Versione
2 giugno 1991
2 giugno 1991
Art. 1. 1. Il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 , recante disposizioni urgenti in materia previdenziale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 novembre 1990, n. 338, e 28 gennaio 1991, n. 28 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del 2 aprile 1991.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 20 giugno 1991.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 novembre 1990, n. 338, e 28 gennaio 1991, n. 28 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del 2 aprile 1991.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 20 giugno 1991.
Giurisprudenza • 15
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/1999, n. 4443Provvedimento: […] Si costituiva l'INPS, contestando la fondatezza della domanda ed eccependo in particolare l'inammissibilità della domanda di integrazione al minimo per intervenuta decadenza ex art. 1 legge n.166 del 1991. Il Pretore accoglieva la domanda quanto all'adeguamento della pensione ma con decorrenza dalla domanda e non per i ratei anteriori, dichiarando per questi ultimi la inammissibilità del ricorso.Leggi di più...
- nel caso di notifica ad ente munito di un proprio ufficio legale·
- termine breve per l'impugnazione·
- perdurante necessità della notifica della sentenza al procuratore "ad litem"·
- controversie·
- decorrenza·
- procedimento·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- impugnazioni in generale·
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