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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1700/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25012035652 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3043/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, il notaio Ricorrente_1 e Ricorrente_2, entrambi rappresentati ed assistiti dall'avvocato Difensore_1, chiedevano l'annullamento dell'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni n.25012035652, notificato ini data 15 aprile
2025 al solo Ufficiale rogante, relativo all'atto notarile del 24/01/2025, Dati notarili_1, registrato in via telematica il 03/02/2025 al n. 3566 serie 1T, con il quale rogito si dava corso alla compravendita di un locale magazzino, sito in Misilmeri, Indirizzo_1 , che veniva dichiarato pertinenza dell'abitazione principale del Ricorrente_2, sita in Misilmeri, Indirizzo_2, con contestuale richiesta dell'applicazione della disciplina di cui alla L. n. 266/05, comma 497 e dell'agevolazione prima casa di cui alla nota II bis, art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.
L'Ente impositore, ritenendo non corretto il trattamento fiscale adottato dal pubblico ufficiale rogante, notificava l'opposto provvedimento, con il quale richiedeva il pagamento dell'importo € 4.400,00, detratte le somme già versate, a titolo di maggior imposta di registro, argomentando che “non risulta integrato il requisito oggettivo per il riconoscimento della pertinenzialità del bene immobile (locale magazzino) rispetto al bene principale (abitazione acquistata con atto registrato al n. 7256 del 09.08.2019), secondo quanto previsto dagli artt. 817 e ss. c.c., dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 11970 del
2018), nonchè dalla risposta ad interpello n. 33/2022 dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, data l'assenza di
"prossimità” tra il bene principale e quello accessorio (oggetto della presente compravendita), non si rinviene alcuna utilita arrecata dal bene accessorio al bene principale (e non al proprietario dello stesso). Tanto premesso non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 1, comma 497, della legge n. 266 del
2005 e neppure l'agevolazione c.d. "prima casa” e si recuperano euro 5.400,00 a titolo di imposta di registro non versata (sottratto quanto già pagato a tale titolo), applicando l'aliquota del 9% alla base imponibile pari ad euro 60.000 (tariffa, parte prima, art. 1 d.p.r. n. 131/1986)”.
Il dottore Ricorrente_1 (premessa la propria qualità di responsabile di imposta e dolendosi dell'omesso invio dell'avviso di liquidazione – anche - al debitore principale) e il Ricorrente_2 contestavano, nel merito la fondatezza della pretesa fiscale, sostenendo che il requisito di pertinenzialità del bene oggetto del rogito era stato correttamente ritenuto dal suddetto notaro.
Parte ricorrente stigmatizzava, quindi, la illegittimità della condotta dell'Ente impositore, sia nella parte in cui aveva notificato l'impugnato avviso al solo Notaio Ricorrente_1 e non anche al debitore principale Ricorrente_2, con lesione del diritto alla difesa di entrambi i soggetti, sia per carenza di motivazione, sia per erronea valutazione dei presupposti applicativi della disposta tassazione.
In particolare, eccepiva che la pertinenzialità tra bene principale e bene accessorio non poteva essere desunta, come aveva fatto controparte, in base al solo elemento della “non prossimità nei limiti di Km. 1” tra i due immobili.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per violazione delle norme “tecniche” del processo tributario “telematico”, in forza delle quali non è ammessa - come nel caso di specie era accaduto - la introduzione del giudizio mediante deposito della copia per immagine su supporto informatico di documento analogico.
In via gradata, eccepiva l'inammissibilità del ricorso limitatamente alla posizione di Ricorrente_2, per carenza di legittimazione ad agire del ricorrente.
All'uopo argomentava che il notaio, in quanto responsabile solidale, ha la legittimazione attiva ad impugnare autonomamente l'avviso di liquidazione a lui direttamente notificato e che, di contro, in campo fiscale la legittimazione all'impugnazione è strettamente collegata alla notificazione di un atto impositivo, onde, posto che l'impugnato avviso di liquidazione era diretto – ed è stato notificato – al solo al notaio rogante,
Ricorrente_1, il Ricorrente_2 non avrebbe avuto né titolo, né interesse per agire.
