Decreto cautelare 28 settembre 2023
Ordinanza cautelare 28 ottobre 2023
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 14/07/2025, n. 13815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13815 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13815/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12556/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12556 del 2023, proposto da NA ET, EV NO, HI NE, RE TT, NO AM LL, MA PI RR, EG ME, LE CO, IC HE TA, GA Di RO, EA RT, IC RB, RT Di PA, EP ER, AR NI, EL EN, SA NI De EO, EM SS, DR ER, EN AL, MAnna IN, AR VI, AT LM TI, AN GA, AD LA LI, TA IC, KL AP, RA HE, RT De TA, EO IO RA e HI EF, rappresentati e difesi dall’avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università degli Studi di Ferrara, Università della Calabria, Università degli Studi di Catanzaro “ Magna Graecia ”, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Salerno, Università del Salento, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Bologna “ Alma Mater Studiorum ”, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Chieti e Pescara “G. D’Annunzio”, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Padova, Università del Piemonte Orientale, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di Milano “Bicocca”, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Perugia, Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi dell’Insubria, Università degli Studi dell’Aquila e Università degli Studi di Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – Cisia, rappresentato e difeso dagli avvocati RO Terracciano e Laura Albano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato RO Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, 101.
nei confronti
MA OR CI, NI RA e TO NÀ, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
1) della graduatoria unica nazionale di merito degli ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2023/2024, pubblicata il 5 settembre 2023 all’interno dell’area riservata del sito www.cisiaonline.it, in cui i ricorrenti risultano collocati oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso, e del relativo decreto di approvazione della detta graduatoria;
2) dell’esito delle c.d. prove TOLC – MED resi noti il 28.07.2023 utili per la formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2023/2024;
3) degli attestati dei risultati TOLC 2023/24, nonché dei riepiloghi analitici di punteggio disponibili sull’area personale CISIA di ogni ricorrente;
4) degli scorrimenti di graduatoria pubblicati con le stesse modalità il 13 e il 20 settembre 2023;
5) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi:
a) il DM n. 1107 del 24.09.2022 unitamente ai relativi allegati, in ogni sua parte considerata lesiva per gli interessi dei ricorrenti;
b) la Convenzione del 14 marzo 2022 n. 7427 tra il Ministero dell’università e della ricerca e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, in ogni parte di interesse e ove considerata lesiva;
c) la nota prot. n. 2574 del 18 febbraio 2022 con la quale il Ministro dell’università e della ricerca autorizza i competenti organi di gestione amministrativa a porre in essere le attività necessarie alla realizzazione dei tolc, in via eventuale in ogni parte di interesse;
d) ogni altro atto richiamato nel DM n. 1107 – 2022 sebbene non conosciuto;
e) le linee-guida, i protocolli e i verbali inerenti all’individuazione delle misure a sostengo dei candidati DSA per lo svolgimento dei test adottate in sede ministeriale e/o dagli atenei resistenti;
f) ove esistenti e per quanto di ragione, i verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula in cui si sono svolte le prove;
g) ove esistenti e per quanto di ragione, i verbali di correzione delle prove svolte dai ricorrenti;
h) i verbali/atti riguardanti la sottoposizione dei quesiti nel TOLC di luglio 2023;
i) i verbali/atti/istruzioni fornite, qualora esistenti, nelle diverse aule riguardanti le modalità di svolgimento del TOLC, ivi comprese le disposizioni sulle tempistiche per effettuare la prova;
l) i verbali/atti, ove esistenti, relativi alle modalità d’estrazione copia dei compiti svolti dai candidati;
e per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al corso di laurea in questione per l’a.a. 2023/2024 nella sede di prima scelta o, in subordine, presso le altre sedi disponibili;
nonché per l’accertamento dell’illegittimità della procedura selettiva e dei relativi esiti per come concepiti;
