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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 8562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8562 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 25932/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice
Unico, Dott.ssa Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 25932/2023 promossa da:
C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
Napoli il 19-8-1972 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via
Chiatamone 53/c, presso lo studio dell'avv. Donato Palmieri, c.f.
, dal quale è rappresentato e difeso. C.F._2
Appellante contro
, in persona del suo rappresentante legale Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, c.f. dal quale è C.F._3
rappresentato e difeso.
Appellato
Pagina 1 di 9 Oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di prestazione di opera intellettuale
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate i difensori delle parti si richiamavano ai propri scritti difensivi e il G.I. in data 23.9.2025 tratteneva la causa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di appello notificato in data 7-12-2023, il dott.
[...]
impugnava la sentenza n. 27346/2023, r.g.n. 42872/2021, Parte_1
depositata dal Giudice di Pace di Napoli, in data 30 maggio 2023, con la quale il primo giudice rigettava la domanda proposta dall'attore di condanna del convenuto al pagamento in suo favore della CP_1
somma di euro 644,00, a titolo di saldo onorario ctu mai corrisposto.
L'appellante chiedeva emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
1) Accogliere il gravame proposto avverso la sentenza n. 27346/2023 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 30-5-2023;
2) Condannare il al pagamento della somma di Controparte_1
euro 644,00, oltre iva e interessi o, in via subordinata, alla maggiore o minore somma che il Giudice dovesse ritenere di giustizia;
3) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante esponeva che, con atto di citazione notificato in data 17 marzo
2021, il dott. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice Parte_1
di Pace di Napoli, il , chiedendone la condanna al Controparte_1
pagamento della somma di euro 644,00, a titolo di compenso per l'attività di Consulente Tecnico d'ufficio da esso svolta. Pagina 2 di 9 Il dott. iscritto all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Parte_1
Tribunale di Napoli, era stato incaricato dal medesimo Tribunale dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento civile r.g.n. 191/2009, instaurato tra + altri ed il Parte_2
e definito con sentenza n. 11994/2017. Controparte_1
All'esito dell'attività peritale, il Giudice liquidava in favore del dott. la complessiva somma di euro 1.044,00, oltre iva, a titolo di Parte_1
onorario e spese di CTU, importo che non veniva corrisposto interamente nonostante i reiterati solleciti ed una formale costituzione in mora notificata per il tramite del difensore dell'attore.
Per tali ragioni il dott. proponeva azione giudiziaria, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, nei confronti del , Controparte_1
instaurando il giudizio iscritto al r.g.n. 42872/2021, con il quale chiedeva condannarsi il al pagamento di euro 644,00, oltre iva e CP_1
interessi, o in via subordinata alla maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
In data 24-4-2024 si costituiva parte convenuta, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339, terzo comma, c.p.c., sul presupposto che la causa decisa dal Giudice di Pace avesse un valore inferiore a euro 1.100, e fosse stata, pertanto, definita secondo equità.
La parte convenuta sollevava, altresì, ulteriore eccezione, deducendo l'infondatezza del motivo di impugnazione in ragione del fatto che la decisione di primo grado era stata correttamente emessa con rigetto della domanda per difetto di prova, atteso che l'odierna parte appellante non aveva assolto l'onere di allegazione e dimostrazione dell'avvenuto inoltro
Pagina 3 di 9 della preventiva richiesta di pagamento, cui il professionista era tenuto nei confronti della parte gravata dall'obbligo di corrispondere il compenso.
Parte convenuta sosteneva che il professionista, affinché potesse avanzare la pretesa creditoria nei confronti del , avrebbe Controparte_1
dovuto fornire la prova dell'esito infruttuoso della richiesta previamente indirizzata agli attori del giudizio di primo grado.
Con sentenza n. 27346/2023, depositata in data 30-5-2023, il Giudice di
Pace rigettava la domanda, disponendo la compensazione delle spese processuali, come da provvedimento richiamato in epigrafe.
Il Tribunale, letti gli atti, con ordinanza del 23 settembre 2025, tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, assumendo che il valore della controversia sia inferiore ad euro 1.100,00, da determinarsi in via analogica ai sensi degli artt. 10 e ss. c.p.c., e rilevando come la quantificazione della pretesa creditoria emerga con chiarezza sia dalle risultanze di causa, sia dallo stesso tenore dell'atto di appello, escludendosi qualsiasi incertezza in ordine all'ammontare del credito azionato.
Va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., nelle cause di valore non eccedente euro 1.100,00 il giudice di pace pronuncia secondo equità, fatta eccezione per quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la
Corte ha affermato, che “sono da ritenersi inappellabili (e perciò Pagina 4 di 9 immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore previsto
(dall'art. 113 cod. proc. civ.), a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, solamente, il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e segg. cod. proc. civ. in tema di competenza” (Cass. civ., sez.
III, 8 giugno 2012, n. 9432).
Ne discende che, indipendentemente dal contenuto della pronuncia, qualora il valore della controversia sia inferiore alla soglia stabilita dall'art. 113, comma 2, c.p.c., la sentenza del giudice di pace deve ritenersi inappellabile.
Nella fattispecie, il rapporto giuridico dedotto in causa non trae origine dalla sottoscrizione di moduli o formulari, bensì dal decreto di liquidazione del compenso in favore del c.t.u., dott. del 27 aprile Parte_1
2016. L'odierno appellante, rimasto insoddisfatto nei tentativi di recupero del proprio credito, ha adito il Giudice di Pace di Napoli chiedendo la condanna del al pagamento dell'importo di euro Controparte_1
644,00 (corrispondente alla differenza tra quanto liquidato dal Giudice in favore del ctu e quanto versato allo stesso a titolo di acconto), importo pacificamente inferiore al limite normativamente previsto per la decisione secondo equità.
L'eccezione sollevata dall'appellata è fondata, il valore della lite è inferiore ad euro 1100,00 e il rapporto giuridico non si è costituito mediante moduli o formulari. Ne consegue che la controversia rientra nell'ambito delle decisioni secondo equità, con conseguente inammissibilità dell'appello.
Pagina 5 di 9 Ed infatti, le sentenze rese dal Giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., sono appellabili esclusivamente per i motivi tassativamente previsti dall'art. 339, terzo comma, c.p.c., ossia per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero per violazione dei principi regolatori della materia.
Nel caso di specie, i motivi di gravame non sono riconducibili a nessuna delle suddette violazioni.
Parte appellante ha replicato, all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, formulata dal che Controparte_1
“l'eccezione è del tutto destituita di fondamento, tenuto conto che il
Giudice delle prime cure non ha deciso la vertenza “secondo equità” ma piuttosto disapplicando il principio regolatore in materia di solidarietà fra le parti processuali in relazione al compenso spettante al CTU.”(v.note di trattazione scritta depositate il 15-5-2024).
L'appellante ha inteso prospettare, dunque, seppure in termini generici e non specificamente argomentati, una violazione dei principi regolatori della materia.
Sul punto, giova rammentare il consolidato orientamento della Suprema
Corte, “I principi regolatori della materia costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa, mentre non corrispondono a singole norme regolatrici della specifica materia in questione, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza.” (cfr. Cass. civ., n. 34432/2022; Cass. civ.,
n. 9759/2011).
Pagina 6 di 9 Orbene, parte appellante non ha specificamente dedotto alcuna concreta violazione dei principi regolatori della materia, limitandosi a richiamare, in modo generico e frammentario, orientamenti giurisprudenziali, senza allegare una effettiva violazione dei principi informatori che governano il rapporto dedotto in causa, desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa.
La doglianza sollevata dal dott. secondo cui non sarebbero stati Parte_1
correttamente applicati i principi affermati dalla giurisprudenza in materia di compensi del ctu, non è idonea ad integrare una violazione dei principi regolatori della materia. Le censure sollevate, infatti, afferiscono a criteri di elaborazione giurisprudenziale e non a disposizioni normative di rango primario o a principi generali dell'ordinamento. Va precisato che i principi regolatori della materia devono rinvenirsi nell'ordinamento giuridico positivo, mentre non assumono tale natura gli orientamenti interpretativi elaborati dalla giurisprudenza.
Ne consegue l'inammissibilità del gravame.
Le altre questioni restano assorbite.
Le spese del presente grado di giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo (fasi studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria-trattazione, che non si è effettivamente svolta).