Ancora, con riferimento alla contestata legittimità della notifica effettuata solo in favore del notaio, ricordava che, secondo l'insegnamento della SC, tale scelta era del tutto legittima.
In riferimento al merito della vicenda, prospettava la erroneità della avvenuta determinazione del requisito della “prossimità”, utile ai fini del riconoscimento della pertinenzialità, con riferimento ai termini di
“percorrenza”, nonché alla semplice esistenza tra i due cespiti di un vincolo di strumentalità economico funzionale, indipendentemente dalla collocazione spaziale degli stabili.
Richiamava, al riguardo, la Risoluzione Ris. n. 149/E dell'11 aprile 2008 Agenzia delle Entrate – Dir. normativa e contenzioso, secondo la quale “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”, sicchè, di regola, il bene servente non può ritenersi oggettivamente destinato in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione principale qualora sia ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un Comune diverso da quello dove è situata la "prima casa", occorrendo, di contro che i due beni siano ubicati in luoghi "prossimi" tra loro, non rilevando la sola volontà manifestata dalla parte.
Aggiungeva che il requisito dell'utilità – la cui dimostrazione incombe su chi invoca l'agevolazione fiscale – doveva essere apprezzato mediante un'analisi oggettiva, tale da poter riscontrare una effettiva funzionalità dell'immobile servente a quello principale, sì che a quest'ultimo ne sia arrecato un vantaggio obiettivo, percepibile al di là di personali benefici.
Sulla scorta di tali premesse, sosteneva che il locale oggetto della compravendita non poteva ritenersi oggettivamente destinato in modo durevole a servizio od ornamento dell'abitazione principale siccome ubicato in un punto distante o difficilmente raggiungibile rispetto a quello dove è situato l'immobile principale
(segnatamente km. 1,18, in linea d'aria; e km 1,9 di percorrenza a piedi;
km.2 di percorrenza con auto).
Sulle deduzioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione alla odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno a specificare.
Per quanto afferisce alla eccezione di inammissibilità del ricorso, per violazione delle regole che sovrintendono al PTT, osserva il decidente che, pur se detta eccezione ha puntuale fondamento normativo, la relativa nullità, a seguito della costituzione della parte resistente, che ha spiegato le sue difese sul merito della vicenda che ci occupa, non può più essere dichiarata per avere l'atto raggiunto il suo scopo.
Si ritiene, invero, che la notifica eseguita, come nella specie è avvenuto, senza il rispetto delle prescrizioni procedurali (in particolare, mediante deposito di un file “immagine”) integri una irregolarità che può determinare nullità, salvo, tuttavia, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ai sensi del principio di carattere generale di cui all'art. 156 c.p.c., che deve trovare qui applicazione.
Di contro, in accoglimento della relativa eccezione, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva del ricorrente
Ricorrente_2, nei confronti del quale l'Ufficio non ha emesso alcun atto impositivo. Al riguardo, basti ricordare che, secondo costante giurisprudenzadi legittimità, in tema di contenzioso tributario, la legittimazione ad impugnare gli atti impositivi appartiene soltanto al destinatario dell'atto impugnato o a chi è parte del rapporto controverso e rientra, dunque, tra i soggetti passivi dell'imposizione tributaria, che sono gli unici a potere proporre ricorso (ex multis Cass. n. 2754/2023).
Pienamente legittima, appare, del resto la scelta – discrezionale - dell'Ente Impositore di rivolgersi al notaio rogante, quale coobbligato al pagamento della imposta.
