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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati:
1) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Presidente est.
2) Dott. Simone Iannone - Giudice
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G.n.690 anno 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto ex art. 473-bis. 49
- 51 c.p.c.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (C.F.: ) rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Chiara Verdoliva, giusta procura in atti
E
nato a [...] il [...] (C.F. , rapp.to e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Gaetano Novi, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 03.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.05.2024 i ricorrenti chiedevano che fosse dichiarato scioglimento del matrimonio contratto in Scafati (SA) il 15.10.2020. A sostegno della domanda deducevano:
1. che erano separati sin dal 09.10.2023 quando il Tribunale di Nocera Inferiore aveva omologato la loro separazione, a seguito della comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale;
2. che dalla loro unione non sono nati figli;
3. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
All'udienza del 03.12.2024 i coniugi ribadivano la volontà di divorziare ed il GI delegato riservava la decisione al Collegio.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto, i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1
in data 10.05.2024 così provvede: Controparte_1
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata Parte_1
a Scafati il 4 aprile 1997e nato a [...] il [...], - Controparte_1
(Atto n.36 Parte II Serie A del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno
2020);
2) Conferma le condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamate;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 03.12.2024
IL PRESIDENTE EST
Dott.ssa Aurelia Cuomo