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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 07/10/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 321/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del giudice dott. ER LL ha pronunciato ex artt. 281 sexies, primo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al Registro n. 321/2025
promossa da
, codice fiscale , residente in [...] C.F._1
Sant'Arcangelo n. 1;
codice fiscale residente in [...], Vocabolo della Controparte_1 C.F._2
Croce n. 7;
codice fiscale , residente in [...] C.F._3
n. 28;
tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Maurizio Simoni e Alessandro Simoni, elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Todi (PG) Piazza Umberto I° n.2;
ATTORI
contro
, codice fiscale residente in [...], Vocabolo CP_3 C.F._4
Osteria di Spina, 66
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 8 Oggetto: Contratti e obbligazioni varie, arricchimento senza causa
Conclusioni: come da atto introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., i signori , ed Parte_1 Controparte_1 CP_2 rappresentano che:
[...]
- I ricorrenti sono eredi di (senior) e nonché di . Controparte_1 Per_1 Parte_2
I loro danti causa, e , furono parti in un contenzioso civile di divisione Controparte_1 Per_1 giudiziale instaurato nei confronti di e definito mediante accordo CP_3 CP_4 transattivo del 26 gennaio 2010, successivamente recepito dal Tribunale di Perugia – Sezione di Todi con ordinanza dell'8 febbraio 2010.
- In esecuzione di tale provvedimento giudiziale, trasferiva ai coniugi CP_3 CP_5 la quota pari a ¼ di un terreno sito in Todi, distinto al catasto terreni al foglio n. 74 particella n. 196, nonché la quota di ¼ del fabbricato distinto al catasto fabbricati al foglio n. 74 particella n. 196 sub 8, dietro corresponsione della somma di € 97.500,00. A carico degli acquirenti venivano, inoltre, a gravare le spese di registrazione dell'atto e le imposte, per un ammontare complessivo di circa €
14.200,00. L'ordinanza veniva regolarmente trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
- Il trasferimento traeva fondamento dal titolo di proprietà che il affermava di vantare, CP_3 costituito dalla sentenza n. 42/2005 emessa dalla Corte di Appello di Perugia ex art. 2932 c.c., trascritta in Conservatoria in data 21 aprile 2005, e mai succeduta da trascrizioni pregiudizievoli, atteso che il contraddittore aveva omesso di trascrivere sia la domanda giudiziale proposta nei Controparte_6 confronti del sia le successive decisioni a lui favorevoli. CP_3
- Nei fatti, tuttavia, la sentenza che costituiva il titolo del al momento del trasferimento delle CP_3 quote ai coniugi non aveva ancora acquisito carattere di definitività, essendo stata CP_5 oggetto di impugnazione da parte di , e tale circostanza non era stata resa nota né nel Controparte_6 corso del procedimento di divisione, né al momento della stipula dell'accordo transattivo.
L'impugnazione condusse dapprima alla cassazione della decisione della Corte di Appello di Perugia, quindi alla riforma integrale della stessa ad opera della Corte di Appello di Roma con sentenza n.
4107/2013, la quale riconobbe definitivamente la proprietà delle quote immobiliare a . Controparte_6
pagina 2 di 8 Tale statuizione fu poi confermata in via definitiva dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
20963/2017.
- In conseguenza di tali vicende, l'acquisto compiuto da e si veniva a Controparte_1 Per_1 configurare quale acquisto a non domino, atteso che il cedente era privo di qualsiasi diritto CP_3 sul bene trasferito. A seguito della rivendicazione proposta dai legittimi proprietari – la cui titolarità è stata confermata anche dalla sentenza del Tribunale di Perugia n. 1062/2022 – gli odierni ricorrenti si sono trovati nella necessità di riacquistare nuovamente la medesima quota dal Signor , Controparte_6 al fine di conservare la disponibilità del bene.
- Esperiti senza esito i tentativi di definizione bonaria e a fronte del rifiuto del di restituire CP_3 quanto indebitamente percepito, i ricorrenti adivano l'autorità giudiziaria al fine di ottenere la ripetizione di quanto versato, oltre al ristoro delle ulteriori spese e dei danni subiti.
- Concludevano, quindi, in via preliminare chiedendo la condanna del sig. alla CP_3 restituzione del prezzo indebitamente percepito, delle spese sostenute per il trasferimento e degli interessi maturati ex art 2033 c.c.. In via subordinata, sul presupposto che il cedente, non essendo proprietario del bene trasferito né avendo procurato l'acquisto agli acquirenti, invocavano la risoluzione dell'accordo transattivo del 26 gennaio 2010 ai sensi degli artt. 1453, 1458 e 1479 c.c., con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite, delle spese di trasferimento, oltre agli interessi ed al risarcimento dei danni.
2. All'udienza del 11 settembre 2025, verificata la regolarità della notifica, il convenuto risultava non costituito, per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Non ravvisandosi esigenze di ulteriore contraddittorio e ritenendo il procedimento ampiamente istruito, attesa la natura esclusivamente documentale dello stesso, e preso atto che le uniche parti presenti, i ricorrenti, chiedevano la decisione immediata della causa ex art.281 sexies c.p.c. senza fissarsi ulteriore udienza, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma della citata norma.
3. La domanda dei ricorrenti è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Dalla ricostruzione dei fatti emerge con chiarezza che il trasferimento della quota pari a ¼ del terreno sito in Todi, censito al Catasto terreni al foglio n. 74 particella n. 196, nonché della quota di ¼ del fabbricato distinto al Catasto fabbricati al foglio n. 74 particella n. 196 sub 8, a fronte del corrispettivo di euro 97.500,00, dal Signor in favore dei Signori -Fava si configura quale tipico CP_3 CP_1
pagina 3 di 8 acquisto a non domino.
I danti causa degli odierni ricorrenti hanno infatti stipulato con il sig. un atto traslativo CP_3 che aveva quale presupposto quanto disposto dalla sentenza n. 42/2005 della Corte d'Appello di
Perugia, resa ai sensi dell'art. 2932 c.c., successivamente oggetto di impugnazione e definitivamente caducata a seguito della riforma integrale pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma, con statuizione confermata in via definitiva dalla Suprema Corte di Cassazione. Ne consegue che il all'atto CP_3 del trasferimento non era proprietario effettivo e certo delle quote immobiliari trasferite e, pertanto, non poteva validamente disporne.
Il trasferimento, sebbene regolarmente trascritto in data 29 agosto 2011, non ha prodotto l'effetto reale sperato, atteso che – come affermato dalla giurisprudenza di legittimità – la trascrizione di un titolo proveniente da non domino non attribuisce la proprietà e non protegge l'acquirente nei confronti del titolare effettivo (Cass., Sez. II, 16 ottobre 2018, n. 25879; Cass., Sez. II, 27 marzo 2007, n. 7523).
Il trasferimento, dunque, si è basato su un titolo privo di efficacia, perché successivamente riformato, con la conseguenza che lo stesso non si è validamente perfezionato e che il prezzo corrisposto dai danti causa dei ricorrenti deve essere qualificato come pagamento sine causa, soggetto alle conseguenze restitutorie previste dall'art. 2033 c.c.
Nel caso in esame ricorrano dunque tutti i presupposti dell'indebito oggettivo. Risulta infatti documentalmente provata l'avvenuta corresponsione della somma di € 97.500,00, pagamento che poi si
è rivelato privo di giustificazione causale, in quanto fondato su un titolo non più valido. Come noto, peraltro, in materia di indebito oggettivo lo stato soggettivo dell'accipiens è giuridicamente irrilevante
(non conta se il ricevente era in buona fede o meno), atteso che l'obbligo restitutorio sorge per il solo fatto dell'avvenuta percezione della prestazione in assenza di una valida causa debendi. Ne consegue, pertanto, l'obbligo del Signor a restituire quanto indebitamente percepito, non potendo tale CP_3 corresponsione trovare alcuna giustificazione giuridica.
Tale obbligazione restitutoria si presenta, peraltro aggravata dalla condotta del il quale, pur CP_3 essendo pienamente consapevole della pendenza dell'impugnazione proposta avverso la pronuncia che gli aveva attribuito, con carattere meramente provvisorio, la titolarità del bene, ha omesso di darne comunicazione, sia nel corso del giudizio di divisione, sia al momento della stipula dell'accordo transattivo recepito dal giudice. Ciò quantomeno secondo la ricostruzione attorea, peraltro non pagina 4 di 8 contestata dal convenuto che, pur avendo ricevuto la notifica dell'atto introduttivo, non si è costituito e non si è difeso sul punto, neanche sul piano di mere allegazioni.
Non può sottacersi, altresì, come tale situazione sia stata agevolata dall'omessa trascrizione, da parte del contraddittore e dei suoi eredi, sia della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2652 Controparte_6
c.c., sia delle pronunce a lui favorevoli. Detta omissione ha contribuito a conferire al un CP_3
Per_ titolo solo apparente, inducendo i coniugi e a confidare nella validità dell'acquisto. CP_1
Da tali elementi, e in assenza di elementi o anche solo di allegazioni contrarie, emerge la buona fede dei danti causa degli odierni ricorrenti, i quali non avevano, ne avrebbero potuto avere la possibilità di conoscere la reale situazione giuridica inerente alla provenienza del bene oggetto di causa.
Alla luce di quanto accertato, pertanto, deve ritenersi che il pagamento del corrispettivo di euro
97.500,00, effettuato in esecuzione di un accordo transattivo fondato su titolo dichiarato inefficace, integri pienamente un'ipotesi di pagamento sine causa, riconducibile allo schema dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
La dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere che l'azione di indebito oggettivo operi ogniqualvolta un trasferimento patrimoniale risulti privo di fondamento causale, tutelando il principio di corrispondenza tra causa e attribuzione patrimoniale. In senso analogo si evidenzia che la funzione propria della condictio è quella di eliminare spostamenti patrimoniali ingiustificati, restituendo quanto indebitamente percepito.
In tale prospettiva, l'azione promossa dagli odierni ricorrenti si inquadra senza dubbio nello schema generale dell'art. 2033 c.c., secondo cui “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. La Suprema Corte ha più volte chiarito che integra indebito oggettivo la prestazione eseguita in base a un titolo nullo, annullato o inefficace, poiché in tali ipotesi difetta ab origine una valida causa giustificativa del pagamento. È principio consolidato che “quando un pagamento sia stato effettuato in forza di un contratto invalido o inefficace, si configura l'azione generale di ripetizione dell'indebito oggettivo, con conseguente obbligo restitutorio” (Cass., Sez. III,
27 maggio 2010, n. 12911). Inoltre, si è precisato che “colui che agisce per la ripetizione deve limitarsi
a provare l'avvenuto pagamento, mentre incombe su chi ha ricevuto la prestazione l'onere di dimostrare la sussistenza di una valida causa debendi” (Cass., Sez. II, 9 novembre 2006, n. 23994).
Le Sezioni Unite hanno infine sottolineato che la condictio indebiti costituisce lo strumento tipico per pagina 5 di 8 ripristinare l'equilibrio patrimoniale fra le parti in assenza di un valido titolo, configurandosi come azione generale esperibile ogniqualvolta la prestazione sia priva di causa (Cass., Sez. Un., 14 febbraio
2011, n. 3665).
Con riferimento al quantum debeatur, deve ritenersi fondata la richiesta avanzata dagli odierni ricorrenti. Gli stessi hanno fornito piena prova, da un lato, dell'avvenuto pagamento del corrispettivo di
€ 97.500,00, come risulta dall'atto notarile di quietanza del 24 settembre 2010, e, dall'altro, dell'inefficacia sopravvenuta del titolo giustificativo di tale prestazione, costituito dall'accordo transattivo recepito in sede giudiziale, il quale traeva fondamento dalla sentenza n. 42/2005 della Corte
d'Appello di Perugia, successivamente caducata all'esito dei giudizi di impugnazione.
In mancanza di un valido titolo idoneo a giustificare la causa debendi, la pretesa restitutoria degli attori appare pienamente fondata e va accolta, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione della somma di € 97.500,00 indebitamente percepita, oltre al rimborso delle spese sostenute per il trasferimento delle quote de quo, quantificate in complessivi € 14.203,00. A tali importi dovranno aggiungersi gli interessi legali, secondo quanto richiesto in ricorso, trattandosi di conseguenze naturali dell'obbligazione restitutoria derivante dall'indebito oggettivo.
In punto di decorrenza degli interessi maturati è necessario ricordare che in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens è rilevante solo ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda. Essa va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica derivante da un errore di fatto o di diritto, anche se dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso. Essendo la buona fede dell'accipiens presunta per principio generale, grava sul solvens che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens al momento della ricezione della somma indebitamente percepita, intesa quale consapevolezza dell'insussistenza di un diritto a conseguirla (Cass. civ., n. 23448 del 26 ottobre 2020).
Alla luce di tali principi, e tenuto conto di quanto più sopra osservato circa la buona fede dei ricorrenti, può concludersi che gli interessi dovuti debbano essere calcolati a decorrere dalla data di ricezione da parte del della somma indebitamente percepita. CP_3
4. Con riferimento, invece, alla domanda di risarcimento dei danni, va rilevato che la stessa è stata formulata dai ricorrenti, nelle conclusioni del ricorso, solo in via subordinata, in ipotesi rispetto al pagina 6 di 8 mancato accoglimento della domanda principale. Peraltro, nel corpo del ricorso introduttivo si rinvengono richiami a tale pretesa anche con riguardo all'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'indebito oggettivo, e dunque, alla luce dei principi ermeneutici per cui il contenuto della domanda non può essere limitato in senso formalistico alle sole testuali conclusioni, ma debba desumersi dall'esame complessivo dell'atto, può ritenersi da esaminare nel merito anche ove, come nella specie, sia stata ritenuta fondata la domanda principale.
Nel merito, tuttavia, la domanda risarcitoria non può in essere accolta, risultando del tutto generica e priva di adeguata prova.
Ai sensi dell'art 2697 c.c., incombe sull'attore l'onere di allegare e provare sia l'an che il quantum del pregiudizio lamentato. Nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitati a formulare una richiesta generica, priva di specifica individuazione delle voci di danno asseritamente subite e, soprattutto, priva di qualsiasi supporto probatorio idoneo a dimostrarne la sussistenza e l'entità. E invero, l'indicazione del ricorso per cui i danni sarebbero stati provati nel corso del giudizio non è stata seguita da apposite richieste istruttorie, per cui la richiesta è in ogni caso infondata.
5. Le spese di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e in accordo ai parametri medi dello scaglione di riferimento, nonché tenendo conto soltanto delle fasi studio e introduttiva in considerazione del fatto che non vi è stata attività istruttoria né sono state depositate memorie in relazione alla fase decisionale;
da distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così dispone:
ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti come proposta in via principale nell'intestato procedimento, per l'effetto,
CONDANNA alla restituzione ai ricorrenti della somma di € 97.500,00 indebitamente CP_3 percepita, oltre interessi legali a decorrere dalla data dell'atto di trasferimento, ed oltre al rimborso delle spese sostenute per il trasferimento delle quote dei beni immobili siti in Todi e individuati in narrativa, quantificate in complessivi € 14.203,00;
pagina 7 di 8 CONDANNA al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite del presente CP_3 giudizio, con distrazione dei compensi in favore degli avv. Maurizio Simoni e Alessandro Simoni, difensori dei ricorrenti dichiaratisi antistatari, compensi che si liquidano in € 4.180,00 oltre accessori di legge.
Spoleto, 7 ottobre 2025
Il giudice
ER LL
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del giudice dott. ER LL ha pronunciato ex artt. 281 sexies, primo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al Registro n. 321/2025
promossa da
, codice fiscale , residente in [...] C.F._1
Sant'Arcangelo n. 1;
codice fiscale residente in [...], Vocabolo della Controparte_1 C.F._2
Croce n. 7;
codice fiscale , residente in [...] C.F._3
n. 28;
tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Maurizio Simoni e Alessandro Simoni, elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Todi (PG) Piazza Umberto I° n.2;
ATTORI
contro
, codice fiscale residente in [...], Vocabolo CP_3 C.F._4
Osteria di Spina, 66
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 8 Oggetto: Contratti e obbligazioni varie, arricchimento senza causa
Conclusioni: come da atto introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., i signori , ed Parte_1 Controparte_1 CP_2 rappresentano che:
[...]
- I ricorrenti sono eredi di (senior) e nonché di . Controparte_1 Per_1 Parte_2
I loro danti causa, e , furono parti in un contenzioso civile di divisione Controparte_1 Per_1 giudiziale instaurato nei confronti di e definito mediante accordo CP_3 CP_4 transattivo del 26 gennaio 2010, successivamente recepito dal Tribunale di Perugia – Sezione di Todi con ordinanza dell'8 febbraio 2010.
- In esecuzione di tale provvedimento giudiziale, trasferiva ai coniugi CP_3 CP_5 la quota pari a ¼ di un terreno sito in Todi, distinto al catasto terreni al foglio n. 74 particella n. 196, nonché la quota di ¼ del fabbricato distinto al catasto fabbricati al foglio n. 74 particella n. 196 sub 8, dietro corresponsione della somma di € 97.500,00. A carico degli acquirenti venivano, inoltre, a gravare le spese di registrazione dell'atto e le imposte, per un ammontare complessivo di circa €
14.200,00. L'ordinanza veniva regolarmente trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
- Il trasferimento traeva fondamento dal titolo di proprietà che il affermava di vantare, CP_3 costituito dalla sentenza n. 42/2005 emessa dalla Corte di Appello di Perugia ex art. 2932 c.c., trascritta in Conservatoria in data 21 aprile 2005, e mai succeduta da trascrizioni pregiudizievoli, atteso che il contraddittore aveva omesso di trascrivere sia la domanda giudiziale proposta nei Controparte_6 confronti del sia le successive decisioni a lui favorevoli. CP_3
- Nei fatti, tuttavia, la sentenza che costituiva il titolo del al momento del trasferimento delle CP_3 quote ai coniugi non aveva ancora acquisito carattere di definitività, essendo stata CP_5 oggetto di impugnazione da parte di , e tale circostanza non era stata resa nota né nel Controparte_6 corso del procedimento di divisione, né al momento della stipula dell'accordo transattivo.
L'impugnazione condusse dapprima alla cassazione della decisione della Corte di Appello di Perugia, quindi alla riforma integrale della stessa ad opera della Corte di Appello di Roma con sentenza n.
4107/2013, la quale riconobbe definitivamente la proprietà delle quote immobiliare a . Controparte_6
pagina 2 di 8 Tale statuizione fu poi confermata in via definitiva dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
20963/2017.
- In conseguenza di tali vicende, l'acquisto compiuto da e si veniva a Controparte_1 Per_1 configurare quale acquisto a non domino, atteso che il cedente era privo di qualsiasi diritto CP_3 sul bene trasferito. A seguito della rivendicazione proposta dai legittimi proprietari – la cui titolarità è stata confermata anche dalla sentenza del Tribunale di Perugia n. 1062/2022 – gli odierni ricorrenti si sono trovati nella necessità di riacquistare nuovamente la medesima quota dal Signor , Controparte_6 al fine di conservare la disponibilità del bene.
- Esperiti senza esito i tentativi di definizione bonaria e a fronte del rifiuto del di restituire CP_3 quanto indebitamente percepito, i ricorrenti adivano l'autorità giudiziaria al fine di ottenere la ripetizione di quanto versato, oltre al ristoro delle ulteriori spese e dei danni subiti.
- Concludevano, quindi, in via preliminare chiedendo la condanna del sig. alla CP_3 restituzione del prezzo indebitamente percepito, delle spese sostenute per il trasferimento e degli interessi maturati ex art 2033 c.c.. In via subordinata, sul presupposto che il cedente, non essendo proprietario del bene trasferito né avendo procurato l'acquisto agli acquirenti, invocavano la risoluzione dell'accordo transattivo del 26 gennaio 2010 ai sensi degli artt. 1453, 1458 e 1479 c.c., con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite, delle spese di trasferimento, oltre agli interessi ed al risarcimento dei danni.
2. All'udienza del 11 settembre 2025, verificata la regolarità della notifica, il convenuto risultava non costituito, per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Non ravvisandosi esigenze di ulteriore contraddittorio e ritenendo il procedimento ampiamente istruito, attesa la natura esclusivamente documentale dello stesso, e preso atto che le uniche parti presenti, i ricorrenti, chiedevano la decisione immediata della causa ex art.281 sexies c.p.c. senza fissarsi ulteriore udienza, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma della citata norma.
3. La domanda dei ricorrenti è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Dalla ricostruzione dei fatti emerge con chiarezza che il trasferimento della quota pari a ¼ del terreno sito in Todi, censito al Catasto terreni al foglio n. 74 particella n. 196, nonché della quota di ¼ del fabbricato distinto al Catasto fabbricati al foglio n. 74 particella n. 196 sub 8, a fronte del corrispettivo di euro 97.500,00, dal Signor in favore dei Signori -Fava si configura quale tipico CP_3 CP_1
pagina 3 di 8 acquisto a non domino.
I danti causa degli odierni ricorrenti hanno infatti stipulato con il sig. un atto traslativo CP_3 che aveva quale presupposto quanto disposto dalla sentenza n. 42/2005 della Corte d'Appello di
Perugia, resa ai sensi dell'art. 2932 c.c., successivamente oggetto di impugnazione e definitivamente caducata a seguito della riforma integrale pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma, con statuizione confermata in via definitiva dalla Suprema Corte di Cassazione. Ne consegue che il all'atto CP_3 del trasferimento non era proprietario effettivo e certo delle quote immobiliari trasferite e, pertanto, non poteva validamente disporne.
Il trasferimento, sebbene regolarmente trascritto in data 29 agosto 2011, non ha prodotto l'effetto reale sperato, atteso che – come affermato dalla giurisprudenza di legittimità – la trascrizione di un titolo proveniente da non domino non attribuisce la proprietà e non protegge l'acquirente nei confronti del titolare effettivo (Cass., Sez. II, 16 ottobre 2018, n. 25879; Cass., Sez. II, 27 marzo 2007, n. 7523).
Il trasferimento, dunque, si è basato su un titolo privo di efficacia, perché successivamente riformato, con la conseguenza che lo stesso non si è validamente perfezionato e che il prezzo corrisposto dai danti causa dei ricorrenti deve essere qualificato come pagamento sine causa, soggetto alle conseguenze restitutorie previste dall'art. 2033 c.c.
Nel caso in esame ricorrano dunque tutti i presupposti dell'indebito oggettivo. Risulta infatti documentalmente provata l'avvenuta corresponsione della somma di € 97.500,00, pagamento che poi si
è rivelato privo di giustificazione causale, in quanto fondato su un titolo non più valido. Come noto, peraltro, in materia di indebito oggettivo lo stato soggettivo dell'accipiens è giuridicamente irrilevante
(non conta se il ricevente era in buona fede o meno), atteso che l'obbligo restitutorio sorge per il solo fatto dell'avvenuta percezione della prestazione in assenza di una valida causa debendi. Ne consegue, pertanto, l'obbligo del Signor a restituire quanto indebitamente percepito, non potendo tale CP_3 corresponsione trovare alcuna giustificazione giuridica.
Tale obbligazione restitutoria si presenta, peraltro aggravata dalla condotta del il quale, pur CP_3 essendo pienamente consapevole della pendenza dell'impugnazione proposta avverso la pronuncia che gli aveva attribuito, con carattere meramente provvisorio, la titolarità del bene, ha omesso di darne comunicazione, sia nel corso del giudizio di divisione, sia al momento della stipula dell'accordo transattivo recepito dal giudice. Ciò quantomeno secondo la ricostruzione attorea, peraltro non pagina 4 di 8 contestata dal convenuto che, pur avendo ricevuto la notifica dell'atto introduttivo, non si è costituito e non si è difeso sul punto, neanche sul piano di mere allegazioni.
Non può sottacersi, altresì, come tale situazione sia stata agevolata dall'omessa trascrizione, da parte del contraddittore e dei suoi eredi, sia della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2652 Controparte_6
c.c., sia delle pronunce a lui favorevoli. Detta omissione ha contribuito a conferire al un CP_3
Per_ titolo solo apparente, inducendo i coniugi e a confidare nella validità dell'acquisto. CP_1
Da tali elementi, e in assenza di elementi o anche solo di allegazioni contrarie, emerge la buona fede dei danti causa degli odierni ricorrenti, i quali non avevano, ne avrebbero potuto avere la possibilità di conoscere la reale situazione giuridica inerente alla provenienza del bene oggetto di causa.
Alla luce di quanto accertato, pertanto, deve ritenersi che il pagamento del corrispettivo di euro
97.500,00, effettuato in esecuzione di un accordo transattivo fondato su titolo dichiarato inefficace, integri pienamente un'ipotesi di pagamento sine causa, riconducibile allo schema dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
La dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere che l'azione di indebito oggettivo operi ogniqualvolta un trasferimento patrimoniale risulti privo di fondamento causale, tutelando il principio di corrispondenza tra causa e attribuzione patrimoniale. In senso analogo si evidenzia che la funzione propria della condictio è quella di eliminare spostamenti patrimoniali ingiustificati, restituendo quanto indebitamente percepito.
In tale prospettiva, l'azione promossa dagli odierni ricorrenti si inquadra senza dubbio nello schema generale dell'art. 2033 c.c., secondo cui “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. La Suprema Corte ha più volte chiarito che integra indebito oggettivo la prestazione eseguita in base a un titolo nullo, annullato o inefficace, poiché in tali ipotesi difetta ab origine una valida causa giustificativa del pagamento. È principio consolidato che “quando un pagamento sia stato effettuato in forza di un contratto invalido o inefficace, si configura l'azione generale di ripetizione dell'indebito oggettivo, con conseguente obbligo restitutorio” (Cass., Sez. III,
27 maggio 2010, n. 12911). Inoltre, si è precisato che “colui che agisce per la ripetizione deve limitarsi
a provare l'avvenuto pagamento, mentre incombe su chi ha ricevuto la prestazione l'onere di dimostrare la sussistenza di una valida causa debendi” (Cass., Sez. II, 9 novembre 2006, n. 23994).
Le Sezioni Unite hanno infine sottolineato che la condictio indebiti costituisce lo strumento tipico per pagina 5 di 8 ripristinare l'equilibrio patrimoniale fra le parti in assenza di un valido titolo, configurandosi come azione generale esperibile ogniqualvolta la prestazione sia priva di causa (Cass., Sez. Un., 14 febbraio
2011, n. 3665).
Con riferimento al quantum debeatur, deve ritenersi fondata la richiesta avanzata dagli odierni ricorrenti. Gli stessi hanno fornito piena prova, da un lato, dell'avvenuto pagamento del corrispettivo di
€ 97.500,00, come risulta dall'atto notarile di quietanza del 24 settembre 2010, e, dall'altro, dell'inefficacia sopravvenuta del titolo giustificativo di tale prestazione, costituito dall'accordo transattivo recepito in sede giudiziale, il quale traeva fondamento dalla sentenza n. 42/2005 della Corte
d'Appello di Perugia, successivamente caducata all'esito dei giudizi di impugnazione.
