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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/10/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta:
Dott. Federica Abiuso - presidente rel.-
Dott. Nicola Del Vecchio - giudice-
Dott. Marco Pesoli - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3316/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PISTONE DANIELA (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
Studio del proprio difensore, sito in CORSO DANTE 28 ACQUI TERME;
e da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. FILIACI Parte_2 C.F._3
SC (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio C.F._4 difensore, sito in VICOLO MARCHI, 9 OM D'ZZ ;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “ Ciascuna parte continuerà a vivere presso la propria residenza;
Le figlie minori e resteranno affidate in via Persona_1 Persona_2 condivisa ad entrambi i genitori. risiederà stabilmente presso il padre in Acqui Terme, Persona_1
Via Gramsci n. 3 ove prenderà la residenza, come da sua esplicita richiesta. La Sig.ra con Pt_2 la sottoscrizione del presente ricorso, autorizza il Sig. a spostare la residenza della figlia Pt_1 in Acqui Terme, Via Gramsci n. 3, ed a fare quanto necessario a tale fine, nonché a richiedere Per_1 per la carta d'identità valida per l'espatrio. manterrà la residenza presso la Per_1 Persona_2
1 madre in Canaro (RO). Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, della volontà e delle aspirazioni delle minori;
la potestà genitoriale sarà esercitata separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione dal genitore quando avrà con sé ciascuna figlia. In ragione della distanza che separa le figlie ed i genitori, si stabilisce che le facoltà di visita siano organizzate in modo che le due sorelle soggiornino insieme nello stesso periodo presso ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza durante le ferie estive e le vacanze natalizie, in particolare: le festività Natalizie verranno suddivise al 50% dalle minori con ciascun genitore, un anno compreso il Natale ed un anno compreso il Capodanno. Quest'anno la prima settimana comprendente il Natale verrà trascorsa dalle figlie con il padre, e la seconda, comprendente Capodanno, sino al 06 gennaio 2026 verrà trascorsa dalle figlie con la madre. Le festività Pasquali ad anni alterni. Il genitore che avrà avuto le minori a Natale non le terrà a Pasqua
e viceversa. Il periodo pasquale verrà trascorso presso un solo genitore (considerati i pochi giorni di vacanza concessi dalla scuola in tale periodo). Solo e nel caso in cui le festività pasquali superino la settimana, il periodo verrà diviso al 50% presso ciascun genitore, sempre seguendo il criterio dell'alternanza. Le vacanze estive verranno concordate in via anticipata, preferibilmente nel mese di giugno, e coordinate secondo la disponibilità di ciascun genitore, in ogni caso non meno di una settimana con ciascun genitore. Le parti si impegnano a che il calendario delle visite sia mantenuto anche in caso di malattia e/o infortunio delle figlie, nel preminente rispetto dell'interesse delle medesime alla bigenitorialità e nel rispetto, comunque, delle condizioni di salute delle figlie. Per gli spostamenti: per la minore provvederà il papà, acquistando sia il biglietto del mezzo di Per_1 trasporto che scegliendo la tipologia di viaggio, comunicandolo preventivamente (almeno quindici giorni prima dell'arrivo a destinazione al fine di organizzare l'accoglienza presso la stazione scelta); per la minore provvederà la mamma, determinando la tratta ed il mezzo di spostamento ed Per_2 acquistando il relativo biglietto (almeno quindici giorni prima dell'arrivo a destinazione al fine di organizzare l'accoglienza presso la stazione scelta). Ciascun genitore procederà alla scelta della tratta e del mezzo secondo il principio di buona fede ed in modo di agevolare il più possibile l'altro genitore;
In ragione del fatto che ciascun genitore avrà con sé una delle figlie, provvederà al suo mantenimento, occupandosi delle spese sia ordinarie che straordinarie. In ogni caso, in considerazione del diverso reddito personale, il sig. si impegna a versare alla sig.ra Parte_1
un contributo di 100,00 euro mensili per il mantenimento di già dal mese di settembre Pt_2 Per_2
2025. Somma soggetta a rivalutazione ISTAT che verrà versata entro il giorno 15 di ogni mese sul c.c. corrente intestato alla sig.ra identificato da IBAN: [...]. Pt_2
Per questa ragione si stabilisce che il Sig. revocherà al proprio datore di lavoro, Parte_1
