Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1969, n. 976
Articolo 2
Versione
31 dicembre 1969
>
Versione
27 giugno 1975
Art. 1.
All'Istituto nazionale per il commercio estero e' concesso un contributo straordinario di lire 4.000.000.000 ad integrazione dei contributi statali nelle spese di funzionamento.
L'importo annuo di lire 1.500.000.000 del contributo statale nelle spese di funzionamento del predetto Istituto e' elevato a lire 3.500.000.000 nell'anno finanziario 1970 ed a lire 4.500.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1971. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 31 maggio 1975, n. 185 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "il contributo annuo dello Stato previsto dall' articolo 1, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 976 , nelle spese di funzionamento dell'istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' elevato, per l'anno finanziario 1975, da lire 4.500 milioni a lire 8.700 milioni".
Entrata in vigore il 27 giugno 1975