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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 13286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13286 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione III, in persona del Giudice dott.ssa
Chiara Aytano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 664 31del registro generale del contenzioso dell'anno 2018
TRA
(già ) Parte_1 Parte_2
(rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia D'Ascoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via delle Milizie n. 38)
CREDITORE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
DEBITORE OPPOSTO
CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
CHIAMATO EX ART. 102 C.P.C.
OGGETTO: opposizione ex art.617 c.p.c. all'esecuzione esattoriale nrge
80802/2016
CONCLUSIONI: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma adito, rigettata ogni contraria istanza e deduzione: - Revocare l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione resa dal G.E. in data 17.7.2018 e comunicata in data 18.7.2018 con riferimento ai seguenti titoli costituiti dalle cartelle n. 09720090111247301000,
09720090264831339000, 09720100369782428000, 09720110295842959000,
09720120140794453000, 09720120188343636000, 09720130211736546000,
09720140202979572000, 09720150068724957000, 09720150195422291000 e
09720160057802288000, nonchè degli avvisi di accertamento esecutivi n.
250TJNM003257 e n. TJNM00965/2007, stante il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario;
- Accertare e dichiarare la legittimità del pignoramento presso terzi eseguito ai sensi dell'art. 72 Bis DPR 602/73 promosso dall'
[...] nei confronti della sig.ra e il diritto del Parte_1 Controparte_1 Concessionario di procedere all'esecuzione e di ottenere il pagamento delle somme pignorate in favore del Concessionario per i titoli e le cartelle rientranti nella giurisdizione dell'adito Tribunale, stante l'infondatezza dell'opposizione svolta dalla sig.ra avverso il pignoramento Controparte_1 esattoriale ex art. 72 DPR 602/73, per tutti i motivi esposti in narrativa e dunque rigettarla. - Con vittoria di spese e competenze della fase cautelare in favore dell' e del presente giudizio di merito con Controparte_3 distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario a norma dell'art. 93 c.p.c.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 15.11.2016, proponeva Controparte_1 opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 Bis DPR 602/73, n. 097/2016/884787, notificato da Parte_1
(già e di seguito denominato ) in data 8.11.2016,
[...] Parte_2 CP_4 per l'importo di € 83.797,36 relativo al mancato pagamento delle seguenti cartelle esattoriali:
1. n. 09720090044586921000 2. n. 09720090058998782000 3.
n. 09720090111247301000 4. n. 09720090264831339000 5. n. 09720100042757935000 6.
n. 09720100093316775000 7. n. 09720100298320218000 8. n. 09220100-349047266000
9. n. 09720100369782428000 10. n. 09720110018990249000 11. n.
09720110022645250000 12. n. 09720110028847037000 13. n. 09720110137151403000 14.
n. 09720110147742075000 n. 09720110205892349000 16. n. 09720110221609955000 17.
n. 09720110225125658000 18. n. 09720110295842959000 19. n. 09720120140794453000
20. n. 09720120188343636000 21. n. 09720120216891000000 22. n.
09720120244193974000 23. n. 09720120288041959000 24. n. 09720120295462551000 25.
n. 09720120306123684000 26. n. 09720130018633474000 27. n. 09720130175490312000
28. n. 09720130190662046000 29. n. 09720130211726546000 30. n.
09720130251282678000 31. n. 09720130269938377000 32. n. 09720140082466132000 33.
n. 09720140202979572000 34. n. 09720140225621537000 35. n. 09720150042897140000
36. n. 09720150068724957000 37. n. 09720150150944540000 38. n.
09720150195422291000 39. n. 09720160057802288000 e degli accertamenti esecutivi n. TJNM00965/2007 e n. 250TJNM003257 emessi e notificati dall'Amministrazione finanziaria – A sostegno del proprio atto di Parte_3 opposizione, eccepiva l'illegittimità dell'azione esecutiva per omessa notifica degli atti prodromici, cartelle e accertamenti esecutivi e dell' dell'intimazione ex art. 50 DPR 602/73, la mancata allegazione degli atti presupposti, la carenza di motivazione dell'atto amministrativo e l'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi. Si costituiva in giudizio l'allora - oggi Controparte_5 Parte_1
, la quale eccepiva l'infondatezza dell' opposizione svolta avverso
[...]
l'atto di pignoramento esattoriale stante la notifica delle cartelle sottese, di cui produceva documentazione, la notifica di numerosi avvisi di intimazione alla debitrice così come previsto dall'art. 50 DPR 602/63, e con riferimento agli accertamenti esecutivi n. TJNM00965/2007 e n. 250TJNM003257 anch'essi sottesi al pignoramento, emessi e notificati dall'Amministrazione finanziaria –
[...]
rilevava di non poter fornire la prova della notifica di Parte_3 tali atti, in quanto notificati direttamente dall'Amministrazione finanziaria creditrice, nei confronti della quale chiedeva l'integrazione del contraddittorio, pur evidenziando e documentando che ne aveva già sollecitato il pagamento mediante notifica a mezzo pec, in data 8 settembre 2016, dell'avviso di intimazione n. 09720169039598445000, come da ricevuta di avvenuta consegna e accettazione prodotta.
Il G.E. con ordinanza del 17.7.2018 sospendeva l'esecuzione, fissando in 90 giorni dalla comunicazione dell' ordinanza il termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito davanti al giudice competente;
Con atto di citazione notificato in data 12.10.2018, Parte_1 introduceva il giudizio di merito per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe indicate.
Alla prima udienza di comparizione tenutasi in data 9.1.2019, il GI dichiarava la contumacia della parte convenuta, assegnava i termini ex art. 183 co. 6
c.p.c. e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del
10.12.2019. All'udienza del 10.12.2019 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.2.2021. Successivamente, con decreto del 4.12.2023, il Giudice ordinava a parte attrice l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato sulla base della pronuncia resa dalla Suprema Corte n. 13533/2021 che ha affermato il principio secondo il quale “nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario”.
All'esito della tempestiva notifica per l'integrazione del contraddittorio eseguita in data 27.2.2024, si costituiva nel giudizio il terzo pignorato, esponendo che la , quale ex dipendente Controparte_6 CP_1 del era stata titolare della partita stipendiale n. Controparte_7
05005688 e che per effetto del pignoramento esattoriale aveva provveduto al versamento delle somme pignorate (su quattro mensilità) ad Parte_2 esponeva inoltre che a far data dal 01/09/2019, la partita stipendiale della debitrice esecutata era stata chiusa per collocamento a riposo della stessa, sicché da quella data la Ragioneria Territoriale di Roma non gestiva più somme di denaro di pertinenza del debitore per effetto della chiusura della partita stipendiale debitrice e dunque, non rivestendo più la qualifica di terzo pignorato chiedeva l'estromissione dal giudizio. All'udienza del 16.10.2024 tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.2.2025 con modalità cartolare e, successivamente con decreto del 16.4.2024 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Sulle contestazioni relative ai titoli sottesi al pignoramento, omessa o viziata notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento ed intimazione di pagamento ex art. 50 dpr 602 del 1973 aventi ad oggetto crediti di natura tributaria (le cartelle 09720090111247301000, 09720090264831339000,
09720100369782428000,
09720110295842959000,720120140794453000,09720120188343636000,
09720130211736546000, 09720140202979572000, 09720150068724957000,
09720150195422291000 e 09720160057802288000, avvisi di accertamento esecutivi n.
250TJNM003257 e n. TJNM00965/2007) sussiste difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario (si veda SS.UU. Cass. n. 13913/2017).
2. Per quanto concerne le medesime doglianze mosse avverso le cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti di natura amministrativa, l' ha CP_4 comprovato (doc. 52 della comparsa di costituzione e risposta del fascicolo della fase sommaria) la rituale notifica dell'avviso di intimazione di cui all'art. 50 DPR 602/73 n. 09720169039598445000 mediante pec all'indirizzo del contribuente data 8 settembre 2016, atto contenente tutti i titoli sottesi al pignoramento.
L'opposizione del debitore esecutato è pertanto in parte qua inammissibile in quanto la parte opponente per far valere la omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento aveva l'onere di impugnare congiuntamente sia gli avvisi di intimazione notificati sia gli atti da questo presupposti e non notificatile nel termine perentorio prescritto dall'azione ex art. 617 c.p.c..
Ne consegue che analoga deduzione è ormai preclusa nella presente opposizione perché proposta allorquando il termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c. decorrente dalla notifica delle intimazioni di pagamento, era ormai scaduto.
Secondo il dettato di cui all'art. 19 Dlgs 546/92 “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato soltanto per vizi propri”. Nel caso specifico pertanto l'omessa impugnazione dell'intimazione preclude la proposizione di qualsivoglia contestazione afferente le cartelle e gli atti ad esse presupposti.
3. Risultano sufficientemente indicate le ragioni di credito in seno all'atto di pignoramento e che in ogni caso l'opposizione spiegata in atti comprova la mancanza di un concerto pregiudizio al diritto di difesa del ricorrente, pregiudizio che non è stato infatti neppure allegato, con conseguente sanatoria dell'eventuale vizio di genericità del pignoramento.
La domanda di accertamento della legittimità della procedura esecutiva avviata dall' nei confronti di è dunque meritevole di accoglimento. CP_4 Controparte_1
Alla soccombenza di parte convenuta consegue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' secondo i parametri minimi di cui al DM CP_4
147/2022 stante la semplicità delle questioni trattate. Le spese di lite verso il chiamato in giudizio ex art. 102 c.p.c. CP_6 quale litisconsorte necessario si intendono compensate, essendosi rimesso alla decisione del giudicante e avendo chiesto l'estromissione del giudizio, senza quindi resistere all'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni altra domanda istanza o eccezione così provvede:
- Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario con riferimento alle contestazioni di cui all'atto di opposizione ex art. 617 c.p.c. relative alle cartelle nn.
09720090111247301000,
09720090264831339000,09720100369782428000,09720110295842959000,72012014079
4453000,09720120188343636000,09720130211736546000, 09720140202979572000,
09720150068724957000, 09720150195422291000 e 09720160057802288000 ed agli avvisi di accertamento esecutivi n. 250TJNM003257 e n. TJNM00965/2007;
- Dichiara la sussistenza del diritto di Parte_1
a procedere ad esecuzione forzata con riferimento l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 Bis DPR 602/73, n. 097/2016/884787, notificato da
(già ) in data 8.11.2016; Parte_1 Parte_2
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 dell' che si liquidano in € 7052,00 da distrarsi in favore del CP_4 procuratore dichiaratosi antistatario oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- compensa le spese di lite tra le partii
Roma, 26.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Aytano