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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/07/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1544/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1544/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/01/1941, rappresentato e difeso dall'Avv. MARGHERITA BRUSAFERRI
RICORRENTE contro
(C.F. , nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
03/07/1982, di fatto irreperibile
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da conclusioni rassegnate in atti e all'udienza del 19/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso, ritualmente notificato in data 13/03/2025, l ricorrente, Parte_2 Pt_1
premesso di aver contratto matrimonio civile in Ecuador in data 22/05/2007 con
[...]
e che dalla loro unione non sono nati figli, chiedeva al Tribunale di Controparte_1
pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile, senza nulla disporre. pagina 1 di 2 All'udienza ex art. 473.bis.21 c.p.c. il Giudice, considerato che parte resistente, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c., senza emettere ulteriori provvedimenti provvisori in assenza di prole da tutelare e di istanze di carattere economico. Il Giudice invitava quindi il procuratore a procedere alla discussione orale della causa, rimettendo la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in Camera di consiglio.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, stante altresì il contegno processuale tenuto dalla parte resistente che, seppur destinataria di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra , e Pt_1 Parte_1
in Ecuador in data 22/05/2007 (trascritto nei Registri dello Controparte_1
Stato civile del Comune di Olmo Al Brembo anno 2007, atto n. 2, parte II, serie C)
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OLMO AL BREMBO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) NULLA per le spese.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Presidente est.
Raffaella Cimminiello
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1544/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/01/1941, rappresentato e difeso dall'Avv. MARGHERITA BRUSAFERRI
RICORRENTE contro
(C.F. , nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
03/07/1982, di fatto irreperibile
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da conclusioni rassegnate in atti e all'udienza del 19/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso, ritualmente notificato in data 13/03/2025, l ricorrente, Parte_2 Pt_1
premesso di aver contratto matrimonio civile in Ecuador in data 22/05/2007 con
[...]
e che dalla loro unione non sono nati figli, chiedeva al Tribunale di Controparte_1
pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile, senza nulla disporre. pagina 1 di 2 All'udienza ex art. 473.bis.21 c.p.c. il Giudice, considerato che parte resistente, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c., senza emettere ulteriori provvedimenti provvisori in assenza di prole da tutelare e di istanze di carattere economico. Il Giudice invitava quindi il procuratore a procedere alla discussione orale della causa, rimettendo la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in Camera di consiglio.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, stante altresì il contegno processuale tenuto dalla parte resistente che, seppur destinataria di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra , e Pt_1 Parte_1
in Ecuador in data 22/05/2007 (trascritto nei Registri dello Controparte_1
Stato civile del Comune di Olmo Al Brembo anno 2007, atto n. 2, parte II, serie C)
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OLMO AL BREMBO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) NULLA per le spese.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Presidente est.
Raffaella Cimminiello
pagina 2 di 2