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Pagina 7 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 27346/2023 del Giudice di Pace di Napoli, così provvede:
1)dichiara inammissibile l'appello;
2)condanna parte appellante al rimborso in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
3)ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Napoli, in data 1-10-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
Pagina 8 di 9 Pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice
Unico, Dott.ssa Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 25932/2023 promossa da:
C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
Napoli il 19-8-1972 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via
Chiatamone 53/c, presso lo studio dell'avv. Donato Palmieri, c.f.
, dal quale è rappresentato e difeso. C.F._2
Appellante contro
, in persona del suo rappresentante legale Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, c.f. dal quale è C.F._3
rappresentato e difeso.
Appellato
Pagina 1 di 9 Oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di prestazione di opera intellettuale
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate i difensori delle parti si richiamavano ai propri scritti difensivi e il G.I. in data 23.9.2025 tratteneva la causa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di appello notificato in data 7-12-2023, il dott.
[...]
impugnava la sentenza n. 27346/2023, r.g.n. 42872/2021, Parte_1
depositata dal Giudice di Pace di Napoli, in data 30 maggio 2023, con la quale il primo giudice rigettava la domanda proposta dall'attore di condanna del convenuto al pagamento in suo favore della CP_1
somma di euro 644,00, a titolo di saldo onorario ctu mai corrisposto.
L'appellante chiedeva emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
1) Accogliere il gravame proposto avverso la sentenza n. 27346/2023 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 30-5-2023;
2) Condannare il al pagamento della somma di Controparte_1
euro 644,00, oltre iva e interessi o, in via subordinata, alla maggiore o minore somma che il Giudice dovesse ritenere di giustizia;
3) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante esponeva che, con atto di citazione notificato in data 17 marzo
2021, il dott. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice Parte_1
di Pace di Napoli, il , chiedendone la condanna al Controparte_1
pagamento della somma di euro 644,00, a titolo di compenso per l'attività di Consulente Tecnico d'ufficio da esso svolta. Pagina 2 di 9 Il dott. iscritto all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Parte_1
Tribunale di Napoli, era stato incaricato dal medesimo Tribunale dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento civile r.g.n. 191/2009, instaurato tra + altri ed il Parte_2
e definito con sentenza n. 11994/2017. Controparte_1
All'esito dell'attività peritale, il Giudice liquidava in favore del dott. la complessiva somma di euro 1.044,00, oltre iva, a titolo di Parte_1
onorario e spese di CTU, importo che non veniva corrisposto interamente nonostante i reiterati solleciti ed una formale costituzione in mora notificata per il tramite del difensore dell'attore.
Per tali ragioni il dott. proponeva azione giudiziaria, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, nei confronti del , Controparte_1
instaurando il giudizio iscritto al r.g.n. 42872/2021, con il quale chiedeva condannarsi il al pagamento di euro 644,00, oltre iva e CP_1
interessi, o in via subordinata alla maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
In data 24-4-2024 si costituiva parte convenuta, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339, terzo comma, c.p.c., sul presupposto che la causa decisa dal Giudice di Pace avesse un valore inferiore a euro 1.100, e fosse stata, pertanto, definita secondo equità.
La parte convenuta sollevava, altresì, ulteriore eccezione, deducendo l'infondatezza del motivo di impugnazione in ragione del fatto che la decisione di primo grado era stata correttamente emessa con rigetto della domanda per difetto di prova, atteso che l'odierna parte appellante non aveva assolto l'onere di allegazione e dimostrazione dell'avvenuto inoltro
Pagina 3 di 9 della preventiva richiesta di pagamento, cui il professionista era tenuto nei confronti della parte gravata dall'obbligo di corrispondere il compenso.
Parte convenuta sosteneva che il professionista, affinché potesse avanzare la pretesa creditoria nei confronti del , avrebbe Controparte_1
dovuto fornire la prova dell'esito infruttuoso della richiesta previamente indirizzata agli attori del giudizio di primo grado.
Con sentenza n. 27346/2023, depositata in data 30-5-2023, il Giudice di
Pace rigettava la domanda, disponendo la compensazione delle spese processuali, come da provvedimento richiamato in epigrafe.
Il Tribunale, letti gli atti, con ordinanza del 23 settembre 2025, tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, assumendo che il valore della controversia sia inferiore ad euro 1.100,00, da determinarsi in via analogica ai sensi degli artt. 10 e ss. c.p.c., e rilevando come la quantificazione della pretesa creditoria emerga con chiarezza sia dalle risultanze di causa, sia dallo stesso tenore dell'atto di appello, escludendosi qualsiasi incertezza in ordine all'ammontare del credito azionato.
Va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., nelle cause di valore non eccedente euro 1.100,00 il giudice di pace pronuncia secondo equità, fatta eccezione per quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la
Corte ha affermato, che “sono da ritenersi inappellabili (e perciò Pagina 4 di 9 immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore previsto
(dall'art. 113 cod. proc. civ.), a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, solamente, il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e segg. cod. proc. civ. in tema di competenza” (Cass. civ., sez.
III, 8 giugno 2012, n. 9432).
Ne discende che, indipendentemente dal contenuto della pronuncia, qualora il valore della controversia sia inferiore alla soglia stabilita dall'art. 113, comma 2, c.p.c., la sentenza del giudice di pace deve ritenersi inappellabile.
Nella fattispecie, il rapporto giuridico dedotto in causa non trae origine dalla sottoscrizione di moduli o formulari, bensì dal decreto di liquidazione del compenso in favore del c.t.u., dott. del 27 aprile Parte_1
2016. L'odierno appellante, rimasto insoddisfatto nei tentativi di recupero del proprio credito, ha adito il Giudice di Pace di Napoli chiedendo la condanna del al pagamento dell'importo di euro Controparte_1
644,00 (corrispondente alla differenza tra quanto liquidato dal Giudice in favore del ctu e quanto versato allo stesso a titolo di acconto), importo pacificamente inferiore al limite normativamente previsto per la decisione secondo equità.
L'eccezione sollevata dall'appellata è fondata, il valore della lite è inferiore ad euro 1100,00 e il rapporto giuridico non si è costituito mediante moduli o formulari. Ne consegue che la controversia rientra nell'ambito delle decisioni secondo equità, con conseguente inammissibilità dell'appello.
Pagina 5 di 9 Ed infatti, le sentenze rese dal Giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., sono appellabili esclusivamente per i motivi tassativamente previsti dall'art. 339, terzo comma, c.p.c., ossia per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero per violazione dei principi regolatori della materia.
Nel caso di specie, i motivi di gravame non sono riconducibili a nessuna delle suddette violazioni.
Parte appellante ha replicato, all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, formulata dal che Controparte_1
“l'eccezione è del tutto destituita di fondamento, tenuto conto che il
Giudice delle prime cure non ha deciso la vertenza “secondo equità” ma piuttosto disapplicando il principio regolatore in materia di solidarietà fra le parti processuali in relazione al compenso spettante al CTU.”(v.note di trattazione scritta depositate il 15-5-2024).
L'appellante ha inteso prospettare, dunque, seppure in termini generici e non specificamente argomentati, una violazione dei principi regolatori della materia.
Sul punto, giova rammentare il consolidato orientamento della Suprema
Corte, “I principi regolatori della materia costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa, mentre non corrispondono a singole norme regolatrici della specifica materia in questione, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza.” (cfr. Cass. civ., n. 34432/2022; Cass. civ.,
n. 9759/2011).
Pagina 6 di 9 Orbene, parte appellante non ha specificamente dedotto alcuna concreta violazione dei principi regolatori della materia, limitandosi a richiamare, in modo generico e frammentario, orientamenti giurisprudenziali, senza allegare una effettiva violazione dei principi informatori che governano il rapporto dedotto in causa, desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa.
La doglianza sollevata dal dott. secondo cui non sarebbero stati Parte_1
correttamente applicati i principi affermati dalla giurisprudenza in materia di compensi del ctu, non è idonea ad integrare una violazione dei principi regolatori della materia. Le censure sollevate, infatti, afferiscono a criteri di elaborazione giurisprudenziale e non a disposizioni normative di rango primario o a principi generali dell'ordinamento. Va precisato che i principi regolatori della materia devono rinvenirsi nell'ordinamento giuridico positivo, mentre non assumono tale natura gli orientamenti interpretativi elaborati dalla giurisprudenza.
Ne consegue l'inammissibilità del gravame.
Le altre questioni restano assorbite.
Le spese del presente grado di giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo (fasi studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria-trattazione, che non si è effettivamente svolta).
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Pagina 7 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 27346/2023 del Giudice di Pace di Napoli, così provvede:
1)dichiara inammissibile l'appello;
2)condanna parte appellante al rimborso in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
3)ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Napoli, in data 1-10-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
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