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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/06/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Sezione civile
Proc.n. 658/2023 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
), residente a [...]
n. 4, ed elettivamente domiciliata in Scicli, Via G. Marconi n.7, presso lo studio dell'Avv. Francesco Riccotti, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'opposizione
OPPONENTE
CONTRO
(c.f: ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
06/07/1983, ivi residente in c.da Conservatore, elettivamente domiciliata a
Ragusa, in viale Ten. Lena n. 14, presso lo studio dell'Avv. Carlo Giaquinta, che la rappresenta e difende giusta procura stesa in calce alla comparsa costitutiva
OPPOSTA 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1767/2022 (proc. n. 3892/2022 R.G.), reso dal Tribunale di Ragusa il 15.12.2022, notificato il 3.1.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento immediato della somma complessiva di €. 6.650,00, oltre alle spese del procedimento monitorio. Chiedeva l'opponente “Ritenere e dichiarare che nulla deve a Parte_1 CP_1 per il chirografo costituto dal foglio dell'assegno prodotto in atti. Con
[...] ogni pronuncia inerente e conseguenziale. Con vittoria di spese”.
Si costituiva la quale chiedeva rigettarsi la proposta CP_1 opposizione e confermarsi il decreto opposto, in virtù delle motivazioni di cui alla comparsa responsiva.
Ciò premesso, l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, a prescindere dall'utilizzabilità o meno della dichiarazione di riconoscimento di debito prodotta dall'opposta in allegato alla propria comparsa costitutiva, essendo stata disconosciuta la firma da parte della
, ma non anche il contenuto della stessa – mentre nessuna istanza di Pt_1 verificazione è stata proposta dalla controparte –, il credito vantato dalla deve intendersi comunque fondato sull'assegno bancario del CP_1
30.07.2021, tratto sulla BAPR, a firma della medesima, la quale non ha Pt_1 disconosciuto la sottoscrizione ad essa riconducibile, né ha contestato la conformità della copia del titolo all'originale, non imputando neppure il pagamento ivi indicato ad altro rapporto eventualmente intercorrente tra le parti. 4
Nessun dubbio, pertanto, sembra sussistere sulla valenza di tale titolo, laddove non gli si voglia riconoscere valenza di mezzo di pagamento, quale promessa di pagamento, la quale determina l'inversione dell'onere probatorio, stante la presunzione di sussistenza del sottostante rapporto causale, gravando sull'emittente di contro l'onere di provare l'eventuale inesistenza, o fatti impeditivi o estintivi del credito, cosa non avvenuta nel caso di specie.
L'assegno bancario privo di data è un titolo nullo e, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, deve essere considerato una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 cod. civ., implicando di conseguenza, solo una presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (cfr. Cass. Sez.
2. N. 4368/1995).
“La Corte di Appello …ha motivato nel senso di ritenere nullo l'eventuale accordo fideiussorio con conseguente qualificazione dell'assegno bancario azionato quale promessa di pagamento dell'emittente in favore del prenditore. Tale accertamento suffragato dalla giurisprudenza di questa Corte comporta che l'accordo fideiussorio concretantesi nella emissione di un assegno in bianco o postdatato consegnato a garanzia di un debito da restituirsi al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c.” (cfr. Corte di Cassazione, n. 25599/2024).
La sentenza in esame si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia di assegni emessi con funzione di garanzia. In particolare, viene richiamata la sentenza n. 10710/2016, che ha stabilito il principio secondo cui l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, utilizzato per realizzare un fine di garanzia, è contraria alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 (Legge assegni). 5
Tali norme prescrivono che l'assegno bancario contenga la data di emissione e sia pagabile a vista, caratteristiche incompatibili con l'utilizzo dell'assegno come strumento di garanzia. La Corte ha ritenuto che tale pratica dia luogo a un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c.
Inoltre, la sentenza fa riferimento all'art. 1988 c.c., che disciplina la promessa di pagamento. Secondo questa norma, la promessa di pagamento dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria.
Ne consegue che deve presumersi il rapporto causale sotteso all'emissione dell'assegno de quo, in difetto di prova, gravante come detto sull'opponente, dell'inesistenza, invalidità o di altri fatti impeditivi o estintivi dell'invocato credito.
L'opposizione in esame andrà pertanto rigettata, con integrale conferma del decreto de quo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa rigetta l'opposizione, presentata da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1767/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa il 20.12.2022, nell'ambito del procedimento n. 3892/2022 R.G., e per l'effetto conferma il decreto citato. 6
Condanna l'opponente a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte, , da liquidarsi in euro 1.600,00 a titolo di CP_1 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione dell'opposta al Gratuito Patrocinio.
Così deciso, in Ragusa il 13 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo