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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 04/06/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1661/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2 assistito dall'avv. DIGNANI TONINO;
elettivamente domiciliato in VIA TAGLIAMENTO N. 63 - MACERATA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. APPIGNANESI LUCIA;
elettivamente domiciliato in VIA MANZONI 1 - MACERATA, presso il difensore;
OGGETTO: OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 9.5.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
pagina 1 di 4 1 - Fondata, e per questo da accogliersi, l'opposizione proposta da Parte_1
e (soci) avverso il decreto ingiuntivo n. 33/2024 del 03.09.2010, Parte_2 notificato rispettivamente il 25.06.2024 ed il 26.06.2024, per l'importo di euro 2.550,00 ciascuno, reso dal Tribunale di Macerata su istanza della Curatela della Liquidazione Giudiziale 6/2024 quale importo dovuto a titolo di capitale sociale residuo sottoscritto e non versato dagli CP_1 opponenti (pari al 75% del capitale sottoscritto).
2 – Eccepiscono gli opponenti la nullità del d.i. opposto per carenza di giurisdizione del giudice ordinario in forza della clausola compromissoria contenuta nell'articolo 20 dello statuto della . CP_1
2.1 - Il tenore letterale della clausola anzidetta (”Qualsiasi controversia tra i soci e/o tra i soci e la società, per la quale non sussista la competenza esclusiva ed inderogabile dell'Autorità
Giudiziaria, riguardante l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la validità e/o l'efficacia di una o più disposizioni contenute nel presente Statuto, sarà risolta, alternativamente, in sede conciliativa o arbitrale in conformità alle regole contenute nell'apposito regolamento arbitrale adottato dalla relativa Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Macerata. A tal fine, con l'approvazione del presente articolo statutario, si intende integralmente ed incondizionatamente accettato e richiamato detto regolamento arbitrale anche per tutto quanto concerne la nomina del conciliatore
e/o degli arbitri, rinviando per quant'altro alle applicabili disposizioni del codice di procedura civile
e delle relative norme complementari.”) consente di concludere per la sua idoneità ad attribuire all'arbitrato, in modo esplicito ed inequivoco, la giurisdizione esclusiva nelle controversie tra i soci e la società ad esclusione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
2.2 - Tuttavia la clausola è inopponibile alla Curatela, in quanto soggetto terzo rispetto al rapporto dedotto in giudizio: la curatela non subentra alla titolarità dei rapporti che facevano capo alla società sottoposta a liquidazione giudiziale, non ne assume la rappresentanza legale, ma si occupa esclusivamente della gestione del patrimonio società assumendo a tal fine la legittimazione processuale di quest'ultima (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4213/2013 e Cass. Ord. n.
3372/2022).
Pertanto, la curatela ha correttamente adito la giurisdizione ordinaria per il procedimento ingiuntivo.
pagina 2 di 4 3 - Sostiene la ingiungente curatela la competenza del Tribunale di Macerata alla pronuncia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 260 CCII, ed invece la competenza di quello delle Imprese di Ancona sulla opposizione in ragione della natura della controversia tra i soci e la società.
3.1- Il decreto ingiuntivo odiernamente opposto è stato reso ai sensi dell'art. 260 del d.lgs n.
14 del 2009, il quale al co. 1 attribuisce al giudice delegato, su proposta del curatore, la competenza ad “…ingiungere con decreto ai soci […]di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento…”; mentre il successivo co. 2, in linea con la competenza funzionale sancita al co.1, attribuisce la competenza per l'opposizione all'“…ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto”, conformemente al richiamato art. 645 c.p.c.
Dunque, la competenza del Giudice delegato -poichè funzionale- prevale su quella per materia della sezione specializzata per le imprese;
altrettale competenza funzionale è quella del giudice della opposizione stabilita al richiamato comma 2.
4 – Ancora in via preliminare, eccepiscono gli opponenti la prescrizione del diritto al conferimento del residuo capitale sottoscritto e non versato essendo decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c. -asseritamente applicabile alla fattispecie in esame- decorrente nel caso dalla costituzione della società (13.06.2013) CP_1
4.1 - Va confermato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2949 c.c. poichè riferibile a tutti i diritti -incluso quello di credito- derivanti dai rapporti sociali della società iscritta nel registro delle imprese (caso di specie, trattandosi di persona giuridica).
4.2 - Quanto al dies a quo occorre aver riguardo al momento in cui il diritto al conferimento poteva essere fatto valere (art. 2935 c.c.); a tal fine, rilevato che dagli atti prodotti in giudizio non emerge l'indicazione del tempo entro il quale i soci avrebbero dovuto eseguire i restanti conferimenti (ai sensi dell'art. 2466 c.c.), ai sensi dell'art. 1183 c.c., il creditore (la società) avrebbe potuto esigere la prestazione immediatamente e cioè fin dall'atto di costituzione della società, 13.06.2013.
4.3 - Non risultano atti interruttivi della prescrizione se non la raccomandata della curatela del 20.03.2024, di molto posteriore al 13.6.18 (cinque anni dalla costituzione della società), con il risultante maturare dell'eccepito termine fin da epoca precedente a quella della dichiarazione di
Liquidazione Giudiziale.
pagina 3 di 4 5 - Per effetto del rilievo che precede, risulta assorbita l'eccezione di compensazione della posta in decreto ingiuntivo con l'asserito credito per finanziamenti dei soci per l'importo complessivo di euro 19.550,00.
6 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, in accoglimento dell'opposizione avanzata da e REVOCA il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 33/2024 del 03.09.2010; CONDANNA la Curatela l.g. della a CP_1 sostenere le spese del giudizio che liquida in favore di e Parte_1 Parte_2
in solido in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap,
[...] iva e spese vive documentate.
Macerata, 4 giugno 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1661/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2 assistito dall'avv. DIGNANI TONINO;
elettivamente domiciliato in VIA TAGLIAMENTO N. 63 - MACERATA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. APPIGNANESI LUCIA;
elettivamente domiciliato in VIA MANZONI 1 - MACERATA, presso il difensore;
OGGETTO: OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 9.5.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
pagina 1 di 4 1 - Fondata, e per questo da accogliersi, l'opposizione proposta da Parte_1
e (soci) avverso il decreto ingiuntivo n. 33/2024 del 03.09.2010, Parte_2 notificato rispettivamente il 25.06.2024 ed il 26.06.2024, per l'importo di euro 2.550,00 ciascuno, reso dal Tribunale di Macerata su istanza della Curatela della Liquidazione Giudiziale 6/2024 quale importo dovuto a titolo di capitale sociale residuo sottoscritto e non versato dagli CP_1 opponenti (pari al 75% del capitale sottoscritto).
2 – Eccepiscono gli opponenti la nullità del d.i. opposto per carenza di giurisdizione del giudice ordinario in forza della clausola compromissoria contenuta nell'articolo 20 dello statuto della . CP_1
2.1 - Il tenore letterale della clausola anzidetta (”Qualsiasi controversia tra i soci e/o tra i soci e la società, per la quale non sussista la competenza esclusiva ed inderogabile dell'Autorità
Giudiziaria, riguardante l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la validità e/o l'efficacia di una o più disposizioni contenute nel presente Statuto, sarà risolta, alternativamente, in sede conciliativa o arbitrale in conformità alle regole contenute nell'apposito regolamento arbitrale adottato dalla relativa Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Macerata. A tal fine, con l'approvazione del presente articolo statutario, si intende integralmente ed incondizionatamente accettato e richiamato detto regolamento arbitrale anche per tutto quanto concerne la nomina del conciliatore
e/o degli arbitri, rinviando per quant'altro alle applicabili disposizioni del codice di procedura civile
e delle relative norme complementari.”) consente di concludere per la sua idoneità ad attribuire all'arbitrato, in modo esplicito ed inequivoco, la giurisdizione esclusiva nelle controversie tra i soci e la società ad esclusione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
2.2 - Tuttavia la clausola è inopponibile alla Curatela, in quanto soggetto terzo rispetto al rapporto dedotto in giudizio: la curatela non subentra alla titolarità dei rapporti che facevano capo alla società sottoposta a liquidazione giudiziale, non ne assume la rappresentanza legale, ma si occupa esclusivamente della gestione del patrimonio società assumendo a tal fine la legittimazione processuale di quest'ultima (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4213/2013 e Cass. Ord. n.
3372/2022).
Pertanto, la curatela ha correttamente adito la giurisdizione ordinaria per il procedimento ingiuntivo.
pagina 2 di 4 3 - Sostiene la ingiungente curatela la competenza del Tribunale di Macerata alla pronuncia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 260 CCII, ed invece la competenza di quello delle Imprese di Ancona sulla opposizione in ragione della natura della controversia tra i soci e la società.
3.1- Il decreto ingiuntivo odiernamente opposto è stato reso ai sensi dell'art. 260 del d.lgs n.
14 del 2009, il quale al co. 1 attribuisce al giudice delegato, su proposta del curatore, la competenza ad “…ingiungere con decreto ai soci […]di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento…”; mentre il successivo co. 2, in linea con la competenza funzionale sancita al co.1, attribuisce la competenza per l'opposizione all'“…ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto”, conformemente al richiamato art. 645 c.p.c.
Dunque, la competenza del Giudice delegato -poichè funzionale- prevale su quella per materia della sezione specializzata per le imprese;
altrettale competenza funzionale è quella del giudice della opposizione stabilita al richiamato comma 2.
4 – Ancora in via preliminare, eccepiscono gli opponenti la prescrizione del diritto al conferimento del residuo capitale sottoscritto e non versato essendo decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c. -asseritamente applicabile alla fattispecie in esame- decorrente nel caso dalla costituzione della società (13.06.2013) CP_1
4.1 - Va confermato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2949 c.c. poichè riferibile a tutti i diritti -incluso quello di credito- derivanti dai rapporti sociali della società iscritta nel registro delle imprese (caso di specie, trattandosi di persona giuridica).
4.2 - Quanto al dies a quo occorre aver riguardo al momento in cui il diritto al conferimento poteva essere fatto valere (art. 2935 c.c.); a tal fine, rilevato che dagli atti prodotti in giudizio non emerge l'indicazione del tempo entro il quale i soci avrebbero dovuto eseguire i restanti conferimenti (ai sensi dell'art. 2466 c.c.), ai sensi dell'art. 1183 c.c., il creditore (la società) avrebbe potuto esigere la prestazione immediatamente e cioè fin dall'atto di costituzione della società, 13.06.2013.
4.3 - Non risultano atti interruttivi della prescrizione se non la raccomandata della curatela del 20.03.2024, di molto posteriore al 13.6.18 (cinque anni dalla costituzione della società), con il risultante maturare dell'eccepito termine fin da epoca precedente a quella della dichiarazione di
Liquidazione Giudiziale.
pagina 3 di 4 5 - Per effetto del rilievo che precede, risulta assorbita l'eccezione di compensazione della posta in decreto ingiuntivo con l'asserito credito per finanziamenti dei soci per l'importo complessivo di euro 19.550,00.
6 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, in accoglimento dell'opposizione avanzata da e REVOCA il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 33/2024 del 03.09.2010; CONDANNA la Curatela l.g. della a CP_1 sostenere le spese del giudizio che liquida in favore di e Parte_1 Parte_2
in solido in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap,
[...] iva e spese vive documentate.
Macerata, 4 giugno 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
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