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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE
Volontaria Giurisdizione R.G. n. 448/2023
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 19/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 448 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023 tra
(C.F. , in giudizio con l'avv. DETTORI ANTONIO Parte_1 C.F._1
GIOACCHINO e con l'avv. CARTA ANNA MARIA
-ricorrente-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. DELLA CAMELIA CP_1 C.F._2
FRANCA CATERINA
g
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi) -
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato conclusioni congiunte chiedendone l'accoglimento, come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19/3/2025.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/6/2023 ha adito il tribunale, deducendo: Parte_1
di aver intrattenuto una relazione more uxorio con dalla quale era nata la CP_1
loro unica figlia (Sassari, il 8/3/2011); Persona_1
che la casa familiare, di proprietà del , era stata stabilita in Olbia via Tunisia n. 11; Pt_1
che nel 2013, cessata la loro relazione, aveva presentato al Tribunale di Tempio Pausania ricorso per l'affidamento condiviso della figlia minore e per la determinazione del mantenimento;
che in data 13/5/2014 il Tribunale aveva affidato la minore ad entrambi i Persona_1 genitori, con stabile residenza della medesima nell'abitazione familiare sopra indicata e con contributo, a carico del padre, di € 250,00 mensili per il mantenimento della figlia;
che successivamente le parti si erano riconciliate e avevano ripreso la convivenza, anche per la CARTA necessitava di ausilio in quanto aveva manifestato fragilità dovute al suo stato di salute
(disturbo bipolare); che da quel momento il aveva provveduto direttamente al mantenimento della figlia;
Pt_1
che per attriti sopravvenuti la relazione sentimentale con la CARTA era nuovamente terminata, ma era comunque proseguita la convivenza di entrambi nella casa familiare;
che tale situazione si era ripercossa negativamente sull'equilibrio e sulla serenità della figlia
Persona_1
che in data 13/1/2022 al era stato notificato un provvedimento ex art. 403 c.c. emesso Pt_1
dalla Pubblica Autorità di Olbia con il quale la figlia veniva allontanata dalla madre e Persona_1
collocata presso il padre “in considerazione della complessa situazione familiare e della difficoltà della figura genitoriale materna di rispondere adeguatamente ai bisogni educativi e di crescita della figlia minore”; che in conseguenza di tale provvedimento, la minore con il padre si erano trasferiti nell'abitazione della nonna paterna ( ; Persona_2
che con decreto del 25/01/2022 il Tribunale per i Minorenni di Sassari aveva confermato il collocamento della minore presso il padre, con contestuale nomina di curatore speciale in favore di
Persona_1
che con ordinanza del 2/5/2023 la Corte di Appello di Sassari ha rigettato il reclamo proposto da avverso tale ultimo decreto. CP_1
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni:
2 “1) revocare integralmente il provvedimento emesso dal Tribunale di Tempio in data
13.05.2014 (n. cronol. 4946/2014 del 04/06/2014 R.G. 857/2013) non essendo più idoneo a tutelare
l'interesse della minore adottando i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti Persona_1 opportuni nell'interesse della minore;
2) per l'effetto previa revoca dell'affido congiunto, disporre l'affido esclusivo della minore
al padre , per i motivi esposti in narrativa, con assegnazione allo Persona_3 Parte_1
stesso della casa familiare di sua proprietà sita in Olbia Via Tunisi n.11, e collocamento e residenza anagrafica della minore presso la stessa abitazione, ordinando, Persona_1
conseguentemente, alla sig.ra il rilascio immediato della casa familiare;
CP_1
3) per l'effetto, previa revoca dell'assegno di mantenimento disposto a carico del padre, sig.
disporre l'obbligo sig.ra di versare un assegno mensile minimo di Parte_1 CP_1 mantenimento a favore della minore pari a €. 150,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT ovvero la somma che il Tribunale riterrà equa, nonché a concorrere con il ricorrente alle spese straordinarie concordate, in ragione del 50%;
4) in ordine al regime di visite e di incontri tra la minore e la madre sig.ra , CP_1
confermare le modalità disposte dal decreto del Tribunale per i Minorenni di Sassari del
20.12.2022 (Cron. 1330/2022 - R.G. V.G. 19/2022), attualmente in essere, ossia in modalità protetta con incarico al Servizio Sociale del Comune di Olbia fino a quando sarà ritenuta necessaria, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU.
5) con vittoria di spese diritti e onorari in caso di opposizione”.
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1
richiesto e, a sua volta, formulando le seguenti conclusioni:
“1) Confermare l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente Persona_1
nella casa già familiare in Olbia alla via Tunisi 11
2) Stabilire un contributo di mantenimento per la minore a carico della madre nella misura non superiore ad € 100 oltre rivalutazione ISTAT , stante le condizioni economiche della convenuta oltre il 30 % delle spese straordinarie
3) Prevedere incontri facilitanti fra la minore e la madre , con cadenza bisettimanale nell'ottica di futuri incontri liberi”.
Si è costituita anche la minore tramite il procuratore speciale Avv. Persona_3
Giuliana Diana Bandinu.
Nel corso del giudizio, ed in particolare all'esito dell'udienza del 6/3/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per la composizione bonaria della controversia, anche e
3 soprattutto nell'interesse della minore alle seguenti condizioni: Persona_1
“1) revocare integralmente il provvedimento emesso dal Tribunale di Tempio in data
13.05.2014 (n. cronol. 4946/2014 del 04/06/2014 R.G. 857/2013) non essendo più idoneo a tutelare
l'interesse della minore Persona_1
2) per l'effetto, disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i Persona_3
genitori, con assegnazione al padre della casa familiare di sua proprietà sita in Olbia Parte_1
Via Tunisi n.11, con collocamento esclusivo e residenza anagrafica della minore Persona_1
presso la stessa abitazione;
3) per l'effetto, previa revoca dell'assegno di mantenimento disposto a carico del padre sig.
disporre l'obbligo sig.ra di versare un assegno mensile minimo di Parte_1 CP_1 mantenimento a favore della minore pari a €. 100,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, nonché a concorrere con il ricorrente alle spese straordinarie concordate, in ragione del
30%;
4) in ordine al regime di visite e di incontri tra la minore e la madre sig.ra , CP_1
la figlia minore sarà libera di vedere la madre quando lo vorrà. Persona_1
5) spese di lite integralmente compensate”.
In relazione a tale accordo, il procuratore speciale della minore avv. Giuliana Persona_1
Diana BANDINU, ha espresso il proprio parere con memoria depositata in data 17/3/2025, con la quale, prestando assenso all'accordo intercorso tra le parti, ha chiesto integrarsi lo stesso mediante:
- previsione di un calendario minimo di incontri madre-figlia; - previsione di una gradualità nel passaggio dalle visite protette a quelle libere;
- previsione del monitoraggio dei Servizi Sociali;
- mantenimento del supporto psicologico per la minore
All'esito dell'udienza cartolare del 19/3/2025, il Giudice istruttore ha ritenuto la causa matura per la decisione e, avendo le parti rinunciato ai termini per le memorie conclusionali, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti l'unione di fatto intercorsa tra i ricorrenti e la generazione, in costanza di convivenza, della figlia, tuttora minorenne, nonché la circostanza che tra i medesimi ricorrenti già da tempo anteriore alla introduzione della presente azione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Quanto alle complessive condizioni concordate, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento della figlia e alla regolamentazione dei rapporti del genitore non collocatario con la stessa, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose
4 sia dell'interesse della prole, sia dell'interesse dei ricorrenti medesimi ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti.
Tale convincimento appare, nel caso di specie, rafforzato anche all'esito del parere positivo espresso dalla curatrice speciale della minore Avv. Giuliana Diana Bandinu. Persona_1
Tuttavia, ritiene il Collegio condivisibili le integrazioni all'accordo proposte dal curatore speciale, nell'interesse della minore Persona_1
Le dette condizioni, pertanto, come sopra integrate, devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
ACCOGLIE il ricorso (divenuto) congiunto di e alle Parte_1 CP_1
seguenti condizioni:
“1) revocare integralmente il provvedimento emesso dal Tribunale di Tempio in data
13.05.2014 (n. cronol. 4946/2014 del 04/06/2014 R.G. 857/2013) non essendo più idoneo a tutelare
l'interesse della minore Persona_1
2) per l'effetto, disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i Persona_3
genitori, con assegnazione al padre della casa familiare di sua proprietà sita in Olbia Parte_1
Via Tunisi n.11, con collocamento esclusivo e residenza anagrafica della minore Persona_1
presso la stessa abitazione;
3) per l'effetto, previa revoca dell'assegno di mantenimento disposto a carico del padre sig.
disporre l'obbligo sig.ra di versare un assegno mensile minimo di Parte_1 CP_1 mantenimento a favore della minore pari a €. 100,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, nonché a concorrere con il ricorrente alle spese straordinarie concordate, in ragione del
30%;
4) in ordine al regime di visite e di incontri tra la minore e la madre sig.ra , CP_1
la figlia minore sarà libera di vedere la madre quando lo vorrà. Persona_1
5) spese di lite integralmente compensate”.
DISPONE, altresì, integrarsi il detto accordo come di seguito indicato:
- gli incontri tra madre e figlia dovranno essere almeno uno a settimana, con possibilità di ampliamento secondo l'interesse e la volontà della minor;
- attraverso il monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti, quanto agli incontri madre e figlia si proceda gradualmente al passaggio da modalità protette a quelle libere;
- si preveda un percorso di sostegno psicologico per la minore che l'accompagni nella
5 transizione verso il nuovo assetto.
DICHIARA compensate le spese processuali.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 19/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE
Volontaria Giurisdizione R.G. n. 448/2023
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 19/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 448 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023 tra
(C.F. , in giudizio con l'avv. DETTORI ANTONIO Parte_1 C.F._1
GIOACCHINO e con l'avv. CARTA ANNA MARIA
-ricorrente-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. DELLA CAMELIA CP_1 C.F._2
FRANCA CATERINA
g
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi) -
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato conclusioni congiunte chiedendone l'accoglimento, come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19/3/2025.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/6/2023 ha adito il tribunale, deducendo: Parte_1
di aver intrattenuto una relazione more uxorio con dalla quale era nata la CP_1
loro unica figlia (Sassari, il 8/3/2011); Persona_1
che la casa familiare, di proprietà del , era stata stabilita in Olbia via Tunisia n. 11; Pt_1
che nel 2013, cessata la loro relazione, aveva presentato al Tribunale di Tempio Pausania ricorso per l'affidamento condiviso della figlia minore e per la determinazione del mantenimento;
che in data 13/5/2014 il Tribunale aveva affidato la minore ad entrambi i Persona_1 genitori, con stabile residenza della medesima nell'abitazione familiare sopra indicata e con contributo, a carico del padre, di € 250,00 mensili per il mantenimento della figlia;
che successivamente le parti si erano riconciliate e avevano ripreso la convivenza, anche per la CARTA necessitava di ausilio in quanto aveva manifestato fragilità dovute al suo stato di salute
(disturbo bipolare); che da quel momento il aveva provveduto direttamente al mantenimento della figlia;
Pt_1
che per attriti sopravvenuti la relazione sentimentale con la CARTA era nuovamente terminata, ma era comunque proseguita la convivenza di entrambi nella casa familiare;
che tale situazione si era ripercossa negativamente sull'equilibrio e sulla serenità della figlia
Persona_1
che in data 13/1/2022 al era stato notificato un provvedimento ex art. 403 c.c. emesso Pt_1
dalla Pubblica Autorità di Olbia con il quale la figlia veniva allontanata dalla madre e Persona_1
collocata presso il padre “in considerazione della complessa situazione familiare e della difficoltà della figura genitoriale materna di rispondere adeguatamente ai bisogni educativi e di crescita della figlia minore”; che in conseguenza di tale provvedimento, la minore con il padre si erano trasferiti nell'abitazione della nonna paterna ( ; Persona_2
che con decreto del 25/01/2022 il Tribunale per i Minorenni di Sassari aveva confermato il collocamento della minore presso il padre, con contestuale nomina di curatore speciale in favore di
Persona_1
che con ordinanza del 2/5/2023 la Corte di Appello di Sassari ha rigettato il reclamo proposto da avverso tale ultimo decreto. CP_1
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni:
2 “1) revocare integralmente il provvedimento emesso dal Tribunale di Tempio in data
13.05.2014 (n. cronol. 4946/2014 del 04/06/2014 R.G. 857/2013) non essendo più idoneo a tutelare
l'interesse della minore adottando i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti Persona_1 opportuni nell'interesse della minore;
2) per l'effetto previa revoca dell'affido congiunto, disporre l'affido esclusivo della minore
al padre , per i motivi esposti in narrativa, con assegnazione allo Persona_3 Parte_1
stesso della casa familiare di sua proprietà sita in Olbia Via Tunisi n.11, e collocamento e residenza anagrafica della minore presso la stessa abitazione, ordinando, Persona_1
conseguentemente, alla sig.ra il rilascio immediato della casa familiare;
CP_1
3) per l'effetto, previa revoca dell'assegno di mantenimento disposto a carico del padre, sig.
disporre l'obbligo sig.ra di versare un assegno mensile minimo di Parte_1 CP_1 mantenimento a favore della minore pari a €. 150,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT ovvero la somma che il Tribunale riterrà equa, nonché a concorrere con il ricorrente alle spese straordinarie concordate, in ragione del 50%;
4) in ordine al regime di visite e di incontri tra la minore e la madre sig.ra , CP_1
confermare le modalità disposte dal decreto del Tribunale per i Minorenni di Sassari del
20.12.2022 (Cron. 1330/2022 - R.G. V.G. 19/2022), attualmente in essere, ossia in modalità protetta con incarico al Servizio Sociale del Comune di Olbia fino a quando sarà ritenuta necessaria, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU.
5) con vittoria di spese diritti e onorari in caso di opposizione”.
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1
richiesto e, a sua volta, formulando le seguenti conclusioni:
“1) Confermare l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente Persona_1
nella casa già familiare in Olbia alla via Tunisi 11
2) Stabilire un contributo di mantenimento per la minore a carico della madre nella misura non superiore ad € 100 oltre rivalutazione ISTAT , stante le condizioni economiche della convenuta oltre il 30 % delle spese straordinarie
3) Prevedere incontri facilitanti fra la minore e la madre , con cadenza bisettimanale nell'ottica di futuri incontri liberi”.
Si è costituita anche la minore tramite il procuratore speciale Avv. Persona_3
Giuliana Diana Bandinu.
Nel corso del giudizio, ed in particolare all'esito dell'udienza del 6/3/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per la composizione bonaria della controversia, anche e
3 soprattutto nell'interesse della minore alle seguenti condizioni: Persona_1
“1) revocare integralmente il provvedimento emesso dal Tribunale di Tempio in data
13.05.2014 (n. cronol. 4946/2014 del 04/06/2014 R.G. 857/2013) non essendo più idoneo a tutelare
l'interesse della minore Persona_1
2) per l'effetto, disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i Persona_3
genitori, con assegnazione al padre della casa familiare di sua proprietà sita in Olbia Parte_1
Via Tunisi n.11, con collocamento esclusivo e residenza anagrafica della minore Persona_1
presso la stessa abitazione;
3) per l'effetto, previa revoca dell'assegno di mantenimento disposto a carico del padre sig.
disporre l'obbligo sig.ra di versare un assegno mensile minimo di Parte_1 CP_1 mantenimento a favore della minore pari a €. 100,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, nonché a concorrere con il ricorrente alle spese straordinarie concordate, in ragione del
30%;
4) in ordine al regime di visite e di incontri tra la minore e la madre sig.ra , CP_1
la figlia minore sarà libera di vedere la madre quando lo vorrà. Persona_1
5) spese di lite integralmente compensate”.
In relazione a tale accordo, il procuratore speciale della minore avv. Giuliana Persona_1
Diana BANDINU, ha espresso il proprio parere con memoria depositata in data 17/3/2025, con la quale, prestando assenso all'accordo intercorso tra le parti, ha chiesto integrarsi lo stesso mediante:
- previsione di un calendario minimo di incontri madre-figlia; - previsione di una gradualità nel passaggio dalle visite protette a quelle libere;
- previsione del monitoraggio dei Servizi Sociali;
- mantenimento del supporto psicologico per la minore
All'esito dell'udienza cartolare del 19/3/2025, il Giudice istruttore ha ritenuto la causa matura per la decisione e, avendo le parti rinunciato ai termini per le memorie conclusionali, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti l'unione di fatto intercorsa tra i ricorrenti e la generazione, in costanza di convivenza, della figlia, tuttora minorenne, nonché la circostanza che tra i medesimi ricorrenti già da tempo anteriore alla introduzione della presente azione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Quanto alle complessive condizioni concordate, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento della figlia e alla regolamentazione dei rapporti del genitore non collocatario con la stessa, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose
4 sia dell'interesse della prole, sia dell'interesse dei ricorrenti medesimi ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti.
Tale convincimento appare, nel caso di specie, rafforzato anche all'esito del parere positivo espresso dalla curatrice speciale della minore Avv. Giuliana Diana Bandinu. Persona_1
Tuttavia, ritiene il Collegio condivisibili le integrazioni all'accordo proposte dal curatore speciale, nell'interesse della minore Persona_1
Le dette condizioni, pertanto, come sopra integrate, devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
ACCOGLIE il ricorso (divenuto) congiunto di e alle Parte_1 CP_1
seguenti condizioni:
“1) revocare integralmente il provvedimento emesso dal Tribunale di Tempio in data
13.05.2014 (n. cronol. 4946/2014 del 04/06/2014 R.G. 857/2013) non essendo più idoneo a tutelare
l'interesse della minore Persona_1
2) per l'effetto, disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i Persona_3
genitori, con assegnazione al padre della casa familiare di sua proprietà sita in Olbia Parte_1
Via Tunisi n.11, con collocamento esclusivo e residenza anagrafica della minore Persona_1
presso la stessa abitazione;
3) per l'effetto, previa revoca dell'assegno di mantenimento disposto a carico del padre sig.
disporre l'obbligo sig.ra di versare un assegno mensile minimo di Parte_1 CP_1 mantenimento a favore della minore pari a €. 100,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, nonché a concorrere con il ricorrente alle spese straordinarie concordate, in ragione del
30%;
4) in ordine al regime di visite e di incontri tra la minore e la madre sig.ra , CP_1
la figlia minore sarà libera di vedere la madre quando lo vorrà. Persona_1
5) spese di lite integralmente compensate”.
DISPONE, altresì, integrarsi il detto accordo come di seguito indicato:
- gli incontri tra madre e figlia dovranno essere almeno uno a settimana, con possibilità di ampliamento secondo l'interesse e la volontà della minor;
- attraverso il monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti, quanto agli incontri madre e figlia si proceda gradualmente al passaggio da modalità protette a quelle libere;
- si preveda un percorso di sostegno psicologico per la minore che l'accompagni nella
5 transizione verso il nuovo assetto.
DICHIARA compensate le spese processuali.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 19/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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