in subordine, per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a ripetere il test secondo canoni di equità e giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – Cisia, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dell’Università degli Studi di Firenze, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, dell’Università degli Studi di Ferrara, dell’Università della Calabria, dell’Università degli Studi di Catanzaro “ Magna Graecia ”, dell’Università degli Studi di Messina, dell’Università degli Studi di Bari, dell’Università degli Studi di Cagliari, dell’Università degli Studi di Salerno, dell’Università del Salento, dell’Università degli Studi di Palermo, dell’Università degli Studi di Catania, dell’Università degli Studi di Pisa, dell’Università degli Studi di Bologna “ Alma Mater Studiorum ”, dell’Università degli Studi di Siena, dell’Università degli Studi di Chieti e Pescara “G. D’Annunzio”, dell’Università degli Studi di Genova, dell’Università degli Studi di Foggia, dell’Università degli Studi del Molise, dell’Università degli Studi di Torino, dell’Università degli Studi di Pavia, dell’Università degli Studi di Padova, dell’Università del Piemonte Orientale, dell’Università degli Studi di Brescia, dell’Università degli Studi di Udine, dell’Università degli Studi di Verona, dell’Università degli Studi di Milano “Bicocca”, dell’Università degli Studi della Basilicata, dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dell’Università degli Studi di Parma, dell’Università degli Studi di Perugia, dell’Università Politecnica delle Marche, dell’Università degli Studi di Sassari, dell’Università degli Studi di Trento, dell’Università degli Studi di Trieste, dell’Università degli Studi dell’Insubria, dell’Università degli Studi dell’Aquila e dell’Università degli Studi di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno preso parte, nel corso dell’anno 2023, alla procedura selettiva per l’ammissione al corso di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, svoltasi per la prima volta mediante l’utilizzo del test online CISIA (TOLC) come modalità di selezione nazionale.
1.1. Il nuovo sistema, profondamente innovativo rispetto al modello precedentemente vigente, si è articolato in due sessioni, una tenutasi nel mese di aprile e una nel mese di luglio, con possibilità per ciascun candidato di sostenere entrambe le prove e scegliere, ai fini della collocazione in graduatoria, il punteggio migliore tra quelli ottenuti.
1.2. I ricorrenti hanno esposto di non aver conseguito un punteggio utile alla immatricolazione al corso di laurea di interesse e hanno evidenziato l’impossibilità di prendere visione ed estrarre copia dei propri compiti. I ricorrenti, per tale ragione, hanno formulato una istanza di accesso tesa all’ostensione dei propri elaborati, al fine di verificare la correttezza delle valutazioni operate; tale istanza, tuttavia, all’atto della proposizione del presente ricorso sarebbe risultata ancora inevasa.
2. I ricorrenti, ritenendo che la procedura di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2023/2024 presenti gravi vizi, hanno impugnato l’intera disciplina e i suoi atti attuativi, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne hanno chiesto l’annullamento.
2.1. I ricorrenti hanno anche rappresentato di aver superato la soglia dei 10 punti nel test TOLC e di avere una identica posizione giuridica sostanziale e processuale, non essendo collocati in posizione utile all’interno della graduatoria nazionale e avendo articolato, avverso gli atti e provvedimenti impugnati le medesime censure.
2.1.1. Con il primo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità degli atti e provvedimenti gravati per “ 1. Eccesso di potere. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa; 2. Violazione del principio della par condicio concorsorum; 3. Istruttoria errata; 4. Violazione degli artt. 9 del DPR 483/1997 e 12 del DPR 487/1994; 5. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza; 6. Difetto assoluto di motivazione; 7. Sviamento di potere; 8. Ingiustizia grave e manifesta; 9. Violazione del principio di uguaglianza; 10. Violazione e/o falsa applicazione del DM 1107-2022, degli allegati e dei consequenziali bandi universitari; 11. Violazione dell’art. 1 L. 241/1990; 12. Violazione del principio di proporzionalità; 13. Violazione dell’art. 97 Cost.; 14. Illegittimità in via derivata delle Graduatorie di merito ”.
In particolare, con tale mezzo di gravame i ricorrenti hanno lamentato:
- l’asserita illegittimità del sistema di calcolo del punteggio equalizzato;
- l’asserita illegittimità del mancato svolgimento contestuale del test di ammissione ai suddetti corsi di laurea, in quanto articolato in due distinte sessioni;
- l’asserita illegittima ripetizione dei quesiti tra le due sessioni che, per converso, si sarebbero dovute caratterizzare per la somministrazione di quesiti differenti, in ossequio ai principi di uguaglianza e parità di trattamento, che nella specie risulterebbero violati;
- l’asserita illegittimità della rigida scansione temporale per sezioni della prova.
2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità degli atti e provvedimenti gravati per “ 15. Violazione del principio della trasparenza amministrativa 16. Violazione del diritto di difesa processuale ”.
Con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati sull’assunto che l’impossibilità di prendere visione ed estrarre copia dei propri compiti abbia comportato la violazione della trasparenza amministrativa e, di riflesso, del diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione.
2.1.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità degli atti e provvedimenti gravati per “ Irragionevolezza e illogicità nella individuazione e somministrazione di taluni quesiti ”.
Con tale mezzo di gravame, in particolare, è stata contestata sia la legittimità della scelta di somministrare, con il test di ammissione ai corsi di laurea per cui è causa, quesiti altamente tecnici e, quindi, eccessivamente difficili da risolvere per candidati appena diplomati, sia la asserita ambiguità di taluni e non meglio precisati quesiti.
2.2. Le Amministrazioni intimate e il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – Cisia si sono costituiti in resistenza nel presente giudizio.
2.3. Il Ministero dell’Università e della Ricerca (“ Mur ”) ha affidato le sue difese al deposito di una relazione di causa.
2.4. I ricorrenti hanno controdedotto alle eccezioni sollevate dal Mur e hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
2.5. All’udienza camerale del 25 ottobre 2023 è stata discussa la domanda cautelare proposta dai ricorrenti e poi la causa è stata trattenuta in decisione.
2.5.1. La Sezione, con ordinanza n. 7216 del 28 ottobre 2023, ha respinto la domanda cautelare ritenendola sprovvista dei requisiti normativamente richiesti per la concessione della invocata cautela.
2.6. Nel corso del giudizio una parte dei ricorrenti – segnatamente, i ricorrenti RA HE, LE CO, HI EF, IC RB, EP ER, NA ET, EV NO, NO AM LL, EG ME, GA Di RO e EN AL – ha rinunciato al ricorso, come da dichiarazioni acquisite agli atti.
Soltanto le ricorrenti LE CO e HI EF, tuttavia, hanno notificato, in data 15 settembre 2024, il proprio atto di rinuncia alle controparti processuali.
2.7. Cisia, con memoria depositata in data 18 aprile 2025, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per assenza delle condizioni per la sua proposizione in forma collettiva, all’uopo evidenziando la sussistenza di una situazione di conflitto di interesse tra i ricorrenti in ragione del fatto che gli stessi non si sarebbero limitati a formulare censure di carattere meramente caducatorio, avendo richiesto l’immatricolazione al corso di laurea di interesse pur a fronte della eterogeneità delle posizioni sostanziali rivestite.
Cisia ha altresì eccepito l’infondatezza del gravame, tenuto conto del fatto che la Settima Sezione del Consiglio di Stato si è già espressa, nelle more del presente giudizio, sulla legittimità del sistema Tolc impiegato nella tornata 2023/2024 (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sentt. nn. 8004 e 8005 del 4 ottobre 2024).
2.8. All’udienza pubblica del 21 maggio 2025 la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione.
3. Il Collegio, in via preliminare, ritiene che il ricorso in esame sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti dei ricorrenti RA HE, IC RB, EP ER, NA ET, EV NO, NO AM LL, EG ME, GA Di RO e EN AL, tenuto conto delle dichiarazioni di rinuncia al ricorso versate in atti e non notificate alle controparti processuali.
3.1. Il presente giudizio, invece, deve essere dichiarato estinto nei confronti delle ricorrenti LE CO e HI EF, avendo esse notificato alle controparti processuali, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 84, comma 3, c.p.a., i rispettivi atti di rinuncia al ricorso.
4. Il Collegio, in via preliminare, ritiene che l’eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata tanto dal Mur, quanto dal Cisia, sia solo parzialmente meritevole di accoglimento.
In particolare, tale eccezione risulta meritevole di pregio con riguardo alle censure di carattere non caducatorio dell’intera procedura pubblica per cui è causa, ovverosia quelle articolate con il secondo e il terzo motivo di ricorso.
Con tali mezzi di gravame, infatti, è stata contestata l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati in relazione alla presunta eccesiva difficoltà tecnica ed alla asserita ambiguità dei quesiti somministrati, nonché l’illegittimità dell’ agere delle amministrazioni resistenti in relazione alla mancata ostensione dei test svolti dai ricorrenti durante le sessioni alle quali hanno preso parte. Si tratta, quindi, di censure che mirando a contestare la legittimità dei quesiti e dell’operato valutativo delle amministrazioni resistenti sui test svolti dai ricorrenti, sono funzionali al conseguimento del bene della vita della immatricolazione e non a quello, strumentale, dell’annullamento dell’intera procedura ai fini della sua integrale riedizione.
4.1. Affinché censure di tal guisa possano essere considerate ammissibili ove proposte da una parte processuale soggettivamente complessa, come nel caso di specie alla luce del carattere collettivo del ricorso in esame, risulta necessario che vi sia omogeneità delle posizioni soggettive fra gli interessi dei ricorrenti e identità di situazioni sostanziali e processuali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 5801 del 9 agosto 2021; Cons. Stato, sez. III, sent. n. 3964 del 21 maggio 2021).
La giurisprudenza amministrativa, invero, richiede la ricorrenza delle seguenti condizioni per affermare l’ammissibilità del ricorso collettivo: i) le domande giudiziali devono essere identiche nell’oggetto, ossia afferire ai medesimi atti e recare le medesime censure; ii) le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti devono essere del tutto omogenee e sovrapponibili; iii) deve potersi escludere con certezza la sussistenza di qualsiasi conflitto di interesse, anche potenziale, fra i soggetti che rivestono collettivamente la veste processuale di parte ricorrente (cfr., di recente, Cons. Stato, sez. II, sent. n. 7394 dell’8 novembre 2021).
4.2. Orbene, nel caso di specie non sussiste omogeneità delle situazioni sostanziali dei ricorrenti, in quanto gli stessi non hanno conseguito un identico punteggio al test di ammissione in parola, il che fa sorgere tra gli stessi un conflitto di interesse almeno potenziale. Infatti, l’eventuale accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, postulando l’accertamento della non corretta formulazione di alcuni quesiti, si riverbererebbe, in termini accrescitivi, sul punteggio originariamente conseguito da ciascun ricorrente. Ciò, tuttavia, finirebbe per rendere attuale il latente conflitto di interesse già esistente, sul piano potenziale, tra i ricorrenti, in quanto l’aumento dell’originario punteggio conseguito al test di ammissione in parola non potrebbe comunque assicurare a tutti i ricorrenti l’immatricolazione al corso di laurea di interesse in ragione del differente punteggio dagli stessi vantato.
In proposito, giova evidenziare che tra i ricorrenti che non hanno rinunciato al ricorso vi è una differenza di punteggio che giunge anche a superare i 16 punti (si pensi, alla posizione della ricorrente RT Di PA, che ha conseguito un punteggio di 56,08 punti e a quella del ricorrente EO IO RA, che ha ottenuto un punteggio di 39,96 punti – cfr. pag. 10 del ricorso).
4.3. Al fine di escludere la sussistenza di una potenziale situazione di conflitto di interesse, i ricorrenti, invece che limitarsi a prospettare in termini assolutamente generici di versare in una identica situazione sostanziale e processuale, avrebbero dovuto dimostrare che, pur a fronte del differente punteggio inizialmente ottenuto al test di ammissione ai corsi di laurea di cui si tratta, l’eventuale accoglimento delle censure articolate con il secondo e terzo motivo di ricorso avrebbe consentito a ciascuno di essi di conseguire il bene della vita anelato, ossia avrebbero dovuto dimostrare – o quanto meno allegare elementi a valere come principio di prova – il superamento della c.d. prova di resistenza richiesta ai fini dell’ammissibilità di censure di carattere non demolitorio.
5. Il Consiglio ritiene, inoltre, che le censure articolate con il primo motivo di ricorso non siano meritevoli di accoglimento.
5.1. Il Collegio osserva che le censure relative al meccanismo di attribuzione del punteggio equalizzato ruotano attorno alla contestazione dell’algoritmo statistico utilizzato per correggere il punteggio grezzo ottenuto da ciascun candidato in base alle risposte date. I ricorrenti lamentano l’arbitrarietà del coefficiente di equalizzazione, che sarebbe stato calcolato in modo opaco, applicato uniformemente a prove di diversa difficoltà e potenzialmente idoneo ad attribuire punteggi superiori al massimo teorico previsto.
5.2. Sennonché, censure sostanzialmente analoghe a quelle formulate dai ricorrenti sono già state oggetto di attento scrutinio da parte del Consiglio di Stato, che ha escluso qualsiasi irragionevolezza del sistema, chiarendone la struttura e la finalità.
5.3. Come ricostruito dalla giurisprudenza di appello, il punteggio equalizzato è costituito dalla somma del punteggio derivante dalle risposte fornite ai 50 quesiti (secondo la nota modulazione: +1 per ogni risposta esatta, 0 per ogni omessa, -0,25 per ogni errata) e di un coefficiente correttivo volto a compensare il diverso livello di difficoltà della prova affrontata, misurato secondo un modello statistico basato sulla media delle risposte ottenute nella sessione di calibrazione, coincidente con la sessione di aprile.
L’utilizzo di tale coefficiente ha la funzione di neutralizzare gli effetti distorsivi derivanti dalla diversificazione dei quesiti e dalla casualità nella composizione delle prove, consentendo di mantenere un criterio omogeneo e comparabile tra candidati che hanno sostenuto prove non identiche, ma statisticamente confrontabili.
Le contestazioni sollevate si basano, per lo più, su un fraintendimento della natura del punteggio equalizzato, che non costituisce una semplice proiezione del punteggio grezzo, ma un indice composito che mira ad esprimere il posizionamento relativo del candidato rispetto alla difficoltà media della prova.
5.4. Anche il fatto che ai candidati non sia stato somministrato un unico test contenente i medesimi quesiti risulta connaturato al sistema TOLC utilizzato dall’amministrazione ministeriale per la selezione comparativa per l’accesso alle facoltà di medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2023/2024 e che il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo.
In particolare, il giudice amministrativo d’appello ha evidenziato che “ il sistema si fonda sul più volte richiamato «coefficiente di equalizzazione», il quale costituisce la risultante delle «difficoltà misurate dei singoli quesiti», all’esito della sessione di aprile (denominato dunque «periodo di calibrazione»), destinato ad intervenire per l’attribuzione del «punteggio equalizzato» sulla cui base i candidati sono collocati nella graduatoria finale ” e che “ Il punteggio equalizzato è a sua volta «ottenuto sommando il punteggio ottenuto dal partecipante con le risposte date ai quesiti» con «un numero che misura la difficoltà della prova, chiamato coefficiente di equalizzazione della prova». Il coefficiente di equalizzazione è dato dalla sommatoria dei coefficienti di facilità del singolo quesito, determinati in base alla media dei punteggi per le risposte fornite. Tenuto conto della loro modulazione - 1 per la risposta esatta; 0 per la risposta omessa e -0,25 per la risposta errata - il coefficiente di facilità si attesta pertanto in un valore «compreso tra −0,25 e 1». Calcolato il coefficiente di facilità della prova nel suo complesso, attraverso la sommatoria dei coefficienti di facilità dei quesiti di cui essa si compone, il coefficiente di equalizzazione della prova è infine ottenuto dalla differenza tra il «valore massimo del punteggio non equalizzato», ovvero il massimo teorico raggiungibile per ogni prova in base alle risposte tutte esatte (50), e il coefficiente di facilità della prova ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 8005 del 4 ottobre 2024).
5.5. I ricorrenti, inoltre, non hanno dimostrato, né allegato in termini giuridicamente apprezzabili, l’esistenza di una lesione concreta e individuale della par condicio con riguardo alla asserita e non provata circolazione online del test , non essendo, in ogni caso, configurabile una responsabilità dell’amministrazione per la presunta circolazione informale dei quesiti.
In difetto di un elemento di prova oggettivo e circostanziato, non può ritenersi provata l’anomalia procedimentale, né il pregiudizio lamentato dai ricorrenti.
Come osservato in sede di appello (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sentt. nn. 8004 e 8005 del 4 ottobre 2024), il sistema TOLC prevedeva la possibilità per ciascun candidato di partecipare a entrambe le sessioni e di avvalersi del punteggio migliore, il che rende la struttura della procedura equa e non penalizzante.
5.6. Quanto alla doglianza concernente la ripetizione dei quesiti tra le sessioni, essa è parimenti infondata.
Il sistema di selezione fondato sul TOLC è strutturato in modo tale da prevedere una banca dati condivisa, con quesiti che possono essere ripetuti tra sessioni, ma sempre estratti in forma casuale e riassemblati in modo personalizzato per ciascun candidato.
La possibilità che alcuni quesiti si ripetano è un effetto voluto del modello, volto a garantire una comparabilità tra le prove e una continuità nella misurazione delle performance .
5.7. Con riguardo alla censura relativa alla scansione temporale della prova, il Collegio ritiene che anche tale motivo sia infondato.
La suddivisione della prova in sezioni tematiche con tempi prestabiliti, prevista dall’articolo 4, comma 7, del d.d. n. 1925/2022, costituisce una scelta metodologica pienamente legittima, tesa a garantire una valutazione completa e bilanciata delle competenze richieste.
La possibilità di svolgere le sezioni in tempi differenziati, ma non cumulabili, non incide negativamente sull’autonomia del candidato, il quale resta libero di utilizzare per intero o solo parzialmente il tempo assegnato per ciascuna sezione.
Non risulta, quindi, leso il principio di ragionevolezza, né quello di imparzialità, posto che le condizioni operative della prova erano eguali per tutti e chiaramente previste nella normativa di riferimento.
6. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve essere:
- dichiarato improcedibile per i ricorrenti RA HE, IC RB, EP ER, NA ET, EV NO, NO AM LL, EG ME, GA Di RO e EN AL;
- inammissibile con riguardo al secondo e il terzo motivo di ricorso;
- respinto con riferimento al primo motivo di ricorso.
Il giudizio, inoltre, risulta estinto per le ricorrenti LE CO e HI EF, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35, comma 2, lett. c) , c.p.a.
7. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico dei ricorrenti che non hanno rinunciato al ricorso e sono liquidate nei confronti del solo Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – Cisia nella misura indicata in dispositivo.
Nei confronti delle altre amministrazioni resistenti, invece, può esserne disposta la compensazione in ragione della loro costituzione solo formale nel presente giudizio e, per quanto riguarda la posizione del Ministero dell’Università e della Ricerca, per l’esiguo apporto defensionale, limitato al mero deposito, da parte dell’Avvocatura erariale, di una relazione di causa redatta dalla stessa amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile per i ricorrenti RA HE, IC RB, EP ER, NA ET, EV NO, NO AM LL, EG ME, GA Di RO e EN AL;
- dichiara estinto il giudizio per le ricorrenti LE CO e HI EF;
- dichiara inammissibile il ricorso per ciò che riguarda il secondo e il terzo motivo di ricorso e, per il resto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, per i quali il ricorso non è stato dichiarato improcedibile ovvero il giudizio non si è estinto, alla rifusione delle spese di lite in favore del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – Cisia, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Spese compensate nei confronti di tutte le altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO