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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/05/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 12642
dell'anno 2021
Tra
)) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Campagna ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
opponente
contro
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
e per essa , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti ed elettivamente Controparte_2
domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16/05/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2999/2021 emesso dal Tribunale di Bari in data 15/07/2021 ad istanza di
[...]
con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 5.372,63 oltre interessi e le CP_1
spese della procedura.
L'opponente deduceva la prescrizione del credito e nel merito contestava il credito azionato.
Si costituiva in giudizio la società creditrice opposta che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, il giudice, in assenza di istanze istruttorie, fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale l'udienza del
16.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Nel merito, deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela pagina 2 di 4 monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
La parte opposta ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito, ovvero i titoli contrattuali sottoscritti dall'opponente con l'indicazione di tutte le condizioni applicate al rapporto e gli estratti conto analitici che non sono stati specificamente contestati dall'opponente.
Si osserva che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533).
Generica ed infondata risulta l'eccezione di prescrizione del credito azionato.
Il termine decennale per i finanziamenti rateali decorre, infatti, dalla scadenza dell'ultima rata. Nello
specifico, il contratto di finanziamento n. 900000130985 prevedeva il rimborso in 72 rate mensili con ultima rata prevista al 15.04.2014, quindi il termine decennale di prescrizione decorre dal 15.04.2024
ovvero se si vuole considerare la decadenza del beneficio del termine dal 15.12.2022.
Quanto al contratto di finanziamento n. 10193021820730, si prevedeva il rimborso in 36 rate mensili con ultima rata prevista al 30.11.2012, quindi il termine decennale di prescrizione decorre dal
30.11.2022 ovvero se si vuole considerare la decadenza del beneficio del termine dal 05.12.2022.
L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per la fase di decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: CP_1
pagina 3 di 4 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2999/2021
emesso dal Tribunale di Bari in data 15.07.2021;
2) Condanna l'opponente, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 4.227,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Bari il 16.05.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 12642
dell'anno 2021
Tra
)) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Campagna ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
opponente
contro
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
e per essa , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti ed elettivamente Controparte_2
domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16/05/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2999/2021 emesso dal Tribunale di Bari in data 15/07/2021 ad istanza di
[...]
con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 5.372,63 oltre interessi e le CP_1
spese della procedura.
L'opponente deduceva la prescrizione del credito e nel merito contestava il credito azionato.
Si costituiva in giudizio la società creditrice opposta che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, il giudice, in assenza di istanze istruttorie, fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale l'udienza del
16.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Nel merito, deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela pagina 2 di 4 monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
La parte opposta ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito, ovvero i titoli contrattuali sottoscritti dall'opponente con l'indicazione di tutte le condizioni applicate al rapporto e gli estratti conto analitici che non sono stati specificamente contestati dall'opponente.
Si osserva che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533).
Generica ed infondata risulta l'eccezione di prescrizione del credito azionato.
Il termine decennale per i finanziamenti rateali decorre, infatti, dalla scadenza dell'ultima rata. Nello
specifico, il contratto di finanziamento n. 900000130985 prevedeva il rimborso in 72 rate mensili con ultima rata prevista al 15.04.2014, quindi il termine decennale di prescrizione decorre dal 15.04.2024
ovvero se si vuole considerare la decadenza del beneficio del termine dal 15.12.2022.
Quanto al contratto di finanziamento n. 10193021820730, si prevedeva il rimborso in 36 rate mensili con ultima rata prevista al 30.11.2012, quindi il termine decennale di prescrizione decorre dal
30.11.2022 ovvero se si vuole considerare la decadenza del beneficio del termine dal 05.12.2022.
L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per la fase di decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: CP_1
pagina 3 di 4 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2999/2021
emesso dal Tribunale di Bari in data 15.07.2021;
2) Condanna l'opponente, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 4.227,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Bari il 16.05.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 4 di 4