
Va disattesa la preliminare eccezione di nullità dell'atto di citazione, ex art. 164 c.p.c.; la predetta eccezione, infatti, riguarda unicamente le ipotesi di omissione o assoluta incertezza nella individuazione dell'oggetto della domanda o nell'esposizione dei fatti o degli elementi che costituiscono le ragioni della stessa.
Nel particolare caso di nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda vi deve essere, quindi, una totale omissione o la assoluta incertezza del petitum (sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento).
Non ricorre detta ipotesi qualora l'individuazione del petitum così inteso sia possibile con l'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, tenendo conto anche della parte espositiva (e non solo della parte di esso destinata a contenere le conclusioni).
2 Nella fattispecie dal tenore dell'atto di citazione in oggetto si evince chiaramente che l'attrice ha inteso esperire una domanda di accertamento della sua quota di comproprietà, nella misura del 50%, di un bene immobile, ivi esattamente individuato, e ciò in quanto il bene è stato acquistato dal convenuto in costanza del regime patrimoniale della comunione legale dei beni tra i coniugi.
Va altresì disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, in quanto ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D. Lvo 28/2010, l'improcedibilità in parola dev'essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza: ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 menzionato D.Lgs. (Cass., 10/11/2020,
n. 25155;Cass., 30/08/2018, n. 21381).
Nella fattispecie l'eccezione in esame non è stata sollevata dal convenuto in sede di comparsa di costituzione e risposta, né tantomeno rilevata dal giudice in prima udienza.
Merito.
La domanda attorea è fondata e può accogliersi per i motivi di seguito precisati.
Va premesso in diritto che il regime di comunione legale dei beni prevede che tutti gli acquisti compiuti durante il matrimonio dai coniugi che lo abbiano adottato, divengano comuni, salvo le eccezioni previste dall'art. 179 c.c.
L'art. 177 c.c. prevede infatti che "Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi".
Affinché un bene rientri in comunione legale diretta, dunque, è sufficiente che sia acquistato in costanza di matrimonio, a prescindere dalla circostanza che sia stato acquistato da uno o da entrambi i coniugi e con risorse di uno o di entrambi. Questo perché la ratio propria della comunione legale è, la soddisfazione delle esigenze della famiglia, attuata rendendo comuni tutte le risorse che vi giungano e che siano destinate a tale scopo. La logica di tale scelta normativa
è intrinseca: gli acquisti dei coniugi rientrano nella comunione dei beni (art. 177 c.c.) a meno che non si tratti di un bene personale come da dichiarazione (art. 179 c.c.), presumendosi de jure un pari
3 apporto economico per l'acquisizione del bene, sia pure indiretto e realizzato attraverso il risparmio ed il lavoro domestico del coniuge economicamente più debole.
L'art. 179 c.c. prevede, tuttavia, alcune eccezioni al regime della comunione dei beni disponendo che non ne costituiscono oggetto e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d)
i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c),
d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.
Rientra, dunque, nel regime legale della comunione dei beni l'immobile acquistato soltanto da uno dei coniugi, anche se è destinato a soddisfare bisogni estranei a quelli della famiglia ed il prezzo sia stato pagato, esclusivamente o prevalentemente, con i guadagni personali del coniuge acquirente, salvo che non si tratti di acquisto di bene personale ex art. 179, comma 1, c.c. e che vi sia
(nell'ipotesi previste dalle lettere c, d e f) la dichiarazione di esclusione prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., resa dall'altro coniuge intervenuto nell'atto di acquisto (cfr Cassazione civile sez. II,
14/05/2018, n.11668).
Ancora si rileva che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, in tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie, che il momento determinativo dell'acquisto della titolarità dell'immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada, o meno, nella comunione legale tra coniugi,
è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiché solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprietà dell'alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell'ente erogatore), mentre la semplice qualità di socio, e la correlata "prenotazione", in tale veste, dell'alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della communio incidens familiare (cfr
Cassazione civile sez. I, 01/02/1996, n.875).