Invero, in tema di imposta di registro, è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 57 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri. Il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei menzionati soggetti,
i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, ma, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente. Con riguardo al fondamento della presunzione è stato affermato che nei rapporti con il creditore si presume che il coobbligato intimato in tanto abbia provveduto al pagamento in quanto abbia avuto l'assenso da parte di tutti gli altri coobbligati, nei cui confronti, altrimenti, non potrebbe esercitare il diritto di regresso ex art. 1299 cod. civ. (Cass. 29681\2023).
Infine, va rilevato come l'atto impugnato sia scevro dai lamentati vizi di motivazione, stante che, come dimostrato attraverso la proposizione dell'articolato ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha dimostrato di aver ben compreso le ragioni dell'atto impositivo e di essere, perciò, stato messo in condizioni di espletare utilmente le sue difese.
Nel merito, le ragioni del contribuente sono, tuttavia, fondate.
Il punctum riguarda la vexata quaestio della definizione e parametrazione del rapporto pertinenziale tra due immobili – nella specie l'abitazione principale ed un locale magazzino, in relazione al riconoscimento dei benefici per l'acquisto della cd “prima casa”.
Ora, secondo l'interpretazione nomofilattica della SC, è pacifico che la pertinenza è determinata dal “vincolo funzionale” e non dalla “contiguità fisica” (Cass. II, 28 maggio 2010,
n. 13202), onde, ad esempio, il garage in edificio separato va considerato pertinenza se destinato stabilmente e\o in modo “durevole” al servizio dell'abitazione (Cass. II, 21 gennaio 2014, n. 1234; Id. 9 marzo 2016, n.
4628), senza che, appunto, in presenza di tale vincolo oggettivo e soggettivo, la distanza sia, di per sé sola, idonea ad escludere l'agevolazione per pertinenze (così, in materia tributaria, Cass. V, 30 ottobre 2015, n.
22128, laddove Cass. V, 19 aprile 2018, n. 9672 ha ribadito che in tema di agevolazioni fiscali il vincolo funzionale prevale sulla distanza fisica;
Id. 3 novembre 2020, n. 24325).
A tal riguardo, va ancora ricordato che la SC ha ritenuto legittimo l'esonero dell'imposta ICI\prima casa alla pertinenza di un fabbricato, classificato in parte C2 (magazzino) e in parte C6 (garage), distante oltre 2 km dall'abitazione principale del contribuente, sita sempre nello stesso comune (si tratta, quindi, di fattispecie omologa a quella oggi in esame) asseritamente tale da non consentire un rapporto di contiguità e prossimità, ricordando che "in via evolutiva, il concetto di contiguità può essere superato con riferimento all'utilità per il titolare del bene e, in via collegata, con l'utilità pubblica".
Ciò, sempre che siano individuabili dei concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poichè, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dell'esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare senza determinare una radicale trasformazione dell'immobile stesso.
Si tratta, quindi, di verificare, a prescindere dalla distanza chilometrica (che non è elemento ex se impeditivo, ma solo necessariamente valutativo), la presenza del requisito soggettivo, e la sussistenza del profilo oggettivo e fattuale, ossia della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, sulla base di un vincolo di accessorietà durevole, che non si risolva in un mero collegamento materiale rimovibile ad libitum.
Ebbene, ritiene il decidente di poter applicare gli stessi principi sopra enunciati e mutuati dalla sentenza n.
5050/2021, nella quale la SC ha riconosciuto la possibilità di concedere l'esonero dal pagamento dell'ICI\ prima casa per la pertinenza (garage) posta a oltre due Km di distanza dall'abitazione principale, sita nel medesimo Comune, rilevando che il concetto di “contiguità” tra pertinenza e bene principale ben può essere superato con riferimento all'utilità per il titolare del bene e, in via collegata, con l'utilità pubblica poiché il progressivo intasamento urbanistico e la difficoltà di trovare parcheggio comportano che l'acquisizione di un box auto consente al titolare di raggiungere il duplice scopo sia di decongestionamento dell'area urbana che di utilità e asservimento del bene all'abitazione principale.