In mancanza di un valido titolo idoneo a giustificare la causa debendi, la pretesa restitutoria degli attori appare pienamente fondata e va accolta, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione della somma di € 97.500,00 indebitamente percepita, oltre al rimborso delle spese sostenute per il trasferimento delle quote de quo, quantificate in complessivi € 14.203,00. A tali importi dovranno aggiungersi gli interessi legali, secondo quanto richiesto in ricorso, trattandosi di conseguenze naturali dell'obbligazione restitutoria derivante dall'indebito oggettivo.
In punto di decorrenza degli interessi maturati è necessario ricordare che in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens è rilevante solo ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda. Essa va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica derivante da un errore di fatto o di diritto, anche se dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso. Essendo la buona fede dell'accipiens presunta per principio generale, grava sul solvens che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens al momento della ricezione della somma indebitamente percepita, intesa quale consapevolezza dell'insussistenza di un diritto a conseguirla (Cass. civ., n. 23448 del 26 ottobre 2020).
Alla luce di tali principi, e tenuto conto di quanto più sopra osservato circa la buona fede dei ricorrenti, può concludersi che gli interessi dovuti debbano essere calcolati a decorrere dalla data di ricezione da parte del della somma indebitamente percepita. CP_3
4. Con riferimento, invece, alla domanda di risarcimento dei danni, va rilevato che la stessa è stata formulata dai ricorrenti, nelle conclusioni del ricorso, solo in via subordinata, in ipotesi rispetto al pagina 6 di 8 mancato accoglimento della domanda principale. Peraltro, nel corpo del ricorso introduttivo si rinvengono richiami a tale pretesa anche con riguardo all'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'indebito oggettivo, e dunque, alla luce dei principi ermeneutici per cui il contenuto della domanda non può essere limitato in senso formalistico alle sole testuali conclusioni, ma debba desumersi dall'esame complessivo dell'atto, può ritenersi da esaminare nel merito anche ove, come nella specie, sia stata ritenuta fondata la domanda principale.
Nel merito, tuttavia, la domanda risarcitoria non può in essere accolta, risultando del tutto generica e priva di adeguata prova.
Ai sensi dell'art 2697 c.c., incombe sull'attore l'onere di allegare e provare sia l'an che il quantum del pregiudizio lamentato. Nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitati a formulare una richiesta generica, priva di specifica individuazione delle voci di danno asseritamente subite e, soprattutto, priva di qualsiasi supporto probatorio idoneo a dimostrarne la sussistenza e l'entità. E invero, l'indicazione del ricorso per cui i danni sarebbero stati provati nel corso del giudizio non è stata seguita da apposite richieste istruttorie, per cui la richiesta è in ogni caso infondata.
5. Le spese di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e in accordo ai parametri medi dello scaglione di riferimento, nonché tenendo conto soltanto delle fasi studio e introduttiva in considerazione del fatto che non vi è stata attività istruttoria né sono state depositate memorie in relazione alla fase decisionale;
da distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così dispone:
ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti come proposta in via principale nell'intestato procedimento, per l'effetto,
CONDANNA alla restituzione ai ricorrenti della somma di € 97.500,00 indebitamente CP_3 percepita, oltre interessi legali a decorrere dalla data dell'atto di trasferimento, ed oltre al rimborso delle spese sostenute per il trasferimento delle quote dei beni immobili siti in Todi e individuati in narrativa, quantificate in complessivi € 14.203,00;
pagina 7 di 8 CONDANNA al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite del presente CP_3 giudizio, con distrazione dei compensi in favore degli avv. Maurizio Simoni e Alessandro Simoni, difensori dei ricorrenti dichiaratisi antistatari, compensi che si liquidano in € 4.180,00 oltre accessori di legge.
Spoleto, 7 ottobre 2025
Il giudice
ER LL
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