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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 5076/21 del R.G., avente quale oggetto
impugnazione di delibera assembleare condominiale,
TRA
, , rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Parte_1 Parte_2
Carbotti,
RICORRENTI
E
, in persona del suo Controparte_1
amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella D'Onofrio,
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del suo Controparte_2
amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Giuliani,
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: precisano le conclusioni come riportate nei rispettivi atti e verbali del giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2 agosto 2021, e come Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi, premettendo di essere proprietari di unità immobiliari facenti parte del condominio di – in impugnavano, previo infruttuoso Controparte_1 CP_1
esperimento del procedimento di mediazione, il deliberato assembleare del detto ente di gestione,
assunto in loro assenza e congiuntamente con i partecipanti all'ulteriore condominio di CP_2
8 in deducendo la invalidità del detto deliberato con limitato riferimento al terzo
[...] CP_1
punto all'ordine del giorno, riguardante l'autorizzazione all'accesso facilitato per portatori di disabilità alla proprietà esclusiva di un condomino di , mediante interventi da CP_2
eseguire sull'androne adiacente all'accesso del condominio di , a cagione della Controparte_1
riferita esclusività della proprietà in capo solo a quest'ultimo condominio dell'area interessata dai lavori autorizzati, circostanza necessitante della delibera da parte dei soli condomini dell'ente di gestione proprietario, con esclusione di quello di . Per tali ragioni, evocavano in CP_2
giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, i due condomini di e Controparte_1 CP_2
instando per la declaratoria di invalidità della delibera impugnata, previa sospensione cautelare dei relativi effetti, limitatamente al punto contestato, con vittoria delle spese.
Fissata la prima udienza di comparizione, si costituiva il , contestando Controparte_3
l'avverso assunto e affermando la natura comune ai due enti di gestione delle aree interessate dai lavori autorizzati, comunque significando il particolare favore degli interventi tesi alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche per ciò che attiene alle maggioranze richieste per le relative statuizioni in sede di assemblea condominiale, così concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese.
Si costituiva anche l'ulteriore , aderendo alla domanda attrice e Controparte_4
concludendo in conformità, con vittoria delle spese.
Instauratosi il contraddittorio, la controversia proseguiva mercè scambio di memorie difensive ex
art. 183 VI co. c.p.c. e veniva istruita mediante CTU, all'esito della quale era da ultimo rinviata all'udienza del 13 novembre 2024, ove interveniva introito per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda di parte ricorrente, cui ha aderito il resistente , è fondata e Controparte_1
come tale meritevole di accoglimento.
Osserva infatti il Tribunale come dirimente a tale proposito siano le risultanze della espletata CTU che ha acclarato come l'area costituente rientranza in corrispondenza e adiacenza all'ingresso del di CP_1
Controparte_
, interessata dai lavori autorizzati dall'assemblea congiunta, sia di proprietà esclusiva del detto ente di gestione e non rientrante dunque nel novero delle parti comuni ai due condomini resistenti,
circostanza dalla quale promana la conseguenza della nullità del deliberato assembleare nella sua parte contestata (terzo punto all'ordine del giorno), poiché l'assemblea congiunta, costituita dagli appartenenti ai due condomini interessati, ha assunto decisioni esorbitanti dalle proprie attribuzioni, che devono invece essere limitate necessariamente all'adozione delle sole decisioni riguardanti le parti comuni ai due enti di gestione. Nella ipotesi specifica, infatti, sussiste, in relazione alle parti comuni tra i due enti indicati, un ulteriore condominio i cui costi di gestione sono ripartiti, come affermato dalle parti in causa, in base ad apposita tabella millesimale, di talchè aver deliberato, come nel caso di specie, per quanto accertato dal
Controparte_ CTU, in relazione a beni in proprietà esclusiva di uno dei condomini (l'ente di gestione di ) vizia la relativa decisione di nullità, come più volte ribadito dall'univoco orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo Cassazione civile, sezione II, Ordinanza 17 giugno 2024 n. 16760).
Le spese seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo, e devono essere dunque poste,
unitamente agli esborsi di CTU, a carico del , a beneficio sia dei Controparte_3
ricorrenti che dell'ulteriore resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, definitivamente pronunziando, così dispone:
1) accoglie la domanda proposta dai ricorrenti e per l'effetto dichiara la nullità della deliberazione impugnata limitatamente al terzo punto all'ordine del giorno, fermo il resto;
2) condanna il in al pagamento delle spese CP_3 CP_2 CP_1
processuali in favore dei ricorrenti e dell'ulteriore resistente Controparte_4
in , liquidate quanto ai primi in complessivi euro 2.825,30, di cui euro 285,30 CP_1
per spese, e per il secondo in euro 2.540,00, in entrambi i casi oltre RSG (15%), Iva e CA,
ove dovuti, come per legge, ponendo infine a carico dello stesso Controparte_4
anche le spese di CTU.
[...]
Così deciso in Taranto l'11 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Daniele Miccoli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 5076/21 del R.G., avente quale oggetto
impugnazione di delibera assembleare condominiale,
TRA
, , rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Parte_1 Parte_2
Carbotti,
RICORRENTI
E
, in persona del suo Controparte_1
amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella D'Onofrio,
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del suo Controparte_2
amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Giuliani,
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: precisano le conclusioni come riportate nei rispettivi atti e verbali del giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2 agosto 2021, e come Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi, premettendo di essere proprietari di unità immobiliari facenti parte del condominio di – in impugnavano, previo infruttuoso Controparte_1 CP_1
esperimento del procedimento di mediazione, il deliberato assembleare del detto ente di gestione,
assunto in loro assenza e congiuntamente con i partecipanti all'ulteriore condominio di CP_2
8 in deducendo la invalidità del detto deliberato con limitato riferimento al terzo
[...] CP_1
punto all'ordine del giorno, riguardante l'autorizzazione all'accesso facilitato per portatori di disabilità alla proprietà esclusiva di un condomino di , mediante interventi da CP_2
eseguire sull'androne adiacente all'accesso del condominio di , a cagione della Controparte_1
riferita esclusività della proprietà in capo solo a quest'ultimo condominio dell'area interessata dai lavori autorizzati, circostanza necessitante della delibera da parte dei soli condomini dell'ente di gestione proprietario, con esclusione di quello di . Per tali ragioni, evocavano in CP_2
giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, i due condomini di e Controparte_1 CP_2
instando per la declaratoria di invalidità della delibera impugnata, previa sospensione cautelare dei relativi effetti, limitatamente al punto contestato, con vittoria delle spese.
Fissata la prima udienza di comparizione, si costituiva il , contestando Controparte_3
l'avverso assunto e affermando la natura comune ai due enti di gestione delle aree interessate dai lavori autorizzati, comunque significando il particolare favore degli interventi tesi alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche per ciò che attiene alle maggioranze richieste per le relative statuizioni in sede di assemblea condominiale, così concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese.
Si costituiva anche l'ulteriore , aderendo alla domanda attrice e Controparte_4
concludendo in conformità, con vittoria delle spese.
Instauratosi il contraddittorio, la controversia proseguiva mercè scambio di memorie difensive ex
art. 183 VI co. c.p.c. e veniva istruita mediante CTU, all'esito della quale era da ultimo rinviata all'udienza del 13 novembre 2024, ove interveniva introito per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda di parte ricorrente, cui ha aderito il resistente , è fondata e Controparte_1
come tale meritevole di accoglimento.
Osserva infatti il Tribunale come dirimente a tale proposito siano le risultanze della espletata CTU che ha acclarato come l'area costituente rientranza in corrispondenza e adiacenza all'ingresso del di CP_1
Controparte_
, interessata dai lavori autorizzati dall'assemblea congiunta, sia di proprietà esclusiva del detto ente di gestione e non rientrante dunque nel novero delle parti comuni ai due condomini resistenti,
circostanza dalla quale promana la conseguenza della nullità del deliberato assembleare nella sua parte contestata (terzo punto all'ordine del giorno), poiché l'assemblea congiunta, costituita dagli appartenenti ai due condomini interessati, ha assunto decisioni esorbitanti dalle proprie attribuzioni, che devono invece essere limitate necessariamente all'adozione delle sole decisioni riguardanti le parti comuni ai due enti di gestione. Nella ipotesi specifica, infatti, sussiste, in relazione alle parti comuni tra i due enti indicati, un ulteriore condominio i cui costi di gestione sono ripartiti, come affermato dalle parti in causa, in base ad apposita tabella millesimale, di talchè aver deliberato, come nel caso di specie, per quanto accertato dal
Controparte_ CTU, in relazione a beni in proprietà esclusiva di uno dei condomini (l'ente di gestione di ) vizia la relativa decisione di nullità, come più volte ribadito dall'univoco orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo Cassazione civile, sezione II, Ordinanza 17 giugno 2024 n. 16760).
Le spese seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo, e devono essere dunque poste,
unitamente agli esborsi di CTU, a carico del , a beneficio sia dei Controparte_3
ricorrenti che dell'ulteriore resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, definitivamente pronunziando, così dispone:
1) accoglie la domanda proposta dai ricorrenti e per l'effetto dichiara la nullità della deliberazione impugnata limitatamente al terzo punto all'ordine del giorno, fermo il resto;
2) condanna il in al pagamento delle spese CP_3 CP_2 CP_1
processuali in favore dei ricorrenti e dell'ulteriore resistente Controparte_4
in , liquidate quanto ai primi in complessivi euro 2.825,30, di cui euro 285,30 CP_1
per spese, e per il secondo in euro 2.540,00, in entrambi i casi oltre RSG (15%), Iva e CA,
ove dovuti, come per legge, ponendo infine a carico dello stesso Controparte_4
anche le spese di CTU.
[...]
Così deciso in Taranto l'11 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Daniele Miccoli)