Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 27/02/2025, n. 4370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4370 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04370/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01176/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2024, proposto da
RT ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfonso Celotto, Jacopo Ferracuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfonso Celotto in Roma, via Emilio de' Cavalieri n. 11;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Giudicatrice per il Conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle Funzioni di Professore di prima e di seconda fascia – Settore Concorsuale 01/A1 “Logica matematica e matematiche complementari” – I fascia, non costituita in giudizio;
nei confronti
TO Di OL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del giudizio di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale (indetta con decreto direttoriale del MIUR n. 553 del 26.02.2021) alle funzioni di Professore di I fascia del settore concorsuale 01/A1 “Logica matematica e matematiche complementari”, espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti del ricorrente e dei giudizi individuali dei singoli commissari, pubblicati sul sito del MUR in data 11 dicembre 2023;
- per quanto di interesse, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice dei relativi giudizi della ricorrente, ivi compresa, ove esistente, la “Relazione Riassuntiva” redatta dalla Commissione giudicatrice, nella quale si richiama il contenuto dei verbali e dei giudizi espressi sul candidato, e quindi, del giudizio di non abilitazione espresso nei confronti del ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale nei limiti d'interesse, ivi compresi i non conosciuti provvedimenti di approvazione ministeriale della procedura abilitativa in esame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Prof. RT ON ha impugnato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale (indetta con decreto direttoriale del MIUR n. 553 del 26.02.2021) alle funzioni di Professore di I fascia del settore concorsuale 01/A1 “Logica matematica e matematiche complementari”, espresso dalla Commissione giudicatrice e tutti i verbali della Commissione giudicatrice nonché i giudizi individuali dei singoli commissari, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, se ed in quanto lesivi.
A sostegno del ricorso è stato articolato un unico motivo di ricorso con cui è dedotta l’illegittimità del provvedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 7 del D.M. n. 120/2016.
Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione individuati dalla commissione per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di I fascia.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, per erronea valutazione dei fatti e per contraddittorietà, intrinseca ed estrinseca, nonché per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Sviamento di potere. Ingiustizia manifesta.
Il ricorrente lamenta una carenza di motivazione sia nel giudizio collegiale che nei singoli giudizi individuali. La motivazione, a dire del ricorrente, sarebbe del tutto tautologica e non permetterebbe quindi di individuare l‘iter logico motivazionale seguito dalla Commissione per approdare al giudizio finale.
Parte ricorrente riferisce, inoltre, che l’operato della Commissione sarebbe censurabile anche sotto il profilo della contraddittorietà, rinvenibile nel contrasto tra la lettura dei giudizi individuali con quello collegiale. I giudizi positivi come quelli espressi dai singoli Commissari “o comunque non negativi” poi recepiti in sede di valutazione collegiale contrasterebbero con la valutazione finale.
Inoltre viene censurata anche una presunta contraddittorietà estrinseca riguardo ai giudizi già precedentemente resi dal medesimo Organo di valutazione nei riguardi dello stesso ricorrente.
Infine ed in sintesi il ricorrente riferisce che il giudizio finale sarebbe gravato da un difetto di istruttoria nel momento in cui la Commissione non avrebbe analiticamente valutato le singole pubblicazioni presentate dal candidato.
Si è costituita, con memoria di stile, l’Avvocatura dello Stato per conto del MUR.
Si è costituita altresì l’Anvur chiedendo la propria estromissione dal giudizio.
Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2025, fissata per la trattazione nel merito del ricorso, la causa è stata introitata per la decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata l’estromissione dal giudizio dell’Anvur poiché il Prof. ON impugna esclusivamente gli atti adottati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), strettamente afferenti agli specifici ambiti di competenza del medesimo.
4. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
5. Giova brevemente tratteggiare la disciplina normativa delle abilitazioni scientifiche nazionali.
La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020, n. 4617).
In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016, n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l'abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A.
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all'allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;
b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale per la prima fascia “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”.
6. Nel caso di specie, la Commissione ha riconosciuto al candidato il possesso di otto titoli, ma con la maggioranza dei 4/5, ha conclusivamente valutato negativamente ritenendo che” Il dottor RT ON è ricercatore presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bari, settore disciplinare MAT/04 Il candidato è valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016 poiché raggiunge 3 su 3 valori soglia dal D.M. 589/2018. Il candidato presenta 15 pubblicazioni scientifiche ex art. 7 DM 120/2016, di cui n. 8 articoli su riviste internazionali, 1 su rivista nazionale, 5 in Atti di Convegni internazionali, 1 su un volume di carattere internazionale. 2 pubblicazioni sono a nome singolo. La commissione ritiene che il contributo del candidato alle pubblicazioni in collaborazione sia paritario rispetto agli altri autori. Le pubblicazioni sono nel complesso coerenti con le tematiche del settore concorsuale, in particolare con tematiche di Didattica della Matematica. Esse sono distribuite con buona continuità temporale dal 2017 al 2023. Le tematiche di ricerca sono varie e includono temi quali il ruolo della tecnologia, il ‘lesson study’ e la formazione insegnanti. Il rigore metodologico è in diverse pubblicazioni accettabile, mentre in altre, come ad esempio la numero 3, il taglio è prevalentemente descrittivo e i risultati non sono adeguatamente validati sul piano scientifico. La collocazione editoriale è in alcuni casi di buon livello (in particolare per la pubblicazione 1), in altri di livello più modesto (come ad esempio per la n°15). La produzione scientifica del candidato nel complesso non raggiunge livelli di rigore metodologico e originalità adeguati alla fascia per cui è presentata la domanda. Per le motivazioni di cui sopra, dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni ex art. 7 D.M. 120/2016, la commissione a maggioranza di 4 su 5 ritiene che il candidato non possieda la maturità scientifica richiesta nel settore concorsuale 01/A1 per le funzioni di professore di I fascia e, pertanto, sia NON IDONEO” (cfr. doc. n. 1).
7. Parte ricorrente sostiene l’illegittimità del giudizio di inidoneità al conseguimento dell’A.S.N. per difetto di motivazione del giudizio collegiale, contraddittorietà intrinseca tra giudizi individuali positivi e il giudizio collegiale negativo; contraddittorietà estrinseca del giudizio di non idoneità reso dalla Commissione all’esito del VI quadrimestre con quello espresso dalla stessa Commissione all’esito del II quadrimestre, carenza di istruttoria.
La censura è fondata.
Il Collegio ravvisa una palese contraddittorietà intrinseca tra le premesse del giudizio e l’esito finale sia nella valutazione collegiale che nei giudizi individuali.
Giova infatti rimarcare come, pur a fronte di valutazioni fondamentalmente positive rese in ordine a tutti i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui all’art. 4 del d.m. n. 120/2016, o comunque niente affatto negative, è disceso, del tutto illogicamente, il mancato conseguimento dell’ASN.
Come correttamente rilevato da parte ricorrente in ordine al criterio sub a) dell’art. 4, si legge nel giudizio collegiale: “Le pubblicazioni sono nel complesso coerenti con le tematiche del settore concorsuale, in particolare con tematiche di Didattica della Matematica”; per ON: “Le pubblicazioni sono nel complesso coerenti con le tematiche di Didattica della Matematica ricomprese nel settore concorsuale”; per D’NO “Gli argomenti affrontati sono inerenti alla didattica della matematica e, pertanto, pertinenti al settore concorsuale”; per AR RO “Le tematiche trattate riguardano in generale la didattica della matematica e sono pertanto coerenti con quelle caratterizzanti il settore concorsuale”; per AR PI UI “Le pubblicazioni sono nel complesso coerenti con le tematiche del settore concorsuale, in particolare con tematiche di Didattica della Matematica”; per EN “Le pubblicazioni sono nel complesso coerenti con le tematiche del settore concorsuale, in particolare con tematiche di Didattica della Matematica”.
Dunque, tutti i giudizi (tanto collegiali, quanto individuali) relativi al criterio in questione sono ampiamente positivi, riconoscendosi la piena coerenza delle pubblicazioni del ricorrente con il settore di riferimento.
In ordine al criterio sub b) dell’art. 4, relativo all’“apporto individuale nei lavori in collaborazione”, si legge nel giudizio collegiale: “La commissione ritiene che il contributo del candidato alle pubblicazioni in collaborazione sia paritario rispetto agli altri autori”.
Anche rispetto a tale criterio di valutazione, pertanto, la Commissione tutta si è pronunciata positivamente.
In ordine al criterio sub c) dell’art. 4, nell’ambito del giudizio collegiale si afferma che “Il rigore metodologico è in diverse pubblicazioni accettabile”; per ON: “Anche le metodologie utilizzate mostrano una crescita dal punto di vista del rigore e della varietà”; per AR RO: “La produzione scientifica del candidato, presenta alcuni elementi di originalità e innovatività”; per AR PI UI: la produzione scientifica del ricorrente presenta “alcuni elementi di interesse e spunti innovativi”; per EN: “ emerge dalle pubblicazioni una notevole maturita' scientifica e vastita' di interessi”. D’NO, invece, nulla dice sullo specifico punto.
Come si vede, dunque, la Commissione si è espressa positivamente anche sulla qualità della produzione scientifica presentata dal ricorrente, ritenendola accettabile e in crescita, nonchè caratterizzata da elementi di originalità e innovatività.
In ordine al criterio sub d) dell’art. 4: stando al giudizio collegiale “La collocazione editoriale è in alcuni casi di buon livello (in particolare per la pubblicazione 1), in altri di livello più modesto (come ad esempio per la n°15)” (ove, comunque, l’aggettivo “modesto” non implica alcuna valutazione negativa); per ON: “Le pubblicazioni hanno una collocazione editoriale varia, generalmente discreta, con una punta di eccellenza”; per D’NO “La collocazione editoriale non è omogenea, per alcune pubblicazioni è buona mentre in altri casi rimane di livello limitato” (ove, anche qui, il livello “limitato” è comunque un livello di rilievo); per AR RO la collocazione editoriale è “in alcuni casi di buon livello ma in generale mediocre senza dare conto delle ragioni di tale mediocrità”; per AR PI UI “La collocazione editoriale è in alcuni casi di buon livello (in particolare per la pubblicazione n°1), in altri di livello più modesto (come ad esempio la pubblicazione n°5)” (in ordine a simile giudizio vale quanto detto rispetto a quello collegiale); EN non si pronuncia a riguardo.
Anche rispetto al criterio de quo, dunque, inerente alla collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate, il giudizio espresso dai Commissari risulta, fondamentalmente, positivo.
In ordine al criterio sub e) dell’art. 4 si legge nel giudizio collegiale che le pubblicazioni presentate “sono distribuite con buona continuità temporale dal 2017 al 2023.”; per ON: “Le pubblicazioni sono … distribuite con buona continuità temporale dal 2017 al 2023”; per AR PI UI le pubblicazioni “sono distribuite con buona continuità temporale dal 2017 al 2023”; per EN, analogamente “sono distribuite con buona continuità temporale dal 2017 al 2023”; D’NO e AR RO, invece, non si esprimono sul punto.
Quindi anche l’elemento della continuità temporale della produzione scientifica è stato positivamente valutato dalla Commissione.
In ordine al criterio sub f) dell’art. 4, per ON: “Alcune idee sono originali ma non ancora pienamente sviluppate. Anche le metodologie utilizzate mostrano una crescita dal punto di vista del rigore e della varietà”, per EN il ricorrente possiede la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia per il settore concorsuale 01/A1, emergendo “dalle pubblicazioni una notevole maturita' scientifica e vastita' di interessi”; D’NO, al riguardo, non si esprime con ciò, dunque, non esternando alcuna valutazione negativa, mentre per AR RO “La produzione scientifica del candidato, presenta alcuni elementi di originalità e innovatività”, così come per AR PI UI, secondo cui la produzione del Prof. ON presenta “alcuni elementi di interesse e spunti innovativi”, denotando, per tali ragioni complessivamente considerate, una pacifica rilevanza all’interno del settore concorsuale di riferimento.
In sostanza, dunque, nel momento in cui la Commissione evidenzia in qualche modo l’originalità, l’innovatività e il rigore e varietà delle pubblicazioni del ricorrente, ammette comunque la sussistenza di un loro impatto nel settore di riferimento e nella comunità scientifica per cui a venire in evidenza è comunque un giudizio positivo o quantomeno un giudizio niente affatto negativo.
Ebbene, giudizi così positivi come quelli espressi dai singoli Commissari (o comunque non negativi) poi recepiti in sede di valutazione collegiale, stridono enormemente con una valutazione, come quella resa, secondo la quale la qualità della produzione scientifica non raggiunge livelli di rigore metodologico, e originalità adeguati.
Sulla scorta di quanto precede, il giudizio negativo sui criteri richiamati nel dispositivo da parte della Commissione non trova rispondenza nella valutazione compiuta sulle pubblicazioni nelle quali, come appena visto, sono utilizzate espressioni di apprezzamento e di riconoscimento della originalità, rigore metodologico, di completezza dei temi trattati e di innovatività.
Dello stesso tenore, come si è visto, i giudizi individuali ed in particolare il giudizio del Commissario ON che ritiene la produzione scientifica del Prof. ON coerente con le tematiche del settore concorsuale;
-paritaria, quanto ad apporto, con altri autori;
-pubblicata su riviste dal livello discreto, con una punta di eccellenza;
-buona sotto il profilo della continuità temporale;
-svariata quanto a tematiche analizzate;
-originale quanto a idee espresse.
Non si comprende dunque quali elementi o quali carenze siano state ritenute dalla Commissione indicatrici della mancanza dei requisiti di originalità e di rigore metodologico quando le stesse risultano abbinate ad altre caratteristiche e qualificazioni che depongono in senso contrario come espressamente riscontrabile nei giudizi relativi ai lavori del ricorrente.
E anche le definizioni critiche utilizzate, appaiono sporadiche e comunque contraddette dal tenore lusinghiero delle formulazioni che le precedono senza che questa contraddizione trovi una spiegazione logica e coerente nella motivazione.
La censura, pertanto, deve essere accolta.
Il ricorrente ha dedotto altresì che il giudizio di non abilitazione reso dalla Commissione nei suoi confronti sia affetto da contraddittorietà estrinseca, in relazione ai giudizi già precedentemente resi dal medesimo Organo di valutazione nei riguardi dello stesso ricorrente.
Riferisce che per ottenere l’abilitazione in II fascia, ha partecipato alla procedura di abilitazione già nel corso del II quadrimestre, all’esito della quale la Commissione, dopo aver analizzato l’Elenco dei titoli e pubblicazioni a tal fine presentate (doc. n. 12), ha espresso, a quell’epoca, all’unanimità, un giudizio di idoneità (doc. n. 13).
Nel corso del II quadrimestre, il ricorrente aveva presentato a fini valutativi le pubblicazioni di cui ai numeri 6 e 10 dell’elenco titoli (cfr. doc. n. 12).
Ebbene, rispetto a tali pubblicazioni, all’epoca, per ciò che concerne la relativa collocazione editoriale (dunque, il criterio di cui alla lett. d) dell’art. 4 del d.m. n. 120/2016), il Commissario AR RO si era espresso nel senso che “La collocazione editoriale è buona e in alcuni casi molto buona (6,10)”.
Simile giudizio cambia, però, nel corso del VI quadrimestre, ove pure il Prof. ON ripropone per la valutazione le stesse identiche pubblicazioni, questa volta ai nn. 10 e 12 del proprio “Elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche” (cfr. doc. n. 4)
Secondo lo stesso Commissario AR RO, infatti, “Anche la collocazione editoriale delle pubblicazioni è in generale mediocre e solo in alcuni casi di buon livello (1,7)”. Il buon livello della collocazione editoriale, dunque, viene riconosciuto in relazione ad altre pubblicazioni ma non relativamente alle n. 6 e n. 10 del II quadrimestre, corrispondenti alla n. 10 e n. 12 del VI quadrimestre) e il giudizio su un dato oggettivo, immutato, illogicamente passa, da collocazione editoriale “molto buona” (II quadrimestre) a collocazione “mediocre”.
La censura in parte qua è fondata.
Il ricorrente ripropone la stessa censura per il giudizio collegiale.
Infatti, nel giudizio collegiale qui impugnato, l’Organo di valutazione, con affermazione apodittica, avrebbe affermato che “Le tematiche di ricerca sono varie e includono temi quali il ruolo della tecnologia, il ‘lesson study’ e la formazione insegnanti. Il rigore metodologico è in diverse pubblicazioni accettabile, mentre in altre, come ad esempio la numero 3, il taglio è prevalentemente descrittivo e i risultati non sono adeguatamente validati sul piano scientifico … La produzione scientifica del candidato nel complesso non raggiunge livelli di rigore metodologico e originalità adeguati alla fascia per cui è presentata la domanda. Per le motivazioni di cui sopra, dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni ex art. 7 D.M. 120/2016, la commissione a maggioranza di 4 su 5 ritiene che il candidato non possieda la maturità scientifica richiesta nel settore concorsuale 01/A1 per le funzioni di professore di I fascia e, pertanto, sia NON IDONEO” (cfr. doc. n. 1).
Nel giudizio collegiale reso, invece, all’esito del II quadrimestre, era stato messo in evidenza che “Le tematiche di ricerca sono varie e spaziano da aspetti operativi legati all’e-teaching a questioni più teoriche. Un filone interessante è quello dell’utilizzo di tecniche di eye-tracking (pubblicazione n.6) per lo studio dei processi risolutivi messi in campo dagli allievi, anche in situazioni di advanced mathematical thinking. Sono inserite quindi in importanti filoni di ricerca, e sviluppate con numerose collaborazioni. La collocazione editoriale è in alcuni casi (in particolare per le pubblicazioni 6 e 10) molto buona. I risultati ottenuti sono significativi, ottenuti con buon rigore metodologico e in alcuni casi con metodologie innovative. Complessivamente la produzione scientifica può essere considerata buona in relazione al settore concorsuale” (cfr. doc. n. 13).
Il ricorrente deduce che le tematiche di ricerca (sempre le stesse, ovviamente) sono varie “inserite quindi in importanti filoni di ricerca, e sviluppate con numerose collaborazioni”, con conseguente intervenuto raggiungimento di risultati “significativi, ottenuti con buon rigore metodologico e in alcuni casi con metodologie innovative” (cfr. doc. n. 13); quindi, nel giudizio qui impugnato, gli stessi filoni di ricerca danno vita a pubblicazioni che, per contro, senza alcun tipo di reale motivazione addotta a supporto, non consentirebbero al Prof. ON di raggiungere “livelli di rigore metodologico e originalità adeguati alla fascia per cui è presentata la domanda” (cfr. doc. n. 1).
La censura in parte qua è infondata. Non sono confrontabili i giudizi della Commissione resi per due distinte fasce concorsuali che hanno due diverse finalità laddove per le funzioni di professore di prima fascia, va accertata la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. In buona sostanza un conto è la valutazione dell’impatto del filone di ricerca per la seconda fascia, un conto è la sua valutazione per la prima dove, non a caso, è richiesto che i risultati raggiunti siano tali da conferire una posizione riconosciuta anche nel panorama internazionale.
In conclusione, per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere pertanto accolto, dovendo essere il provvedimento impugnato annullato in parte qua, in relazione alla (sola) parte relativa alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’ abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di giorni 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza - dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
In considerazione dell’esito complessivo del giudizio e della particolare complessità, in punto di fatto e di diritto delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Ordina all'Amministrazione di rivalutare l'interessato entro novanta giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO