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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/05/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, Dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 362 del Registro Generale Contenzioso 2015
TRA in persona del direttore generale e Parte_1 procuratore , c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Parte_2 P.IVA_1
Russo, unitamente all'avv. Enrico La Via, come da procura in atti;
- attrice -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: , CP_1 C.F._1
e , nata a [...] l'[...], c.f.: , CP_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pasqualino Cilia, come da procure in atti;
- convenuti – avente per OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 23/02/2015, Parte_1
conveniva dinanzi a codesto Tribunale, esponendo: che, in data
[...] CP_1
4/12/2008, la società sottoscriveva con un Controparte_3 Parte_1
primo contratto di locazione finanziaria, seguito da altri due contratti della medesima tipologia sottoscritti, rispettivamente, il 6/02/2009 ed il 26/03/2009; che, a garanzia del futuro adempimento delle obbligazioni scaturenti dai predetti contratti, e CP_1
si costituivano fideiussori di che quest'ultima, Parte_3 Controparte_3
dopo aver onorato i primi ratei di locazione, ometteva di versare quanto complessivamente dovuto all'attrice in forza dei contratti de quibus; che, in considerazione dell'inadempimento di nonché del sequestro preventivo Controparte_3
cui la stessa veniva, nel frattempo, sottoposta per ordine del Tribunale di Messina,
l'odierna attrice depositava dinanzi al Tribunale di Bergamo, in data 16/10/2014, ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di e , in qualità CP_1 Parte_4
di fideiussori di che, in data 22/10/2014, il Tribunale di Bergamo, in Controparte_3
accoglimento del predetto ricorso, emetteva decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ingiungendo ai resistenti di pagare, in favore della ricorrente, la somma di euro
184.470,95, oltre agli interessi di mora ed alle spese di procedura;
che avverso detto decreto, notificato unitamente a formale atto di precetto ai succitati garanti in data
12/12/2014, veniva proposta opposizione dal solo con atto di citazione CP_1
del 20/01/2015; che, a seguito del mancato pagamento delle somme indicate in precetto, ammontanti ad euro 217.856,76, l'odierna attrice effettuava le indagini necessarie al fine di procedere al recupero forzoso del proprio credito, nel corso delle quali apprendeva che, in data 16/03/2010, con atto a firma del Notaio Dott. , CP_1 Persona_1 trascritto l'8/04/2010 (registro generale n° 11220, registro particolare n° 7843), aveva costituito un fondo patrimoniale, destinandovi, per far fronte ai bisogni della famiglia, i seguenti beni immobili di sua proprietà: 1) l'appartamento di civile abitazione, facente parte dell'edificio, in parte in corso di costruzione, sito in Terme Vigliatore in Via Maceo
Marina nn° 23 e 25, costituito da piano terra, primo, secondo e terzo piano e, precisamente, dell'appartamento, ubicato a secondo e terzo piano lato Messina e confinante con vano scala, con unità immobiliare di proprietà di (sub. Parte_3
7), con la Via Maceo e con fabbricato Scarpaci, individuato in catasto al foglio 6, particella 2011 sub. 6, Via Maceo Marina n° 23, piano 2-3. Categoria A/2, classe 7, vani
12, 15, rendita euro 839,24; 2) la nuda proprietà di una terza parte indivisa dell'unità immobiliare (garage) in corso di costruzione, facente parte dello stesso fabbricato in
Terme Vigliatore, Via Maceo n° 23, e confinante con vano scala, con la Via Maceo, con fabbricato Scarpaci e terrapieno da due lati, la cui area soprastante in parte è cortile e quindi di pertinenza dell'unità immobiliare di proprietà di ed Controparte_4
in parte è condominiale alle unità immobiliari di proprietà di individuato in CP_1 catasto al foglio 6, particella 2011, sub. 3, Via Maceo Marina n° 23, piano T, in corso di costruzione;
3) la nuda proprietà di una terza parte indivisa dell'unità immobiliare
(deposito) in corso di costruzione, a piano primo e secondo, con terrazzo a livello rispetto al piano secondo, facente parte dello stesso fabbricato in Terme Vigliatore, Via Maceo
Marina n° 23, confinante con cortile del fabbricato Branca, con corte del fabbricato
Scarpaci, col cortile dell'appartamento di proprietà di e con Controparte_4
spazio condominiale, individuato in catasto al foglio 6, particella 2011 sub. 5, Via Maceo
Marina n° 23, piano 1-2, in corso di costruzione;
4) una quarta parte indivisa del fabbricato di civile abitazione, in parte rustico e in parte finito, sito nel Comune di Terme
Vigliatore, in Via 28 giugno 66, senza numero civico, costituito da piano seminterrato, adibito a parcheggio, piano terra con due unità immobiliari, piano primo con due appartamenti, piano secondo con due appartamenti, piano terzo con due appartamenti e piano quarto locale di sgombero e precisamente: a) piano seminterrato di circa duecento metri quadrati, adibito a parcheggio, con annessa corte esclusiva, allo stato rustico, confinante con terreno Coppolino, con detta Via, con Via IV Novembre e con fabbricato
Siracusa, individuato in catasto al foglio 6 particella 1846 sub. 14, Via 28 giugno 1966
SNC, piano S1, in corso di costruzione e particella 1846 sub. 15, Via 28 giugno 1966
SNC, piano S1, categoria C/3, classe 1, consistenza 79 metri quadrati, rendita euro
138,72; b) l'intero piano terra, costituito da due unità immobiliari di circa cento metri quadrati ciascuna, confinante nell'insieme con Via 28 giugno 66, Via IV Novembre, fabbricato Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella 1846 sub. 4, Via 28 giugno 1966 SNC piano T, categoria C/1, classe
3, consistenza 67 metri quadrati, rendita euro 698,97, e particella 1846 sub. 5, Via 28 giugno 1966 SNC piano T, categoria C/1, classe 3, consistenza 61 metri quadrati, rendita euro 636,38; c) l'intero piano primo, costituito da due appartamenti finiti, confinanti nell'insieme con Via 28 giugno 1966, con Via IV Novembre, con fabbricato Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella
1846 sub. 6, Via 28 giugno 1966, piano 1, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, rendita euro
267,01 e particella 1846 sub. 7, Via 28 giugno 1966 piano 1, categoria A/2, classe 5, vani
6, rendita euro 291,28; d) l'intero piano secondo, costituito da due appartamenti finiti, confinanti nell'insieme con Via giugno 66, con Via IV Novembre, con fabbricato Siracusa
e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella
1846, sub. 8, Via 28 giugno 1966, piano 2, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, rendita euro
267,01 e particella 1846 sub. 9, Via giugno 1966 piano 2, categoria A/2, classe 5, vani 6, rendita euro 291,28; e) l'intero piano terzo, costituito da due appartamenti finiti, confinanti nell'insieme con Via 28 giugno 1966, con Via IV Novembre, con fabbricato
Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella 1846, sub. 10, Via 28 giugno 1966, piano 3, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, rendita euro 267,01 e particella 1846 sub. 11, Via giugno 1966, piano 3, categoria A/2, classe 5, vani 6, rendita euro 291,28; f) locale di sgombero a piano quarto, confinante con Via 28 giugno 1966, con Via IV Novembre, con fabbricato Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella 1846 sub. 12,
Via 28 giugno 1966, piano 4, categoria C/2, classe 2, metri quadrati 100, rendita euro
108, 46; che, mediante la costituzione di detto fondo patrimoniale, l'odierno convenuto sottraeva i predetti beni alla garanzia generica rappresentata dal proprio patrimonio, impedendo, di fatto, a di procedere all'espropriazione degli Parte_1 stessi e recando, conseguentemente, pregiudizio alle ragioni di quest'ultima.
Ciò premesso, l'attrice deduceva la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2901
c.c. e chiedeva a codesto Tribunale di dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, repertorio 36359/5733, redatto in data
16/03/2010 dal Notaio Dott. e trascritto l'8/04/2010, n. 11220, registro Persona_1
generale e n. 7843 registro particolare.
Con comparsa depositata all'udienza dell'8 ottobre 2015 costituiva in giudizio il quale deduceva: che a fondamento della domanda attorea veniva posto CP_1
un credito non certo, né liquido ed esigibile, ancora sub iudice, essendo pendente il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
di non conoscere le fideiussioni datate, rispettivamente, 4/12/2008, 6/02/2009 e 26/03/2009, disconoscendo altresì la conformità all'originale fotocopie delle lettere di fideiussione prodotte;
che, comunque, quand'anche parte attrice fosse riuscita a dimostrare la validità delle predette sottoscrizioni, l'attrice avrebbe dovuto essere considerata decaduta ex art. 1957 c.c. dal potere di agire nei confronti dei fideiussori, avendo ella omesso di far valere tempestivamente le proprie ragioni nei confronti dell'obbligato principale;
che non ricorressero, in ogni caso, i presupposti cui la legge subordina l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., essendo, tra l'altro, il proprio patrimonio residuo sufficiente a garantire il soddisfacimento delle ragioni della società creditrice;
l'estraneità del credito rispetto al soddisfacimento dei bisogni della famiglia cui era finalizzata la costituzione del fondo patrimoniale. Pertanto, il convenuto chiedeva l'integrale rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., il procedimento veniva istruito mediante l'escussione dei testimoni.
Parte convenuta, inoltre, chiedeva ammettersi C.T.U. ai fini della determinazione del valore del proprio patrimonio al momento della stipula delle locazioni finanziarie da parte di Controparte_3
Infine, con nota di deposito del 27/07/2018, parte attrice produceva la sentenza n.
2447/2017 emessa in data 27/09/2017 dal Tribunale di Bergamo all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti della società CP_1 attrice, con la quale veniva dichiarata l'estinzione del giudizio medesimo (per mancata riassunzione a seguito di declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza proposto dal e confermato l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 5939/2014 del CP_1
22.10.2014.
Il procedimento, assegnato alla scrivente, con decreto n. 12/2024 del Presidente del Tribunale, è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Senonché, con ordinanza del 12.09.2024 veniva disposta ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di sul CP_2
rilievo officio per il quale nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso (cfr., ex multis,
Cass. Civ., sez. III, 05/09/2023, n.25928).
Con comparsa depositata in data 16.12.2024 si è costituita in giudizio
[...]
la quale ha riproposto le difese e conclusioni già articolate dal convenuto CP_2 [...]
CP_1
Differita la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive,
l'udienza così fissata è stata sostituita dalla trattazione c.d. cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e le parti hanno concluso come da note scritte pervenute in atti.
2. La domanda dell'attore è fondata e, pertanto, va accolta per i motivi di seguito esposti. ha esperito azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 Parte_1
c.c. al fine di sentir dichiarare inefficace, nei propri confronti, l'atto di costituzione di fondo patrimoniale redatto dal Notaio Dott. in data 16/03/2010, con Persona_1 cui l'odierno convenuto ha destinato gli immobili di cui in premessa ai bisogni della propria famiglia.
L'azione revocatoria, come noto, ha la finalità di rendere inefficaci, rispetto al creditore, gli atti con i quali il debitore, disponendo del suo patrimonio, abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del medesimo, onde consentire a quest'ultimo di agire esecutivamente sui beni di proprietà dell'obbligato come se gli stessi non fossero usciti dalla sua disponibilità.
Sebbene il nostro ordinamento preveda una disciplina diversa, sul piano dei requisiti e del conseguente regime probatorio, a seconda della collocazione temporale dei predetti atti dispositivi rispetto al momento in cui sia sorto il credito alla cui tutela l'azione de qua è preordinata, può dirsi che l'art. 2901 c.c. ne subordini l'esperibilità al ricorrere di quattro condizioni: l'esistenza di un valido rapporto di credito-debito tra le parti in causa;
la circostanza che il debitore abbia posto in essere un atto dispositivo del proprio patrimonio;
l'eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dal predetto atto e consistente in un mutamento della consistenza quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore tale da rendere più difficile o incerta, per il creditore, la soddisfazione del proprio credito;
la scientia damni, ovvero la consapevolezza, da parte del debitore, del summenzionato pregiudizio.
Con riguardo a quest'ultimo presupposto dell'azione revocatoria, occorre peraltro sottolineare che, qualora vengano in rilievo atti a titolo oneroso, la legge pone in capo all'attore un più gravoso onere probatorio, richiedendogli di dimostrare anche la scientia damni del terzo.
Al fine di valutare l'esperibilità dell'azione revocatoria nel caso che ci occupa, è necessario, quindi, verificare se ricorrano o meno le condizioni suddescritte.
Quanto al primo requisito, rappresentato dall'esistenza di un valido rapporto di credito-debito, va sottolineato che, a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione promosso da avverso il decreto ingiuntivo n. 5939/2014 del Tribunale di CP_1
Bergamo, quest'ultimo ha acquisito efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Orbene, secondo un indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, al decreto ingiuntivo, che sia divenuto esecutivo per il verificarsi di una delle condizioni previste dalla succitata disposizione codicistica, va attribuita efficacia di giudicato sostanziale, non dissimilmente da quanto avviene con riguardo alle sentenze divenute definitive e, in quanto tali, non più impugnabili con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Conseguenza ne è che l'accertamento ivi contenuto è idoneo a coprire il dedotto ed il deducibile, escludendosi che il medesimo possa essere messo in discussione in un diverso giudizio, successivamente instaurato fra le stesse parti, sia in relazione alla situazione giuridica dedotta nel procedimento monitorio, sia con riferimento ai rapporti a questa sottesi ed oggetto di valutazione.
Nel caso di specie, quindi, restano coperte dal giudicato tanto la questione relativa all'esistenza del credito vantato dall'odierna attrice nei confronti di CP_1 quanto quella, che ne costituisce certamente il presupposto, concernente l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alle lettere di fideiussione in atti e, di conseguenza, la validità delle fideiussioni medesime, come pure relativa alla asserita decadenza di cui all'art. 1957 c.c., che andava fatta valere e coltivata nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Parte convenuta contesta tale profilo, sostenendo che le modalità con le quali il succitato decreto ha acquisito efficacia esecutiva – i.e. l'estinzione del giudizio introdotto mediante opposizione proposta dal avverso il medesimo – impediscano CP_1 all'accertamento ivi contenuto di fare stato, in ordine all'esistenza ed alla natura del rapporto giuridico dedotto nel relativo procedimento, in ogni successiva controversia suscettibile di insorgere tra le stesse parti.
Orbene, tale tesi si pone in aperto contrasto con il disposto dell'art. 653 c.p.c., la cui formulazione letterale è sufficientemente chiara e precisa da non giustificare alcuna attività interpretativa che abbia, come esito, quello di attribuire alla predetta disposizione un significato diverso da quello fatto palese dalla lettera della medesima.
Analogamente, non può trovare accoglimento l'eccezione di parte convenuta fondata sull'asserita estraneità all'oggetto del procedimento monitorio n° 609/2015 della questione relativa alla validità delle fideiussioni presupposte, poiché, come in precedenza sottolineato, l'accertamento contenuto del decreto ingiuntivo che sia stato dichiarato definitivamente esecutivo non si limita al diritto fatto valere dal ricorrente, bensì comprende anche i rapporti giuridici che si pongano, rispetto all'anzidetto diritto, come antecedenti necessari.
Nel caso di specie, è indubbio che, rinvenendo il credito azionato nel succitato procedimento il proprio titolo nei contratti di fideiussione di cui si contesta la validità, la statuizione in ordine all'esistenza del predetto credito presuppone la previa valutazione circa il possesso, da parte dei contratti de quibus, dei requisiti che la legge prevede a pena di nullità.
Alcuna rilevanza può essere attribuita al fatto che l'anzidetta statuizione sia contenuta in un provvedimento emesso ad esito di un procedimento sommario, poiché il nostro ordinamento consente al resistente, che si attivi tempestivamente mediante la proposizione di idonea opposizione, di compulsare l'instaurazione di un processo a cognizione piena, il quale, per costante giurisprudenza, non si limita ad investire il profilo relativo alla sussistenza dei presupposti necessari ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo richiesto, ma comprende altresì ogni altra questione da cui dipendano l'esistenza e la natura del diritto azionato dal ricorrente-opposto.
L'estinzione del procedimento introdotto con l'opposizione e la conseguente impossibilità, per il giudice adito, di decidere la controversia nel merito non sono d'ostacolo all'acquisizione dell'efficacia di giudicato da parte del decreto ingiuntivo divenuto, per l'effetto, definitivamente esecutivo.
Ciò per due ordini di ragioni.
Da un lato, è lo stesso art. 653 c.p.c. a prevedere un regime giuridico unitario per il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per il verificarsi delle condizioni ivi descritte, senza distinguere tra l'ipotesi in cui l'efficacia esecutiva consegua al rigetto dell'opposizione e quella in cui essa derivi dall'estinzione del procedimento con la medesima introdotto.
Dall'altro, va sottolineato come l'evento estintivo presupponga l'inerzia, sul piano processuale, dell'opponente, il quale è ben consapevole delle conseguenze derivanti dalla sua eventuale inattività.
Una simile previsione, pertanto, oltre a rinvenire il proprio fondamento nella lettera della summenzionata disposizione codicistica – la quale, si ribadisce non è suscettibile di essere diversamente interpretata, in quanto in claris non fit interpretatio – appare sorretta da un'adeguata ratio.
Con riguardo al secondo requisito cui la legge subordina l'esperibilità dell'azione revocatoria, ossia quello relativo all'esistenza di un atto dispositivo del patrimonio del debitore, risulta pacifico in giurisprudenza che la costituzione di un fondo patrimoniale, all'interno del quale quest'ultimo faccia confluire uno o più beni di sua proprietà, è idonea ad integrarne gli estremi. La creazione del fondo, infatti, comporta una separazione patrimoniale tra i beni ivi confluiti, i quali saranno aggredibili dai creditori soltanto al ricorrere di specifiche – e più restrittive – condizioni, ed i rimanenti beni di proprietà dell'obbligato.
Quanto al requisito dell'eventus damni, la cui prova incombe, come noto, sul creditore che agisca in revocatoria, va rilevato come, secondo un orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità, lo stesso possa essere considerato in re ipsa quando il debitore si spogli, contestualmente, di una pluralità di beni immobili, ovvero dell'unico immobile di sua proprietà, sul debitore gravando, conseguentemente, l'onere di dimostrare la capienza del proprio patrimonio (ex multis, Cass., Sez. II, sent. n° 7507 del
27/03/2007; Cass., Sez. II, sent. n° 10430 del 18/05/2005).
Nel caso di specie, da un lato non è contestato e, anzi, risulta dai documenti prodotti nel corso della fase istruttoria che l'odierno convenuto ha costituito in fondo patrimoniale ben quattro immobili di sua proprietà; dall'altro, quest'ultimo non ha offerto elementi sufficienti a comprovare l'esistenza di ulteriori beni idonei a garantire il credito vantato da controparte.
Alla luce di tali considerazioni, nonché dell'ammontare di detto credito, deve concludersi nel senso della sussistenza, nel caso che ci occupa, del requisito dell'eventus damni.
Il convenuto eccepisce che tre dei quattro immobili confluiti nel fondo patrimoniale per cui è causa sarebbero pervenuti nella disponibilità del in un CP_1
momento successivo alla stipula delle fideiussioni dal medesimo sottoscritte.
In particolare, mentre le lettere fideiussorie sono datate 04/12/2008, 06/02/2009 e
26/03/2009, l'odierno convenuto avrebbe acquistato la proprietà dei predetti beni, a titolo di donazione, soltanto il 16/09/2009.
Da ciò conseguirebbe, secondo la tesi di parte convenuta, che, al momento della stipula dei contratti fideiussori, la società attrice avrebbe potuto fare affidamento, ai fini della soddisfazione del proprio credito, sull'unico immobile allora presente nel patrimonio del ovvero la quarta parte indivisa del fabbricato di civile abitazione, CP_1
in parte rustico e in parte finito, sito nel Comune di Terme Vigliatore, in Via 28 giugno
66, senza numero civico, costituito da piano seminterrato, adibito a parcheggio, piano terra con due unità immobiliari, piano primo con due appartamenti, piano secondo con due appartamenti, piano terzo con due appartamenti e piano quarto locale di sgombero
e precisamente: a) piano seminterrato di circa duecento metri quadrati, adibito a parcheggio, con annessa corte esclusiva, allo stato rustico, confinante con terreno Coppolino, con detta Via, con Via IV Novembre e con fabbricato Siracusa, individuato in catasto al foglio 6 particella 1846 sub. 14, Via 28 giugno 1966 SNC, piano S1, in corso di costruzione e particella 1846 sub. 15, Via 28 giugno 1966 SNC, piano S1, categoria
C/3, classe 1, consistenza 79 metri quadrati, rendita euro 138,72; b) l'intero piano terra, costituito da due unità immobiliari di circa cento metri quadrati ciascuna, confinante nell'insieme con Via 28 giugno 66, Via IV Novembre, fabbricato Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella 1846 sub. 4,
Via 28 giugno 1966 SNC piano T, categoria C/1, classe 3, consistenza 67 metri quadrati, rendita euro 698,97, e particella 1846 sub. 5, Via 28 giugno 1966 SNC piano T, categoria
C/1, classe 3, consistenza 61 metri quadrati, rendita euro 636,38; c) l'intero piano primo, costituito da due appartamenti finiti, confinanti nell'insieme con Via 28 giugno 1966, con
Via IV Novembre, con fabbricato Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella 1846 sub. 6, Via 28 giugno 1966, piano 1, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, rendita euro 267,01 e particella 1846 sub. 7, Via 28 giugno 1966 piano 1, categoria A/2, classe 5, vani 6, rendita euro 291,28; d) l'intero piano secondo, costituito da due appartamenti finiti, confinanti nell'insieme con Via giugno 66, con Via IV Novembre, con fabbricato Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella 1846, sub. 8, Via 28 giugno
1966, piano 2, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, rendita euro 267,01 e particella 1846 sub. 9, Via giugno 1966 piano 2, categoria A/2, classe 5, vani 6, rendita euro 291,28; e)
l'intero piano terzo, costituito da due appartamenti finiti, confinanti nell'insieme con Via
28 giugno 1966, con Via IV Novembre, con fabbricato Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella 1846, sub. 10, Via 28 giugno 1966, piano 3, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, rendita euro 267,01 e particella
1846 sub. 11, Via giugno 1966, piano 3, categoria A/2, classe 5, vani 6, rendita euro
291,28; f) locale di sgombero a piano quarto, confinante con Via 28 giugno 1966, con
Via IV Novembre, con fabbricato Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella 1846 sub. 12, Via 28 giugno 1966, piano 4, categoria C/2, classe 2, metri quadrati 100, rendita euro 108, 46.
In forza di tali argomentazioni, l'odierno convenuto sostiene che, qualora fossero reputati sussistenti i requisiti previsti dalla legge ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria, gli effetti della stessa dovrebbero essere limitati al suddescritto cespite immobiliare. Orbene, tale tesi non è condivisibile, ove si consideri che l'azione de qua è finalizzata a ricostituire la garanzia generica rappresentata dall'intero patrimonio del debitore nell'ipotesi in cui quest'ultimo ponga in essere atti idonei a recare pregiudizio alle ragioni del creditore, non una garanzia specifica, ossia rivolta a singoli beni, ovvero alla configurazione assunta dal patrimonio del debitore in uno specifico momento storico
(ex multis, Cass., Sez. III, sent. n° 4422 del 27/03/2001).
Pertanto, la sussistenza dell'eventus damni va valutata con riferimento al tempo in cui è stato posto in essere l'atto dispositivo pregiudizievole, non a quello in cui il credito è sorto, implicando essa un giudizio in merito ai mutamenti intervenuti nella consistenza del patrimonio per effetto dell'atto de quo ed alla idoneità degli stessi a rendere più gravosa o incerta, per il creditore, la soddisfazione delle proprie ragioni, a prescindere dagli eventuali incrementi di valore che abbiano interessato detto patrimonio medio tempore.
Tale interpretazione dell'art. 2901 c.c., rispondente all'esigenza di dar rilievo alla ratio sottesa allo strumento processuale ivi descritto, riflette, peraltro, la condizione giuridica del debitore, il quale, a norma dell'art. 2740 c.c., risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri.
Per tutto quanto sopra esposto, va ritenuta l'inammissibilità della richiesta di c.t.u. formulata dai convenuti, reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto esplorativa e non rilevante ai fini della decisione della controversia.
Si sottolinea, infatti, che, ai fini di dimostrare l'infondatezza dell'azione revocatoria – nell'ipotesi in cui il creditore abbia assolto all'onere della prova su di sé gravante, avente per oggetto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2901 c.c. – il debitore è tenuto a dimostrare la capienza del proprio patrimonio successivamente al compimento degli atti dispositivi posti in essere, a nulla rilevando il valore del patrimonio del disponente anteriormente a detto momento.
Pertanto, l'accoglimento della richiesta di c.t.u. estimativa, avente ad oggetto la valutazione del patrimonio di al tempo della stipula delle locazioni CP_1
finanziarie contratte da e, dunque, in un momento antecedente la Controparte_3
costituzione del fondo patrimoniale per cui è causa, non fornirebbe alcun elemento utile ai fini del decidere e finirebbe per aggravare inutilmente, di tempi e costi, il presente procedimento.
Non può dubitarsi, poi, dell'idoneità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale a determinare un pregiudizio per le ragioni creditorie. L'atto di costituzione del fondo, rendendo i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 c.c.), riduce la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti, sì da poter rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito (Cass. Civ., sez. III, 15/02/2007, n.3470; Cass. Civ., sez. III, 17/01/2007, n. 966;
Cass. Civ., sez. III, 02/08/2002, n.11537; Cass. Civ.., sez. I, 07/03/2005, n.4933: “il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi,
è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 cod. civ.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti”).
Sotto il profilo dell'onere della prova, la giurisprudenza ha più volte chiarito che il creditore ha solo l'onere di provare la variazione patrimoniale conseguente all'atto di disposizione posto in essere dal debitore e che, dunque, non debba anche provare l'entità
e la natura del patrimonio del debitore stesso dopo l'atto di disposizione;
grava, piuttosto, sul debitore convenuto l'onere di provare che il rischio di una più incerta o più difficile soddisfazione del credito in concreto non sussiste, perché il patrimonio residuo è comunque sufficientemente capiente (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 25/09/2019, n.
23907; Cass. Civ., sez. III, 19/07/2018, n.19207; Cass. Civ., sez. II, 03/02/2015, n.1902).
Come già sopra osservato, l'effettiva residua consistenza patrimoniale del debitore, che potrebbe in ipotesi portare ad escludere la sussistenza del cennato pregiudizio in quanto in grado di soddisfare le ragioni di credito, va provata dal debitore, come insegna la giurisprudenza della Suprema Corte, giacché costui è l'unico soggetto in grado di conoscere nel dettaglio la propria situazione economica e patrimoniale e, pertanto, capace di darne la prova, in ossequio al principio della cd. vicinanza della prova, dimostrando per l'appunto che quell'atto dispositivo non ha in concreto intaccato il suo patrimonio rispetto all'entità del credito (cfr. Cass. Civ., sez. III, 04/07/2006, n.15265;
Cass. Civ., sez. III, 14/10/2005, n.19963).
Deve ritenersi, quindi, assolto l'onere gravante sul creditore istante, risultando ex actis la variazione patrimoniale determinata dall'atto di costituzione di fondo patrimoniale dedotto in giudizio, in assenza di prova contraria di parte convenuta, non potendo peraltro sopperirsi alla lacuna probatoria a mezzo di c.t.u.
Da ultimo, va valutata la sussistenza dell'elemento soggettivo rappresentato dalla c.d. scientia damni del debitore, ossia la conoscenza del pregiudizio arrecato con il proprio atto dispositivo alle ragioni del creditore. Occorre evidenziare come in presenza di atto a titolo gratuito - qual è la costituzione di fondo patrimoniale per costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 10/02/2015, n.2530) - ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria è necessaria e sufficiente, in caso di atto posteriore al sorgere del credito, la consapevolezza dell'evento dannoso in capo al debitore.
A tale accertamento è propedeutica un'analisi sul rapporto temporale tra l'insorgenza del credito e l'atto dispositivo, in quanto da ciò discende la conformazione dell'elemento soggettivo in termini o di scientia damni o di consilium fraudis. Infatti, nell'ipotesi in cui il credito sia sorto anteriormente, sarà sufficiente la consapevolezza dell'evento dannoso in capo al debitore;
mentre, ove il credito sorga successivamente all'atto di disposizione patrimoniale, sarà altresì necessario provare la dolosa preordinazione del futuro debitore in frode delle ragioni del futuro creditore.
Orbene, qualora il rapporto credito – debito sia rappresentato da un contratto di fidejussione, al fine di qualificare nei suddetti termini il rapporto temporale occorre avere riguardo al momento in cui si considera sorta l'obbligazione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata nel senso che, in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore istante risale al momento della nascita del credito, coincidente con la sottoscrizione della garanzia fideiussoria (e non a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale), sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito
(Cass.. Civ., sez. II, 19/10/2006, n. 22465; Cass. Civ., sez. II, 04/06/2001, n.7484).
Applicando i principi enunciati al caso di specie, è possibile affermare con certezza che il credito vantato dall'odierna attrice è sorto anteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale, emergendo per tabulas che il fondo patrimoniale è stato costituito e trascritto nel 2010, successivamente alla sottoscrizione delle fidejussioni dedotte in giudizio da parte attrice, datate 4/12/2008, 6/02/2009 e 26/03/2009.
Consegue, quindi – come sopra già rilevato – che nel caso di specie deve essere oggetto di indagine la mera consapevolezza del debitore di pregiudicare le garanzie del creditore a causa della costituzione del fondo.
Va precisato che, a tal fine, è sufficiente che ricorra la previsione di un danno anche solo potenziale dell'insufficienza del patrimonio del debitore a garantire il credito e che la relativa prova può fondarsi anche su presunzioni che presentino i requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass. Civ., sez. VI, 18/07/2014, n.16498: “Per la revocatoria del fondo patrimoniale ad integrare l'”animus nocendi” previsto dalla norma
è sufficiente che il debitore compia l'atto dispositivo nella previsione dell'insorgenza del debito e del pregiudizio (da intendersi anche quale mero pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo) per il creditore. È pur vero che
l'elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega, ma può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione.”; cfr. anche Cass. Civ., sez. II, 27/03/2007, n.7507; Cass. Civ., sez. I, 18/05/2005, n.10430).
Secondo orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore deve essere equiparata l'agevole conoscibilità di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione (cfr. Cass. Civ., sez. III, 01/06/2000, n.7262).
Nel presente giudizio assume rilevanza la circostanza che il fondo patrimoniale sia stato costituito nel mese di marzo 2010 mentre l'ultima delle fideiussioni sottoscritte risale al 2009.
La contiguità temporale tra l'assunzione dell'obbligazione fideiussoria e l'atto dispositivo del quale si chiede la revocatoria è univocamente e seriamente indiziaria della consapevolezza del debitore di sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale in pregiudizio di parte attrice.
Cosicché può giungersi alla conclusione che i convenuti hanno costituito il fondo patrimoniale, prevedendo già di “salvare” il proprio patrimonio immobiliare o, comunque, parte di esso, con la creazione del fondo patrimoniale.
Inoltre, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso in cui il debitore alieni o, comunque, compia atti dispositivi di una molteplicità di beni, ovvero dell'unico bene di sua proprietà, la scientia damni si considera in re ipsa, essendo immediatamente percepibile il danno in tal modo arrecato alle ragioni del creditore per il sol fatto di porre in essere un atto dispositivo del proprio patrimonio.
Non merita accoglimento l'eccezione sollevata da parte convenuta, fondata sull'impossibilità, per la medesima, di avere contezza dell'esposizione debitoria di al tempo della costituzione del fondo de quo. Controparte_3
In particolare, il afferma di essere venuto a conoscenza dei ripetuti CP_1
inadempimenti della società garantita solo in data 16/10/2014, in seguito alla proposizione, nei propri confronti, di ricorso per decreto ingiuntivo da parte di
[...]
Parte_1
Tale circostanza, a dire del convenuto, porterebbe ad escludere che egli fosse consapevole, al momento della creazione del fondo patrimoniale, del potenziale pregiudizio ai danni della creditrice.
Tale tesi non si mostra, tuttavia, condivisibile.
Sul punto, va evidenziato come la contiguità temporale – già sopra evidenziata - tra la sottoscrizione delle lettere di fideiussione da parte del e la costituzione, da CP_1
parte dello stesso, del fondo patrimoniale sia indicativa della consapevolezza del proprio obbligo di assicurare il pagamento dell'obbligazione del debitore principale e la volontà del convenuto di sottrarre i beni ivi confluiti alla garanzia della società creditrice, a nulla rilevando in proposito, per i superiori motivi, la circostanza che gli inadempimenti della garantita si siano verificati in un momento successivo.
Per tutte le ragioni suesposte, sussistono le condizioni, oggettive e soggettive, per accogliere la domanda attorea ai sensi dell'art. 2901 c.c. e, dunque, per dichiarare l'inefficacia, nei confronti di dell'atto costitutivo del fondo Parte_1
patrimoniale de quo, avente ad oggetto i beni immobili ivi indicati ed identificati.
Ai sensi dell'art. 2655 c.c., si dispone l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale a cui attiene.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra di loro, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, in considerazione del valore della controversia determinato in base al credito vantato (cfr. Cass. Civ. sez III, 13/02/2020, n. 3697) e dell'attività difensiva effettivamente svolta, nei valori minimi (metà dei valori medi), stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 362/2015 R.G. così provvede:
- dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti di Parte_1
dell'atto pubblico in Notar Dott. del 16/03/2010, rep.
[...] Persona_1
36359/5733, trascritto l'8/04/2010 ai nn° 11220 Reg. Gen. e 7843 Reg. Part., con il quale ha costituito in fondo patrimoniale i seguenti beni: CP_1
1) l'appartamento di civile abitazione, facente parte dell'edificio, in parte in corso di costruzione, sito in Terme Vigliatore in Via Maceo Marina nn° 23 e 25, costituito da piano terra, primo, secondo e terzo piano e, precisamente, dell'appartamento, ubicato a secondo e terzo piano lato Messina e confinante con vano scala, con unità immobiliare di proprietà di (sub. 7), con la Via Maceo e con fabbricato Scarpaci, Parte_3
individuato in catasto al foglio 6, particella 2011 sub. 6, Via Maceo Marina n° 23, piano
2-3. Categoria A/2, classe 7, vani 12, 15, rendita euro 839,24; 2) la nuda proprietà di una terza parte indivisa dell'unità immobiliare (garage) in corso di costruzione, facente parte dello stesso fabbricato in Terme Vigliatore, Via Maceo n° 23, e confinante con vano scala, con la Via Maceo, con fabbricato Scarpaci e terrapieno da due lati, la cui area soprastante in parte è cortile e quindi di pertinenza dell'unità immobiliare di proprietà di ed in parte è condominiale alle unità immobiliari di proprietà Controparte_4
di individuato in catasto al foglio 6, particella 2011, sub. 3, Via Maceo Marina n° CP_1
23, piano T, in corso di costruzione;
3) la nuda proprietà di una terza parte indivisa dell'unità immobiliare (deposito) in corso di costruzione, a piano primo e secondo, con terrazzo a livello rispetto al piano secondo, facente parte dello stesso fabbricato in Terme
Vigliatore, Via Maceo Marina n° 23, confinante con cortile del fabbricato Branca, con corte del fabbricato Scarpaci, col cortile dell'appartamento di proprietà di
[...]
e con spazio condominiale, individuato in catasto al foglio 6, Controparte_4
particella 2011 sub. 5, Via Maceo Marina n° 23, piano 1-2, in corso di costruzione;
4) una quarta parte indivisa del fabbricato di civile abitazione, in parte rustico e in parte finito, sito nel Comune di Terme Vigliatore, in Via 28 giugno 66, senza numero civico, costituito da piano seminterrato, adibito a parcheggio, piano terra con due unità immobiliari, piano primo con due appartamenti, piano secondo con due appartamenti, piano terzo con due appartamenti e piano quarto locale di sgombero e precisamente: a) piano seminterrato di circa duecento metri quadrati, adibito a parcheggio, con annessa corte esclusiva, allo stato rustico, confinante con terreno Coppolino, con detta Via, con
Via IV Novembre e con fabbricato Siracusa, individuato in catasto al foglio 6 particella
1846 sub. 14, Via 28 giugno 1966 SNC, piano S1, in corso di costruzione e particella
1846 sub. 15, Via 28 giugno 1966 SNC, piano S1, categoria C/3, classe 1, consistenza 79 metri quadrati, rendita euro 138,72; b) l'intero piano terra, costituito da due unità immobiliari di circa cento metri quadrati ciascuna, confinante nell'insieme con Via 28 giugno 66, Via IV Novembre, fabbricato Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella 1846 sub. 4, Via 28 giugno
1966 SNC piano T, categoria C/1, classe 3, consistenza 67 metri quadrati, rendita euro
698,97, e particella 1846 sub. 5, Via 28 giugno 1966 SNC piano T, categoria C/1, classe 3, consistenza 61 metri quadrati, rendita euro 636,38; c) l'intero piano primo, costituito da due appartamenti finiti, confinanti nell'insieme con Via 28 giugno 1966, con Via IV
Novembre, con fabbricato Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella 1846 sub. 6, Via 28 giugno 1966, piano 1, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, rendita euro 267,01 e particella 1846 sub. 7, Via 28 giugno 1966 piano 1, categoria A/2, classe 5, vani 6, rendita euro 291,28; d) l'intero piano secondo, costituito da due appartamenti finiti, confinanti nell'insieme con Via giugno 66, con Via IV Novembre, con fabbricato Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella 1846, sub. 8, Via 28 giugno
1966, piano 2, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, rendita euro 267,01 e particella 1846 sub. 9, Via giugno 1966 piano 2, categoria A/2, classe 5, vani 6, rendita euro 291,28; e)
l'intero piano terzo, costituito da due appartamenti finiti, confinanti nell'insieme con Via
28 giugno 1966, con Via IV Novembre, con fabbricato Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella 1846, sub. 10, Via 28 giugno 1966, piano 3, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, rendita euro 267,01 e particella
1846 sub. 11, Via giugno 1966, piano 3, categoria A/2, classe 5, vani 6, rendita euro
291,28; f) locale di sgombero a piano quarto, confinante con Via 28 giugno 1966, con
Via IV Novembre, con fabbricato Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella 1846 sub. 12, Via 28 giugno 1966, piano 4, categoria C/2, classe 2, metri quadrati 100, rendita euro 108, 46;
- dispone l'annotazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale a cui attiene;
- condanna i convenuti, in solido tra di loro alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio da liquidate in € 591,22 per Parte_1 spese vive ed € 7.051,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, 26 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, Dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 362 del Registro Generale Contenzioso 2015
TRA in persona del direttore generale e Parte_1 procuratore , c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Parte_2 P.IVA_1
Russo, unitamente all'avv. Enrico La Via, come da procura in atti;
- attrice -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: , CP_1 C.F._1
e , nata a [...] l'[...], c.f.: , CP_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pasqualino Cilia, come da procure in atti;
- convenuti – avente per OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 23/02/2015, Parte_1
conveniva dinanzi a codesto Tribunale, esponendo: che, in data
[...] CP_1
4/12/2008, la società sottoscriveva con un Controparte_3 Parte_1
primo contratto di locazione finanziaria, seguito da altri due contratti della medesima tipologia sottoscritti, rispettivamente, il 6/02/2009 ed il 26/03/2009; che, a garanzia del futuro adempimento delle obbligazioni scaturenti dai predetti contratti, e CP_1
si costituivano fideiussori di che quest'ultima, Parte_3 Controparte_3
dopo aver onorato i primi ratei di locazione, ometteva di versare quanto complessivamente dovuto all'attrice in forza dei contratti de quibus; che, in considerazione dell'inadempimento di nonché del sequestro preventivo Controparte_3
cui la stessa veniva, nel frattempo, sottoposta per ordine del Tribunale di Messina,
l'odierna attrice depositava dinanzi al Tribunale di Bergamo, in data 16/10/2014, ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di e , in qualità CP_1 Parte_4
di fideiussori di che, in data 22/10/2014, il Tribunale di Bergamo, in Controparte_3
accoglimento del predetto ricorso, emetteva decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ingiungendo ai resistenti di pagare, in favore della ricorrente, la somma di euro
184.470,95, oltre agli interessi di mora ed alle spese di procedura;
che avverso detto decreto, notificato unitamente a formale atto di precetto ai succitati garanti in data
12/12/2014, veniva proposta opposizione dal solo con atto di citazione CP_1
del 20/01/2015; che, a seguito del mancato pagamento delle somme indicate in precetto, ammontanti ad euro 217.856,76, l'odierna attrice effettuava le indagini necessarie al fine di procedere al recupero forzoso del proprio credito, nel corso delle quali apprendeva che, in data 16/03/2010, con atto a firma del Notaio Dott. , CP_1 Persona_1 trascritto l'8/04/2010 (registro generale n° 11220, registro particolare n° 7843), aveva costituito un fondo patrimoniale, destinandovi, per far fronte ai bisogni della famiglia, i seguenti beni immobili di sua proprietà: 1) l'appartamento di civile abitazione, facente parte dell'edificio, in parte in corso di costruzione, sito in Terme Vigliatore in Via Maceo
Marina nn° 23 e 25, costituito da piano terra, primo, secondo e terzo piano e, precisamente, dell'appartamento, ubicato a secondo e terzo piano lato Messina e confinante con vano scala, con unità immobiliare di proprietà di (sub. Parte_3
7), con la Via Maceo e con fabbricato Scarpaci, individuato in catasto al foglio 6, particella 2011 sub. 6, Via Maceo Marina n° 23, piano 2-3. Categoria A/2, classe 7, vani
12, 15, rendita euro 839,24; 2) la nuda proprietà di una terza parte indivisa dell'unità immobiliare (garage) in corso di costruzione, facente parte dello stesso fabbricato in
Terme Vigliatore, Via Maceo n° 23, e confinante con vano scala, con la Via Maceo, con fabbricato Scarpaci e terrapieno da due lati, la cui area soprastante in parte è cortile e quindi di pertinenza dell'unità immobiliare di proprietà di ed Controparte_4
in parte è condominiale alle unità immobiliari di proprietà di individuato in CP_1 catasto al foglio 6, particella 2011, sub. 3, Via Maceo Marina n° 23, piano T, in corso di costruzione;
3) la nuda proprietà di una terza parte indivisa dell'unità immobiliare
(deposito) in corso di costruzione, a piano primo e secondo, con terrazzo a livello rispetto al piano secondo, facente parte dello stesso fabbricato in Terme Vigliatore, Via Maceo
Marina n° 23, confinante con cortile del fabbricato Branca, con corte del fabbricato
Scarpaci, col cortile dell'appartamento di proprietà di e con Controparte_4
spazio condominiale, individuato in catasto al foglio 6, particella 2011 sub. 5, Via Maceo
Marina n° 23, piano 1-2, in corso di costruzione;
4) una quarta parte indivisa del fabbricato di civile abitazione, in parte rustico e in parte finito, sito nel Comune di Terme
Vigliatore, in Via 28 giugno 66, senza numero civico, costituito da piano seminterrato, adibito a parcheggio, piano terra con due unità immobiliari, piano primo con due appartamenti, piano secondo con due appartamenti, piano terzo con due appartamenti e piano quarto locale di sgombero e precisamente: a) piano seminterrato di circa duecento metri quadrati, adibito a parcheggio, con annessa corte esclusiva, allo stato rustico, confinante con terreno Coppolino, con detta Via, con Via IV Novembre e con fabbricato
Siracusa, individuato in catasto al foglio 6 particella 1846 sub. 14, Via 28 giugno 1966
SNC, piano S1, in corso di costruzione e particella 1846 sub. 15, Via 28 giugno 1966
SNC, piano S1, categoria C/3, classe 1, consistenza 79 metri quadrati, rendita euro
138,72; b) l'intero piano terra, costituito da due unità immobiliari di circa cento metri quadrati ciascuna, confinante nell'insieme con Via 28 giugno 66, Via IV Novembre, fabbricato Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella 1846 sub. 4, Via 28 giugno 1966 SNC piano T, categoria C/1, classe
3, consistenza 67 metri quadrati, rendita euro 698,97, e particella 1846 sub. 5, Via 28 giugno 1966 SNC piano T, categoria C/1, classe 3, consistenza 61 metri quadrati, rendita euro 636,38; c) l'intero piano primo, costituito da due appartamenti finiti, confinanti nell'insieme con Via 28 giugno 1966, con Via IV Novembre, con fabbricato Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella
1846 sub. 6, Via 28 giugno 1966, piano 1, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, rendita euro
267,01 e particella 1846 sub. 7, Via 28 giugno 1966 piano 1, categoria A/2, classe 5, vani
6, rendita euro 291,28; d) l'intero piano secondo, costituito da due appartamenti finiti, confinanti nell'insieme con Via giugno 66, con Via IV Novembre, con fabbricato Siracusa
e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella
1846, sub. 8, Via 28 giugno 1966, piano 2, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, rendita euro
267,01 e particella 1846 sub. 9, Via giugno 1966 piano 2, categoria A/2, classe 5, vani 6, rendita euro 291,28; e) l'intero piano terzo, costituito da due appartamenti finiti, confinanti nell'insieme con Via 28 giugno 1966, con Via IV Novembre, con fabbricato
Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella 1846, sub. 10, Via 28 giugno 1966, piano 3, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, rendita euro 267,01 e particella 1846 sub. 11, Via giugno 1966, piano 3, categoria A/2, classe 5, vani 6, rendita euro 291,28; f) locale di sgombero a piano quarto, confinante con Via 28 giugno 1966, con Via IV Novembre, con fabbricato Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella 1846 sub. 12,
Via 28 giugno 1966, piano 4, categoria C/2, classe 2, metri quadrati 100, rendita euro
108, 46; che, mediante la costituzione di detto fondo patrimoniale, l'odierno convenuto sottraeva i predetti beni alla garanzia generica rappresentata dal proprio patrimonio, impedendo, di fatto, a di procedere all'espropriazione degli Parte_1 stessi e recando, conseguentemente, pregiudizio alle ragioni di quest'ultima.
Ciò premesso, l'attrice deduceva la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2901
c.c. e chiedeva a codesto Tribunale di dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, repertorio 36359/5733, redatto in data
16/03/2010 dal Notaio Dott. e trascritto l'8/04/2010, n. 11220, registro Persona_1
generale e n. 7843 registro particolare.
Con comparsa depositata all'udienza dell'8 ottobre 2015 costituiva in giudizio il quale deduceva: che a fondamento della domanda attorea veniva posto CP_1
un credito non certo, né liquido ed esigibile, ancora sub iudice, essendo pendente il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
di non conoscere le fideiussioni datate, rispettivamente, 4/12/2008, 6/02/2009 e 26/03/2009, disconoscendo altresì la conformità all'originale fotocopie delle lettere di fideiussione prodotte;
che, comunque, quand'anche parte attrice fosse riuscita a dimostrare la validità delle predette sottoscrizioni, l'attrice avrebbe dovuto essere considerata decaduta ex art. 1957 c.c. dal potere di agire nei confronti dei fideiussori, avendo ella omesso di far valere tempestivamente le proprie ragioni nei confronti dell'obbligato principale;
che non ricorressero, in ogni caso, i presupposti cui la legge subordina l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., essendo, tra l'altro, il proprio patrimonio residuo sufficiente a garantire il soddisfacimento delle ragioni della società creditrice;
l'estraneità del credito rispetto al soddisfacimento dei bisogni della famiglia cui era finalizzata la costituzione del fondo patrimoniale. Pertanto, il convenuto chiedeva l'integrale rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., il procedimento veniva istruito mediante l'escussione dei testimoni.
Parte convenuta, inoltre, chiedeva ammettersi C.T.U. ai fini della determinazione del valore del proprio patrimonio al momento della stipula delle locazioni finanziarie da parte di Controparte_3
Infine, con nota di deposito del 27/07/2018, parte attrice produceva la sentenza n.
2447/2017 emessa in data 27/09/2017 dal Tribunale di Bergamo all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti della società CP_1 attrice, con la quale veniva dichiarata l'estinzione del giudizio medesimo (per mancata riassunzione a seguito di declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza proposto dal e confermato l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 5939/2014 del CP_1
22.10.2014.
Il procedimento, assegnato alla scrivente, con decreto n. 12/2024 del Presidente del Tribunale, è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Senonché, con ordinanza del 12.09.2024 veniva disposta ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di sul CP_2
rilievo officio per il quale nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso (cfr., ex multis,
Cass. Civ., sez. III, 05/09/2023, n.25928).
Con comparsa depositata in data 16.12.2024 si è costituita in giudizio
[...]
la quale ha riproposto le difese e conclusioni già articolate dal convenuto CP_2 [...]
CP_1
Differita la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive,
l'udienza così fissata è stata sostituita dalla trattazione c.d. cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e le parti hanno concluso come da note scritte pervenute in atti.
2. La domanda dell'attore è fondata e, pertanto, va accolta per i motivi di seguito esposti. ha esperito azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 Parte_1
c.c. al fine di sentir dichiarare inefficace, nei propri confronti, l'atto di costituzione di fondo patrimoniale redatto dal Notaio Dott. in data 16/03/2010, con Persona_1 cui l'odierno convenuto ha destinato gli immobili di cui in premessa ai bisogni della propria famiglia.
L'azione revocatoria, come noto, ha la finalità di rendere inefficaci, rispetto al creditore, gli atti con i quali il debitore, disponendo del suo patrimonio, abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del medesimo, onde consentire a quest'ultimo di agire esecutivamente sui beni di proprietà dell'obbligato come se gli stessi non fossero usciti dalla sua disponibilità.
Sebbene il nostro ordinamento preveda una disciplina diversa, sul piano dei requisiti e del conseguente regime probatorio, a seconda della collocazione temporale dei predetti atti dispositivi rispetto al momento in cui sia sorto il credito alla cui tutela l'azione de qua è preordinata, può dirsi che l'art. 2901 c.c. ne subordini l'esperibilità al ricorrere di quattro condizioni: l'esistenza di un valido rapporto di credito-debito tra le parti in causa;
la circostanza che il debitore abbia posto in essere un atto dispositivo del proprio patrimonio;
l'eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dal predetto atto e consistente in un mutamento della consistenza quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore tale da rendere più difficile o incerta, per il creditore, la soddisfazione del proprio credito;
la scientia damni, ovvero la consapevolezza, da parte del debitore, del summenzionato pregiudizio.
Con riguardo a quest'ultimo presupposto dell'azione revocatoria, occorre peraltro sottolineare che, qualora vengano in rilievo atti a titolo oneroso, la legge pone in capo all'attore un più gravoso onere probatorio, richiedendogli di dimostrare anche la scientia damni del terzo.
Al fine di valutare l'esperibilità dell'azione revocatoria nel caso che ci occupa, è necessario, quindi, verificare se ricorrano o meno le condizioni suddescritte.
Quanto al primo requisito, rappresentato dall'esistenza di un valido rapporto di credito-debito, va sottolineato che, a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione promosso da avverso il decreto ingiuntivo n. 5939/2014 del Tribunale di CP_1
Bergamo, quest'ultimo ha acquisito efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Orbene, secondo un indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, al decreto ingiuntivo, che sia divenuto esecutivo per il verificarsi di una delle condizioni previste dalla succitata disposizione codicistica, va attribuita efficacia di giudicato sostanziale, non dissimilmente da quanto avviene con riguardo alle sentenze divenute definitive e, in quanto tali, non più impugnabili con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Conseguenza ne è che l'accertamento ivi contenuto è idoneo a coprire il dedotto ed il deducibile, escludendosi che il medesimo possa essere messo in discussione in un diverso giudizio, successivamente instaurato fra le stesse parti, sia in relazione alla situazione giuridica dedotta nel procedimento monitorio, sia con riferimento ai rapporti a questa sottesi ed oggetto di valutazione.
Nel caso di specie, quindi, restano coperte dal giudicato tanto la questione relativa all'esistenza del credito vantato dall'odierna attrice nei confronti di CP_1 quanto quella, che ne costituisce certamente il presupposto, concernente l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alle lettere di fideiussione in atti e, di conseguenza, la validità delle fideiussioni medesime, come pure relativa alla asserita decadenza di cui all'art. 1957 c.c., che andava fatta valere e coltivata nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Parte convenuta contesta tale profilo, sostenendo che le modalità con le quali il succitato decreto ha acquisito efficacia esecutiva – i.e. l'estinzione del giudizio introdotto mediante opposizione proposta dal avverso il medesimo – impediscano CP_1 all'accertamento ivi contenuto di fare stato, in ordine all'esistenza ed alla natura del rapporto giuridico dedotto nel relativo procedimento, in ogni successiva controversia suscettibile di insorgere tra le stesse parti.
Orbene, tale tesi si pone in aperto contrasto con il disposto dell'art. 653 c.p.c., la cui formulazione letterale è sufficientemente chiara e precisa da non giustificare alcuna attività interpretativa che abbia, come esito, quello di attribuire alla predetta disposizione un significato diverso da quello fatto palese dalla lettera della medesima.
Analogamente, non può trovare accoglimento l'eccezione di parte convenuta fondata sull'asserita estraneità all'oggetto del procedimento monitorio n° 609/2015 della questione relativa alla validità delle fideiussioni presupposte, poiché, come in precedenza sottolineato, l'accertamento contenuto del decreto ingiuntivo che sia stato dichiarato definitivamente esecutivo non si limita al diritto fatto valere dal ricorrente, bensì comprende anche i rapporti giuridici che si pongano, rispetto all'anzidetto diritto, come antecedenti necessari.
Nel caso di specie, è indubbio che, rinvenendo il credito azionato nel succitato procedimento il proprio titolo nei contratti di fideiussione di cui si contesta la validità, la statuizione in ordine all'esistenza del predetto credito presuppone la previa valutazione circa il possesso, da parte dei contratti de quibus, dei requisiti che la legge prevede a pena di nullità.
Alcuna rilevanza può essere attribuita al fatto che l'anzidetta statuizione sia contenuta in un provvedimento emesso ad esito di un procedimento sommario, poiché il nostro ordinamento consente al resistente, che si attivi tempestivamente mediante la proposizione di idonea opposizione, di compulsare l'instaurazione di un processo a cognizione piena, il quale, per costante giurisprudenza, non si limita ad investire il profilo relativo alla sussistenza dei presupposti necessari ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo richiesto, ma comprende altresì ogni altra questione da cui dipendano l'esistenza e la natura del diritto azionato dal ricorrente-opposto.
L'estinzione del procedimento introdotto con l'opposizione e la conseguente impossibilità, per il giudice adito, di decidere la controversia nel merito non sono d'ostacolo all'acquisizione dell'efficacia di giudicato da parte del decreto ingiuntivo divenuto, per l'effetto, definitivamente esecutivo.
Ciò per due ordini di ragioni.
Da un lato, è lo stesso art. 653 c.p.c. a prevedere un regime giuridico unitario per il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per il verificarsi delle condizioni ivi descritte, senza distinguere tra l'ipotesi in cui l'efficacia esecutiva consegua al rigetto dell'opposizione e quella in cui essa derivi dall'estinzione del procedimento con la medesima introdotto.
Dall'altro, va sottolineato come l'evento estintivo presupponga l'inerzia, sul piano processuale, dell'opponente, il quale è ben consapevole delle conseguenze derivanti dalla sua eventuale inattività.
Una simile previsione, pertanto, oltre a rinvenire il proprio fondamento nella lettera della summenzionata disposizione codicistica – la quale, si ribadisce non è suscettibile di essere diversamente interpretata, in quanto in claris non fit interpretatio – appare sorretta da un'adeguata ratio.
Con riguardo al secondo requisito cui la legge subordina l'esperibilità dell'azione revocatoria, ossia quello relativo all'esistenza di un atto dispositivo del patrimonio del debitore, risulta pacifico in giurisprudenza che la costituzione di un fondo patrimoniale, all'interno del quale quest'ultimo faccia confluire uno o più beni di sua proprietà, è idonea ad integrarne gli estremi. La creazione del fondo, infatti, comporta una separazione patrimoniale tra i beni ivi confluiti, i quali saranno aggredibili dai creditori soltanto al ricorrere di specifiche – e più restrittive – condizioni, ed i rimanenti beni di proprietà dell'obbligato.
Quanto al requisito dell'eventus damni, la cui prova incombe, come noto, sul creditore che agisca in revocatoria, va rilevato come, secondo un orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità, lo stesso possa essere considerato in re ipsa quando il debitore si spogli, contestualmente, di una pluralità di beni immobili, ovvero dell'unico immobile di sua proprietà, sul debitore gravando, conseguentemente, l'onere di dimostrare la capienza del proprio patrimonio (ex multis, Cass., Sez. II, sent. n° 7507 del
27/03/2007; Cass., Sez. II, sent. n° 10430 del 18/05/2005).
Nel caso di specie, da un lato non è contestato e, anzi, risulta dai documenti prodotti nel corso della fase istruttoria che l'odierno convenuto ha costituito in fondo patrimoniale ben quattro immobili di sua proprietà; dall'altro, quest'ultimo non ha offerto elementi sufficienti a comprovare l'esistenza di ulteriori beni idonei a garantire il credito vantato da controparte.
Alla luce di tali considerazioni, nonché dell'ammontare di detto credito, deve concludersi nel senso della sussistenza, nel caso che ci occupa, del requisito dell'eventus damni.
Il convenuto eccepisce che tre dei quattro immobili confluiti nel fondo patrimoniale per cui è causa sarebbero pervenuti nella disponibilità del in un CP_1
momento successivo alla stipula delle fideiussioni dal medesimo sottoscritte.
In particolare, mentre le lettere fideiussorie sono datate 04/12/2008, 06/02/2009 e
26/03/2009, l'odierno convenuto avrebbe acquistato la proprietà dei predetti beni, a titolo di donazione, soltanto il 16/09/2009.
Da ciò conseguirebbe, secondo la tesi di parte convenuta, che, al momento della stipula dei contratti fideiussori, la società attrice avrebbe potuto fare affidamento, ai fini della soddisfazione del proprio credito, sull'unico immobile allora presente nel patrimonio del ovvero la quarta parte indivisa del fabbricato di civile abitazione, CP_1
in parte rustico e in parte finito, sito nel Comune di Terme Vigliatore, in Via 28 giugno
66, senza numero civico, costituito da piano seminterrato, adibito a parcheggio, piano terra con due unità immobiliari, piano primo con due appartamenti, piano secondo con due appartamenti, piano terzo con due appartamenti e piano quarto locale di sgombero
e precisamente: a) piano seminterrato di circa duecento metri quadrati, adibito a parcheggio, con annessa corte esclusiva, allo stato rustico, confinante con terreno Coppolino, con detta Via, con Via IV Novembre e con fabbricato Siracusa, individuato in catasto al foglio 6 particella 1846 sub. 14, Via 28 giugno 1966 SNC, piano S1, in corso di costruzione e particella 1846 sub. 15, Via 28 giugno 1966 SNC, piano S1, categoria
C/3, classe 1, consistenza 79 metri quadrati, rendita euro 138,72; b) l'intero piano terra, costituito da due unità immobiliari di circa cento metri quadrati ciascuna, confinante nell'insieme con Via 28 giugno 66, Via IV Novembre, fabbricato Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella 1846 sub. 4,
Via 28 giugno 1966 SNC piano T, categoria C/1, classe 3, consistenza 67 metri quadrati, rendita euro 698,97, e particella 1846 sub. 5, Via 28 giugno 1966 SNC piano T, categoria
C/1, classe 3, consistenza 61 metri quadrati, rendita euro 636,38; c) l'intero piano primo, costituito da due appartamenti finiti, confinanti nell'insieme con Via 28 giugno 1966, con
Via IV Novembre, con fabbricato Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella 1846 sub. 6, Via 28 giugno 1966, piano 1, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, rendita euro 267,01 e particella 1846 sub. 7, Via 28 giugno 1966 piano 1, categoria A/2, classe 5, vani 6, rendita euro 291,28; d) l'intero piano secondo, costituito da due appartamenti finiti, confinanti nell'insieme con Via giugno 66, con Via IV Novembre, con fabbricato Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella 1846, sub. 8, Via 28 giugno
1966, piano 2, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, rendita euro 267,01 e particella 1846 sub. 9, Via giugno 1966 piano 2, categoria A/2, classe 5, vani 6, rendita euro 291,28; e)
l'intero piano terzo, costituito da due appartamenti finiti, confinanti nell'insieme con Via
28 giugno 1966, con Via IV Novembre, con fabbricato Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella 1846, sub. 10, Via 28 giugno 1966, piano 3, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, rendita euro 267,01 e particella
1846 sub. 11, Via giugno 1966, piano 3, categoria A/2, classe 5, vani 6, rendita euro
291,28; f) locale di sgombero a piano quarto, confinante con Via 28 giugno 1966, con
Via IV Novembre, con fabbricato Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella 1846 sub. 12, Via 28 giugno 1966, piano 4, categoria C/2, classe 2, metri quadrati 100, rendita euro 108, 46.
In forza di tali argomentazioni, l'odierno convenuto sostiene che, qualora fossero reputati sussistenti i requisiti previsti dalla legge ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria, gli effetti della stessa dovrebbero essere limitati al suddescritto cespite immobiliare. Orbene, tale tesi non è condivisibile, ove si consideri che l'azione de qua è finalizzata a ricostituire la garanzia generica rappresentata dall'intero patrimonio del debitore nell'ipotesi in cui quest'ultimo ponga in essere atti idonei a recare pregiudizio alle ragioni del creditore, non una garanzia specifica, ossia rivolta a singoli beni, ovvero alla configurazione assunta dal patrimonio del debitore in uno specifico momento storico
(ex multis, Cass., Sez. III, sent. n° 4422 del 27/03/2001).
Pertanto, la sussistenza dell'eventus damni va valutata con riferimento al tempo in cui è stato posto in essere l'atto dispositivo pregiudizievole, non a quello in cui il credito è sorto, implicando essa un giudizio in merito ai mutamenti intervenuti nella consistenza del patrimonio per effetto dell'atto de quo ed alla idoneità degli stessi a rendere più gravosa o incerta, per il creditore, la soddisfazione delle proprie ragioni, a prescindere dagli eventuali incrementi di valore che abbiano interessato detto patrimonio medio tempore.
Tale interpretazione dell'art. 2901 c.c., rispondente all'esigenza di dar rilievo alla ratio sottesa allo strumento processuale ivi descritto, riflette, peraltro, la condizione giuridica del debitore, il quale, a norma dell'art. 2740 c.c., risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri.
Per tutto quanto sopra esposto, va ritenuta l'inammissibilità della richiesta di c.t.u. formulata dai convenuti, reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto esplorativa e non rilevante ai fini della decisione della controversia.
Si sottolinea, infatti, che, ai fini di dimostrare l'infondatezza dell'azione revocatoria – nell'ipotesi in cui il creditore abbia assolto all'onere della prova su di sé gravante, avente per oggetto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2901 c.c. – il debitore è tenuto a dimostrare la capienza del proprio patrimonio successivamente al compimento degli atti dispositivi posti in essere, a nulla rilevando il valore del patrimonio del disponente anteriormente a detto momento.
Pertanto, l'accoglimento della richiesta di c.t.u. estimativa, avente ad oggetto la valutazione del patrimonio di al tempo della stipula delle locazioni CP_1
finanziarie contratte da e, dunque, in un momento antecedente la Controparte_3
costituzione del fondo patrimoniale per cui è causa, non fornirebbe alcun elemento utile ai fini del decidere e finirebbe per aggravare inutilmente, di tempi e costi, il presente procedimento.
Non può dubitarsi, poi, dell'idoneità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale a determinare un pregiudizio per le ragioni creditorie. L'atto di costituzione del fondo, rendendo i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 c.c.), riduce la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti, sì da poter rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito (Cass. Civ., sez. III, 15/02/2007, n.3470; Cass. Civ., sez. III, 17/01/2007, n. 966;
Cass. Civ., sez. III, 02/08/2002, n.11537; Cass. Civ.., sez. I, 07/03/2005, n.4933: “il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi,
è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 cod. civ.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti”).
Sotto il profilo dell'onere della prova, la giurisprudenza ha più volte chiarito che il creditore ha solo l'onere di provare la variazione patrimoniale conseguente all'atto di disposizione posto in essere dal debitore e che, dunque, non debba anche provare l'entità
e la natura del patrimonio del debitore stesso dopo l'atto di disposizione;
grava, piuttosto, sul debitore convenuto l'onere di provare che il rischio di una più incerta o più difficile soddisfazione del credito in concreto non sussiste, perché il patrimonio residuo è comunque sufficientemente capiente (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 25/09/2019, n.
23907; Cass. Civ., sez. III, 19/07/2018, n.19207; Cass. Civ., sez. II, 03/02/2015, n.1902).
Come già sopra osservato, l'effettiva residua consistenza patrimoniale del debitore, che potrebbe in ipotesi portare ad escludere la sussistenza del cennato pregiudizio in quanto in grado di soddisfare le ragioni di credito, va provata dal debitore, come insegna la giurisprudenza della Suprema Corte, giacché costui è l'unico soggetto in grado di conoscere nel dettaglio la propria situazione economica e patrimoniale e, pertanto, capace di darne la prova, in ossequio al principio della cd. vicinanza della prova, dimostrando per l'appunto che quell'atto dispositivo non ha in concreto intaccato il suo patrimonio rispetto all'entità del credito (cfr. Cass. Civ., sez. III, 04/07/2006, n.15265;
Cass. Civ., sez. III, 14/10/2005, n.19963).
Deve ritenersi, quindi, assolto l'onere gravante sul creditore istante, risultando ex actis la variazione patrimoniale determinata dall'atto di costituzione di fondo patrimoniale dedotto in giudizio, in assenza di prova contraria di parte convenuta, non potendo peraltro sopperirsi alla lacuna probatoria a mezzo di c.t.u.
Da ultimo, va valutata la sussistenza dell'elemento soggettivo rappresentato dalla c.d. scientia damni del debitore, ossia la conoscenza del pregiudizio arrecato con il proprio atto dispositivo alle ragioni del creditore. Occorre evidenziare come in presenza di atto a titolo gratuito - qual è la costituzione di fondo patrimoniale per costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 10/02/2015, n.2530) - ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria è necessaria e sufficiente, in caso di atto posteriore al sorgere del credito, la consapevolezza dell'evento dannoso in capo al debitore.
A tale accertamento è propedeutica un'analisi sul rapporto temporale tra l'insorgenza del credito e l'atto dispositivo, in quanto da ciò discende la conformazione dell'elemento soggettivo in termini o di scientia damni o di consilium fraudis. Infatti, nell'ipotesi in cui il credito sia sorto anteriormente, sarà sufficiente la consapevolezza dell'evento dannoso in capo al debitore;
mentre, ove il credito sorga successivamente all'atto di disposizione patrimoniale, sarà altresì necessario provare la dolosa preordinazione del futuro debitore in frode delle ragioni del futuro creditore.
Orbene, qualora il rapporto credito – debito sia rappresentato da un contratto di fidejussione, al fine di qualificare nei suddetti termini il rapporto temporale occorre avere riguardo al momento in cui si considera sorta l'obbligazione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata nel senso che, in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore istante risale al momento della nascita del credito, coincidente con la sottoscrizione della garanzia fideiussoria (e non a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale), sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito
(Cass.. Civ., sez. II, 19/10/2006, n. 22465; Cass. Civ., sez. II, 04/06/2001, n.7484).
Applicando i principi enunciati al caso di specie, è possibile affermare con certezza che il credito vantato dall'odierna attrice è sorto anteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale, emergendo per tabulas che il fondo patrimoniale è stato costituito e trascritto nel 2010, successivamente alla sottoscrizione delle fidejussioni dedotte in giudizio da parte attrice, datate 4/12/2008, 6/02/2009 e 26/03/2009.
Consegue, quindi – come sopra già rilevato – che nel caso di specie deve essere oggetto di indagine la mera consapevolezza del debitore di pregiudicare le garanzie del creditore a causa della costituzione del fondo.
Va precisato che, a tal fine, è sufficiente che ricorra la previsione di un danno anche solo potenziale dell'insufficienza del patrimonio del debitore a garantire il credito e che la relativa prova può fondarsi anche su presunzioni che presentino i requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass. Civ., sez. VI, 18/07/2014, n.16498: “Per la revocatoria del fondo patrimoniale ad integrare l'”animus nocendi” previsto dalla norma
è sufficiente che il debitore compia l'atto dispositivo nella previsione dell'insorgenza del debito e del pregiudizio (da intendersi anche quale mero pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo) per il creditore. È pur vero che
l'elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega, ma può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione.”; cfr. anche Cass. Civ., sez. II, 27/03/2007, n.7507; Cass. Civ., sez. I, 18/05/2005, n.10430).
Secondo orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore deve essere equiparata l'agevole conoscibilità di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione (cfr. Cass. Civ., sez. III, 01/06/2000, n.7262).
Nel presente giudizio assume rilevanza la circostanza che il fondo patrimoniale sia stato costituito nel mese di marzo 2010 mentre l'ultima delle fideiussioni sottoscritte risale al 2009.
La contiguità temporale tra l'assunzione dell'obbligazione fideiussoria e l'atto dispositivo del quale si chiede la revocatoria è univocamente e seriamente indiziaria della consapevolezza del debitore di sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale in pregiudizio di parte attrice.
Cosicché può giungersi alla conclusione che i convenuti hanno costituito il fondo patrimoniale, prevedendo già di “salvare” il proprio patrimonio immobiliare o, comunque, parte di esso, con la creazione del fondo patrimoniale.
Inoltre, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso in cui il debitore alieni o, comunque, compia atti dispositivi di una molteplicità di beni, ovvero dell'unico bene di sua proprietà, la scientia damni si considera in re ipsa, essendo immediatamente percepibile il danno in tal modo arrecato alle ragioni del creditore per il sol fatto di porre in essere un atto dispositivo del proprio patrimonio.
Non merita accoglimento l'eccezione sollevata da parte convenuta, fondata sull'impossibilità, per la medesima, di avere contezza dell'esposizione debitoria di al tempo della costituzione del fondo de quo. Controparte_3
In particolare, il afferma di essere venuto a conoscenza dei ripetuti CP_1
inadempimenti della società garantita solo in data 16/10/2014, in seguito alla proposizione, nei propri confronti, di ricorso per decreto ingiuntivo da parte di
[...]
Parte_1
Tale circostanza, a dire del convenuto, porterebbe ad escludere che egli fosse consapevole, al momento della creazione del fondo patrimoniale, del potenziale pregiudizio ai danni della creditrice.
Tale tesi non si mostra, tuttavia, condivisibile.
Sul punto, va evidenziato come la contiguità temporale – già sopra evidenziata - tra la sottoscrizione delle lettere di fideiussione da parte del e la costituzione, da CP_1
parte dello stesso, del fondo patrimoniale sia indicativa della consapevolezza del proprio obbligo di assicurare il pagamento dell'obbligazione del debitore principale e la volontà del convenuto di sottrarre i beni ivi confluiti alla garanzia della società creditrice, a nulla rilevando in proposito, per i superiori motivi, la circostanza che gli inadempimenti della garantita si siano verificati in un momento successivo.
Per tutte le ragioni suesposte, sussistono le condizioni, oggettive e soggettive, per accogliere la domanda attorea ai sensi dell'art. 2901 c.c. e, dunque, per dichiarare l'inefficacia, nei confronti di dell'atto costitutivo del fondo Parte_1
patrimoniale de quo, avente ad oggetto i beni immobili ivi indicati ed identificati.
Ai sensi dell'art. 2655 c.c., si dispone l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale a cui attiene.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra di loro, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, in considerazione del valore della controversia determinato in base al credito vantato (cfr. Cass. Civ. sez III, 13/02/2020, n. 3697) e dell'attività difensiva effettivamente svolta, nei valori minimi (metà dei valori medi), stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 362/2015 R.G. così provvede:
- dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti di Parte_1
dell'atto pubblico in Notar Dott. del 16/03/2010, rep.
[...] Persona_1
36359/5733, trascritto l'8/04/2010 ai nn° 11220 Reg. Gen. e 7843 Reg. Part., con il quale ha costituito in fondo patrimoniale i seguenti beni: CP_1
1) l'appartamento di civile abitazione, facente parte dell'edificio, in parte in corso di costruzione, sito in Terme Vigliatore in Via Maceo Marina nn° 23 e 25, costituito da piano terra, primo, secondo e terzo piano e, precisamente, dell'appartamento, ubicato a secondo e terzo piano lato Messina e confinante con vano scala, con unità immobiliare di proprietà di (sub. 7), con la Via Maceo e con fabbricato Scarpaci, Parte_3
individuato in catasto al foglio 6, particella 2011 sub. 6, Via Maceo Marina n° 23, piano
2-3. Categoria A/2, classe 7, vani 12, 15, rendita euro 839,24; 2) la nuda proprietà di una terza parte indivisa dell'unità immobiliare (garage) in corso di costruzione, facente parte dello stesso fabbricato in Terme Vigliatore, Via Maceo n° 23, e confinante con vano scala, con la Via Maceo, con fabbricato Scarpaci e terrapieno da due lati, la cui area soprastante in parte è cortile e quindi di pertinenza dell'unità immobiliare di proprietà di ed in parte è condominiale alle unità immobiliari di proprietà Controparte_4
di individuato in catasto al foglio 6, particella 2011, sub. 3, Via Maceo Marina n° CP_1
23, piano T, in corso di costruzione;
3) la nuda proprietà di una terza parte indivisa dell'unità immobiliare (deposito) in corso di costruzione, a piano primo e secondo, con terrazzo a livello rispetto al piano secondo, facente parte dello stesso fabbricato in Terme
Vigliatore, Via Maceo Marina n° 23, confinante con cortile del fabbricato Branca, con corte del fabbricato Scarpaci, col cortile dell'appartamento di proprietà di
[...]
e con spazio condominiale, individuato in catasto al foglio 6, Controparte_4
particella 2011 sub. 5, Via Maceo Marina n° 23, piano 1-2, in corso di costruzione;
4) una quarta parte indivisa del fabbricato di civile abitazione, in parte rustico e in parte finito, sito nel Comune di Terme Vigliatore, in Via 28 giugno 66, senza numero civico, costituito da piano seminterrato, adibito a parcheggio, piano terra con due unità immobiliari, piano primo con due appartamenti, piano secondo con due appartamenti, piano terzo con due appartamenti e piano quarto locale di sgombero e precisamente: a) piano seminterrato di circa duecento metri quadrati, adibito a parcheggio, con annessa corte esclusiva, allo stato rustico, confinante con terreno Coppolino, con detta Via, con
Via IV Novembre e con fabbricato Siracusa, individuato in catasto al foglio 6 particella
1846 sub. 14, Via 28 giugno 1966 SNC, piano S1, in corso di costruzione e particella
1846 sub. 15, Via 28 giugno 1966 SNC, piano S1, categoria C/3, classe 1, consistenza 79 metri quadrati, rendita euro 138,72; b) l'intero piano terra, costituito da due unità immobiliari di circa cento metri quadrati ciascuna, confinante nell'insieme con Via 28 giugno 66, Via IV Novembre, fabbricato Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella 1846 sub. 4, Via 28 giugno
1966 SNC piano T, categoria C/1, classe 3, consistenza 67 metri quadrati, rendita euro
698,97, e particella 1846 sub. 5, Via 28 giugno 1966 SNC piano T, categoria C/1, classe 3, consistenza 61 metri quadrati, rendita euro 636,38; c) l'intero piano primo, costituito da due appartamenti finiti, confinanti nell'insieme con Via 28 giugno 1966, con Via IV
Novembre, con fabbricato Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella 1846 sub. 6, Via 28 giugno 1966, piano 1, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, rendita euro 267,01 e particella 1846 sub. 7, Via 28 giugno 1966 piano 1, categoria A/2, classe 5, vani 6, rendita euro 291,28; d) l'intero piano secondo, costituito da due appartamenti finiti, confinanti nell'insieme con Via giugno 66, con Via IV Novembre, con fabbricato Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella 1846, sub. 8, Via 28 giugno
1966, piano 2, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, rendita euro 267,01 e particella 1846 sub. 9, Via giugno 1966 piano 2, categoria A/2, classe 5, vani 6, rendita euro 291,28; e)
l'intero piano terzo, costituito da due appartamenti finiti, confinanti nell'insieme con Via
28 giugno 1966, con Via IV Novembre, con fabbricato Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella 1846, sub. 10, Via 28 giugno 1966, piano 3, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, rendita euro 267,01 e particella
1846 sub. 11, Via giugno 1966, piano 3, categoria A/2, classe 5, vani 6, rendita euro
291,28; f) locale di sgombero a piano quarto, confinante con Via 28 giugno 1966, con
Via IV Novembre, con fabbricato Siracusa e sottostante corte del piano seminterrato, individuato in catasto al foglio 6, particella 1846 sub. 12, Via 28 giugno 1966, piano 4, categoria C/2, classe 2, metri quadrati 100, rendita euro 108, 46;
- dispone l'annotazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale a cui attiene;
- condanna i convenuti, in solido tra di loro alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio da liquidate in € 591,22 per Parte_1 spese vive ed € 7.051,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, 26 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile