Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in luogo dell'udienza del 13 febbraio 2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1288/2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 alla via G. Pica n. 48 presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Vitagliano c.f.
, Anna Barretta ed Angela Barretta C.F._1 C.F._2
che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al C.F._3 ricorso, allegata al fascicolo telematico. I procuratori hanno chiesto che per ogni comunicazione relativa al presente ricorso si provveda a mezzo e-mail al seguente indirizzo Email_1
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, domiciliato in Napoli alla Via Diodato Lioy n. 10, ed elettivamente C.F._4 domiciliato in Napoli alla Via Toledo n 256, presso l'avv. Paolo Parlato, c.f.
, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al C.F._5 presente atto (fax: 081/413282; pec: ; Email_2
- APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3401/2023 pubblicata il giorno 22 maggio 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
che il resistente, consulente del lavoro, era presente nello studio in
Bergamo dal lunedì al venerdì ed il sabato nello studio di Napoli;
che il rapporto era stato formalizzato a far data dal 1.9.2018 con inquadramento della stessa nel III livello del
CCNL di settore;
di aver svolto mansioni di responsabile della elaborazione delle buste paga, con compiti di coordinamento dei colleghi addetti al settore;
di aver provveduto alla redazione dei contratti di lavoro e di lettere di contestazione e di licenziamento occupandosi di seguire le procedure disciplinari e le comunicazioni obbligatorie;
di aver osservato il seguente orario di lavoro dalle 09.00 alle 20.30 dal lunedì al venerdì e dalle
9.00 alle 17.00 il sabato, con 30 minuti di pausa per il pranzo;
di aver percepito le retribuzioni indicate in ricorso;
d aver fruito di una settimana di ferie. Tanto premesso, lamentando di aver percepito una retribuzione inadeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato in ragione della riconducibilità delle mansioni nel II livello del CCNL, rassegnava le seguenti conclusioni “1) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. per tutto il periodo dedotto in ricorso. 2) previo accertamento delle somme spettanti alla ricorrente in virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità e della qualità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato, e comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati condannare il dott. al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € Controparte_1
12.389,02 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3-condannare il resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva . Deduceva Controparte_1 di aver provveduto al pagamento del t.f.r. e dei ratei di mensilità accessorie per l'importo di euro 624,29. Allegava di aver provveduto al pagamento delle somme maturate per il lavoro straordinario prestato nel mese di ottobre e contestava lo svolgimento di prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario per il mese di novembre. Contestava lo svolgimento, da parte della ricorrente, di mansioni riconducibili al II livello del CCNL.
Rappresentava in fatto che nel mese di settembre 2018 per lo svolgimento dell'attività professionale era stato utilizzato un nuovo software, che la ricorrente non era in grado di utilizzare in autonomia e che pertanto era stato necessario il supporto esterno del Rag.
, che inizialmente aveva coadiuvato la ricorrente e successivamente aveva Persona_1 sostituito la lavoratrice durane il periodo di malattia della stessa. Spiegava domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dell'indennità di mancato preavviso in ragione delle dimissioni presentate in assenza di giusta causa.
Nel corso del giudizio erano ammesse ed espletate le prove costituende ed infine, all'esito dell'attività istruttoria, il Tribunale adìto pronunciava la sentenza indicata in epigrafe con la quale così statuiva: “a) rigetta la domanda attorea;
b) accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del convenuto, a titolo di indennità di mancato preavviso, della somma di euro 1.525,23, oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo;
c) Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte convenuta, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.500,00, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge”.
A fondamento della propria decisione, il giudice di prime cure adottava il seguente ragionamento:
a) evidenziava che il teste , unico ad aver fornito dichiarazioni sulla Tes_1 preesistenza del rapporto di lavoro rispetto alla data di formalizzazione dello stesso (1.09.2018), aveva reso una deposizione del tutto generica ed inidonea a dimostrare l'assoggettamento della ricorrente al potere gerarchico datoriale;
b) sottolineava come il teste , che aveva lavorato per il convenuto dal Persona_1
2017 all'ottobre/novembre 2018 fornendo consulenza sulle buste paga per una azienda con oltre 140 dipendenti, aveva reso una deposizione che confliggeva con le deduzioni difensive di parte ricorrente circa le competenze e l'autonomia della lavoratrice nella gestione dei software per l'elaborazione dei documenti contabili. Il giudice, poi, richiamava anche le dichiarazioni del teste ad Tes_1 ulteriore conferma dell'insussistenza dei presupposti per l'accertamento del diritto al superiore inquadramento;
c) sottolineava l'equivocità delle dichiarazioni testimoniali a riprova dell'espletamento del lavoro straordinario;
d) riteneva che non potesse essere affermato il diritto alle quote delle mensilità ed indennità di natura contrattuale;
e) affermava la sussistenza della prova documentale del pagamento del TFR
(bonifico di euro 324,86) e della 13^ mensilità (bonifico di euro 624,29 del mese di gennaio 2019).
Con ricorso depositato in data 1.06.2023 ha proposto appello Parte_1 avverso tale sentenza limitando le proprie censure al mancato accoglimento della domanda di corresponsione del TFR;
alla corresponsione dei ratei di 13^ e 14^ mensilità; al mancato pagamento della retribuzione relativa al mese di novembre ed all'accoglimento della domanda riconvenzionale, risultata invero infondata.
Ha chiesto, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni: “1) accogliere l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza impugnata condannare il dott. al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 3.050,46 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2-condannare l'appellato al pagamento delle spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratorio o in via gradata compensare le spese dei due gradi di giudizio”.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio che ha resistito al gravame di cui ha invocato il rigetto. Controparte_1
L'appellato ha contestato l'appello di cui ha eccepito l'inammissibilità sia perché non diretto a censurare specifici capi della sentenza, sia perché foriero di nuove domande, mai sollecitate nel primo grado di giudizio incentrato sulla verifica del corretto inquadramento e della retribuzione adeguata a quello formale. Ha quindi concluso nel seguente modo: “Accertare e dichiarare l'improcedibilità e nullità dell'atto di appello per mutamento della domanda in secondo grado in violazione al divieto di nova ex art 345 cpc;
2) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello così come formulato in violazione dell'art 434 e 342 cpc per mancata specificità dei motivi mancando le argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice;
3) Rigettare integralmente la domanda proposta dalla ricorrente poiché infondata in punto di fatto e di diritto, inammissibile sulla base di quanto esposto nella parte assertiva ed in alcun modo provata e per l'effetto confermare integralmente la sentenza oggetto di gravame in virtù della prova documentale certa dell'avvenuto pagamento della retribuzione di novembre 2018 e del diritto alla detrazione del mancato preavviso”
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del 13 febbraio 2025 mercè il deposito delle note di trattazione. Acquisiti tali atti, riservata la decisione, all'esito della camera di consiglio la controversia è stata definita nei termini di seguito esposti.
§§§§
L'appello parziale è ammissibile e fondato per i motivi di seguito esposti. Si deve osservare che l'appellante ha prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto il rigetto della domanda di riconoscimento della decorrenza del rapporto di lavoro da epoca antecedente alla data di formale assunzione e nella parte in cui ha respinto l'istanza volta al riconoscimento delle differenze retributive maturate in ragione del presunto espletamento sia di mansioni esorbitanti dal livello assegnato alla lavoratrice sia di orario supplementare e straordinario .
Ciò posto, si osserva che il gravame proposto da è indiscutibilmente Parte_1
e chiaramente diretto a censurare la statuizione di prime cure nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto della lavoratrice al pagamento delle differenze maturate per l'espletamento dell'attività ordinaria;
non ha riconosciuto il diritto di percepire i ratei delle mensilità aggiuntive ed ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dal datore di lavoro che ha contestato in giudizio la sussistenza della giusta causa delle dimissioni.
Al di là di vuote formule sacramentali, quindi, l'appellante ha chiarito in modo inequivocabile la volontà di censurare la statuizione di primo grado ed ha chiaramente indicato il solco nel quale innestare la riforma invocata.
Tale impianto difensivo rende chiaramente ammissibile il gravame, che non viola in alcun modo il divieto dei “nova” in appello atteso che la domanda di pagamento -nei termini espressi in sede di gravame- era già contenuta nelle istanze formulate nel primo grado di giudizio ed evincibili dai conteggi elaborati ed espressi nel ricorso di primo grado, laddove sono stati esplicitati gli istituti contrattuali invocati ed è stato chiarito -attraverso l'indicazione del percepito (pari a zero rispetto alle voci: mensilità di novembre, 13^, 14^, permessi e TFR)- l'intento della parte di ottenere il pagamento di emolumenti indicati nella busta paga di novembre ma mai corrisposti.
In definitiva, in questa sede l'appellante non ha mutato la propria domanda ma l'ha ridotta, e ciò non è vietato dall'art. 437, secondo comma, c.p.c.
Giungendo all'esame del gravame occorre esaminare, in via preliminare, se le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in data 28.11.2018 e motivate, tra l'altro, dal reiterato ritardo nella corresponsione delle retribuzioni, fossero sorrette da giusta causa.
La Corte ritiene che, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, sussistesse un reiterato e colpevole inadempimento datoriale tale da inficiare il fiduciario che indiscutibilmente deve connotare il rapporto di lavoro subordinato. In proposito occorre rammentare come la Suprema Corte abbia affermato che è
“legittimo il recesso per giusta causa in caso di mancato pagamento delle retribuzioni e conseguente obbligo datoriale di riconoscere al lavoratore anche gli interessi di mora” (Cass. civ., Sez.Lav., 19.04.2017 n. 9873) e che la risoluzione immediata è impedita solo in caso di atteggiamento equivoco del lavoratore, che invochi rimedi contrattuali quali l'adempimento (cfr. Cass. civ. sez.lav., 8.08.2022 n.
24432).
Ciò premesso, la Corte rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge che nel ridotto spazio di durata del rapporto di lavoro il datore incorreva in reiterati ed ingiustificati ritardi nell'adempimento dell'obbligazione principale di pagamento del corrispettivo atteso che la retribuzione per il mese di settembre 2018 (primo mese di lavoro della dipendente ) veniva corrisposta solo in data 18.10.2018; Parte_1 quella relativa al mese di ottobre era pagata in data 16.11.2018 ed infine una parte della retribuzione di novembre era versata solo a gennaio 2019, dopo che il rapporto era cessato.
In assenza di deduzioni e prove idonee a giustificare il reiterato ritardo nell'adempimento dell'obbligazione datoriale, appare del tutto legittima la condotta della dipendente che ha inteso sciogliere il rapporto negoziale in cui non riponeva più fiducia.
Merita, quindi accoglimento la domanda diretta ad ottenere il pagamento dell'indennità disciplinata dall'art. 129 CCNL trascritto nel ricorso di primo grado (che riconosce il diritto a 60 giorni di preavviso) con conseguente condanna dell'odierno appellato al pagamento dell'importo di euro 1523,23 a titolo di indennità di mancato preavviso.
Quanto alla mensilità di novembre 2018 si rileva che nella busta paga allegata al fascicolo di parte appellata (relativa alla mensilità in esame) è riportato l'importo di euro 304,86 a titolo di TFR. Tale somma è stata versata con bonifico del 9.01.2019, pari all'importo in questione, contenente anche l'imputazione di pagamento. Deve quindi essere respinta la domanda diretta alla corresponsione di tale emolumento.
Quanto alle residue voci in busta paga, esclusa la compensazione impropria con il credito vantato a titolo di indennità di mancato preavviso (credito insussistente per le ragioni sopra esposte) ed imputato il pagamento di euro 624,29, residua in favore dell'appellante il credito indicato nelle conclusioni del ricorso in appello (euro 1525,23 da intendersi al lordo, somma che costituisce il tetto della domanda, oltre il quale non
è possibile pronunciare).
In ragione del principio devolutivo, invece, non può essere disposta alcuna ulteriore pronuncia di condanna che resta assorbita dall'accoglimento delle conclusioni.
Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, la Corte, considerato che le istanze dell'appellante sono state accolte solo in parte, con esclusione della fondatezza di interi capi della domanda (superiore inquadramento;
lavoro straordinario ecc.), ritiene che sussistano ragioni idonee per compensare in misura pari a due terzi le spese del doppio grado di giudizio. Di conseguenza la società soccombente deve essere condannata al pagamento del residuo importo liquidato come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna CP_1
al pagamento in favore di dell'importo di euro 3050,46 (di cui
[...] Parte_1 euro 1525,23 lordi a titolo di residuo avere sulla busta paga di novembre 2018) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto;
2) compensa in misura pari a due terzi le spese del doppio grado di giudizio e condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante del residuo importo liquidato, al netto della compensazione, in misura pari ad euro 438,00 per il primo grado di giudizio ed euro 446,00 per il grado di appello, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario come da tariffa forense con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari
Così deciso in Napoli il 13 febbraio 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano