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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6626 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 7120/2021
All'udienza collegiale del giorno 11/11/2025 ore 11:35
Presidente Dott. LB Tilocca Consigliere Relatore Dott. GI AR
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. VIOLA ANTONELLO presente avv. Hernandez in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. GOLINO CLAUDIO presente
CP_2
Avv. MAGALDI RENATO presente avv. Spring in sost
***
L'appellante si riporta ai propri atti, riduce la domanda per quanto attiene ai danni da mancata riassunzione al lavoro ad euro 20.000 e per quanto attiene al mancato riconoscimento dell'aspettativa ad euro 5.000, confermando nel resto l'atto di appello.
Le altre parti nulla osservano riportandosi ai propri atti.
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
DR LB Tilocca
NA NC
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. LB Tilocca Presidente dott.ssa GI AR Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 11.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7120 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1
Via Nicola Ricciotti n. 11, presso lo studio legale dell'Avv. Antonello Viola (C.F.
) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Scauri di Controparte_1 C.F._3
Minturno (LT) alla Via Marconi n°54, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Golino, (C.F.
[...]
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLATA
E
, (P.IVA , elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza Controparte_3 P.IVA_1
Carità 32, presso lo studio dell'Avv. Renato Magaldi (C.F. ) che la C.F._5 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino Parte_1 Controparte_1
2 deducendo di avere conferito mandato alla convenuta al fine di impugnare il licenziamento per giusta causa comunicato con missiva del 26.09.2017 dalla società ABC OP. L'avv. aveva CP_1 impugnato in via stragiudiziale, pochi giorni prima dello spirare del termine decadenziale, il predetto licenziamento con raccomandata sottoscritta unicamente dallo stesso difensore, nella quale si affermava che la ricorrente aveva conferito espresso mandato a tal proposito al suindicato avvocato.
L'avv. ometteva, anche successivamente all'invio della impugnativa del licenziamento, di CP_1 sanare la mancanza della sottoscrizione della lavoratrice attraverso l'invio della procura alle liti a lei conferito. L'attrice incardinava dinanzi al competente giudice del lavoro due giudizi avverso la società ABC OP: un ricorso avverso il licenziamento intimato dalla ABC cooperativa presso il Tribunale di Roma sez. lavoro, rubricato al n. 16204/2018, concluso con ordinanza di rigetto, senza valutazione del merito;
un ulteriore ricorso avverso la medesima società cooperativa al fine di chiedere la declaratoria dell'accertamento del diritto ad usufruire della aspettativa non retribuita ex artt 33 del CCNL applicabile, nonché l'illegittimità del diniego del datore di lavoro al riconoscimento della aspettativa non retribuita;
anche tale ricorso, iscritto al n. r.g.a.c. 18521/2017 della sezione lavoro del Tribunale di Roma, si era concluso con sentenza che rigettava nel merito la domanda. In entrambi i ricorsi il giudice motivava il rigetto sulla scorta della medesima motivazione, rilevando che l'impugnativa del licenziamento era sottoscritta unicamente dall'avv.to e non anche dalla CP_1 parte personalmente da cui doveva discendere: “l'invalidità e l'inefficacia di tale impugnativa con conseguente decorso del termine decadenziale di 60 giorni dal recesso e reclusione dell'impugnazione in via giudiziale del recesso, anche ai fini risarcitori”.
L'attrice deduceva che l'errore commesso dal legale le aveva cagionato una serie di danni, posto che aveva comportato l'impossibilità di ottenere un esito favorevole di entrambi i giudizi, oltre al danno economico pari alle spese legali sostenute a causa della condanna ricevuta in primo grado. In ordine al giudizio incardinato per omesso riconoscimento della aspettativa non retribuita il Tribunale di
Roma aveva evidenziato una carenza di interesse ad agire della stessa lavoratrice la quale, nelle more tra la data del deposito del ricorso e quella della prima udienza, era stata raggiunta dalla intimazione del licenziamento. La resistente ABC OP nel costituirsi aveva contestato la regolarità dell'impugnativa del licenziamento, rappresentando che doveva considerarsi tamquam non esset;
il giudice aveva accolto l'eccezione rilevando la carenza di legittimazione ad agire della . Anche Pt_1 tale giudizio avrebbe avuto esito favorevole visto che la richiesta di aspettativa non retribuita, oltre ad essere un diritto previsto dal CCNL di riferimento, è stata negata senza alcuna motivazione.
L'attrice deduceva che il danno patito era quantificabile in relazione agli importi dovuti alla reintegra all'esito del giudizio NE nel massimo di 24 mensilità ovvero nel mancato versamento di tutte le mensilità da lavoro dipendente con tutti gli oneri contributivi. Per quanto attiene al giudizio per
3 mancato riconoscimento dell'aspettativa il danno lamentato poteva essere quantificato in una somma di euro 20.000 in ragione del danno emergente sorto.
L'attrice ha quindi concluso chiedendo di accertare e dichiarare che in conseguenza di tale inadempimento si è generato un danno pari ad € 350.000,00, per la perdita della possibilità di ottenere la condanna della ABC OP e conseguente reintegra nel posto di lavoro nonché il risarcimento del danno calcolato in via equitativa in € 20.000,00 per il danno emergente rappresentato dalla possibilità di ottenere la condanna della ABC OP per il mancato riconoscimento dell'aspettativa non retribuita.
Si è costituita in giudizio contestando le pretese attoree in quanto infondate in fatto Controparte_1 ed in diritto, non provate, pretestuose e temerarie in merito al quantum del risarcimento. In ogni caso chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione.
Autorizzata la chiamata si costituiva deducendo l'inoperatività della polizza. Controparte_3
Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 1385/2021, pubblicata il 26.10.2021 così statuiva: “1.rigetta la domanda proposta da parte attrice per le causali di cui in motivazione;
2- condanna l'attrice a pagare a le spese del presente giudizio che si liquidano in € 518,00 per spese ed Controparte_1 euro 3972,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
3- condanna l'attrice a pagare a le spese del presente Controparte_3 giudizio che si liquidano in ed euro 3972,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
4-condanna al Parte_1 pagamento in favore di della ulteriore somma di euro 1324,00 a titolo di Controparte_1 responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c..”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia la Corte di Appello adita accogliere l'appello e, per l'effetto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in totale riforma sentenza impugnata e rigettata ogni contraria istanza:
1. revocare e riformare la sentenza impugnata e per l'effetto:
2. accertare e dichiarare l'inadempimento da parte della convenuta avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento;
3. accertare e dichiarare che in conseguenza di tale inadempimento, l'attrice ha subito un danno pari ad € 350.000,00, per la perdita della possibilità di ottenere la condanna della
ABC OP e conseguente reintegra nel posto di lavoro ovvero al pagamento degli emolumenti retributivi e contributivi specificamente indicati in premessa;
4. accertare e dichiarare che l'attrice ha subito un danno quantificato in via equitativa in € 20.000//00 per il danno emergente dalla possibilità di ottenere la condanna della ABC OP per il mancato riconoscimento dell'aspettativa;
5. Per l'effetto condannare il convenuto al pagamento di € 370.000,00 o quelle
4 diverse somme di giustizia. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. rigettare l'originaria domanda, con vittoria di spese;
6. Spese vinte per il doppio grado”. nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 ogni contraria istanza disattesa, per i motivi esposti in narrativa: 1) In Via preliminare e pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione dell'avvertimento di cui all'art. 163 comma 7 c.p.c. sull'indicazione delle decadenze previste dall'art.
38 c.p.c.; 2) Sempre in Via preliminare e pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per mancata iscrizione a ruolo dell'atto di appello notificato in data 26.11.2021; 3) Ancora in Via preliminare e pregiudiziale, in rito, accertare
e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione per omessa indicazione dei motivi specifici di appello;
4) In Via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza dei motivi di appello proposti dalla Sig.ra , per le ragioni tutte esposte Parte_1 dall'appellata Avv. e, per l'effetto, rigettare l'impugnazione così come formulata e Controparte_1 proposta, con ogni conseguenziale provvedimento di legge. Il tutto con vittoria delle spese, competenze ed onorari.” nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “ , come Controparte_3 Controparte_3 sopra rappresentata e difesa conclude: - per il rigetto dell'appello perché inammissibile ed infondato con conferma della sentenza gravata;
- nella denegata ipotesi di riforma della sentenza gravata, rigettare, in ogni caso, qualsivoglia pretesa nei propri confronti per le ragioni di esposte nel presente atto nonché negli atti di primo grado. - sempre nella denegata ipotesi di riforma della sentenza gravata e nella remota eventualità di accoglimento della domanda attorea e della contestuale domanda in garanzia, limitare l'obbligazione di garanzia a carico di entro Controparte_3
i limiti della garanzia e del massimale previsto dalla polizza, al netto dello scoperto previsto per sinistro. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.”
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni - parte appellante riducendo la domanda ad € 20.000 quanto al danno relativo al licenziamento e ad € 5.000 quanto al danno da mancata aspettativa - rinviando ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
L'appellata nel costituirsi ha eccepito la nullità della citazione per mancanza dell'avvertimento ex art. 163 n. 7 c.p.c..
Precisato che l'atto di citazione non contiene tale avvertimento, va evidenziato che se l'appellata nel costituirsi ha eccepito tale nullità non ha chiesto la fissazione di una nuova udienza, dovendo pertanto ritenersi tale nullità sanata (arg. Cass. n. 10289/2025).
L'appellata ha poi eccepito l'inammissibilità dell'appello essendo stato in precedenza (in data
26.11.2021) notificato altro appello non iscritto al ruolo.
5 L'eccezione è infondata. Infatti secondo quanto rilevato dalle SU “il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione” (Cass. SU n. 8486/2024).
Va del pari rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342
c.p.c. l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
Venendo al merito l'appello è articolato in un unico motivo volto a censurare la sentenza di primo grado.
La sentenza è motivata come segue.
“Si premette che il presente giudizio viene deciso facendo applicazione del principio della ragione più liquida secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione più assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c e 118 disp.att. essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713;
Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di
Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011;
Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7ottobre 2003;
Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001)].
La domanda di risarcimento del danno è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Ciò premesso, in tema di responsabilità professionale è opportuno segnalare taluni arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la
6 certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi”
(cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 22376 del 10/12/2012). In base a tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità di un avvocato per aver provocato l'estinzione del giudizio di merito, in base all'assunto che non vi era alcuna certezza del fatto che, se non vi fosse stata l'estinzione, la pretesa del cliente sarebbe stata accolta. Inoltre: “in tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista;
pertanto - poiché l'art. 1223 cod. civ. postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di una danno, consistente in una diminuzione patrimoniale - la responsabilità dell'avvocato per la mancata comunicazione al cliente dell'avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole - con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione - può essere affermata solo se il cliente dimostri che l'impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta” (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 12354 del 27/05/2009).
Ebbene, nel caso sottoposto all'attenzione del giudicante, la mancata ottemperanza agli oneri processuali incombenti su parte attrice può evidenziarsi, prima ancora che in punto di prova, già in punto di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda. Parte attrice non ha ottemperato agli oneri su di lei incombenti di allegare, in primis, e dimostrare, in secondo luogo, il danno in concreto causato dall'inadeguata o insufficiente attività professionale. Nella fattispecie, avendo
l'attrice dedotto la sussistenza della responsabilità professionale dei difensore per avere impugnato via stragiudiziale il licenziamento senza la sottoscrizione della lavoratrice, circostanza che avrebbe impedito, secondo la prospettazione dell'attrice, l'accoglimento del ricorso avverso il licenziamento intimato dal datore di lavoro e l'ulteriore ricorso per l'accertamento dell'illegittimo diniego della aspettativa non retribuita, di cui all'art 33 del CCNL di riferimento, gli oneri incombenti a suo carico avrebbero dovuto essere assolti mediante la deduzione e conseguente prova che - ove fosse stato correttamente impugnato in via stragiudiziale il licenziamento - il ricorso avente ad oggetto il provvedimento di licenziamento sarebbe stato accolto certamente, o con alto grado di probabilità dal Tribunale di Roma.
Parte attrice non ha allegato né prodotto alcun elemento in grado di orientare la decisione di chi scrive nel senso di ritenere certo o altamente probabile l'accoglimento del ricorso avente ad oggetto
l'impugnazione del licenziamento. Ed invero si rileva che dagli atti introduttivi di parte attrice e di parte convenuta emerge che il licenziamento è stato intimato per assenza ingiustificata dal posto di lavoro delle . Nell'atto di citazione parte attrice ha incentrato le sue ragioni riportando Pt_1 esclusivamente un passaggio del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, dal quale si evince che le censure avverso il provvedimento emesso dal datore di lavoro si riferiscono ad
7 un illegittimo diniego dell'aspettativa non retribuita di cui all'art 33 del CCNL di categoria e all'inottemperanza dell'obbligo di sottoporre a visita il dipendente. Non è dato comprendere quali erano le ragioni poste a fondamento della richiesta di aspettativa non retribuita, e dunque della illegittimità del diniego del datore di lavoro, posto che il diritto ad usufruire dell'aspettativa non retribuita deve essere sorretto da una ragione giustificativa;
né è dato comprendere in che modo
l'accertamento delle condizioni di salute della dipendente avrebbero orientato in senso favorevole la decisione del tribunale di Roma, tenuto conto che il licenziamento è stato irrogato per assenza ingiustificata dal posto di lavoro.
Deve essere in ogni caso rilevato che nel testo della seconda memoria ex art 183 c.p.c. , e in parte anche nei capitoli di prova testimoniale ivi articolati, sono state tardivamente ed irritualmente dedotte una serie di circostanze del tutto nuove, in relazione alle quali non risulta peraltro neppure chiaramente allegata l'incidenza sulla illegittimità del licenziamento irrogato. Ed invero dalla seconda memoria ex art 183 c.p.c. si evince: che la dipendente è stata licenziata per assenza ingiustificata al lavoro dal 4.9.2018 al 8.9.2017; che la stessa, a causa dei notevoli carichi di lavoro,
a far data dal 14.6.2014 riportava limitazioni in ordine ai carichi lombari, con necessità di sollevare carichi non superiori a 15 kg;
che nello specifico prestava assistenza domiciliare ad anziani invalidi malati e con patologie degenerative, trovandosi costretta ad alzare il loro peso;
che il 5.10.2016 formulava richiesta di aspettativa non retribuita;
che la richiesta veniva rigettata, trovandosi costretta a usufruire della malattia;
che la si assentava dal lavoro oltre 60 giorni continuativi dal lavoro per malattia e che terminata la malattia, in data 3.9.2017, il datore non ha provveduto a sottoporla a visita medica per l'idoneità fisica alla mansione;
nei capitoli di prova articolati viene fatto riferimento ad una circostanza del tutto nuova rappresentata dal fatto che la malattia si sarebbe prolungata oltre il periodo di comporto sicché l'aspettativa non retribuita avrebbe impedito il maturarsi del periodo di comporto. Tali elementi rappresentano circostanze nuove che dovevano essere poste a fondamento della domanda o al più precisate in prima memoria e che per tali ragioni devono ritenersi tardivamente dedotte, non essendo consentito introdurre con la seconda memoria ex art 183 c.p.c. appendici assertive, volte a colmare le lacune degli scritti difensivi precedenti. Ed invero la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che deve essere esclusa ogni attività di tipo assertivo in relazione alla seconda memoria ex art 183 c.p.c. , poiché le attività assertive della parte devono trovare la loro sede nella memoria ex art. 183, VI, c.p.c. n.1 e, quanto alla seconda memoria, solo se siano necessarie a confutare in forma di replica le deduzioni di controparte o come risposta processuale alle medesime, restando altrimenti la suddetta memoria riservata alla richiesta di prova, sui fatti puntualmente dedotti o ulteriormente precisati nei precedenti scritti difensivi ( v. Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 maggio 2013 n.12119). Le domanda proposte da parte attrice vanno pertanto
8 rigettate; Devono ritenersi sussistenti, inoltre, i presupposti per la condanna dell'attrice a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della convenuta
[...]
. Al riguardo, deve osservarsi come il presupposto per la responsabilità aggravata di cui CP_1 alla disposizione in parola sia da rinvenirsi nella condotta di chi abbia agito con mala fede o colpa grave (condizioni espressamente richiamate dal primo comma dell'art. 96 c.p.c. e che possono estendersi – per identità di ratio e comunanza di disciplina – anche alla fattispecie di cui al terzo comma della medesima disposizione). Orbene, nel caso di specie la colpa grave in capo all'attrice può desumersi dalla manifesta infondatezza delle difese svolte, emersa con evidenza dal fatto che il giudizio di responsabilità professionale è del tutto carente dell'allegazione, prima ancora che della prova, degli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance. Non si tratta, ovviamente, in questa sede di “sanzionare” una condotta (il difendersi in giudizio) ricollegabile ad un principio avente sempre rango costituzionale (ovverosia, il diritto ex art. 24
Cost.), bensì di far fronte ad un abuso dello strumento processuale: non si può cioè far discendere dall'art. 24 Cost. una sorta di diritto di agire o resistente in giudizio “a qualunque costo” (e quindi anche a fronte di posizioni giuridiche palesemente temerarie), postulando quella disposizione che
l'esercizio del diritto abbia comunque luogo nel rispetto dei canoni di buona fede e lealtà processuale
(riconducibili peraltro ad altra disposizione di rango costituzionale: l'art. 2 Cost. nella parte in cui richiama i doveri di solidarietà politica, economica e sociale). Ai fini della determinazione della somma da liquidarsi ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. (liquidazione da farsi in via equitativa, stante il richiamo all'equità operato dalla disposizione in parola), ritiene questo giudice che costituisca utile parametro l'importo liquidato a titolo di spese legali dimezzato di 2/3: la determinazione delle spese legali rappresenta infatti un indice del costo dell'attività giurisdizionale cui abbia dato luogo l'azione giudiziaria temeraria, atteso che le spese legali sono comunque parametrate al valore della causa. Rilevato che parte attrice risulta ammessa con delibera del COA di Cassino n. 123/1/-39 del 11.11.2019 al patrocinio a spese dello Stato non potrà pertanto che provvedersi anche alla revoca del beneficio, come da separato decreto. Le spese processuali, ivi incluse quelle sostenute da vengono poste a carico dell'attrice, essendo Controparte_3 pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui il rimborso delle spese sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto a titolo di garanzia propria o impropria, in caso di rigetto di quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in base al principio di causalità di cui la soccombenza è solo un elemento rilevatore del tutto legittimamente vengono fatte gravare sull'attore (c.f.r. ex multis cass. n.° 2330 dell'01.03.95, n.° 5173 del 24.09.81, n.° 3770 del 10.06.81, etc); la relativa liquidazione avviene come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile da 26.000,00 euro) di cui al D.M. n. 55/2014, stante la
9 bassa complessità delle questioni trattate e la limitata attività istruttoria svolta.”
Venendo al motivo di appello, secondo l'appellante il giudice di primo grado ha errato nel ritenere non provato il danno da c.d. perdita di chance. In particolare, erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto non dedotte le ragioni per le quali le due azioni sarebbero state accolte, essendo state tali ragioni puntualmente indicate se non si fosse verificata l'omissione di controparte. L'aver denunciato nel proprio atto di citazione la violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi ex Dlgs. n.
106/2009 e n. 81/2008 dimostra la fondatezza della proposta domanda. Erroneamente poi il giudice di primo grado ha ritenuto che le memorie ex art. 183 co.6 n. 2 introducessero fatti e circostanze nuove. Ulteriore censura attiene alla condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c., erronea stante la fondatezza della domanda in assenza di abuso.
In diritto va ricordato come in materia di responsabilità professionale dell'avvocato secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente, e dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto (Cass. n.
6782/2015; Cass. n. 18612/2013; Cass. n. 8863/2011; Cass. n. 6967/2006).
In via generale l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.p.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Quanto al riparto dell'onere della prova, pacificamente in giurisprudenza che il cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) 1'esistenza del danno,
e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità fra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cass. n. 9238/2007).
In particolare, per quanto concerne il profilo dell'accertamento della causalità ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale del difensore, la Suprema Corte ha chiarito a più riprese che in materia vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", destinata a trovare applicazione in luogo del più stringente principio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio" che
10 regola, invece, la responsabilità penale. In particolare secondo pacifica giurisprudenza della S.C., richiamata dal giudice di primo grado e dall'appellante, “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass. n. 25112/2017).
Ciò premesso, evidenziato che la domanda è stata rigettata in quanto l'appellante non avrebbe provato il probabile esito del giudizio (nel caso di condotta diligente dell'avvocato attinente alla sottoscrizione stragiudiziale del licenziamento), l'appellante censura tale profilo deducendo di avere compiutamente allegato in citazione il fatto che l'impugnativa del licenziamento era contraria al CCL di appartenenza e al Dlgs. n. 106/2009 e di come il rigetto della concessione dell'aspettativa fosse generica e senza motivazione.
Le censure vanno esaminate distintamente per quanto attiene al licenziamento e all'aspettativa.
Relativamente all'impugnazione del licenziamento, l'attore in citazione aveva richiamato il ricorso dinanzi al giudice del lavoro in cui aveva dedotto come “il ricorrente si vede costretto a dover subire delle condotte assolutamente illegittime dal datore di lavoro, il quale senza motivo ed in maniera del tutto illegittima irroga il licenziamento alla dipendente;
negando, alla ricorrente di poter usufruire della aspettativa non retribuita. La ricorrente, a seguito dello svolgimento della propria mansione ha riportato negli anni un grave danno fisico come da certificazione versati in atti e dalla quale si evince in maniera espressa che la Sig.ra non poteva in alcun modo provvedere a svolgere Pt_1 quel tipo di mansione sollevando, da sola, importanti pesi, come ha effettuato negli anni. Il datore di lavoro, ben a conoscenza, di tale situazione poiché in possesso di tutta la documentazione medica della lavoratrice ha irrogato il licenziamento senza tener conto del proprio dovere a sottoporre, la dipendente, a visita medica di idoneità fisica per accertarsi se la stessa potesse essere adibita allo svolgimento della mansione, ex d.lgs 106 dell'agosto 2009 che ha introdotto correttivi al Testo unico sulla sicurezza (d.lgs. 81/08).” Una motivazione suddetta avrebbe portato con assoluto margine di certezza ad un esito certamente diverso e favorevole alle sorti della che diversamente si è Pt_1 trovata soccombente con ulteriore condanna alle spese di lite”.
Precisato che l'appellante è stata licenziata per assenza ingiustificata dal 4.9.2017 all'8.9.2017 e quindi per giustificato motivo, il rilievo dell'appellante di avere compiutamente dedotto le ragioni per le quali il ricorso avverso il licenziamento sarebbe stato accolto non paiono fondate. Infatti
11 l'appellante si limita del tutto genericamente a riportare quanto aveva dedotto nel ricorso (rigettato per mancato rispetto del termine decadenziale) senza in alcun modo argomentare le ragioni della rilevanza della violazione del Dlgs. n. 106/2009 rispetto al licenziamento per assenza ingiustificata.
Peraltro nel merito va evidenziato come in relazione alla dedotta violazione del Dlgs. n. 106/2008 è da escludere che il ricorso avesse significative probabilità di essere accolto.
Rilevato che l'art. 41 prevede una visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione e che nel caso di specie risulta una assenza per motivi di salute superiore a 60 gg continuativi, va tuttavia osservato come secondo consolidato orientamento della S.C. “il D.Lgs. n.
81 del 2008, art. 41, non autorizza il lavoratore assente per malattia oltre i sessanta giorni continuativi a rimanere in attesa dell'iniziativa datoriale finalizzata all'effettuazione della visita di idoneità; è infatti dovere del lavoratore medesimo, una volta cessato lo stato di malattia, presentarsi al lavoro” (Cass. n. 29756/2022; Cass. n. 7566/2020). Pertanto la violazione dell'obbligo da parte del datore di lavoro di sottoporre a visita medica il lavoratone non giustifica la sospensione della prestazione ex art. 1460 c.c., dovendo il lavoratore, cessato lo stato di malattia, presentarsi al lavoro.
Il fatto che l'appellante fosse stata dichiarata idonea a svolgere il lavoro con limitazioni (come da verbali del luglio 2015 e del giugno 2016) non giustifica la mancata presentazione al lavoro.
In senso contrario non vale inoltre richiamare la sentenza della S.C. n. 24459/2016 secondo cui
“l'omissione della visita di idoneità prevista dall'art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008 (a fronte, nella specie, di certificazione medica presentata dal prestatore) costituisce grave e colposo inadempimento del datore di lavoro che legittima la reazione del lavoratore, ai sensi dell'art. 1460 c.c., per violazione delle prescrizioni legali a tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell'espletamento delle mansioni assegnate”, atteso che la fattispecie in esame atteneva all'omissione della visita a fronte della certificazione medica presentata dal lavoratore e quindi della richiesta del lavoratore della visita per la verifica dell'idoneità; ipotesi non ravvisabile nel caso in esame in cui si discute della ripresa del lavoro dopo il periodo di malattia (senza alcuna richiesta da parte del lavoratore).
Per quanto attiene poi all'impugnazione relativa all'aspettativa non retribuita, in citazione l'attrice ha dedotto “in ordine al Giudizio incardinato dalla lavoratrice per omesso riconoscimento della aspettativa non retribuita il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma ha evidenziato una carenza di interesse ad agire della stessa lavoratrice, la quale, nelle more tra la data di deposito del ricorso
e quella della prima udienza era stata raggiunta dall'intimato licenziamento. Il resistente, dal canto suo, nel costituirsi, contestava la regolarità della impugnativa del licenziamento secondo la propria eccezione preliminare, rappresentando che l'impugnativa doveva considerarsi come tamquam non esset. Il Giudice accoglieva la eccezione, rilevando conseguenzialmente la carenza di legittimazione
12 ad agire della stessa. Anche in seno a tale secondo Giudizio, si può affermare che lo stesso Pt_1 avrebbe avuto esito favorevole, visto che la richiesta di aspettativa non retribuita oltre ad essere un diritto acclarato dal CCNL di riferimento, nel caso di specie è stata denegata senza alcuna motivazione, o comunque con modalità palesemente generiche”.
Innanzitutto va osservato come tale impugnazione è stata rigettata per carenza di interesse stante l'avvenuto licenziamento nel corso del giudizio (non impugnato tempestivamente entro 60 gg).
Considerato che pacificamente nel corso del giudizio è avvenuto il licenziamento e che per quanto sopra osservato al di là del rispetto del termine di decadenza per l'impugnazione lo stesso doveva ritenersi valido, ne consegue che non pare probabile una decisione diversa da quella concretamente adottata dal giudice di primo grado (d'altronde le due sentenze sono state pronunciate lo stesso giorno e dallo stesso giudice). Né l'appellante argomenta in alcun modo per quale ragione avrebbe avuto una sentenza nel merito (o l'interesse ad una sentenza di merito).
In ogni caso va osservato come condivisibilmente il giudice di primo grado ha rilevato come l'appellante non ha indicato in citazione le ragioni poste a fondamento dell'aspettativa non retribuita e in ogni caso non ha argomentato per quali ragioni deve ritenersi illegittimo il diniego di tale aspettativa, risultando la deduzione del tutto generica.
Peraltro va evidenziato come sotto il profilo dei danni richiesti in conseguenza della condotta di controparte in relazione all'aspettativa, anche ad ipotizzare un esito favorevole del giudizio, rilevato che le spese di giudizio sono state compensate, l'appellante ha dedotto che “il danno lamentato si può quantificare in una somma indicata in via equitativa di €20.000//00 in ragione del danno emergente sorto”, senza peraltro dedurre nulla in ordine al danno subito (che non era stato richiesto dinanzi al giudice del lavoro, tanto che vi è stata una statuizione di difetto di interesse).
L'appellante censura poi la ritenuta inammissibilità delle allegazioni di cui alla memoria ex art. 183, comma VI n. 2, c.p.c..
In diritto secondo l'insegnamento della S.C. “in tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali”
(Cass. n. 21332/2024).
È pertanto nell'ambito di tale parametro che vanno valutate le deduzioni di cui alla memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c.
Il giudice di primo grado ha ritenuto quali elementi nuovi: che la dipendente è stata licenziata per assenza ingiustificata al lavoro dal 4.9.2017 al 8.9.2017; che la stessa, a causa dei notevoli carichi di
13 lavoro, a far data dal 14.6.2014 riportava limitazioni in ordine ai carichi lombari, con necessità di sollevare carichi non superiori a 15 kg;
che nello specifico prestava assistenza domiciliare ad anziani invalidi malati e con patologie degenerative, trovandosi costretta ad alzare il loro peso;
che il
5.10.2016 formulava richiesta di aspettativa non retribuita;
che la richiesta veniva rigettata, trovandosi costretta a usufruire della malattia;
che si assentava dal lavoro oltre 60 giorni continuativi dal lavoro per malattia e che terminata la malattia, in data 3.9.2017, il datore non ha provveduto a sottoporla a visita medica per l'idoneità fisica alla mansione;
che la malattia si sarebbe prolungata oltre il periodo di comporto sicché l'aspettativa non retribuita avrebbe impedito il maturarsi del periodo di comporto.
Quanto ritenuto da parte del giudice di primo grado non appare condivisibile se non in relazione al rapporto tra aspettativa non retribuita/malattia/licenziamento, nei limiti in cui si vuole sostenere l'incidenza dell'aspettativa non retribuita sul licenziamento. Si tratta di un profilo di illegittimità del licenziamento (peraltro solo adombrato e non fatto valere nel ricorso proposto contro il provvedimento di licenziamento che avrebbe dovuto essere deciso nel merito, in relazione al cui contenuto non è stata formulata alcuna censura) del tutto nuovo rispetto a quello dedotto in citazione in cui si faceva riferimento unicamente alla violazione dell'obbligo di visita medica.
Gli altri elementi su indicati attengono alla prova dei fatti dedotti e quindi sono da ritenersi ammissibili. Si tratta tuttavia elementi che per quanto sopra evidenziato non portano a conclusioni diverse da quelle sopra evidenziate (fondate essenzialmente sull'obbligo del lavoratore di recarsi al lavoro finito il periodo di malattia).
In definitiva il motivo d'appello relativo al merito è infondato.
L'appello è viceversa fondato in relazione alla censura alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c..
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., sentenza n. 3830 del 15.02.2021).
La condanna ex art. 96 ultimo comma cpc, sottratta all'istanza di parte, deve essere considerata come una vera e propria sanzione processuale dell'abuso del processo, inteso come utilizzazione dello stesso al di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione, con conseguente lesione dei diritti della parte risultata vincitrice (così Cass. Sez. Un., ord. 22.7.2014, n. 16628). Detta condanna è connotata dalla sua natura sanzionatoria ed officiosa e presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (cfr. Cass., ord. 11.2.2014, n. 3003), da intendersi
14 come coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave). Tali fattispecie sono state ravvisate dalla giurisprudenza della Suprema Corte nella palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. 26.3.2013, n. 7620 e Cass. 21.07.2016 n. 15017).
Anche recente la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che “il terzo comma dell'articolo 96
c.p.c. è stato introdotto ormai da tempo (…) l'istituto è inequivocamente diretto ad ostare alla temeritas non a mezzo di strumenti risarcitori, bensì come mezzo punitivo di ciò di cui si era ormai raggiunta una piena percezione, ovvero l'abuso del processo. (…) Non si può peraltro non rilevare che, anche a livello dottrinale, criterio per identificare l'esistenza o meno di un abuso è stato ravvisato nell'animus di chi lo esercita, ovvero nell'elemento soggettivo sotteso al fine deviato che rende un illecito l'esercizio di un diritto, oltrepassando l'apparenza della forma lecita proprio alla luce di tale concreto fine come generante l'effettiva sostanza illecita dell'atto” (Cass, ord. n. 7901 del 30.03.2018).
La condanna resa ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c. richiede, in sintesi, un accertamento più approfondito che va effettuato, caso per caso, in base al parametro della correttezza “dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda”. (Cass. sez. 3, ord. n.
26545 del 30/09/2021).
Nella fattispecie, dall'esame dei fatti di causa come emersi e dal contenuto degli atti di parte che ha prospettato le tesi sopra esaminate argomentando in modo certamente non temerario ma esponendo in modo plausibile le ragioni dei propri assunti, non sembrano ricorrere i presupposti indicati dalla
Suprema Corte di legittimità al fine poter disporre la condanna per responsabilità aggravata. Infatti, non è emerso alcuna condotta processuale palesemente arbitraria o abusiva né tra gli atti di causa, al di là della fondatezza o meno della domanda, sono emersi elementi che depongono per la sussistenza della mala fede o della colpa grave dell'appellante; elementi la cui presenza è pacificamente richiesta dalla Cassazione.
Pertanto sul punto va riformata la sentenza, non sussistendo l'abuso ritenuto dal giudice di primo grado.
La complessità della vicenda e l'esito complessivo dell'appello, con l'accoglimento limitato alla condanna ex art. 96 c.p.c., giustifica la compensazione delle spese del grado tra tutte le parti.
P. Q. M.
15 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_2 sentenza n. 1385/2021 del Tribunale di Cassino, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata che per il rimanente conferma, revoca la condanna di al pagamento in favore di Parte_2 [...] della somma di euro 1324,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, CP_1
c.p.c.; compensa le spese del grado.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 11.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI AR LB Tilocca
16
Sezione VI civile
R.G. 7120/2021
All'udienza collegiale del giorno 11/11/2025 ore 11:35
Presidente Dott. LB Tilocca Consigliere Relatore Dott. GI AR
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. VIOLA ANTONELLO presente avv. Hernandez in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. GOLINO CLAUDIO presente
CP_2
Avv. MAGALDI RENATO presente avv. Spring in sost
***
L'appellante si riporta ai propri atti, riduce la domanda per quanto attiene ai danni da mancata riassunzione al lavoro ad euro 20.000 e per quanto attiene al mancato riconoscimento dell'aspettativa ad euro 5.000, confermando nel resto l'atto di appello.
Le altre parti nulla osservano riportandosi ai propri atti.
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
DR LB Tilocca
NA NC
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. LB Tilocca Presidente dott.ssa GI AR Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 11.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7120 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1
Via Nicola Ricciotti n. 11, presso lo studio legale dell'Avv. Antonello Viola (C.F.
) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Scauri di Controparte_1 C.F._3
Minturno (LT) alla Via Marconi n°54, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Golino, (C.F.
[...]
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLATA
E
, (P.IVA , elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza Controparte_3 P.IVA_1
Carità 32, presso lo studio dell'Avv. Renato Magaldi (C.F. ) che la C.F._5 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino Parte_1 Controparte_1
2 deducendo di avere conferito mandato alla convenuta al fine di impugnare il licenziamento per giusta causa comunicato con missiva del 26.09.2017 dalla società ABC OP. L'avv. aveva CP_1 impugnato in via stragiudiziale, pochi giorni prima dello spirare del termine decadenziale, il predetto licenziamento con raccomandata sottoscritta unicamente dallo stesso difensore, nella quale si affermava che la ricorrente aveva conferito espresso mandato a tal proposito al suindicato avvocato.
L'avv. ometteva, anche successivamente all'invio della impugnativa del licenziamento, di CP_1 sanare la mancanza della sottoscrizione della lavoratrice attraverso l'invio della procura alle liti a lei conferito. L'attrice incardinava dinanzi al competente giudice del lavoro due giudizi avverso la società ABC OP: un ricorso avverso il licenziamento intimato dalla ABC cooperativa presso il Tribunale di Roma sez. lavoro, rubricato al n. 16204/2018, concluso con ordinanza di rigetto, senza valutazione del merito;
un ulteriore ricorso avverso la medesima società cooperativa al fine di chiedere la declaratoria dell'accertamento del diritto ad usufruire della aspettativa non retribuita ex artt 33 del CCNL applicabile, nonché l'illegittimità del diniego del datore di lavoro al riconoscimento della aspettativa non retribuita;
anche tale ricorso, iscritto al n. r.g.a.c. 18521/2017 della sezione lavoro del Tribunale di Roma, si era concluso con sentenza che rigettava nel merito la domanda. In entrambi i ricorsi il giudice motivava il rigetto sulla scorta della medesima motivazione, rilevando che l'impugnativa del licenziamento era sottoscritta unicamente dall'avv.to e non anche dalla CP_1 parte personalmente da cui doveva discendere: “l'invalidità e l'inefficacia di tale impugnativa con conseguente decorso del termine decadenziale di 60 giorni dal recesso e reclusione dell'impugnazione in via giudiziale del recesso, anche ai fini risarcitori”.
L'attrice deduceva che l'errore commesso dal legale le aveva cagionato una serie di danni, posto che aveva comportato l'impossibilità di ottenere un esito favorevole di entrambi i giudizi, oltre al danno economico pari alle spese legali sostenute a causa della condanna ricevuta in primo grado. In ordine al giudizio incardinato per omesso riconoscimento della aspettativa non retribuita il Tribunale di
Roma aveva evidenziato una carenza di interesse ad agire della stessa lavoratrice la quale, nelle more tra la data del deposito del ricorso e quella della prima udienza, era stata raggiunta dalla intimazione del licenziamento. La resistente ABC OP nel costituirsi aveva contestato la regolarità dell'impugnativa del licenziamento, rappresentando che doveva considerarsi tamquam non esset;
il giudice aveva accolto l'eccezione rilevando la carenza di legittimazione ad agire della . Anche Pt_1 tale giudizio avrebbe avuto esito favorevole visto che la richiesta di aspettativa non retribuita, oltre ad essere un diritto previsto dal CCNL di riferimento, è stata negata senza alcuna motivazione.
L'attrice deduceva che il danno patito era quantificabile in relazione agli importi dovuti alla reintegra all'esito del giudizio NE nel massimo di 24 mensilità ovvero nel mancato versamento di tutte le mensilità da lavoro dipendente con tutti gli oneri contributivi. Per quanto attiene al giudizio per
3 mancato riconoscimento dell'aspettativa il danno lamentato poteva essere quantificato in una somma di euro 20.000 in ragione del danno emergente sorto.
L'attrice ha quindi concluso chiedendo di accertare e dichiarare che in conseguenza di tale inadempimento si è generato un danno pari ad € 350.000,00, per la perdita della possibilità di ottenere la condanna della ABC OP e conseguente reintegra nel posto di lavoro nonché il risarcimento del danno calcolato in via equitativa in € 20.000,00 per il danno emergente rappresentato dalla possibilità di ottenere la condanna della ABC OP per il mancato riconoscimento dell'aspettativa non retribuita.
Si è costituita in giudizio contestando le pretese attoree in quanto infondate in fatto Controparte_1 ed in diritto, non provate, pretestuose e temerarie in merito al quantum del risarcimento. In ogni caso chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione.
Autorizzata la chiamata si costituiva deducendo l'inoperatività della polizza. Controparte_3
Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 1385/2021, pubblicata il 26.10.2021 così statuiva: “1.rigetta la domanda proposta da parte attrice per le causali di cui in motivazione;
2- condanna l'attrice a pagare a le spese del presente giudizio che si liquidano in € 518,00 per spese ed Controparte_1 euro 3972,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
3- condanna l'attrice a pagare a le spese del presente Controparte_3 giudizio che si liquidano in ed euro 3972,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
4-condanna al Parte_1 pagamento in favore di della ulteriore somma di euro 1324,00 a titolo di Controparte_1 responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c..”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia la Corte di Appello adita accogliere l'appello e, per l'effetto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in totale riforma sentenza impugnata e rigettata ogni contraria istanza:
1. revocare e riformare la sentenza impugnata e per l'effetto:
2. accertare e dichiarare l'inadempimento da parte della convenuta avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento;
3. accertare e dichiarare che in conseguenza di tale inadempimento, l'attrice ha subito un danno pari ad € 350.000,00, per la perdita della possibilità di ottenere la condanna della
ABC OP e conseguente reintegra nel posto di lavoro ovvero al pagamento degli emolumenti retributivi e contributivi specificamente indicati in premessa;
4. accertare e dichiarare che l'attrice ha subito un danno quantificato in via equitativa in € 20.000//00 per il danno emergente dalla possibilità di ottenere la condanna della ABC OP per il mancato riconoscimento dell'aspettativa;
5. Per l'effetto condannare il convenuto al pagamento di € 370.000,00 o quelle
4 diverse somme di giustizia. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. rigettare l'originaria domanda, con vittoria di spese;
6. Spese vinte per il doppio grado”. nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 ogni contraria istanza disattesa, per i motivi esposti in narrativa: 1) In Via preliminare e pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione dell'avvertimento di cui all'art. 163 comma 7 c.p.c. sull'indicazione delle decadenze previste dall'art.
38 c.p.c.; 2) Sempre in Via preliminare e pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per mancata iscrizione a ruolo dell'atto di appello notificato in data 26.11.2021; 3) Ancora in Via preliminare e pregiudiziale, in rito, accertare
e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione per omessa indicazione dei motivi specifici di appello;
4) In Via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza dei motivi di appello proposti dalla Sig.ra , per le ragioni tutte esposte Parte_1 dall'appellata Avv. e, per l'effetto, rigettare l'impugnazione così come formulata e Controparte_1 proposta, con ogni conseguenziale provvedimento di legge. Il tutto con vittoria delle spese, competenze ed onorari.” nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “ , come Controparte_3 Controparte_3 sopra rappresentata e difesa conclude: - per il rigetto dell'appello perché inammissibile ed infondato con conferma della sentenza gravata;
- nella denegata ipotesi di riforma della sentenza gravata, rigettare, in ogni caso, qualsivoglia pretesa nei propri confronti per le ragioni di esposte nel presente atto nonché negli atti di primo grado. - sempre nella denegata ipotesi di riforma della sentenza gravata e nella remota eventualità di accoglimento della domanda attorea e della contestuale domanda in garanzia, limitare l'obbligazione di garanzia a carico di entro Controparte_3
i limiti della garanzia e del massimale previsto dalla polizza, al netto dello scoperto previsto per sinistro. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.”
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni - parte appellante riducendo la domanda ad € 20.000 quanto al danno relativo al licenziamento e ad € 5.000 quanto al danno da mancata aspettativa - rinviando ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
L'appellata nel costituirsi ha eccepito la nullità della citazione per mancanza dell'avvertimento ex art. 163 n. 7 c.p.c..
Precisato che l'atto di citazione non contiene tale avvertimento, va evidenziato che se l'appellata nel costituirsi ha eccepito tale nullità non ha chiesto la fissazione di una nuova udienza, dovendo pertanto ritenersi tale nullità sanata (arg. Cass. n. 10289/2025).
L'appellata ha poi eccepito l'inammissibilità dell'appello essendo stato in precedenza (in data
26.11.2021) notificato altro appello non iscritto al ruolo.
5 L'eccezione è infondata. Infatti secondo quanto rilevato dalle SU “il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione” (Cass. SU n. 8486/2024).
Va del pari rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342
c.p.c. l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
Venendo al merito l'appello è articolato in un unico motivo volto a censurare la sentenza di primo grado.
La sentenza è motivata come segue.
“Si premette che il presente giudizio viene deciso facendo applicazione del principio della ragione più liquida secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione più assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c e 118 disp.att. essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713;
Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di
Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011;
Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7ottobre 2003;
Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001)].
La domanda di risarcimento del danno è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Ciò premesso, in tema di responsabilità professionale è opportuno segnalare taluni arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la
6 certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi”
(cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 22376 del 10/12/2012). In base a tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità di un avvocato per aver provocato l'estinzione del giudizio di merito, in base all'assunto che non vi era alcuna certezza del fatto che, se non vi fosse stata l'estinzione, la pretesa del cliente sarebbe stata accolta. Inoltre: “in tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista;
pertanto - poiché l'art. 1223 cod. civ. postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di una danno, consistente in una diminuzione patrimoniale - la responsabilità dell'avvocato per la mancata comunicazione al cliente dell'avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole - con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione - può essere affermata solo se il cliente dimostri che l'impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta” (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 12354 del 27/05/2009).
Ebbene, nel caso sottoposto all'attenzione del giudicante, la mancata ottemperanza agli oneri processuali incombenti su parte attrice può evidenziarsi, prima ancora che in punto di prova, già in punto di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda. Parte attrice non ha ottemperato agli oneri su di lei incombenti di allegare, in primis, e dimostrare, in secondo luogo, il danno in concreto causato dall'inadeguata o insufficiente attività professionale. Nella fattispecie, avendo
l'attrice dedotto la sussistenza della responsabilità professionale dei difensore per avere impugnato via stragiudiziale il licenziamento senza la sottoscrizione della lavoratrice, circostanza che avrebbe impedito, secondo la prospettazione dell'attrice, l'accoglimento del ricorso avverso il licenziamento intimato dal datore di lavoro e l'ulteriore ricorso per l'accertamento dell'illegittimo diniego della aspettativa non retribuita, di cui all'art 33 del CCNL di riferimento, gli oneri incombenti a suo carico avrebbero dovuto essere assolti mediante la deduzione e conseguente prova che - ove fosse stato correttamente impugnato in via stragiudiziale il licenziamento - il ricorso avente ad oggetto il provvedimento di licenziamento sarebbe stato accolto certamente, o con alto grado di probabilità dal Tribunale di Roma.
Parte attrice non ha allegato né prodotto alcun elemento in grado di orientare la decisione di chi scrive nel senso di ritenere certo o altamente probabile l'accoglimento del ricorso avente ad oggetto
l'impugnazione del licenziamento. Ed invero si rileva che dagli atti introduttivi di parte attrice e di parte convenuta emerge che il licenziamento è stato intimato per assenza ingiustificata dal posto di lavoro delle . Nell'atto di citazione parte attrice ha incentrato le sue ragioni riportando Pt_1 esclusivamente un passaggio del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, dal quale si evince che le censure avverso il provvedimento emesso dal datore di lavoro si riferiscono ad
7 un illegittimo diniego dell'aspettativa non retribuita di cui all'art 33 del CCNL di categoria e all'inottemperanza dell'obbligo di sottoporre a visita il dipendente. Non è dato comprendere quali erano le ragioni poste a fondamento della richiesta di aspettativa non retribuita, e dunque della illegittimità del diniego del datore di lavoro, posto che il diritto ad usufruire dell'aspettativa non retribuita deve essere sorretto da una ragione giustificativa;
né è dato comprendere in che modo
l'accertamento delle condizioni di salute della dipendente avrebbero orientato in senso favorevole la decisione del tribunale di Roma, tenuto conto che il licenziamento è stato irrogato per assenza ingiustificata dal posto di lavoro.
Deve essere in ogni caso rilevato che nel testo della seconda memoria ex art 183 c.p.c. , e in parte anche nei capitoli di prova testimoniale ivi articolati, sono state tardivamente ed irritualmente dedotte una serie di circostanze del tutto nuove, in relazione alle quali non risulta peraltro neppure chiaramente allegata l'incidenza sulla illegittimità del licenziamento irrogato. Ed invero dalla seconda memoria ex art 183 c.p.c. si evince: che la dipendente è stata licenziata per assenza ingiustificata al lavoro dal 4.9.2018 al 8.9.2017; che la stessa, a causa dei notevoli carichi di lavoro,
a far data dal 14.6.2014 riportava limitazioni in ordine ai carichi lombari, con necessità di sollevare carichi non superiori a 15 kg;
che nello specifico prestava assistenza domiciliare ad anziani invalidi malati e con patologie degenerative, trovandosi costretta ad alzare il loro peso;
che il 5.10.2016 formulava richiesta di aspettativa non retribuita;
che la richiesta veniva rigettata, trovandosi costretta a usufruire della malattia;
che la si assentava dal lavoro oltre 60 giorni continuativi dal lavoro per malattia e che terminata la malattia, in data 3.9.2017, il datore non ha provveduto a sottoporla a visita medica per l'idoneità fisica alla mansione;
nei capitoli di prova articolati viene fatto riferimento ad una circostanza del tutto nuova rappresentata dal fatto che la malattia si sarebbe prolungata oltre il periodo di comporto sicché l'aspettativa non retribuita avrebbe impedito il maturarsi del periodo di comporto. Tali elementi rappresentano circostanze nuove che dovevano essere poste a fondamento della domanda o al più precisate in prima memoria e che per tali ragioni devono ritenersi tardivamente dedotte, non essendo consentito introdurre con la seconda memoria ex art 183 c.p.c. appendici assertive, volte a colmare le lacune degli scritti difensivi precedenti. Ed invero la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che deve essere esclusa ogni attività di tipo assertivo in relazione alla seconda memoria ex art 183 c.p.c. , poiché le attività assertive della parte devono trovare la loro sede nella memoria ex art. 183, VI, c.p.c. n.1 e, quanto alla seconda memoria, solo se siano necessarie a confutare in forma di replica le deduzioni di controparte o come risposta processuale alle medesime, restando altrimenti la suddetta memoria riservata alla richiesta di prova, sui fatti puntualmente dedotti o ulteriormente precisati nei precedenti scritti difensivi ( v. Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 maggio 2013 n.12119). Le domanda proposte da parte attrice vanno pertanto
8 rigettate; Devono ritenersi sussistenti, inoltre, i presupposti per la condanna dell'attrice a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della convenuta
[...]
. Al riguardo, deve osservarsi come il presupposto per la responsabilità aggravata di cui CP_1 alla disposizione in parola sia da rinvenirsi nella condotta di chi abbia agito con mala fede o colpa grave (condizioni espressamente richiamate dal primo comma dell'art. 96 c.p.c. e che possono estendersi – per identità di ratio e comunanza di disciplina – anche alla fattispecie di cui al terzo comma della medesima disposizione). Orbene, nel caso di specie la colpa grave in capo all'attrice può desumersi dalla manifesta infondatezza delle difese svolte, emersa con evidenza dal fatto che il giudizio di responsabilità professionale è del tutto carente dell'allegazione, prima ancora che della prova, degli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance. Non si tratta, ovviamente, in questa sede di “sanzionare” una condotta (il difendersi in giudizio) ricollegabile ad un principio avente sempre rango costituzionale (ovverosia, il diritto ex art. 24
Cost.), bensì di far fronte ad un abuso dello strumento processuale: non si può cioè far discendere dall'art. 24 Cost. una sorta di diritto di agire o resistente in giudizio “a qualunque costo” (e quindi anche a fronte di posizioni giuridiche palesemente temerarie), postulando quella disposizione che
l'esercizio del diritto abbia comunque luogo nel rispetto dei canoni di buona fede e lealtà processuale
(riconducibili peraltro ad altra disposizione di rango costituzionale: l'art. 2 Cost. nella parte in cui richiama i doveri di solidarietà politica, economica e sociale). Ai fini della determinazione della somma da liquidarsi ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. (liquidazione da farsi in via equitativa, stante il richiamo all'equità operato dalla disposizione in parola), ritiene questo giudice che costituisca utile parametro l'importo liquidato a titolo di spese legali dimezzato di 2/3: la determinazione delle spese legali rappresenta infatti un indice del costo dell'attività giurisdizionale cui abbia dato luogo l'azione giudiziaria temeraria, atteso che le spese legali sono comunque parametrate al valore della causa. Rilevato che parte attrice risulta ammessa con delibera del COA di Cassino n. 123/1/-39 del 11.11.2019 al patrocinio a spese dello Stato non potrà pertanto che provvedersi anche alla revoca del beneficio, come da separato decreto. Le spese processuali, ivi incluse quelle sostenute da vengono poste a carico dell'attrice, essendo Controparte_3 pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui il rimborso delle spese sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto a titolo di garanzia propria o impropria, in caso di rigetto di quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in base al principio di causalità di cui la soccombenza è solo un elemento rilevatore del tutto legittimamente vengono fatte gravare sull'attore (c.f.r. ex multis cass. n.° 2330 dell'01.03.95, n.° 5173 del 24.09.81, n.° 3770 del 10.06.81, etc); la relativa liquidazione avviene come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile da 26.000,00 euro) di cui al D.M. n. 55/2014, stante la
9 bassa complessità delle questioni trattate e la limitata attività istruttoria svolta.”
Venendo al motivo di appello, secondo l'appellante il giudice di primo grado ha errato nel ritenere non provato il danno da c.d. perdita di chance. In particolare, erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto non dedotte le ragioni per le quali le due azioni sarebbero state accolte, essendo state tali ragioni puntualmente indicate se non si fosse verificata l'omissione di controparte. L'aver denunciato nel proprio atto di citazione la violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi ex Dlgs. n.
106/2009 e n. 81/2008 dimostra la fondatezza della proposta domanda. Erroneamente poi il giudice di primo grado ha ritenuto che le memorie ex art. 183 co.6 n. 2 introducessero fatti e circostanze nuove. Ulteriore censura attiene alla condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c., erronea stante la fondatezza della domanda in assenza di abuso.
In diritto va ricordato come in materia di responsabilità professionale dell'avvocato secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente, e dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto (Cass. n.
6782/2015; Cass. n. 18612/2013; Cass. n. 8863/2011; Cass. n. 6967/2006).
In via generale l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.p.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Quanto al riparto dell'onere della prova, pacificamente in giurisprudenza che il cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) 1'esistenza del danno,
e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità fra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cass. n. 9238/2007).
In particolare, per quanto concerne il profilo dell'accertamento della causalità ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale del difensore, la Suprema Corte ha chiarito a più riprese che in materia vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", destinata a trovare applicazione in luogo del più stringente principio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio" che
10 regola, invece, la responsabilità penale. In particolare secondo pacifica giurisprudenza della S.C., richiamata dal giudice di primo grado e dall'appellante, “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass. n. 25112/2017).
Ciò premesso, evidenziato che la domanda è stata rigettata in quanto l'appellante non avrebbe provato il probabile esito del giudizio (nel caso di condotta diligente dell'avvocato attinente alla sottoscrizione stragiudiziale del licenziamento), l'appellante censura tale profilo deducendo di avere compiutamente allegato in citazione il fatto che l'impugnativa del licenziamento era contraria al CCL di appartenenza e al Dlgs. n. 106/2009 e di come il rigetto della concessione dell'aspettativa fosse generica e senza motivazione.
Le censure vanno esaminate distintamente per quanto attiene al licenziamento e all'aspettativa.
Relativamente all'impugnazione del licenziamento, l'attore in citazione aveva richiamato il ricorso dinanzi al giudice del lavoro in cui aveva dedotto come “il ricorrente si vede costretto a dover subire delle condotte assolutamente illegittime dal datore di lavoro, il quale senza motivo ed in maniera del tutto illegittima irroga il licenziamento alla dipendente;
negando, alla ricorrente di poter usufruire della aspettativa non retribuita. La ricorrente, a seguito dello svolgimento della propria mansione ha riportato negli anni un grave danno fisico come da certificazione versati in atti e dalla quale si evince in maniera espressa che la Sig.ra non poteva in alcun modo provvedere a svolgere Pt_1 quel tipo di mansione sollevando, da sola, importanti pesi, come ha effettuato negli anni. Il datore di lavoro, ben a conoscenza, di tale situazione poiché in possesso di tutta la documentazione medica della lavoratrice ha irrogato il licenziamento senza tener conto del proprio dovere a sottoporre, la dipendente, a visita medica di idoneità fisica per accertarsi se la stessa potesse essere adibita allo svolgimento della mansione, ex d.lgs 106 dell'agosto 2009 che ha introdotto correttivi al Testo unico sulla sicurezza (d.lgs. 81/08).” Una motivazione suddetta avrebbe portato con assoluto margine di certezza ad un esito certamente diverso e favorevole alle sorti della che diversamente si è Pt_1 trovata soccombente con ulteriore condanna alle spese di lite”.
Precisato che l'appellante è stata licenziata per assenza ingiustificata dal 4.9.2017 all'8.9.2017 e quindi per giustificato motivo, il rilievo dell'appellante di avere compiutamente dedotto le ragioni per le quali il ricorso avverso il licenziamento sarebbe stato accolto non paiono fondate. Infatti
11 l'appellante si limita del tutto genericamente a riportare quanto aveva dedotto nel ricorso (rigettato per mancato rispetto del termine decadenziale) senza in alcun modo argomentare le ragioni della rilevanza della violazione del Dlgs. n. 106/2009 rispetto al licenziamento per assenza ingiustificata.
Peraltro nel merito va evidenziato come in relazione alla dedotta violazione del Dlgs. n. 106/2008 è da escludere che il ricorso avesse significative probabilità di essere accolto.
Rilevato che l'art. 41 prevede una visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione e che nel caso di specie risulta una assenza per motivi di salute superiore a 60 gg continuativi, va tuttavia osservato come secondo consolidato orientamento della S.C. “il D.Lgs. n.
81 del 2008, art. 41, non autorizza il lavoratore assente per malattia oltre i sessanta giorni continuativi a rimanere in attesa dell'iniziativa datoriale finalizzata all'effettuazione della visita di idoneità; è infatti dovere del lavoratore medesimo, una volta cessato lo stato di malattia, presentarsi al lavoro” (Cass. n. 29756/2022; Cass. n. 7566/2020). Pertanto la violazione dell'obbligo da parte del datore di lavoro di sottoporre a visita medica il lavoratone non giustifica la sospensione della prestazione ex art. 1460 c.c., dovendo il lavoratore, cessato lo stato di malattia, presentarsi al lavoro.
Il fatto che l'appellante fosse stata dichiarata idonea a svolgere il lavoro con limitazioni (come da verbali del luglio 2015 e del giugno 2016) non giustifica la mancata presentazione al lavoro.
In senso contrario non vale inoltre richiamare la sentenza della S.C. n. 24459/2016 secondo cui
“l'omissione della visita di idoneità prevista dall'art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008 (a fronte, nella specie, di certificazione medica presentata dal prestatore) costituisce grave e colposo inadempimento del datore di lavoro che legittima la reazione del lavoratore, ai sensi dell'art. 1460 c.c., per violazione delle prescrizioni legali a tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell'espletamento delle mansioni assegnate”, atteso che la fattispecie in esame atteneva all'omissione della visita a fronte della certificazione medica presentata dal lavoratore e quindi della richiesta del lavoratore della visita per la verifica dell'idoneità; ipotesi non ravvisabile nel caso in esame in cui si discute della ripresa del lavoro dopo il periodo di malattia (senza alcuna richiesta da parte del lavoratore).
Per quanto attiene poi all'impugnazione relativa all'aspettativa non retribuita, in citazione l'attrice ha dedotto “in ordine al Giudizio incardinato dalla lavoratrice per omesso riconoscimento della aspettativa non retribuita il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma ha evidenziato una carenza di interesse ad agire della stessa lavoratrice, la quale, nelle more tra la data di deposito del ricorso
e quella della prima udienza era stata raggiunta dall'intimato licenziamento. Il resistente, dal canto suo, nel costituirsi, contestava la regolarità della impugnativa del licenziamento secondo la propria eccezione preliminare, rappresentando che l'impugnativa doveva considerarsi come tamquam non esset. Il Giudice accoglieva la eccezione, rilevando conseguenzialmente la carenza di legittimazione
12 ad agire della stessa. Anche in seno a tale secondo Giudizio, si può affermare che lo stesso Pt_1 avrebbe avuto esito favorevole, visto che la richiesta di aspettativa non retribuita oltre ad essere un diritto acclarato dal CCNL di riferimento, nel caso di specie è stata denegata senza alcuna motivazione, o comunque con modalità palesemente generiche”.
Innanzitutto va osservato come tale impugnazione è stata rigettata per carenza di interesse stante l'avvenuto licenziamento nel corso del giudizio (non impugnato tempestivamente entro 60 gg).
Considerato che pacificamente nel corso del giudizio è avvenuto il licenziamento e che per quanto sopra osservato al di là del rispetto del termine di decadenza per l'impugnazione lo stesso doveva ritenersi valido, ne consegue che non pare probabile una decisione diversa da quella concretamente adottata dal giudice di primo grado (d'altronde le due sentenze sono state pronunciate lo stesso giorno e dallo stesso giudice). Né l'appellante argomenta in alcun modo per quale ragione avrebbe avuto una sentenza nel merito (o l'interesse ad una sentenza di merito).
In ogni caso va osservato come condivisibilmente il giudice di primo grado ha rilevato come l'appellante non ha indicato in citazione le ragioni poste a fondamento dell'aspettativa non retribuita e in ogni caso non ha argomentato per quali ragioni deve ritenersi illegittimo il diniego di tale aspettativa, risultando la deduzione del tutto generica.
Peraltro va evidenziato come sotto il profilo dei danni richiesti in conseguenza della condotta di controparte in relazione all'aspettativa, anche ad ipotizzare un esito favorevole del giudizio, rilevato che le spese di giudizio sono state compensate, l'appellante ha dedotto che “il danno lamentato si può quantificare in una somma indicata in via equitativa di €20.000//00 in ragione del danno emergente sorto”, senza peraltro dedurre nulla in ordine al danno subito (che non era stato richiesto dinanzi al giudice del lavoro, tanto che vi è stata una statuizione di difetto di interesse).
L'appellante censura poi la ritenuta inammissibilità delle allegazioni di cui alla memoria ex art. 183, comma VI n. 2, c.p.c..
In diritto secondo l'insegnamento della S.C. “in tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali”
(Cass. n. 21332/2024).
È pertanto nell'ambito di tale parametro che vanno valutate le deduzioni di cui alla memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c.
Il giudice di primo grado ha ritenuto quali elementi nuovi: che la dipendente è stata licenziata per assenza ingiustificata al lavoro dal 4.9.2017 al 8.9.2017; che la stessa, a causa dei notevoli carichi di
13 lavoro, a far data dal 14.6.2014 riportava limitazioni in ordine ai carichi lombari, con necessità di sollevare carichi non superiori a 15 kg;
che nello specifico prestava assistenza domiciliare ad anziani invalidi malati e con patologie degenerative, trovandosi costretta ad alzare il loro peso;
che il
5.10.2016 formulava richiesta di aspettativa non retribuita;
che la richiesta veniva rigettata, trovandosi costretta a usufruire della malattia;
che si assentava dal lavoro oltre 60 giorni continuativi dal lavoro per malattia e che terminata la malattia, in data 3.9.2017, il datore non ha provveduto a sottoporla a visita medica per l'idoneità fisica alla mansione;
che la malattia si sarebbe prolungata oltre il periodo di comporto sicché l'aspettativa non retribuita avrebbe impedito il maturarsi del periodo di comporto.
Quanto ritenuto da parte del giudice di primo grado non appare condivisibile se non in relazione al rapporto tra aspettativa non retribuita/malattia/licenziamento, nei limiti in cui si vuole sostenere l'incidenza dell'aspettativa non retribuita sul licenziamento. Si tratta di un profilo di illegittimità del licenziamento (peraltro solo adombrato e non fatto valere nel ricorso proposto contro il provvedimento di licenziamento che avrebbe dovuto essere deciso nel merito, in relazione al cui contenuto non è stata formulata alcuna censura) del tutto nuovo rispetto a quello dedotto in citazione in cui si faceva riferimento unicamente alla violazione dell'obbligo di visita medica.
Gli altri elementi su indicati attengono alla prova dei fatti dedotti e quindi sono da ritenersi ammissibili. Si tratta tuttavia elementi che per quanto sopra evidenziato non portano a conclusioni diverse da quelle sopra evidenziate (fondate essenzialmente sull'obbligo del lavoratore di recarsi al lavoro finito il periodo di malattia).
In definitiva il motivo d'appello relativo al merito è infondato.
L'appello è viceversa fondato in relazione alla censura alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c..
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., sentenza n. 3830 del 15.02.2021).
La condanna ex art. 96 ultimo comma cpc, sottratta all'istanza di parte, deve essere considerata come una vera e propria sanzione processuale dell'abuso del processo, inteso come utilizzazione dello stesso al di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione, con conseguente lesione dei diritti della parte risultata vincitrice (così Cass. Sez. Un., ord. 22.7.2014, n. 16628). Detta condanna è connotata dalla sua natura sanzionatoria ed officiosa e presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (cfr. Cass., ord. 11.2.2014, n. 3003), da intendersi
14 come coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave). Tali fattispecie sono state ravvisate dalla giurisprudenza della Suprema Corte nella palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. 26.3.2013, n. 7620 e Cass. 21.07.2016 n. 15017).
Anche recente la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che “il terzo comma dell'articolo 96
c.p.c. è stato introdotto ormai da tempo (…) l'istituto è inequivocamente diretto ad ostare alla temeritas non a mezzo di strumenti risarcitori, bensì come mezzo punitivo di ciò di cui si era ormai raggiunta una piena percezione, ovvero l'abuso del processo. (…) Non si può peraltro non rilevare che, anche a livello dottrinale, criterio per identificare l'esistenza o meno di un abuso è stato ravvisato nell'animus di chi lo esercita, ovvero nell'elemento soggettivo sotteso al fine deviato che rende un illecito l'esercizio di un diritto, oltrepassando l'apparenza della forma lecita proprio alla luce di tale concreto fine come generante l'effettiva sostanza illecita dell'atto” (Cass, ord. n. 7901 del 30.03.2018).
La condanna resa ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c. richiede, in sintesi, un accertamento più approfondito che va effettuato, caso per caso, in base al parametro della correttezza “dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda”. (Cass. sez. 3, ord. n.
26545 del 30/09/2021).
Nella fattispecie, dall'esame dei fatti di causa come emersi e dal contenuto degli atti di parte che ha prospettato le tesi sopra esaminate argomentando in modo certamente non temerario ma esponendo in modo plausibile le ragioni dei propri assunti, non sembrano ricorrere i presupposti indicati dalla
Suprema Corte di legittimità al fine poter disporre la condanna per responsabilità aggravata. Infatti, non è emerso alcuna condotta processuale palesemente arbitraria o abusiva né tra gli atti di causa, al di là della fondatezza o meno della domanda, sono emersi elementi che depongono per la sussistenza della mala fede o della colpa grave dell'appellante; elementi la cui presenza è pacificamente richiesta dalla Cassazione.
Pertanto sul punto va riformata la sentenza, non sussistendo l'abuso ritenuto dal giudice di primo grado.
La complessità della vicenda e l'esito complessivo dell'appello, con l'accoglimento limitato alla condanna ex art. 96 c.p.c., giustifica la compensazione delle spese del grado tra tutte le parti.
P. Q. M.
15 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_2 sentenza n. 1385/2021 del Tribunale di Cassino, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata che per il rimanente conferma, revoca la condanna di al pagamento in favore di Parte_2 [...] della somma di euro 1324,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, CP_1
c.p.c.; compensa le spese del grado.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 11.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI AR LB Tilocca
16