Ciò posto si osserva che sono pacifiche tra le parti e risultano per tabulas le seguenti circostanze:
4 a) la ed il hanno contratto matrimonio in data 2 luglio 1983 (cfr atto per estratto Pt_1 CP_1
di matrimonio allegato sub 4 produzione attorea);
b) la separazione consensuale tra i coniugi è stata omologata in data 28.05.2012, ed i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in data 22 marzo 2012 (cfr allegato 5 produzione attorea);
c) i coniugi erano in regime di comunione legale dei beni;
d) con atto per Notaio in data 22.12.2011 veniva assegnata dalla R_ [...]
, in persona del Presidente p.t., al in Organizzazione_2 CP_1
proprietà individuale superficiaria l'alloggio sito alla via Passanti Scafati n.103 ter p.co con annesso box auto al pianterreno (cfr atto notarile allegato alla produzione Per_2
attorea);
e) all'epoca della stipulazione dell'atto di assegnazione alloggi, il era coniugato in CP_1
regime di comunione di beni.
Ebbene in primo luogo vanno disattese le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dal ai sensi dell'art. 184 c.c., trattandosi di norma che disciplina una fattispecie diversa da CP_1
quella oggetto di lite.
Ai sensi dell'art. 184 c.c., "gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683 c.c.. L'azione puo' essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non puo' essere proposta oltre
l'anno dallo scioglimento stesso". Secondo la giurisprudenza consolidata, la disposizione de qua vieta al coniuge di disporre della propria quota, potendo, tuttavia, disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge come un negozio unilaterale diretto a rimuovere il limite all'esercizio del diritto comune (Cass. 17952/2007), ove la sua omissione determina un caso di acquisto, a domino, sulla base di un titolo viziato (Cass. 10653/2015).
Invero, l'atto di disposizione eventualmente posto da uno solo dei coniugi e' efficace sia nei confronti della comunione che dei terzi, ma esposto all'azione di annullamento proponibile dal coniuge il cui consenso era necessario (Cass. 25754/2018). L'azione di annullamento e' sottoposta al termine annuale di prescrizione (Cass. n. 1279/1996), decorrente dal giorno in cui il coniuge estraneo all'atto ne ha avuto conoscenza e in ogni caso dalla data di trascrizione dell'atto.
Trattasi quindi di fattispecie relativa agli atti dispositivi posti in essere unilateralmente da un solo coniuge.
5 Né assume rilievo in questa sede la prospettazione difensiva del convenuto relativa ad una dedotta responsabilità del Notaio in ordine all'intestazione dell'immobile in via esclusiva, pur essendogli stati consegnati tutti i documenti necessari ed atti a dimostrare che all'epoca il era CP_1
coniugato con la in regime di comunione dei beni. Pt_1
Né infine, per quanto innanzi rilevato in ordine al regime patrimoniale della comunione legale, assume rilievo che il bene immobile sia stato acquistato con denaro corrisposto unicamente dal
, dal momento che non risulta allegato né provato che trattasi di proventi di beni personali. CP_1
Né tantomeno risulta allegata e provata una rinuncia della all'acquisto in comunione del bene Pt_1 de quo vertitur o una sua esclusione dall'acquisto ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 179 c.c.
Preme, altresì, al giudicante osservare, che in caso di acquisto di bene immobile da parte del coniuge che si trovi, come nel caso di specie, in regime di comunione legale, ed in cui non risulti certa la provenienza del denaro con il quale il coniuge ha effettuato il relativo acquisto, tale da far ritenere lo stesso rientrante nella comunione legale, deve applicarsi la regola della caduta del bene in comunione, considerato anche il dictum della Cassazione, a mente del quale: "nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, secondo comma, cod. civ., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, primo comma, lett. c), d) ed f), cod. civ., con la conseguenza che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi"(Cass. 28.10.2009 n.
22755).
Dunque, alla luce di quanto innanzi evidenziato, non risultando per tabulas la natura personale del bene acquistato perché destinato ad esempio ad esercizio della professione o perché acquistato con denaro proveniente dal trasferimento di beni personali, né essendoci la dichiarazione di natura ricognitiva dell'atro coniuge sulla esclusione del bene dalla comunione legale, lo stesso deve ritenersi in comunione legale tra i rispettivi coniugi.
In definitiva si dichiara ed accerta che l'appartamento, sito in Boscoreale alla via Passanti Scafati n.
103 ter- parco G. Falcone, scala A, interno 2 piano 1, identificato nel NCEU del predetto Comune al foglio 14 p.lla 1187 sub 14, ed il box auto identificato nel NCEU del predetto Comune al foglio
6 14 p.lla 1187 sub 8, scala A, piano terreno interno 6, assegnati esclusivamente al sig. CP_1
in proprietà individuale superficiaria con l'atto rogato in data 22.12.2011 dal Notaio
[...]
siano di proprietà superficiaria nella misura del 50% anche della sig.ra R_ Parte_1
all'epoca moglie in comunione dei beni del sig. , essendo i predetti beni caduti appunto nella CP_1
comunione legale prevista dagli artt. 177 e segg c.c.
Occorre esaminare la domanda accessoria con cui l'attrice chiede che vengano emanati i provvedimenti onde autorizzare il conservatore dei Registri Immobiliari alle relative annotazioni e/o trascrizioni.
Si osserva, al proposito, che il coniuge che non è parte del negozio, non acquista il bene per effetto dello stesso, ma ope legis, in forza di un trasferimento automatico previsto dall'art. 177 cc;
è estraneo, pertanto, alla vicenda contrattuale di cui sono parti solo il coniuge acquirente e l'alienante.
Ne consegue, quindi, che il coniuge che non ha partecipato all'atto, ma acquistato in forza di un trasferimento previsto dalla legge, non ha legittimamente alcun titolo per la trascrizione. Com'è pacifico, infatti, possono trascriversi, oltre i provvedimenti giurisdizionali, gli atti negoziali sulla base dei quali si acquista la proprietà o un altro diritto reale.
Considerato che
le ipotesi in cui si può procedere a trascrizione sono tassativamente elencate dalla legge, deve escludersi che, in assenza di una espressa disposizione, possa ritenersi che il coniuge estraneo all'atto di acquisto possa chiedere la trascrizione di tale atto. Deve considerarsi, inoltre, che l'art. 2659 cc prevede che chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al Conservatore, oltre al titolo, una nota che attesti il regime patrimoniale delle parti, se coniugate, coma da dichiarazione risultante dal titolo o dal certificato dello stato civile. Tale norma, introdotta nell'85, induce a ritenere che la trascrizione possa effettuarsi solo a favore del coniuge che ha stipulato l'atto. Per i motivi suesposti, deve essere disattesa pertanto, la domanda con cui l'attrice chiede vengano emanati i provvedimenti onde autorizzare il conservatore dei Registri Immobiliari alle relative annotazioni e/o trascrizioni in relazione all'atto di compravendita in oggetto.
Le spese di lite si seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00, fase studio euro 1.701,00, fase introduttiva euro 1.204,00, fase istruttoria euro 541,80, fase decisoria euro 2.905,00, valori medi per tutte le fase eccetto che per quella istruttoria) con attribuzione in favore dello Stato giusta il disposto dell'art. 133 Decreto del Presidente della
Repubblica del 30/05/2002 - N. 115, stante l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello
Stato (cfr Cassazione civile sez. III, 26/05/2023, n.14688, nonché Cassazione civile sez. II,
19/01/2021, n.777: in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a
7 quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del
2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e
130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede: accoglie la domanda, e per l'effetto accerta e dichiara che l'immobile sito in Boscoreale alla via
Passanti Scafati 103 ter p.co G. Falcone- al piano primo distinto con il numero interno 2, con annesso box auto, in pian terreno distinto con il n. 6, riportati nel NCEU del comune di Boscoreale, al foglio 14 mappale 1187/14 primo piano scala A interno 2 e 1187/8 piano terra interno 6 appartengono in proprietà superficiaria nella misura del 50% a in quanto caduti in Parte_1
comunione legale a seguito del rogito notarile per Notar del 22.12.2011 numero repertorio R_
33337, numero raccolta 16294; condanna al pagamento in favore dello Stato, delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
complessivi euro 5.541,80 per compensi di avvocato, oltre oneri accessori, come per legge e se dovuti, e il rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre al rimborso delle spese prenotate a debito
Torre Annunziata, 04.01.2024
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 849 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: diritti reali vertente
TRA
nata a [...] il [...] -CF rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. Giuseppe Chirico ed elettivamente domiciliata presso il difensore
ATTRICE
E
nato a [...] il [...] CF rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ferdinando
Varriale ed elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 21.06.2023
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, in epigrafe indicata, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestata Autorità Giudiziaria, , e premesso di essere coniugata con il Controparte_1
convenuto dal 02.7.1983 in regime di comunione dei beni, deduceva che in costanza di matrimonio il aderiva alla cooperativa "proletaria "; che la suddetta CP_1 Organizzazione_1
cooperativa realizzava 60 appartamenti ed al veniva assegnato "pro indiviso" CP_1
l'appartamento contraddistinto dall'interno 2 con annesso box auto in pianterreno distinto con il n.6; che i coniugi avevano vissuto in detto appartamento sino alla data della separazione legale, pagando le rate di mutuo sino alla scadenza nell'anno 2008; che in data 22.12.2011 con atto notar il R_
Presidente della cooperativa provvedeva all'assegnazione dell'alloggio succitato in proprietà divisa
1 esclusivamente al sig. il quale mendacemente dichiarava al notaio di essere " in Controparte_1
stato libero ".
Ciò posto conveniva in giudizio per sentir dichiarare ed accertare che Parte_1 Controparte_1
l'appartamento sito alla via Passanti Scafati n.103 ter p.co è di proprietà nella misura del Per_2
50% della sig.ra e per l'effetto sentir emanare i provvedimenti consequenziali onde Parte_1
autorizzare il conservatore dei registri immobiliari alle relative annotazioni e trascrizioni, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la fondatezza della domanda ed instando per il suo rigetto.
In particolare il eccepiva che la domanda era stata proposta infruttuosamente in quanto CP_1
risultavano ampiamente spirati i termini prescrizionali e decadenziali della relativa azione di cui all'art. 184 c.c.; di non aver reso alcuna dichiarazione mendace in ordine all'assegnazione della proprietà immobiliare ex adverso richiamata innanzi al Notaio in data 22.12.2011 anzi, R_
avendo esibito al P.U. estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio essendo il medesimo, all'epoca della stipulazione dell'atto di assegnazione alloggi, coniugato in regime di comunione di beni.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa dopo essere stata riservata in decisione veniva rimessa sul ruolo per acquisire il decreto di omologa della separazione come da ordinanza del 10.02.2023 resa dal precedente giudice istruttore;
indi all'udienza del 21.06.2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. veniva nuovamente riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Questioni Preliminari
Va disattesa la preliminare eccezione di nullità dell'atto di citazione, ex art. 164 c.p.c.; la predetta eccezione, infatti, riguarda unicamente le ipotesi di omissione o assoluta incertezza nella individuazione dell'oggetto della domanda o nell'esposizione dei fatti o degli elementi che costituiscono le ragioni della stessa.
Nel particolare caso di nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda vi deve essere, quindi, una totale omissione o la assoluta incertezza del petitum (sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento).
Non ricorre detta ipotesi qualora l'individuazione del petitum così inteso sia possibile con l'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, tenendo conto anche della parte espositiva (e non solo della parte di esso destinata a contenere le conclusioni).
2 Nella fattispecie dal tenore dell'atto di citazione in oggetto si evince chiaramente che l'attrice ha inteso esperire una domanda di accertamento della sua quota di comproprietà, nella misura del 50%, di un bene immobile, ivi esattamente individuato, e ciò in quanto il bene è stato acquistato dal convenuto in costanza del regime patrimoniale della comunione legale dei beni tra i coniugi.
Va altresì disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, in quanto ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D. Lvo 28/2010, l'improcedibilità in parola dev'essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza: ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 menzionato D.Lgs. (Cass., 10/11/2020,
n. 25155;Cass., 30/08/2018, n. 21381).
Nella fattispecie l'eccezione in esame non è stata sollevata dal convenuto in sede di comparsa di costituzione e risposta, né tantomeno rilevata dal giudice in prima udienza.
Merito.
La domanda attorea è fondata e può accogliersi per i motivi di seguito precisati.
Va premesso in diritto che il regime di comunione legale dei beni prevede che tutti gli acquisti compiuti durante il matrimonio dai coniugi che lo abbiano adottato, divengano comuni, salvo le eccezioni previste dall'art. 179 c.c.
L'art. 177 c.c. prevede infatti che "Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi".
Affinché un bene rientri in comunione legale diretta, dunque, è sufficiente che sia acquistato in costanza di matrimonio, a prescindere dalla circostanza che sia stato acquistato da uno o da entrambi i coniugi e con risorse di uno o di entrambi. Questo perché la ratio propria della comunione legale è, la soddisfazione delle esigenze della famiglia, attuata rendendo comuni tutte le risorse che vi giungano e che siano destinate a tale scopo. La logica di tale scelta normativa
è intrinseca: gli acquisti dei coniugi rientrano nella comunione dei beni (art. 177 c.c.) a meno che non si tratti di un bene personale come da dichiarazione (art. 179 c.c.), presumendosi de jure un pari
3 apporto economico per l'acquisizione del bene, sia pure indiretto e realizzato attraverso il risparmio ed il lavoro domestico del coniuge economicamente più debole.
L'art. 179 c.c. prevede, tuttavia, alcune eccezioni al regime della comunione dei beni disponendo che non ne costituiscono oggetto e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d)
i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c),
d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.
Rientra, dunque, nel regime legale della comunione dei beni l'immobile acquistato soltanto da uno dei coniugi, anche se è destinato a soddisfare bisogni estranei a quelli della famiglia ed il prezzo sia stato pagato, esclusivamente o prevalentemente, con i guadagni personali del coniuge acquirente, salvo che non si tratti di acquisto di bene personale ex art. 179, comma 1, c.c. e che vi sia
(nell'ipotesi previste dalle lettere c, d e f) la dichiarazione di esclusione prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., resa dall'altro coniuge intervenuto nell'atto di acquisto (cfr Cassazione civile sez. II,
14/05/2018, n.11668).
Ancora si rileva che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, in tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie, che il momento determinativo dell'acquisto della titolarità dell'immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada, o meno, nella comunione legale tra coniugi,
è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiché solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprietà dell'alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell'ente erogatore), mentre la semplice qualità di socio, e la correlata "prenotazione", in tale veste, dell'alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della communio incidens familiare (cfr
Cassazione civile sez. I, 01/02/1996, n.875).
Ciò posto si osserva che sono pacifiche tra le parti e risultano per tabulas le seguenti circostanze:
4 a) la ed il hanno contratto matrimonio in data 2 luglio 1983 (cfr atto per estratto Pt_1 CP_1
di matrimonio allegato sub 4 produzione attorea);
b) la separazione consensuale tra i coniugi è stata omologata in data 28.05.2012, ed i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in data 22 marzo 2012 (cfr allegato 5 produzione attorea);
c) i coniugi erano in regime di comunione legale dei beni;
d) con atto per Notaio in data 22.12.2011 veniva assegnata dalla R_ [...]
, in persona del Presidente p.t., al in Organizzazione_2 CP_1
proprietà individuale superficiaria l'alloggio sito alla via Passanti Scafati n.103 ter p.co con annesso box auto al pianterreno (cfr atto notarile allegato alla produzione Per_2
attorea);
e) all'epoca della stipulazione dell'atto di assegnazione alloggi, il era coniugato in CP_1
regime di comunione di beni.
Ebbene in primo luogo vanno disattese le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dal ai sensi dell'art. 184 c.c., trattandosi di norma che disciplina una fattispecie diversa da CP_1
quella oggetto di lite.
Ai sensi dell'art. 184 c.c., "gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683 c.c.. L'azione puo' essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non puo' essere proposta oltre
l'anno dallo scioglimento stesso". Secondo la giurisprudenza consolidata, la disposizione de qua vieta al coniuge di disporre della propria quota, potendo, tuttavia, disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge come un negozio unilaterale diretto a rimuovere il limite all'esercizio del diritto comune (Cass. 17952/2007), ove la sua omissione determina un caso di acquisto, a domino, sulla base di un titolo viziato (Cass. 10653/2015).
Invero, l'atto di disposizione eventualmente posto da uno solo dei coniugi e' efficace sia nei confronti della comunione che dei terzi, ma esposto all'azione di annullamento proponibile dal coniuge il cui consenso era necessario (Cass. 25754/2018). L'azione di annullamento e' sottoposta al termine annuale di prescrizione (Cass. n. 1279/1996), decorrente dal giorno in cui il coniuge estraneo all'atto ne ha avuto conoscenza e in ogni caso dalla data di trascrizione dell'atto.
Trattasi quindi di fattispecie relativa agli atti dispositivi posti in essere unilateralmente da un solo coniuge.
5 Né assume rilievo in questa sede la prospettazione difensiva del convenuto relativa ad una dedotta responsabilità del Notaio in ordine all'intestazione dell'immobile in via esclusiva, pur essendogli stati consegnati tutti i documenti necessari ed atti a dimostrare che all'epoca il era CP_1
coniugato con la in regime di comunione dei beni. Pt_1
Né infine, per quanto innanzi rilevato in ordine al regime patrimoniale della comunione legale, assume rilievo che il bene immobile sia stato acquistato con denaro corrisposto unicamente dal
, dal momento che non risulta allegato né provato che trattasi di proventi di beni personali. CP_1
Né tantomeno risulta allegata e provata una rinuncia della all'acquisto in comunione del bene Pt_1 de quo vertitur o una sua esclusione dall'acquisto ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 179 c.c.
Preme, altresì, al giudicante osservare, che in caso di acquisto di bene immobile da parte del coniuge che si trovi, come nel caso di specie, in regime di comunione legale, ed in cui non risulti certa la provenienza del denaro con il quale il coniuge ha effettuato il relativo acquisto, tale da far ritenere lo stesso rientrante nella comunione legale, deve applicarsi la regola della caduta del bene in comunione, considerato anche il dictum della Cassazione, a mente del quale: "nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, secondo comma, cod. civ., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, primo comma, lett. c), d) ed f), cod. civ., con la conseguenza che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi"(Cass. 28.10.2009 n.
22755).
Dunque, alla luce di quanto innanzi evidenziato, non risultando per tabulas la natura personale del bene acquistato perché destinato ad esempio ad esercizio della professione o perché acquistato con denaro proveniente dal trasferimento di beni personali, né essendoci la dichiarazione di natura ricognitiva dell'atro coniuge sulla esclusione del bene dalla comunione legale, lo stesso deve ritenersi in comunione legale tra i rispettivi coniugi.
In definitiva si dichiara ed accerta che l'appartamento, sito in Boscoreale alla via Passanti Scafati n.
103 ter- parco G. Falcone, scala A, interno 2 piano 1, identificato nel NCEU del predetto Comune al foglio 14 p.lla 1187 sub 14, ed il box auto identificato nel NCEU del predetto Comune al foglio
6 14 p.lla 1187 sub 8, scala A, piano terreno interno 6, assegnati esclusivamente al sig. CP_1
in proprietà individuale superficiaria con l'atto rogato in data 22.12.2011 dal Notaio
[...]
siano di proprietà superficiaria nella misura del 50% anche della sig.ra R_ Parte_1
all'epoca moglie in comunione dei beni del sig. , essendo i predetti beni caduti appunto nella CP_1
comunione legale prevista dagli artt. 177 e segg c.c.
Occorre esaminare la domanda accessoria con cui l'attrice chiede che vengano emanati i provvedimenti onde autorizzare il conservatore dei Registri Immobiliari alle relative annotazioni e/o trascrizioni.
Si osserva, al proposito, che il coniuge che non è parte del negozio, non acquista il bene per effetto dello stesso, ma ope legis, in forza di un trasferimento automatico previsto dall'art. 177 cc;
è estraneo, pertanto, alla vicenda contrattuale di cui sono parti solo il coniuge acquirente e l'alienante.
Ne consegue, quindi, che il coniuge che non ha partecipato all'atto, ma acquistato in forza di un trasferimento previsto dalla legge, non ha legittimamente alcun titolo per la trascrizione. Com'è pacifico, infatti, possono trascriversi, oltre i provvedimenti giurisdizionali, gli atti negoziali sulla base dei quali si acquista la proprietà o un altro diritto reale.
Considerato che
le ipotesi in cui si può procedere a trascrizione sono tassativamente elencate dalla legge, deve escludersi che, in assenza di una espressa disposizione, possa ritenersi che il coniuge estraneo all'atto di acquisto possa chiedere la trascrizione di tale atto. Deve considerarsi, inoltre, che l'art. 2659 cc prevede che chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al Conservatore, oltre al titolo, una nota che attesti il regime patrimoniale delle parti, se coniugate, coma da dichiarazione risultante dal titolo o dal certificato dello stato civile. Tale norma, introdotta nell'85, induce a ritenere che la trascrizione possa effettuarsi solo a favore del coniuge che ha stipulato l'atto. Per i motivi suesposti, deve essere disattesa pertanto, la domanda con cui l'attrice chiede vengano emanati i provvedimenti onde autorizzare il conservatore dei Registri Immobiliari alle relative annotazioni e/o trascrizioni in relazione all'atto di compravendita in oggetto.
Le spese di lite si seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00, fase studio euro 1.701,00, fase introduttiva euro 1.204,00, fase istruttoria euro 541,80, fase decisoria euro 2.905,00, valori medi per tutte le fase eccetto che per quella istruttoria) con attribuzione in favore dello Stato giusta il disposto dell'art. 133 Decreto del Presidente della
Repubblica del 30/05/2002 - N. 115, stante l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello
Stato (cfr Cassazione civile sez. III, 26/05/2023, n.14688, nonché Cassazione civile sez. II,
19/01/2021, n.777: in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a
7 quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del
2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e
130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede: accoglie la domanda, e per l'effetto accerta e dichiara che l'immobile sito in Boscoreale alla via
Passanti Scafati 103 ter p.co G. Falcone- al piano primo distinto con il numero interno 2, con annesso box auto, in pian terreno distinto con il n. 6, riportati nel NCEU del comune di Boscoreale, al foglio 14 mappale 1187/14 primo piano scala A interno 2 e 1187/8 piano terra interno 6 appartengono in proprietà superficiaria nella misura del 50% a in quanto caduti in Parte_1
comunione legale a seguito del rogito notarile per Notar del 22.12.2011 numero repertorio R_
33337, numero raccolta 16294; condanna al pagamento in favore dello Stato, delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
complessivi euro 5.541,80 per compensi di avvocato, oltre oneri accessori, come per legge e se dovuti, e il rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre al rimborso delle spese prenotate a debito
Torre Annunziata, 04.01.2024
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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