Articolo 1 della Legge 1 giugno 1991, n. 166
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2 giugno 1991
Art. 1. 1. Il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 , recante disposizioni urgenti in materia previdenziale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 novembre 1990, n. 338, e 28 gennaio 1991, n. 28 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del 2 aprile 1991.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 20 giugno 1991.
Entrata in vigore il 2 giugno 1991
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