Ora, nel caso che ci occupa, l'immobile principale è costituito da un appartamento condominiale al secondo piano, privo di spazi di sgombero e deposito, nonché sprovvisto, per quanto consta, di parcheggio, ubicato, al pari del locale pertinenziale, nel centro urbano del Comune di Misilmeri (località prossima alla città metropolitana di Palermo, che conta circa 30.000 abitanti e che è notoriamente soggetta al cd. fenomeno del pendolarismo, che comporta, giornalmente, un intasamento delle arterie a causa degli spostamenti per e da il capoluogo di regione).
Ed allora, a prescindere dalla dichiarata volontà della parte acquirente - che, comunque, trova conforto nella documentazione prodotta (cfr. stralcio del rogito e dossier fotografico ritraente l'immobile pertinenziale) e integra appieno l'elemento “soggettivo” (consistente nella effettiva volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale) - appare, in tal senso, apprezzabile il collegamento funzionale e strumentale del vano terrano destinato a box e locale di sgombero con il bene principale (id est l'elemento “oggettivo”). in funzione di supplenza alla mancanza di altri locali idonei ad assolvere alle funzioni predette e con beneficio indiretto sulla viabilità urbana.
Né, a meno di non voler provvedere ad una improbabile, radicale ristrutturazione e\o trasformazione del locale\pertinenza, è prevedibile il venir meno della utilitas che collega il cespite al bene principale.
Alla stregua delle considerazioni sopra formulate, non rimane che prendere atto della sussistenza del contestato vincolo pertinenziale e della conseguente correttezza del regime fiscale applicato in sede di rogito notarile, con annullamento del provvedimento impugnato.
Trattandosi di materia complessa, nell'ambito della quale la Corte regolatrice è più volte intervenuta, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso relativamente alla posizione di SI US. Per il resto, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate. PAlermo, 05.12.25 Il Giudice monocratico
FR PA SI
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1700/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25012035652 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3043/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, il notaio Ricorrente_1 e Ricorrente_2, entrambi rappresentati ed assistiti dall'avvocato Difensore_1, chiedevano l'annullamento dell'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni n.25012035652, notificato ini data 15 aprile
2025 al solo Ufficiale rogante, relativo all'atto notarile del 24/01/2025, Dati notarili_1, registrato in via telematica il 03/02/2025 al n. 3566 serie 1T, con il quale rogito si dava corso alla compravendita di un locale magazzino, sito in Misilmeri, Indirizzo_1 , che veniva dichiarato pertinenza dell'abitazione principale del Ricorrente_2, sita in Misilmeri, Indirizzo_2, con contestuale richiesta dell'applicazione della disciplina di cui alla L. n. 266/05, comma 497 e dell'agevolazione prima casa di cui alla nota II bis, art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.
L'Ente impositore, ritenendo non corretto il trattamento fiscale adottato dal pubblico ufficiale rogante, notificava l'opposto provvedimento, con il quale richiedeva il pagamento dell'importo € 4.400,00, detratte le somme già versate, a titolo di maggior imposta di registro, argomentando che “non risulta integrato il requisito oggettivo per il riconoscimento della pertinenzialità del bene immobile (locale magazzino) rispetto al bene principale (abitazione acquistata con atto registrato al n. 7256 del 09.08.2019), secondo quanto previsto dagli artt. 817 e ss. c.c., dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 11970 del
2018), nonchè dalla risposta ad interpello n. 33/2022 dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, data l'assenza di
"prossimità” tra il bene principale e quello accessorio (oggetto della presente compravendita), non si rinviene alcuna utilita arrecata dal bene accessorio al bene principale (e non al proprietario dello stesso). Tanto premesso non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 1, comma 497, della legge n. 266 del
2005 e neppure l'agevolazione c.d. "prima casa” e si recuperano euro 5.400,00 a titolo di imposta di registro non versata (sottratto quanto già pagato a tale titolo), applicando l'aliquota del 9% alla base imponibile pari ad euro 60.000 (tariffa, parte prima, art. 1 d.p.r. n. 131/1986)”.
Il dottore Ricorrente_1 (premessa la propria qualità di responsabile di imposta e dolendosi dell'omesso invio dell'avviso di liquidazione – anche - al debitore principale) e il Ricorrente_2 contestavano, nel merito la fondatezza della pretesa fiscale, sostenendo che il requisito di pertinenzialità del bene oggetto del rogito era stato correttamente ritenuto dal suddetto notaro.
Parte ricorrente stigmatizzava, quindi, la illegittimità della condotta dell'Ente impositore, sia nella parte in cui aveva notificato l'impugnato avviso al solo Notaio Ricorrente_1 e non anche al debitore principale Ricorrente_2, con lesione del diritto alla difesa di entrambi i soggetti, sia per carenza di motivazione, sia per erronea valutazione dei presupposti applicativi della disposta tassazione.
In particolare, eccepiva che la pertinenzialità tra bene principale e bene accessorio non poteva essere desunta, come aveva fatto controparte, in base al solo elemento della “non prossimità nei limiti di Km. 1” tra i due immobili.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per violazione delle norme “tecniche” del processo tributario “telematico”, in forza delle quali non è ammessa - come nel caso di specie era accaduto - la introduzione del giudizio mediante deposito della copia per immagine su supporto informatico di documento analogico.
In via gradata, eccepiva l'inammissibilità del ricorso limitatamente alla posizione di Ricorrente_2, per carenza di legittimazione ad agire del ricorrente.
All'uopo argomentava che il notaio, in quanto responsabile solidale, ha la legittimazione attiva ad impugnare autonomamente l'avviso di liquidazione a lui direttamente notificato e che, di contro, in campo fiscale la legittimazione all'impugnazione è strettamente collegata alla notificazione di un atto impositivo, onde, posto che l'impugnato avviso di liquidazione era diretto – ed è stato notificato – al solo al notaio rogante,
Ricorrente_1, il Ricorrente_2 non avrebbe avuto né titolo, né interesse per agire.
Ancora, con riferimento alla contestata legittimità della notifica effettuata solo in favore del notaio, ricordava che, secondo l'insegnamento della SC, tale scelta era del tutto legittima.
In riferimento al merito della vicenda, prospettava la erroneità della avvenuta determinazione del requisito della “prossimità”, utile ai fini del riconoscimento della pertinenzialità, con riferimento ai termini di
“percorrenza”, nonché alla semplice esistenza tra i due cespiti di un vincolo di strumentalità economico funzionale, indipendentemente dalla collocazione spaziale degli stabili.
Richiamava, al riguardo, la Risoluzione Ris. n. 149/E dell'11 aprile 2008 Agenzia delle Entrate – Dir. normativa e contenzioso, secondo la quale “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”, sicchè, di regola, il bene servente non può ritenersi oggettivamente destinato in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione principale qualora sia ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un Comune diverso da quello dove è situata la "prima casa", occorrendo, di contro che i due beni siano ubicati in luoghi "prossimi" tra loro, non rilevando la sola volontà manifestata dalla parte.
Aggiungeva che il requisito dell'utilità – la cui dimostrazione incombe su chi invoca l'agevolazione fiscale – doveva essere apprezzato mediante un'analisi oggettiva, tale da poter riscontrare una effettiva funzionalità dell'immobile servente a quello principale, sì che a quest'ultimo ne sia arrecato un vantaggio obiettivo, percepibile al di là di personali benefici.
Sulla scorta di tali premesse, sosteneva che il locale oggetto della compravendita non poteva ritenersi oggettivamente destinato in modo durevole a servizio od ornamento dell'abitazione principale siccome ubicato in un punto distante o difficilmente raggiungibile rispetto a quello dove è situato l'immobile principale
(segnatamente km. 1,18, in linea d'aria; e km 1,9 di percorrenza a piedi;
km.2 di percorrenza con auto).
Sulle deduzioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione alla odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno a specificare.
Per quanto afferisce alla eccezione di inammissibilità del ricorso, per violazione delle regole che sovrintendono al PTT, osserva il decidente che, pur se detta eccezione ha puntuale fondamento normativo, la relativa nullità, a seguito della costituzione della parte resistente, che ha spiegato le sue difese sul merito della vicenda che ci occupa, non può più essere dichiarata per avere l'atto raggiunto il suo scopo.
Si ritiene, invero, che la notifica eseguita, come nella specie è avvenuto, senza il rispetto delle prescrizioni procedurali (in particolare, mediante deposito di un file “immagine”) integri una irregolarità che può determinare nullità, salvo, tuttavia, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ai sensi del principio di carattere generale di cui all'art. 156 c.p.c., che deve trovare qui applicazione.
Di contro, in accoglimento della relativa eccezione, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva del ricorrente
Ricorrente_2, nei confronti del quale l'Ufficio non ha emesso alcun atto impositivo. Al riguardo, basti ricordare che, secondo costante giurisprudenzadi legittimità, in tema di contenzioso tributario, la legittimazione ad impugnare gli atti impositivi appartiene soltanto al destinatario dell'atto impugnato o a chi è parte del rapporto controverso e rientra, dunque, tra i soggetti passivi dell'imposizione tributaria, che sono gli unici a potere proporre ricorso (ex multis Cass. n. 2754/2023).
Pienamente legittima, appare, del resto la scelta – discrezionale - dell'Ente Impositore di rivolgersi al notaio rogante, quale coobbligato al pagamento della imposta.
Invero, in tema di imposta di registro, è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 57 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri. Il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei menzionati soggetti,
i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, ma, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente. Con riguardo al fondamento della presunzione è stato affermato che nei rapporti con il creditore si presume che il coobbligato intimato in tanto abbia provveduto al pagamento in quanto abbia avuto l'assenso da parte di tutti gli altri coobbligati, nei cui confronti, altrimenti, non potrebbe esercitare il diritto di regresso ex art. 1299 cod. civ. (Cass. 29681\2023).
Infine, va rilevato come l'atto impugnato sia scevro dai lamentati vizi di motivazione, stante che, come dimostrato attraverso la proposizione dell'articolato ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha dimostrato di aver ben compreso le ragioni dell'atto impositivo e di essere, perciò, stato messo in condizioni di espletare utilmente le sue difese.
Nel merito, le ragioni del contribuente sono, tuttavia, fondate.
Il punctum riguarda la vexata quaestio della definizione e parametrazione del rapporto pertinenziale tra due immobili – nella specie l'abitazione principale ed un locale magazzino, in relazione al riconoscimento dei benefici per l'acquisto della cd “prima casa”.
Ora, secondo l'interpretazione nomofilattica della SC, è pacifico che la pertinenza è determinata dal “vincolo funzionale” e non dalla “contiguità fisica” (Cass. II, 28 maggio 2010,
n. 13202), onde, ad esempio, il garage in edificio separato va considerato pertinenza se destinato stabilmente e\o in modo “durevole” al servizio dell'abitazione (Cass. II, 21 gennaio 2014, n. 1234; Id. 9 marzo 2016, n.
4628), senza che, appunto, in presenza di tale vincolo oggettivo e soggettivo, la distanza sia, di per sé sola, idonea ad escludere l'agevolazione per pertinenze (così, in materia tributaria, Cass. V, 30 ottobre 2015, n.
22128, laddove Cass. V, 19 aprile 2018, n. 9672 ha ribadito che in tema di agevolazioni fiscali il vincolo funzionale prevale sulla distanza fisica;
Id. 3 novembre 2020, n. 24325).
A tal riguardo, va ancora ricordato che la SC ha ritenuto legittimo l'esonero dell'imposta ICI\prima casa alla pertinenza di un fabbricato, classificato in parte C2 (magazzino) e in parte C6 (garage), distante oltre 2 km dall'abitazione principale del contribuente, sita sempre nello stesso comune (si tratta, quindi, di fattispecie omologa a quella oggi in esame) asseritamente tale da non consentire un rapporto di contiguità e prossimità, ricordando che "in via evolutiva, il concetto di contiguità può essere superato con riferimento all'utilità per il titolare del bene e, in via collegata, con l'utilità pubblica".
Ciò, sempre che siano individuabili dei concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poichè, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dell'esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare senza determinare una radicale trasformazione dell'immobile stesso.
Si tratta, quindi, di verificare, a prescindere dalla distanza chilometrica (che non è elemento ex se impeditivo, ma solo necessariamente valutativo), la presenza del requisito soggettivo, e la sussistenza del profilo oggettivo e fattuale, ossia della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, sulla base di un vincolo di accessorietà durevole, che non si risolva in un mero collegamento materiale rimovibile ad libitum.
Ebbene, ritiene il decidente di poter applicare gli stessi principi sopra enunciati e mutuati dalla sentenza n.
5050/2021, nella quale la SC ha riconosciuto la possibilità di concedere l'esonero dal pagamento dell'ICI\ prima casa per la pertinenza (garage) posta a oltre due Km di distanza dall'abitazione principale, sita nel medesimo Comune, rilevando che il concetto di “contiguità” tra pertinenza e bene principale ben può essere superato con riferimento all'utilità per il titolare del bene e, in via collegata, con l'utilità pubblica poiché il progressivo intasamento urbanistico e la difficoltà di trovare parcheggio comportano che l'acquisizione di un box auto consente al titolare di raggiungere il duplice scopo sia di decongestionamento dell'area urbana che di utilità e asservimento del bene all'abitazione principale.
Ora, nel caso che ci occupa, l'immobile principale è costituito da un appartamento condominiale al secondo piano, privo di spazi di sgombero e deposito, nonché sprovvisto, per quanto consta, di parcheggio, ubicato, al pari del locale pertinenziale, nel centro urbano del Comune di Misilmeri (località prossima alla città metropolitana di Palermo, che conta circa 30.000 abitanti e che è notoriamente soggetta al cd. fenomeno del pendolarismo, che comporta, giornalmente, un intasamento delle arterie a causa degli spostamenti per e da il capoluogo di regione).
Ed allora, a prescindere dalla dichiarata volontà della parte acquirente - che, comunque, trova conforto nella documentazione prodotta (cfr. stralcio del rogito e dossier fotografico ritraente l'immobile pertinenziale) e integra appieno l'elemento “soggettivo” (consistente nella effettiva volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale) - appare, in tal senso, apprezzabile il collegamento funzionale e strumentale del vano terrano destinato a box e locale di sgombero con il bene principale (id est l'elemento “oggettivo”). in funzione di supplenza alla mancanza di altri locali idonei ad assolvere alle funzioni predette e con beneficio indiretto sulla viabilità urbana.
Né, a meno di non voler provvedere ad una improbabile, radicale ristrutturazione e\o trasformazione del locale\pertinenza, è prevedibile il venir meno della utilitas che collega il cespite al bene principale.
Alla stregua delle considerazioni sopra formulate, non rimane che prendere atto della sussistenza del contestato vincolo pertinenziale e della conseguente correttezza del regime fiscale applicato in sede di rogito notarile, con annullamento del provvedimento impugnato.
Trattandosi di materia complessa, nell'ambito della quale la Corte regolatrice è più volte intervenuta, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso relativamente alla posizione di SI US. Per il resto, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate. PAlermo, 05.12.25 Il Giudice monocratico
FR PA SI