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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/10/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. DO Lo PR SE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1324/2023 R.G.A.C.
TRA
NATO A RAFFADALI IL 30/11/72 Parte_1 rapp. e dif. dall'Avv. Salvatore Aglialoro
OPPONENTE
CONTRO
QUALE Controparte_1
MANDATARIA LA IN PERSONA Controparte_2
DELLA PROCURATRICE DOTT.SSA Controparte_3 rapp. e dif. dagli Avv.ti Lucio Ghia e Enrica Maria Ghia
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione del 27/04/2023, Parte_1 conveniva in giudizio la e per essa Controparte_1 quale mandataria la in tal modo Controparte_2 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
352/2023 in forza del quale gli era stato ingiunto ad iniziativa della convenuta opposta il pagamento della somma di euro 14.261,46 oltre accessori e spese del
1 procedimento monitorio. Premetteva l'opponente di avere intrattenuto con la Findomestic s.p.a. un rapporto bancario da quest'ultima unitamente a un non meglio precisato blocco di crediti ceduto all'odierna convenuta opposta deducendo svariati motivi di contestazione alla condotta da quest'ultima assunta nel corso del rapporto bancario in argomento. Affermava quindi a sostegno dell'opposizione e delle conseguenti pretese spiegate la nullità dei rapporti intercorsi con la convenuta. Pertanto concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo in avversione. Si costituiva in giudizio, la convenuta opposta e per essa quale mandataria la Controparte_1 eccependo l'infondatezza Controparte_2 dell'opposizione a suo dire meritevole di rigetto. Celebrata
l'istruzione con produzioni documentali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile, all'udienza del 22/10/2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata. Piace preliminarmente ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale
2 di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte
Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria. La questione controversa in questo giudizio rende
3 concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema
Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio
4 di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è: “Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto.
Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà
«il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato.
Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito,
l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si
5 ingiunge il pagamento. Giova ancora premettere, al riguardo, che il procedimento di cognizione originato dall'opposizione a decreto ingiuntivo è finalizzato, essenzialmente, all'accertamento del diritto di credito fatto valere con il ricorso monitorio: è evidente, pertanto, che in esso l'onus probandi grava sul convenuto opposto, il quale, a dispetto della sua posizione processuale, è attore in senso sostanziale. Tanto premesso, rileva il Tribunale che riveste carattere assorbente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius, titolarità attiva) della
[...]
e per essa quale mandataria della Controparte_1 [...] sollevata dall'opponente. Giova Controparte_2 rammentare, in primo luogo, che la legitimatio ad causam attiene alla titolarità, in astratto, del diritto controverso, mentre quando si contesta la riferibilità, in concreto, del diritto medesimo ad una delle parti, la questione non riguarda più la legittimazione attiva (o passiva), ma il merito della causa. Ragion per cui la contestazione della concreta riferibilità del diritto controverso ad una delle parti attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo delle parti, con conseguente onere deduttivo e probatorio a carico della parte interessata, ai sensi dell'art. 2697. Al riguardo, la Suprema Corte, ha stabilito che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può
6 essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa, e pertanto la titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, rientrante nell'onere deduttivo e probatorio dell'attore, salvo che il convenuto la riconosca oppure svolga difese incompatibili con la sua negazione. Nel merito l'opposta assume di essere creditrice dell'odierno opponente della somma di euro 14.261,76, quale asserito saldo debitorio relativo al finanziamento personale, ottenuto dalla Findomestic s.p.a. L'opposta ha precisato di essere creditrice in virtù della seguente cessione: il credito vantato nei confronti dell'opponente veniva ceduto dalla
Findomestic s.p.a., la quale, a seguito di cartolarizzazione, cedeva il proprio credito alla e per Controparte_1 essa quale mandataria alla Controparte_2 odierna opposta. Ebbene, è opportuno precisare che l'opponente non risulta abbia mai ricevuto copia del contratto, nè alcun piano di ammortamento, nè estratti conto, né alcuna lettera di sollecito di pagamento né, tanto meno, alcuna lettera di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione contrattuale da parte della banca con la quale aveva stipulato il suddetto contratto di finanziamento. La cessione del credito, così come descritta nel ricorso per decreto ingiuntivo, dalla Findomestic s.p.a alla e per essa quale mandataria Controparte_1
7 alla non risulta mai stata Controparte_2 ritualmente notificata all'odierno opponente. Tutto ciò premesso, piace in primo luogo rilevare come in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, spetta al cessionario che agisce e/o resiste giudizialmente, fornire la prova che il credito oggetto della controversia sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, in modo da fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Nel caso in esame, la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione. In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia
8 esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Ne consegue che va ritenuto, il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito della società opposta. Non vi è prova in atti, insomma, né che la asserita cessione del credito sia sussistente e valida nei confronti di parte opponente, né che la cessione dei crediti abbia avuto per oggetto il credito per cui è causa. Infine, si rileva che la parte opponente non ha mai ricevuto rituale notifica dell'asserita cessione di credito. Occorre a tal proposito rilevare che l'asserita creditrice nella specie si è limitata ad indicare come prova della avvenuta notificazione ai debitori ceduti della cessione che si assume intervenuta con la mera pubblicazione ex art. 58 TUB in Gazzetta Ufficiale, sussumendo che tale pubblicazione costituisca prova sia della cessione che del fatto che il credito oggetto dell'impugnata ingiunzione rientri fra quelli ceduti. In tal modo, però, l'opposta ha lasciato confondere il requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore della cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito. Prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata
9 dal debitore ceduto. Il creditore quindi deve provare il proprio credito sotto il duplice profilo: a) della esistenza e validità della cessione;
b) sotto il profilo del fatto che la cessione dei crediti abbia avuto per oggetto il credito per cui si è dato inizio all'azione monitoria. In riguardo al primo profilo la Suprema Corte ha definitivamente ricostruito la tematica della prova della cessione in caso di cessioni in blocco ex art. 58 TUB sottolineando che in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto. Quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tal senso, quindi, deve essere reinterpretata la giurisprudenza precedente sul tema
10 precisando che una cosa è l'avviso della cessione necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto. Di conseguenza la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultimo. Giova a tal proposito ricordare come il
DLGS 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, comma 2, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", avesse inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente,
11 ovvero, più specificamente, che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al DLGS n. 385 del
1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che l'ingiunto non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Invece sotto il secondo profilo si deve rilevare che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.,
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può costituire prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, solo laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso bisognerà vedere se la pubblicazione ex art. 58 TUB consenta o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi
12 allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. Nel caso di specie, però, gli opponenti hanno contestato sia la giuridica esistenza del contratto di cessione, sia che il credito asseritamente ceduto sia ricompreso nell'atto di cessione. In questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Nel caso di specie, l'originaria creditrice Findomestic Banca s.p.a. avrebbe ceduto il credito asseritamente vantato nei confronti dell'opponente alla e per essa quale mandataria Controparte_1 alla odierna opposta, in base ad Controparte_2 una operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B. In verità, risulta emergere che solo l'ultima fattispecie traslativa sarebbe avvenuta, mediante una operazione di cessione di rapporti individuabili in blocco, oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Ciò premesso, è evidente che le stesse considerazioni in precedenza svolte in ordine alla eventuale efficacia probatoria di detta pubblicazione
13 potrebbero avere valore solo in relazione a tale ultima cessione, ferma restando la necessità di adeguata dimostrazione delle fattispecie costitutive delle ulteriori cessioni di crediti in blocco, che, a loro volta, sembrano essere state ritenute sussistenti solo sulla base della circostanza che, in relazione ad esse, si è ritenuta regolarmente avvenuta la notificazione di cui all'art. 1264
c.c. (surrogabile dall'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale di cui all'art. 58 T.U.B, esclusivamente per le operazioni di cessione in blocco previste da detta disposizione, ma non per quelle "ordinarie" che eventualmente l'avessero preceduta). Non avendo, dunque, nel caso di specie la creditrice ingiungente adeguatamente provato né l'esistenza della cessione, né la riconducibilità del credito staggito alla asserita cessione, né tantomeno la continuità delle cessioni attraverso forme legittimanti il cessionario, il Giudice dovrà accogliere l'opposizione e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta. Da ciò in accoglimento dell'opposizione va revocato il decreto ingiuntivo in avversione. Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate come in dispositivo, ritenuta la soccombenza della convenuta opposta, devono essere sopportate da quest'ultima. Infine alla revoca del decreto ingiuntivo impugnato segue l'irripetibilità delle spese del procedimento monitorio, perciò da porre definitivamente a carico dell'allora ricorrente per ingiunzione oggi convenuta opposta.
14
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara che parte opponente non è debitore di somma Parte_1 alcuna nei confronti dell'opposta e Controparte_1 per essa quale mandataria della Controparte_2 revoca il decreto ingiuntivo n. 352/2023; condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese processuali attinenti il presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre IVA CPA e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte opponente;
lascia a carico della convenuta opposta le spese relative al procedimento monitorio;
pone definitivamente a carico della convenuta opposta le spese attinenti la consulenza tecnica d'ufficio.
AGRIGENTO 23/10/2025
IL GIUDICE
DO Lo PR SE
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. DO Lo PR SE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1324/2023 R.G.A.C.
TRA
NATO A RAFFADALI IL 30/11/72 Parte_1 rapp. e dif. dall'Avv. Salvatore Aglialoro
OPPONENTE
CONTRO
QUALE Controparte_1
MANDATARIA LA IN PERSONA Controparte_2
DELLA PROCURATRICE DOTT.SSA Controparte_3 rapp. e dif. dagli Avv.ti Lucio Ghia e Enrica Maria Ghia
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione del 27/04/2023, Parte_1 conveniva in giudizio la e per essa Controparte_1 quale mandataria la in tal modo Controparte_2 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
352/2023 in forza del quale gli era stato ingiunto ad iniziativa della convenuta opposta il pagamento della somma di euro 14.261,46 oltre accessori e spese del
1 procedimento monitorio. Premetteva l'opponente di avere intrattenuto con la Findomestic s.p.a. un rapporto bancario da quest'ultima unitamente a un non meglio precisato blocco di crediti ceduto all'odierna convenuta opposta deducendo svariati motivi di contestazione alla condotta da quest'ultima assunta nel corso del rapporto bancario in argomento. Affermava quindi a sostegno dell'opposizione e delle conseguenti pretese spiegate la nullità dei rapporti intercorsi con la convenuta. Pertanto concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo in avversione. Si costituiva in giudizio, la convenuta opposta e per essa quale mandataria la Controparte_1 eccependo l'infondatezza Controparte_2 dell'opposizione a suo dire meritevole di rigetto. Celebrata
l'istruzione con produzioni documentali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile, all'udienza del 22/10/2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata. Piace preliminarmente ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale
2 di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte
Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria. La questione controversa in questo giudizio rende
3 concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema
Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio
4 di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è: “Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto.
Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà
«il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato.
Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito,
l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si
5 ingiunge il pagamento. Giova ancora premettere, al riguardo, che il procedimento di cognizione originato dall'opposizione a decreto ingiuntivo è finalizzato, essenzialmente, all'accertamento del diritto di credito fatto valere con il ricorso monitorio: è evidente, pertanto, che in esso l'onus probandi grava sul convenuto opposto, il quale, a dispetto della sua posizione processuale, è attore in senso sostanziale. Tanto premesso, rileva il Tribunale che riveste carattere assorbente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius, titolarità attiva) della
[...]
e per essa quale mandataria della Controparte_1 [...] sollevata dall'opponente. Giova Controparte_2 rammentare, in primo luogo, che la legitimatio ad causam attiene alla titolarità, in astratto, del diritto controverso, mentre quando si contesta la riferibilità, in concreto, del diritto medesimo ad una delle parti, la questione non riguarda più la legittimazione attiva (o passiva), ma il merito della causa. Ragion per cui la contestazione della concreta riferibilità del diritto controverso ad una delle parti attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo delle parti, con conseguente onere deduttivo e probatorio a carico della parte interessata, ai sensi dell'art. 2697. Al riguardo, la Suprema Corte, ha stabilito che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può
6 essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa, e pertanto la titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, rientrante nell'onere deduttivo e probatorio dell'attore, salvo che il convenuto la riconosca oppure svolga difese incompatibili con la sua negazione. Nel merito l'opposta assume di essere creditrice dell'odierno opponente della somma di euro 14.261,76, quale asserito saldo debitorio relativo al finanziamento personale, ottenuto dalla Findomestic s.p.a. L'opposta ha precisato di essere creditrice in virtù della seguente cessione: il credito vantato nei confronti dell'opponente veniva ceduto dalla
Findomestic s.p.a., la quale, a seguito di cartolarizzazione, cedeva il proprio credito alla e per Controparte_1 essa quale mandataria alla Controparte_2 odierna opposta. Ebbene, è opportuno precisare che l'opponente non risulta abbia mai ricevuto copia del contratto, nè alcun piano di ammortamento, nè estratti conto, né alcuna lettera di sollecito di pagamento né, tanto meno, alcuna lettera di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione contrattuale da parte della banca con la quale aveva stipulato il suddetto contratto di finanziamento. La cessione del credito, così come descritta nel ricorso per decreto ingiuntivo, dalla Findomestic s.p.a alla e per essa quale mandataria Controparte_1
7 alla non risulta mai stata Controparte_2 ritualmente notificata all'odierno opponente. Tutto ciò premesso, piace in primo luogo rilevare come in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, spetta al cessionario che agisce e/o resiste giudizialmente, fornire la prova che il credito oggetto della controversia sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, in modo da fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Nel caso in esame, la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione. In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia
8 esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Ne consegue che va ritenuto, il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito della società opposta. Non vi è prova in atti, insomma, né che la asserita cessione del credito sia sussistente e valida nei confronti di parte opponente, né che la cessione dei crediti abbia avuto per oggetto il credito per cui è causa. Infine, si rileva che la parte opponente non ha mai ricevuto rituale notifica dell'asserita cessione di credito. Occorre a tal proposito rilevare che l'asserita creditrice nella specie si è limitata ad indicare come prova della avvenuta notificazione ai debitori ceduti della cessione che si assume intervenuta con la mera pubblicazione ex art. 58 TUB in Gazzetta Ufficiale, sussumendo che tale pubblicazione costituisca prova sia della cessione che del fatto che il credito oggetto dell'impugnata ingiunzione rientri fra quelli ceduti. In tal modo, però, l'opposta ha lasciato confondere il requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore della cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito. Prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata
9 dal debitore ceduto. Il creditore quindi deve provare il proprio credito sotto il duplice profilo: a) della esistenza e validità della cessione;
b) sotto il profilo del fatto che la cessione dei crediti abbia avuto per oggetto il credito per cui si è dato inizio all'azione monitoria. In riguardo al primo profilo la Suprema Corte ha definitivamente ricostruito la tematica della prova della cessione in caso di cessioni in blocco ex art. 58 TUB sottolineando che in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto. Quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tal senso, quindi, deve essere reinterpretata la giurisprudenza precedente sul tema
10 precisando che una cosa è l'avviso della cessione necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto. Di conseguenza la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultimo. Giova a tal proposito ricordare come il
DLGS 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, comma 2, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", avesse inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente,
11 ovvero, più specificamente, che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al DLGS n. 385 del
1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che l'ingiunto non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Invece sotto il secondo profilo si deve rilevare che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.,
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può costituire prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, solo laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso bisognerà vedere se la pubblicazione ex art. 58 TUB consenta o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi
12 allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. Nel caso di specie, però, gli opponenti hanno contestato sia la giuridica esistenza del contratto di cessione, sia che il credito asseritamente ceduto sia ricompreso nell'atto di cessione. In questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Nel caso di specie, l'originaria creditrice Findomestic Banca s.p.a. avrebbe ceduto il credito asseritamente vantato nei confronti dell'opponente alla e per essa quale mandataria Controparte_1 alla odierna opposta, in base ad Controparte_2 una operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B. In verità, risulta emergere che solo l'ultima fattispecie traslativa sarebbe avvenuta, mediante una operazione di cessione di rapporti individuabili in blocco, oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Ciò premesso, è evidente che le stesse considerazioni in precedenza svolte in ordine alla eventuale efficacia probatoria di detta pubblicazione
13 potrebbero avere valore solo in relazione a tale ultima cessione, ferma restando la necessità di adeguata dimostrazione delle fattispecie costitutive delle ulteriori cessioni di crediti in blocco, che, a loro volta, sembrano essere state ritenute sussistenti solo sulla base della circostanza che, in relazione ad esse, si è ritenuta regolarmente avvenuta la notificazione di cui all'art. 1264
c.c. (surrogabile dall'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale di cui all'art. 58 T.U.B, esclusivamente per le operazioni di cessione in blocco previste da detta disposizione, ma non per quelle "ordinarie" che eventualmente l'avessero preceduta). Non avendo, dunque, nel caso di specie la creditrice ingiungente adeguatamente provato né l'esistenza della cessione, né la riconducibilità del credito staggito alla asserita cessione, né tantomeno la continuità delle cessioni attraverso forme legittimanti il cessionario, il Giudice dovrà accogliere l'opposizione e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta. Da ciò in accoglimento dell'opposizione va revocato il decreto ingiuntivo in avversione. Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate come in dispositivo, ritenuta la soccombenza della convenuta opposta, devono essere sopportate da quest'ultima. Infine alla revoca del decreto ingiuntivo impugnato segue l'irripetibilità delle spese del procedimento monitorio, perciò da porre definitivamente a carico dell'allora ricorrente per ingiunzione oggi convenuta opposta.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara che parte opponente non è debitore di somma Parte_1 alcuna nei confronti dell'opposta e Controparte_1 per essa quale mandataria della Controparte_2 revoca il decreto ingiuntivo n. 352/2023; condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese processuali attinenti il presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre IVA CPA e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte opponente;
lascia a carico della convenuta opposta le spese relative al procedimento monitorio;
pone definitivamente a carico della convenuta opposta le spese attinenti la consulenza tecnica d'ufficio.
AGRIGENTO 23/10/2025
IL GIUDICE
DO Lo PR SE
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