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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies, 352 c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di secondo grado iscritta al n. 3839 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2017 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Eugenio Parte_1 C.F._1
Ramovini
-appellante-
e
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv.to Walter Gibellieri
-appellata- nonché contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
-appellato contumace- avverso la sentenza n. 473/2017, emessa dal Giudice di Pace di Teramo all'esito del giudizio avente R.G. n.
837/2016, pubblicata in data 10.08.2017, non notificata.
***
OGGETTO: risarcimento del danno da circolazione di veicoli.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note autorizzate depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.9.2024.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA
1 DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza n. 473/2017 Parte_1 del Giudice di Pace di Teramo, pubblicata il 10.8.2017 e non notificata, con la quale sono state accolte solo parzialmente le domande dallo stesso spiegate in veste di attore nei confronti di
[...]
e di Controparte_1 Controparte_2
I-1.1. In punto di fatto, l'appellante ha allegato e dedotto:
- che, in data 12.04.2015, in località Martinsicuro, all'intersezione semaforica tra via Roma e via Piemonte, era occorso un sinistro stradale, provocato dalla BMW Serie 1 tg. EM761HS condotta da (proprietario del veicolo), il quale, messosi alla guida in stato Controparte_2 di ebbrezza alcolica, aveva attraversato l'incrocio con semaforo proiettante luce rossa, così collidendo con il veicolo Ford Focus SW tg. CS852BX di proprietà e condotto dall'appellante;
- che dall'occorso erano originati danni ai veicoli e danno biologico in capo all'appellante;
- che, nel corso del giudizio di primo grado, l'istruttoria era consistita nell'escussione di testi e nell'espletamento di consulenza tecnica di ufficio;
- che, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza gravata, il Giudice di Pace di Teramo, previo accertamento di una concorrente responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro, aveva accolto la domanda di indennizzo diretto formulata da Parte_1 nei confronti della propria compagnia assicurativa nella misura del 50%, detratte
[...] le somme già corrisposte in sede stragiudiziale;
- che, parimenti, il Giudice di prime cure aveva compensato le spese di lite per il 50%, condannando esclusivamente alla refusione della restante parte Controparte_1 in favore dell'odierno appellante.
I-2. Avverso la predetta sentenza, dunque, ha interposto il presente gravame, Parte_1 affidato ai motivi di seguito sintetizzati:
a) omessa pronuncia sull'eccezione di inesistenza, irritualità, inammissibilità e/o improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata in primo grado dal nei CP_2 confronti dell'attore e sulla conseguente omessa condanna alla refusione delle spese di lite;
b) omesso scrutinio di elementi di fatto acquisiti in fase istruttoria con conseguente erronea applicazione del disposto di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.;
c) omessa valutazione della prova discendente alla mancata risposta del al deferito CP_2 interrogatorio formale;
d) omessa pronuncia in ordine al richiesto riconoscimento delle spese di re-immatricolazione del veicolo incidentato;
2 e) erroneo assoggettamento della compagnia di assicurazioni al regime della soccombenza parziale in ordine alle spese stragiudiziali pari ad € 700,00.
I-3. Con comparsa del 31.01.2018 si è costituita in grado di appello Controparte_1 concludendo per il rigetto del gravame con integrale conferma della sentenza di primo grado, il tutto con il favore delle spese del grado. Solo in via subordinata, la convenuta ha invocato la riduzione della pretesa avanzata da controparte in proporzione alla diversa gradazione delle responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro.
I-3.1. benché regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e all'udienza del Controparte_2
22.02.2018 ne è stata dichiarata la contumacia.
I-4. La causa, documentalmente istruita, a seguito di numerosi differimenti d'ufficio, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.09.2024 al cui esito, con ordinanza del 16.09.2024, comunicata il giorno successivo, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 09.12.2024.
II. ESAME DEL GRAVAME.
II-5. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito evidenziati.
II-6. Giova anzitutto rilevare l'infondatezza del primo motivo di gravame articolato dalla difesa di in punto di omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale formulata dal Parte_1
nei confronti dell'odierno appellante. CP_2
Come è emerso dalla lettura degli atti di causa, infatti, con ordinanza del 19.05.2016 il Giudice di prime cure, a seguito della costituzione del convenuto , aveva disposto la separazione del CP_2 giudizio incardinato con il n. 837/2016 RG da contro e Parte_1 Controparte_2 da quello promosso con domanda riconvenzionale da Controparte_1 Controparte_2 nei confronti di e Parte_1 Controparte_3
Pertanto, deve ritenersi coerente con l'anzidetta scelta di separazione dei giudizi l'omesso esame della domanda riconvenzionale del nella sentenza pronunciata a definizione del differente CP_2 giudizio introdotto da ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo diretto da parte Parte_1 di Controparte_1
II-7. Quanto agli ulteriori motivi di appello formulati da essi possono essere Parte_1 analizzati congiuntamente in quanto tutti afferenti, in sostanza, alla asserita erronea valutazione del compendio probatorio ad opera del Giudice di Pace ai fini della sussunzione della fattispecie concreta nell'alveo del disposto di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
Sul punto, giova anzitutto premettere che, ai sensi della disposizione sopra richiamata, “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre
3 il danno subito dai singoli veicoli”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, tuttavia, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. La prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa, inoltre, non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 12884 del 13.05.2021).
II-7.1. L'applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche al caso de quo conduce all'accoglimento dei motivi di appello articolati sul punto, dovendosi ritenere che gli elementi di prova raccolti nel giudizio di primo grado abbiano consentito di ricostruire con sufficiente grado di certezza la dinamica del sinistro con superamento della presunzione posta dall'art. 2054, comma
2, c.c. e conseguente attribuzione della responsabilità esclusiva in capo all'appellato
[...]
, conducente e proprietario del veicolo BMW Serie 1 tg. EM761HS. CP_2
II-7.1.1. In particolare, i testi escussi innanzi al Giudice di prime cure, infatti, hanno confermato la dinamica del sinistro, per come descritta dall'odierno appellante, in termini di attraversamento dell'incrocio semaforico da parte di con impianto proiettante luce verde (cfr. Parte_1 verbale d'udienza del 06.10.2016).
Pertanto, che a fronte del corretto funzionamento dell'impianto semaforico - come accertato dai
Carabinieri tempestivamente intervenuti sul luogo del sinistro (cfr. verbale in atti) – deve ritenersi che il abbia attraversato l'incrocio con semaforo proiettante luce rossa, omettendo CP_2 pericolosamente di arrestare la sua corsa al fine di concedere la precedenza ai veicoli provenienti dalle altre direzioni e aventi semaforo proiettante luce verde.
A ciò si aggiunga che, come provato per tabulas, al momento del sinistro il versava in stato CP_2 di ebrezza alcolica, in violazione del disposto di cui all'art. 186, comma 2 del Decreto Legislativo
30 aprile 1992 n. 285 (v. relazione di incidente stradale redatta dalla Legione Carabinieri Abruzzo
– Compagnia di Alba Adriatica).
Di non secondario momento è poi la circostanza che, nel giudizio di primo grado, come evidenziato dall'appellante, al convenuto era stata deferito interrogatorio formale, anche ai fini della CP_2
4 ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro. Tuttavia, all'udienza all'uopo fissata, egli non è comparso, senza addurre alcuna giustificazione.
Sul punto, giova rammentare che, com'è noto, ex art. 232 c.p.c. “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Tale disposizione, dunque, pur non ricollegando automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione (c.d. ficta confessio), attribuisce al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. II, ord. n. 25935 del 02.09.2022; Cass. civ., Sez.VI-2, ord. n. 9436 del 18.04.2018).
La mancata risposta, quindi, può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c., il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 22407 del
19.10.2006).
II-7.2. L'applicazione di siffatte coordinate giuridiche alla vicenda de qua, congiuntamente all'esame del compendio probatorio in atti, non può che condurre a ritenere superata la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2054 c.c., con attribuzione esclusiva della responsabilità nell'eziologia del sinistro all'appellato diversamente da quanto ritenuto e argomentato dal Controparte_2 giudice di prime cure: deve ritenersi, infatti, con probabilità superiore a quella opposta, che egli abbia tenuto una condotta gravemente colposa che ha di per sé determinato il verificarsi del sinistro, attraversando l'incrocio con il semaforo rosso, e comunque senza concedere la precedenza al veicolo condotto dall'appellante, oltre ad essersi messo alla guida in stato di ebbrezza alcolica.
Di contro, quanto alla condotta di guida tenuta dall'appellante non sono stati provati (né sono emersi dal quadro probatorio formatosi in corso di causa) profili di colpa che abbiano potuto concorrere a causare il sinistro.
II-8. Tanto premesso in ordine all'eziologia dell'evento, dunque, accertata la responsabilità esclusiva del , la domanda di indennizzo diretto formulata da nei CP_2 Parte_1 confronti di deve essere accolta nella misura del 100% della somma Controparte_1 accertata in primo grado.
II-9. Non può essere accolta, tuttavia, la censura sollevata dall'appellante in termini di omesso riconoscimento delle spese di re-immatricolazione di un veicolo equivalente a quello incidentato, in assenza di un substrato probatorio minimo a sostegno di siffatta posta di danno, quantificata in via del tutto generica in euro 500,00.
5 III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-10. In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto con conseguente condanna di alla corresponsione in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 indennizzo diretto, della complessiva somma di euro 5.938,05, come risultante dall'ammontare del danno accertato in primo grado e non oggetto di gravame (pari a euro 10.388,05, di cui euro
8.188,05 per il danno da lesioni, euro 1.500,00 per il danno al veicolo ed euro 700,00 per le spese legali stragiudiziali) detratta la somma che l'appellata costituita ha già pacificamente corrisposto in favore dell'appellante (euro 4.450,00).
III-10.1. Gli accessori del credito restano regolati come nella sentenza di primo grado, in difetto di specifici motivi di gravame sul punto.
III-11. Dall'accoglimento dell'appello consegue la condanna delle parti appellate, in solido tra loro, alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante che vengono cumulativamente liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m.
n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (per il primo grado: parametri relativi alla tabella n. 1 – Giudice di Pace, valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro
26.000,00, valori medi per tutte le fasi;
per il secondo grado: parametri relativi alla tabella n. 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; valori medi per tutte le fasi, esclusa quella istruttoria).
III-11.1. Parimenti, anche le spese di CTU debbono essere poste definitivamente a carico di entrambi gli appellati in solido, per come liquidate in primo grado dal Giudice di Pace con decreto del 09.02.2017.
III-12. Infine, il complessivo tenore delle difese svolte da non Controparte_1 evidenziando profili di dolo o colpa grave e comunque un abuso del processo, giustifica il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da nei confronti Parte_1 dell'appellata costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di appello promosso da nei confronti di Parte_1
e così provvede: Controparte_1 Controparte_2
- ACCOGLIE l'appello nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado,
- CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 del complessivo importo di euro 5.938,05, per i motivi indicati in parte motiva;
6 - CONDANNA e in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_2 refusione, in favore di delle spese di lite del doppio grado, che si Parte_1 liquidano in euro 466,05 per esborsi (di cui euro 264,00 per il primo grado e 202,05 per il grado d'appello) e in euro 5.487,00 per compensi (di cui euro 2.090,00 per il primo grado ed euro 3.397,00 per il grado d'appello), oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- PONE integralmente a carico di e in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, le spese di CTU per come liquidate in primo grado dal Giudice di Pace con decreto del 09.02.2017;
- RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
Così deciso in Teramo, il 07.01.2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies, 352 c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di secondo grado iscritta al n. 3839 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2017 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Eugenio Parte_1 C.F._1
Ramovini
-appellante-
e
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv.to Walter Gibellieri
-appellata- nonché contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
-appellato contumace- avverso la sentenza n. 473/2017, emessa dal Giudice di Pace di Teramo all'esito del giudizio avente R.G. n.
837/2016, pubblicata in data 10.08.2017, non notificata.
***
OGGETTO: risarcimento del danno da circolazione di veicoli.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note autorizzate depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.9.2024.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA
1 DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza n. 473/2017 Parte_1 del Giudice di Pace di Teramo, pubblicata il 10.8.2017 e non notificata, con la quale sono state accolte solo parzialmente le domande dallo stesso spiegate in veste di attore nei confronti di
[...]
e di Controparte_1 Controparte_2
I-1.1. In punto di fatto, l'appellante ha allegato e dedotto:
- che, in data 12.04.2015, in località Martinsicuro, all'intersezione semaforica tra via Roma e via Piemonte, era occorso un sinistro stradale, provocato dalla BMW Serie 1 tg. EM761HS condotta da (proprietario del veicolo), il quale, messosi alla guida in stato Controparte_2 di ebbrezza alcolica, aveva attraversato l'incrocio con semaforo proiettante luce rossa, così collidendo con il veicolo Ford Focus SW tg. CS852BX di proprietà e condotto dall'appellante;
- che dall'occorso erano originati danni ai veicoli e danno biologico in capo all'appellante;
- che, nel corso del giudizio di primo grado, l'istruttoria era consistita nell'escussione di testi e nell'espletamento di consulenza tecnica di ufficio;
- che, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza gravata, il Giudice di Pace di Teramo, previo accertamento di una concorrente responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro, aveva accolto la domanda di indennizzo diretto formulata da Parte_1 nei confronti della propria compagnia assicurativa nella misura del 50%, detratte
[...] le somme già corrisposte in sede stragiudiziale;
- che, parimenti, il Giudice di prime cure aveva compensato le spese di lite per il 50%, condannando esclusivamente alla refusione della restante parte Controparte_1 in favore dell'odierno appellante.
I-2. Avverso la predetta sentenza, dunque, ha interposto il presente gravame, Parte_1 affidato ai motivi di seguito sintetizzati:
a) omessa pronuncia sull'eccezione di inesistenza, irritualità, inammissibilità e/o improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata in primo grado dal nei CP_2 confronti dell'attore e sulla conseguente omessa condanna alla refusione delle spese di lite;
b) omesso scrutinio di elementi di fatto acquisiti in fase istruttoria con conseguente erronea applicazione del disposto di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.;
c) omessa valutazione della prova discendente alla mancata risposta del al deferito CP_2 interrogatorio formale;
d) omessa pronuncia in ordine al richiesto riconoscimento delle spese di re-immatricolazione del veicolo incidentato;
2 e) erroneo assoggettamento della compagnia di assicurazioni al regime della soccombenza parziale in ordine alle spese stragiudiziali pari ad € 700,00.
I-3. Con comparsa del 31.01.2018 si è costituita in grado di appello Controparte_1 concludendo per il rigetto del gravame con integrale conferma della sentenza di primo grado, il tutto con il favore delle spese del grado. Solo in via subordinata, la convenuta ha invocato la riduzione della pretesa avanzata da controparte in proporzione alla diversa gradazione delle responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro.
I-3.1. benché regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e all'udienza del Controparte_2
22.02.2018 ne è stata dichiarata la contumacia.
I-4. La causa, documentalmente istruita, a seguito di numerosi differimenti d'ufficio, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.09.2024 al cui esito, con ordinanza del 16.09.2024, comunicata il giorno successivo, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 09.12.2024.
II. ESAME DEL GRAVAME.
II-5. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito evidenziati.
II-6. Giova anzitutto rilevare l'infondatezza del primo motivo di gravame articolato dalla difesa di in punto di omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale formulata dal Parte_1
nei confronti dell'odierno appellante. CP_2
Come è emerso dalla lettura degli atti di causa, infatti, con ordinanza del 19.05.2016 il Giudice di prime cure, a seguito della costituzione del convenuto , aveva disposto la separazione del CP_2 giudizio incardinato con il n. 837/2016 RG da contro e Parte_1 Controparte_2 da quello promosso con domanda riconvenzionale da Controparte_1 Controparte_2 nei confronti di e Parte_1 Controparte_3
Pertanto, deve ritenersi coerente con l'anzidetta scelta di separazione dei giudizi l'omesso esame della domanda riconvenzionale del nella sentenza pronunciata a definizione del differente CP_2 giudizio introdotto da ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo diretto da parte Parte_1 di Controparte_1
II-7. Quanto agli ulteriori motivi di appello formulati da essi possono essere Parte_1 analizzati congiuntamente in quanto tutti afferenti, in sostanza, alla asserita erronea valutazione del compendio probatorio ad opera del Giudice di Pace ai fini della sussunzione della fattispecie concreta nell'alveo del disposto di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
Sul punto, giova anzitutto premettere che, ai sensi della disposizione sopra richiamata, “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre
3 il danno subito dai singoli veicoli”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, tuttavia, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. La prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa, inoltre, non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 12884 del 13.05.2021).
II-7.1. L'applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche al caso de quo conduce all'accoglimento dei motivi di appello articolati sul punto, dovendosi ritenere che gli elementi di prova raccolti nel giudizio di primo grado abbiano consentito di ricostruire con sufficiente grado di certezza la dinamica del sinistro con superamento della presunzione posta dall'art. 2054, comma
2, c.c. e conseguente attribuzione della responsabilità esclusiva in capo all'appellato
[...]
, conducente e proprietario del veicolo BMW Serie 1 tg. EM761HS. CP_2
II-7.1.1. In particolare, i testi escussi innanzi al Giudice di prime cure, infatti, hanno confermato la dinamica del sinistro, per come descritta dall'odierno appellante, in termini di attraversamento dell'incrocio semaforico da parte di con impianto proiettante luce verde (cfr. Parte_1 verbale d'udienza del 06.10.2016).
Pertanto, che a fronte del corretto funzionamento dell'impianto semaforico - come accertato dai
Carabinieri tempestivamente intervenuti sul luogo del sinistro (cfr. verbale in atti) – deve ritenersi che il abbia attraversato l'incrocio con semaforo proiettante luce rossa, omettendo CP_2 pericolosamente di arrestare la sua corsa al fine di concedere la precedenza ai veicoli provenienti dalle altre direzioni e aventi semaforo proiettante luce verde.
A ciò si aggiunga che, come provato per tabulas, al momento del sinistro il versava in stato CP_2 di ebrezza alcolica, in violazione del disposto di cui all'art. 186, comma 2 del Decreto Legislativo
30 aprile 1992 n. 285 (v. relazione di incidente stradale redatta dalla Legione Carabinieri Abruzzo
– Compagnia di Alba Adriatica).
Di non secondario momento è poi la circostanza che, nel giudizio di primo grado, come evidenziato dall'appellante, al convenuto era stata deferito interrogatorio formale, anche ai fini della CP_2
4 ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro. Tuttavia, all'udienza all'uopo fissata, egli non è comparso, senza addurre alcuna giustificazione.
Sul punto, giova rammentare che, com'è noto, ex art. 232 c.p.c. “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Tale disposizione, dunque, pur non ricollegando automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione (c.d. ficta confessio), attribuisce al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. II, ord. n. 25935 del 02.09.2022; Cass. civ., Sez.VI-2, ord. n. 9436 del 18.04.2018).
La mancata risposta, quindi, può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c., il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 22407 del
19.10.2006).
II-7.2. L'applicazione di siffatte coordinate giuridiche alla vicenda de qua, congiuntamente all'esame del compendio probatorio in atti, non può che condurre a ritenere superata la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2054 c.c., con attribuzione esclusiva della responsabilità nell'eziologia del sinistro all'appellato diversamente da quanto ritenuto e argomentato dal Controparte_2 giudice di prime cure: deve ritenersi, infatti, con probabilità superiore a quella opposta, che egli abbia tenuto una condotta gravemente colposa che ha di per sé determinato il verificarsi del sinistro, attraversando l'incrocio con il semaforo rosso, e comunque senza concedere la precedenza al veicolo condotto dall'appellante, oltre ad essersi messo alla guida in stato di ebbrezza alcolica.
Di contro, quanto alla condotta di guida tenuta dall'appellante non sono stati provati (né sono emersi dal quadro probatorio formatosi in corso di causa) profili di colpa che abbiano potuto concorrere a causare il sinistro.
II-8. Tanto premesso in ordine all'eziologia dell'evento, dunque, accertata la responsabilità esclusiva del , la domanda di indennizzo diretto formulata da nei CP_2 Parte_1 confronti di deve essere accolta nella misura del 100% della somma Controparte_1 accertata in primo grado.
II-9. Non può essere accolta, tuttavia, la censura sollevata dall'appellante in termini di omesso riconoscimento delle spese di re-immatricolazione di un veicolo equivalente a quello incidentato, in assenza di un substrato probatorio minimo a sostegno di siffatta posta di danno, quantificata in via del tutto generica in euro 500,00.
5 III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-10. In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto con conseguente condanna di alla corresponsione in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 indennizzo diretto, della complessiva somma di euro 5.938,05, come risultante dall'ammontare del danno accertato in primo grado e non oggetto di gravame (pari a euro 10.388,05, di cui euro
8.188,05 per il danno da lesioni, euro 1.500,00 per il danno al veicolo ed euro 700,00 per le spese legali stragiudiziali) detratta la somma che l'appellata costituita ha già pacificamente corrisposto in favore dell'appellante (euro 4.450,00).
III-10.1. Gli accessori del credito restano regolati come nella sentenza di primo grado, in difetto di specifici motivi di gravame sul punto.
III-11. Dall'accoglimento dell'appello consegue la condanna delle parti appellate, in solido tra loro, alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante che vengono cumulativamente liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m.
n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (per il primo grado: parametri relativi alla tabella n. 1 – Giudice di Pace, valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro
26.000,00, valori medi per tutte le fasi;
per il secondo grado: parametri relativi alla tabella n. 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; valori medi per tutte le fasi, esclusa quella istruttoria).
III-11.1. Parimenti, anche le spese di CTU debbono essere poste definitivamente a carico di entrambi gli appellati in solido, per come liquidate in primo grado dal Giudice di Pace con decreto del 09.02.2017.
III-12. Infine, il complessivo tenore delle difese svolte da non Controparte_1 evidenziando profili di dolo o colpa grave e comunque un abuso del processo, giustifica il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da nei confronti Parte_1 dell'appellata costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di appello promosso da nei confronti di Parte_1
e così provvede: Controparte_1 Controparte_2
- ACCOGLIE l'appello nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado,
- CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 del complessivo importo di euro 5.938,05, per i motivi indicati in parte motiva;
6 - CONDANNA e in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_2 refusione, in favore di delle spese di lite del doppio grado, che si Parte_1 liquidano in euro 466,05 per esborsi (di cui euro 264,00 per il primo grado e 202,05 per il grado d'appello) e in euro 5.487,00 per compensi (di cui euro 2.090,00 per il primo grado ed euro 3.397,00 per il grado d'appello), oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- PONE integralmente a carico di e in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, le spese di CTU per come liquidate in primo grado dal Giudice di Pace con decreto del 09.02.2017;
- RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
Così deciso in Teramo, il 07.01.2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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