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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/02/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.1222 /2024 RG
RA
, rappresentato e difeso dall' avv.MOLINARO Parte_1
FRANCESCA
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. AVENA GILDA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.3.2024 parte ricorrente deduceva di essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza ,di aver lavorato negli anni 2012 e 2013 in forza di contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di
[...]
;di aver ricevuto provvedimento con cui l' le CP_2 CP_1 comunicava la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni suddetti.
Eccepiva l'illegittimità del provvedimento dell' e CP_1 concludeva per sentire accertare il suo diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni di cui sopra.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' CP_1 eccependo, preliminarmente, la decadenza dall'azione giudiziale e contestando nel merito la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc ,la causa veniva decisa.
Motivazione
La domanda è inammissibile per intervenuta decadenza ex lege n. 83/70. A norma dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n.
7, convertito nella Legge 11.03.1970, n. 83, “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Per costante orientamento della Corte di Cassazione, al quale va prestata adesione: In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lg.
11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22
d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo
1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.).(Cass.
27/12/2011 n. 29070).
Per quanto in questa sede rileva, prevede l'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della l. n. 421/92, in tema di ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli, che
“contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Contro le decisioni della Commissione l'interessato e il dirigente della competente sede CA (ante riforma ex art. 19 della l. n. 724/194) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.”
Parte ricorrente deduce di aver ricevuto la comunicazione dell'istituto di cancellazione in data 9.3.2023 sicchè il termine per proporre ricorso amministrativo avverso il disconoscimento delle giornate cominciava a decorrere dal
9.3.2023 e scadeva dopo decorsi 30 giorni.
Avverso la mancata iscrizione la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo in ritardo (in data 8.5.2023) e ha depositato il ricorso in data 26.3.2024 oltre il termine di 120 giorni dalla comunicazione del 9.3.2023.
Ne discende che la mancata iscrizione è divenuta ormai definitiva e non più contestabile essendo decorsi i termini decadenza (120 giorni) per la proposizione dell'azione
(Vedi Cass. 03/04/2008 n. 8650 secondo cui :“ il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perchè non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso),termini che scadevano il
9.9.2023(9.3.2023 più 30 giorni più 120 giorni) mentre il ricorso è stato depositato il 26.3.2024.
Va, dunque, accolta l'eccezione di decadenza sollevata dall' che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere CP_1 proposta dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ. Va rilevato, infine, come l'operatività della decadenza di cui all'art. 22 della legge 83/70 trova conforto nell'orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso dall'odierno giudicante, secondo il quale: “Il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); ne' la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 D.L. n. 103 del
1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L.
n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992)” -
Cass. Civ. Sez. lavoro 21.04.2001 n. 5942 (in senso conforme cfr. Cass. Civ. Sez. lavoro 1.10.1997 n. 9595 ).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, avuto riguardo al petitum (che investe il diritto alla prestazione previdenziale, cfr. Cass. n.
37973/2022) devono essere dichiarate irripetibili attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso;
Spese irripetibili.
Cosenza, 14.2.2025 il giudice dott.ssa Silvana D.Ferrentino