2 con autorizzazione espressa da parte della sig.ra , immediatamente dopo la sottoscrizione del Pt_2 presente ricorso e comunque a partire dal mese di ottobre 2025, l'ordine di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento per le figlie pari ad € 300,00 mensili, previsto con il provvedimento del Tribunale di Acqui Terme. Gli Assegni Unici e qualsiasi emolumento spettante alle figlie verranno percepiti interamente dal genitore presso il quale risiedono, e comunque a partire dal 01/10/2025. A tal proposito il sig. si impegna per tutti gli incombenti necessari (cambio di residenza, Parte_1 attestazione ISEE, domanda INPS) affinché l'assegno di venga percepito direttamente dallo Per_1 stesso, già dal mese di ottobre. i. La Sig.ra si impegna a restituire al Sig. l'assegno Pt_2 Pt_1 di mantenimento per le figlie, corrisposto direttamente dal datore di lavoro del sig. già Parte_1 dal mese di settembre, somma pari a 300,00 euro, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
nonché i successivi assegni di € 300,00 mensili sino alla revoca del pagamento diretto da parte del datore di lavoro, e ciò entro giorni 5 dal loro percepimento alle coordinate che verranno all'uopo indicate. j) Il Sig. autorizza la Sig.ra a sottoscrivere Parte_1 Pt_2 tutti gli avvisi scolastici (es. gite, aggiornamenti, ecc.) relativi ad la Sig.ra autorizza Per_2 Pt_2 il Sig. a sottoscrivere tutti gli avvisi scolastici (es. gite, aggiornamenti, ecc.) relativi Parte_1 ad entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a tenersi costantemente e tempe- Per_1 stivamente aggiornati in ordine ai predetti avvisi ed a tutto ciò che riguarda le figlie, a tal fine si impegnano reciprocamente a fornire la password di accesso al registro informatico della scuola. k)
Il cane Golden Retriver 'Dante', regalato dalla madre ad ed intestato alla sig.ra Per_1 Pt_2 stante l'impossibilità di intestarlo alla minore, verrà ceduto al sig. , che si impegna Parte_1 al versamento della somma di 500,00 euro per la cessione entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. La Sig.ra con la sottoscrizione del presente ricorso, autorizza il Sig. Pt_2
ad intestare a sé il cane. Il sig. accetta e si impegna alla registrazione Parte_1 Parte_1 di 'Dante' presso l'anagrafe canina della ULSS di competenza, impegnandosi anche alla stipula di una assicurazione per l'animale, necessaria per gli spostamenti del cane sui mezzi pubblici. Per_1 provvederà a preleverà tutti i propri abiti ed effetti personali entro il periodo natalizio del corrente anno (o altro scelto dalla minore); in tale occasione il Sig. consegnerà alla Sig.ra il Pt_1 Pt_2 telefono e la scheda in uso ad ma di proprietà del marito della Sig.ra La Sig.ra Per_1 Pt_2 potrà comunque prelevare il telefono e la scheda di proprietà del suo attuale marito quando Pt_2 vorrà, o potrà pagare le spese di spedizione in modo che il Sig. possa inviarglielo. Le spese Pt_1 legali per il presente accordo restano a carico di ciascuna parte, la quale provvederà al pagamento del proprio legale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 15/10/2025,
[...]
hanno adito l'intestato Tribunale affinché recepisca le Parte_1 Parte_2 modifiche alla regolamentazione della responsabilità genitoriale contenute nel decreto del tribunale di Acqui Terme del 13.6.2012, consensualmente convenute dai ricorrenti, inerenti le figlie
[...]
nata il [...] e , nata il [...], generate Persona_1 Persona_2 durante la convivenza.
Il decreto citato disponeva l'affidamento condiviso delle minori, che le stesse convivessero con la madre in Acqui Terme, disponeva in ordine alle facoltà di visita e, a carico del Sig. un assegno Pt_1 mensile di € 300,00 quale corrispettivo per il mantenimento delle minori.
A modifica dell'indicato provvedimento i ricorrenti hanno formulato le sopra riportate conclusioni.
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che il
è titolare di un reddito mensile di euro 1.800,00 circa, mentre la di euro Parte_1 Pt_2
1.300,00 circa.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto del 17.10.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, affinchè riferisca in camera di consiglio ovvero disponga la comparizione delle parti in caso di richiesta congiunta o necessità di chiarimenti.
Nel merito si osserva quanto segue.
Si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c.
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire alle figlie un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 3316/2025 R.G.V.G. promossa da
[...]
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2
a modifica di quanto stabilito nel decreto del tribunale di Acqui Terme del 13.06.2012, così provvede:
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 21.10.2025
LA PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Federica Abiuso
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