Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, viste le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate da parte appellante e preso atto che, nonostante la regolarità delle comunicazioni, non risultano depositate note scritte per l'appellato, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281- sexies – 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 1501 R.G.A.C. per l'anno 2017
TRA
, P.I. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'avv. Pasqualina Ethel Fiorino del foro di
Cosenza, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cosenza, C.so Fer rara n. 23, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
Parte appellante
CONTRO
, C.F. rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Marcello Rubino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme C.so
Giovanni Nicotera n. 137, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Parte appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 619/2017 depositata in data 19.05.2017, non notificata provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte appellante nelle note scritte depositate telematicamente ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza indicata Parte_2 in epigrafe con la quale il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha accolto l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. 03020160002390778000 per Controparte_1
1
In particolare, parte appellante, premesso che ha proposto opposizione Controparte_1 avverso la cartella di pagamento indicata deducendo la nullità della notifica eseguita a mezzo
PEC, l'illegittima maggiorazione sulla sanzione principale e l'intervenuta decadenza e premesso di essersi costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle doglianze concernenti il merito della pretesa creditoria, oltre che l'infondatezza dell'opposizione, ha impugnato la sentenza di primo grado per avere il giudice di pace accolto l'opposizione ritendo invalida la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC.
Parte appellante, a fondamento dell'appello, ha dedotto la validità della notifica della cartella di pagamento, che sarebbe stata correttamente eseguita mediante invio all'indirizzo PEC dell'opponente, iscritto all'albo degli ingegneri di Catanzaro, estratto dal registro INIPEC, nel pieno rispetto della normativa di riferimento. Ha altresì contestato la sentenza di primo grado per avere il giudice di pace disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione pass iva e la propria richiesta di chiamata in giudizio della Prefettura di Cosenza e di , Controparte_2 quali enti impositori, legittimati passivamente in relazione alle censure inerenti al merito della pretesa creditoria.
Parte appellante ha quindi chiesto, in accoglimento dei motivi di appello, la riforma della sentenza impugnata, con rigetto dell'opposizione e, in subordine, con condanna degli enti impositori, previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi, a tenere indenne l'agente della riscossione dalle conseguenze negative derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2. Si è costituito in giudizio l'appellato , variamente argomentando per Controparte_1
l'infondatezza dell'appello e deducendo, quanto al vizio di notifica a mezzo PEC, che nel caso di specie è stata trasmessa al medesimo non l'originale della comunicazione ma una copia informatica, priva di attestazione di conformità e di sottoscrizione con firma digitale e, in ogni caso, l'illegittimità della notifica poiché eseguita all'indirizzo PEC professionale e senza consenso del contribuente, necessario in considerazione della natura personale dei crediti. Ha altresì dedotto la legittimazione passiva del concessionario di riscossione e l'insussistenza di un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, richiamando, al riguardo, giurisprudenza, anche di legittimità. L'appellato ha quindi chiesto il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata a e con vittoria di spese di lite.
2 3. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo, con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. del 10.01.2025, lo scrivente giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha fissato successiva udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata per il 22.04.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa nei termini seguenti.
4. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'appellante e la correlata questione relativa al difetto di integrità del contraddittorio in primo grado nei confronti degli enti impositori, dovendosi al riguardo evidenziare che il difetto di contraddittorio, nei casi di litisconsorzio necessario, può essere rilevato dal giudice – per consolidato principio espresso in giurisprudenza di legittimità - anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
Ciò premesso, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, la giurisprudenza di legittimità ha distinto – ai fini dell'inquadramento del litisconsorzio tra Ente della riscossione ed Ente impositore - tra opposizioni esecutive (proposte tanto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., quanto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ed opposizioni c.d. recuperatorie (proposte ex art. 7 D.lgs.
150/2011).
Nel primo caso, e cioè, in caso di opposizioni esecutive proposte ai sensi degli artt. 615 e 617
c.p.c. e non anche quindi recuperatorie, la Corte di Cassazione ha statuito che “l'unico legittimato passivo è l'agente della riscossione, anche per le questioni che riguardino il diritto di procedere ad esecuzione forzata;
la pronuncia, in tal caso, farà stato anche per
l'ente creditore, nei rapporti con il debitore esecutato, salvo il diritto dell'agente della riscossione di avvalersi della facoltà di chiamare in causa l'ente creditore, ai sensi dell'art.
39 del decreto legislativo Lgs. n. 112 del 1999, per rendergli opponibile la decisione ad ogni effetto, tra cui quello di evitare eventuali azioni di rivalsa” (Cass. sez. 3, ord. 36505 del
2023).
Nel secondo caso, la Corte di Cassazione ha invece affermato a più riprese la sussistenza del litisconsorzio necessario tra Ente impositore ed Ente della riscossione (cfr., Cass. sez. 3, ord.
n. 11661 del 30.04.2024; Cass. SS.UU. n. 7514 del 2022; Cass. sez. 6, ord. n. 15900 del
26.06.2017). In particolare, la Suprema Corte, nella citata pronuncia n. 36505 del 2023, ha avuto modo di chiarire che “Tale litisconsorzio sussiste, al più, con riguardo alle opposizioni
3 cd. recuperatorie, quelle, cioè, con le quali si contesti «una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione», che vanno proposte «ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c.»” (si veda, in proposito, Cass., Sez. Un, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017,
Rv. 645323 – 01 e successive conformi). Con tali opposizioni (cd. recuperatorie) si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legittimato passivo è esclusivamente l'agente della riscossione, anche se quest'ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti.
La suddetta impostazione risulta da tempo univocamente affermata e, di recente ribadita dalla
Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023, in cui si precisa che sussiste il litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione, facendo riferimento proprio alle opposizioni a cartella di pagamento di natura cd. recuperatoria relative a crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, cioè ai casi in cui sia dedotta, a base dell'opposizione avverso la cartella di pagamento, la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione amministrativa, ma al tempo stesso ribadendo che il principio generale, nella materia, è quello dettato dall'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, da applicarsi sempre, pertanto, in caso di opposizioni esecutive regolarmente proposte ai sensi degli artt. 615 e ss. c.p.c., cioè di opposizioni non aventi carattere cd. recuperatorio e ciò anche in caso di riscossione di crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada).
Orbene, nel caso di specie, l'odierna appellante ha proposto, in primo grado, un'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c., senza contestare il difetto di notifica degli atti presupposti all'impugnata cartella di pagamento. L'opposizione proposta, dunque, non si configura come opposizione cd. recuperatoria, risultando formulate censure relative unicamente alla notifica della cartella o comunque a vizi successivi alla formazione del ruolo.
Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie sussiste la legittimazione passiva di
[...]
in relazione a tutte le censure formulate dall'opponente e la mancata chiamata in Parte_2
4 causa dell'ente impositore, non ricorrendo nel caso di specie un litisconsorzio necessario, esclude la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio.
Ciò posto, nel merito, l'appello è fondato.
La Corte di Cassazione si è più volte e recentemente pronunciata sulla validità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC con allegato in formato .pdf, privo della firma digitale. Nello specifico, la Suprema Corte ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente allegando al messaggio PEC sia un documento informatico, duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia una copia per immagini su supporto informatico di un documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"). Infatti, non vi è nell'ordinamento giuridico alcuna norma di legge che impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall' CP_3
tramite PEC, debba essere poi sottoscritta con firma digitale. La mancanza della
[...]
sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana. L'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione. Pertanto, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, inviata tramite PEC, non rende inesistente la notificazione. Infatti, l'esistenza dell'atto non dipende dall'apposizione di una sottoscrizione, ma dal fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, nonché dalla conformità dello stesso al modello approvato con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 25 del D.p.r. n. 602 del 1973 (a titolo esemplificativo, da ultimo,
Cass. n. 28852/2023).
Quanto, poi, alla questione relativa alla validità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista, giova osservare che la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la
5 ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio per ogni singolo atto (Cass. Civ., sez. I, del 06.05.2024, n. 12134 e Cass. civ. sez. I, del 22.01.2025, n. 1615 che ha ribadito che: “L'indirizzo risultante dal registro INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti), attivato con riferimento ad una determinata attività, può comunque essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, a norma della l. n. 53/94, art.
3-bis, comma 1, dal momento che nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo PEC, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto”).
Alla luce di quanto esposto, dunque, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la cartella di pagamento risulta nel caso di specie notificata validamente all'indirizzo
PEC dell'appellato e, pertanto, l'appello deve essere accolto.
Deve a questo punto procedersi all'esame degli ulteriori motivi di opposizione formulati dall'odierno appellato nel primo grado di giudizio.
Preliminarmente, stante la validità della notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data
28.10.2016, non risulta maturata alcuna decadenza dall'azione di riscossione, con conseguente infondatezza dell'eccezione formulata dall'opponente sull'assunto della nullità o inesistenza della notifica eseguita a mezzo PEC.
Quanto alla questione relativa alla trasparenza sul calcolo degli interessi applicati e dei relativi criteri adottati, come chiarito dalla Corte di Cassazione “Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di 9 motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la
6 specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo” ( Cass.
Sez. Un. 14 luglio 2022, n. 22281).
Nel caso di specie, la cartella di pagamento soddisfa pienamente l'obbligo di motivazione e trasparenza, posto che riporta i dettagli degli addebiti, specificando gli importi dovuti a titolo di oneri di riscossione, distinguendo il quantum dovuto in caso di pagamento “entro la scadenza” e “oltre la scadenza”, con la precisazione dell'eventuale aggiunta degli interessi di mora, di cui è specificata la decorrenza. Inoltre, nella sezione “Informazioni utili” risultano specificate le misure percentuali degli oneri di riscossione ed è indicato il riferimento normativo ed i criteri di calcolo degli interessi di mora. La doglianza dell'opponente è pertanto infondata.
Quanto infine, all'eccepita illegittima applicazione delle maggiorazioni sugli interessi e sulle sanzioni ex art. 27 L. 289/81, che a parere dell'opponente non sarebbero applicabili al caso di specie, occorre evidenziare che, in merito ai rapporti tra l'art. 203 C.d.S., comma 3 e l'art. 27 della L. n. 689 del 1981, in passato le interpretazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità hanno dato luogo ad un contrasto di orientamenti, sorto sulla base di sentenze di contenuto opposto pronunciate dalla Corte di Cassazione (n. 3701 del 2007 e n. 22100 del 2007).
L'orientamento che ha sostenuto l'inapplicabilità delle maggiorazioni di cui al citato art. 27 della legge n. 689/1981 alle violazioni delle norme sulla circolazione stradale si fondava sul rilievo: a) che l'art. 203 C.d.S. prevede - per il caso di mancato pagamento in misura ridotta nei termini previsti - che il verbale costituisca titolo esecutivo per una somma pari alla metà del minimo edittale e non anche per gli aumenti semestrali del 10%; b) che la norma prevede un'autonoma sanzione per il ritardo nel pagamento e deroga, pertanto, in quanto norma speciale, a quanto previsto dall'art. 27 l. 689/1981. Si è quindi affermato che alle sanzioni per violazione del codice della strada si applicasse l'art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga all'art 27 della L. n. 689/81, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza - ingiunzione, prevede l'iscrizione a ruolo nei limiti della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%.
Il richiamato orientamento giurisprudenziale è stato tuttavia superato dalla successiva giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato che: "In materia di sanzioni amministrative
(nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art.
27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione
7 principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva" (Cass. civ. nn. 1884 del 2016 e 21597 del 2016).
La Corte di Cassazione ha evidenziato che “(…) la lettera dell'art. 206 C.d.S., comma primo per il quale "se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'articolo 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689"), potrebbe indurre a ritenere che il rinvio all'art. 27 si riferisca esclusivamente alle modalità di riscossione mediante ruoli, non anche agli importi da iscrivere a ruolo, che resterebbero perciò disciplinati dall'art. 203,
C.d.S., comma 3. Vi sono però dati interpretativi di sistema che inducono a ritenere che il rinvio sia fatto alla norma nella sua interezza: in primo luogo, la mancata limitazione del rinvio ad uno, o più, dei diversi commi di cui l'art. 27 si compone;
in secondo luogo, il testo dell'art. 203 C.d.S., comma 3 (per il quale "qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della l. 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento"), che mentre contiene una deroga espressa all'art. 17 della l. n.
689 del 1981, non altrettanto prevede rispetto all'art. 27, comma sesto, della medesima legge;
in terzo luogo, infine, la funzione che quest'ultima norma attribuisce alla sanzione aggiuntiva, vale a dire quella di assorbimento degli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti (questa funzione è coerente con l'intero sistema di irrogazione e di riscossione delle sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada, poiché gli interessi sono esclusi dalla previsione dell'art. 203 c.d.s. e non vi è alcuna norma apposita che ne regoli la riscossione in difformità da quanto previsto dall'art. 27)" (cfr. Cass., Sez. II,
06.07.2018, n. 17901).
Alla luce delle esposte considerazioni, la Suprema Corte ha quindi concluso che in materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto
8 per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.
Pertanto, alla luce del richiamato e ormai univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, la tesi richiamata dall'opponente, secondo cui le maggiorazioni di cui all'art. 27 L.
689/81, nel caso di specie, non sarebbero applicabili è priva di pregio. Alla stregua del principio di diritto sopra riportato, infatti, si deve ritenere corretta l'applicazione delle maggiorazioni per le quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 27 della L. n.
689 del 1981.
Alla luce di tutto quanto esposto, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione proposta dall'odierno appellato in relazione alla cartella di pagamento n. 03020160002390778000 deve essere rigettata.
5. Quanto alle spese di lite, i contrasti nella giurisprudenza di merito e di legittimità in relazione alle questioni sottese alla decisione della presente controversia, tenuto conto della data di introduzione del giudizio di primo grado, ne giustificano l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in funzione di giudice di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da e in Parte_2 riforma la sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
in relazione alla Cartella di pagamento n. 03020160002390778000 ;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Lamezia Terme, 23 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
9 10