Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/04/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 2698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2698/2024, promossa con ricorso depositato il 24/27.05.2024 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
cittadino: italiano C.F.: C.F._1
residente in [...] – con l'avv. Paolo Travaglia
e
2) Parte_2 nata a [...] l'[...]
cittadina: italiana C.F.: C.F._2
residente in [...] – con l'avv. Anita Guido
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Samarate l'11.07.2015, scegliendo il regime di separazione dei beni (anno 2015 – atto n. 6 – parte II – serie A); sono separati consensualmente dal 01.07.2024 a seguito della sentenza n. 433/2024 del
01.07.2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I Civile, sentenza non definitiva con cui detto Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi, che hanno espressamente rinunciato all'impugnazione, in presenza dei seguenti figli minorenni:
- (c.f.: nato il [...] a [...] Parte_4 C.F._4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24/27.05.2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
01) I figli della coppia, e , saranno affidati ad entrambi i Pt_3 Parte_4
genitori i quali eserciteranno paritariamente la responsabilità genitoriale su di essi, con esercizio disgiunto della medesima per ciò che concerne le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento paritetico presso i medesimi e le rispettive abitazioni (o luogo di vacanza), come segue:
• in alternanza, per un'intera settimana (dall'uscita da scuola il lunedì al rientro a scuola il lunedì successivo con un genitore, mentre la successiva con l'altro e così di seguito salvo diverso accordo tra le parti;
• ciascuno dei genitori, almeno una sera durante la settimana in cui non ha i figli con sé, li raggiungerà presso l'altro genitore per farli addormentare, facendo poi rientro alla propria abitazione (salvo intervengano modifiche di vita che impediscano l'attuazione di tale prassi);
• con riguardo all'accompagnamento/uscita da scuola le parti possono accordarsi liberamente facendo intervenire (su accordo di entrambi) anche soggetti terzi;
• durante le vacanze estive, per dieci giorni (anche non) consecutivi con la madre e dieci giorni (anche non) consecutivi con il padre, con modalità da concordarsi e comunicare entro il 31 maggio di ogni anno, avendo cura di condividere, reciprocamente, il luogo di destinazione della vacanza entro – possibilmente – il predetto termine;
nel caso di possibilità di ulteriori giorni di vacanza per i bambini, le parti sono libere di accordarsi sulla base delle proprie disponibilità;
• quanto alle vacanze Natalizie, i ricorrenti sono d'accordo di stabilire - come principio generale - quello secondo cui l'anno in cui i bambini trascorreranno la Festività del Natale con uno dei due genitori, trascorreranno poi le Festività
Pasquali (le giornate di Pasqua e Pasquetta) con l'altro (salvo diverso accordo
Pag. 2 di 7 tra le parti), pertanto – in ragione di tali intese – per l'anno in corso (2024), i bambini trascorreranno il Natale con il papà ed il 6 di gennaio dell'anno 2025, avendo festeggiato le giornate di Pasqua e Pasquetta in compagnia della mamma;
• in alternanza tra i genitori, dalle ore 12:00 del 31 dicembre ore 12:00 del 1^ gennaio e dalle ore 10:00 del 6 gennaio (salvo diverso e migliore accordo tra i genitori da assumere nell'interesse dei figli); dalle ore 10 del 6 gennaio o dalle ore 10 del giorno 7 gennaio (a seconda dell'alternanza dei genitori stabilita nel presente ricorso) i bambini rimarranno con il papà fino al lunedì successivo.
Nel caso in cui il 6 gennaio dovesse cadere di sabato o domenica, i bambini rimarranno con il papà a decorrere dalle ore 10 di tale giorno o dalle ore 10 del
7 gennaio (a seconda dell'alternanza dei genitori stabilita nel presente ricorso)
e per tutta la settimana successiva;
• le vacanze natalizie, con un genitore dalle ore 17:00 della vigilia di Natale alle ore 10:00 del giorno di Santo Stefano nonché dalle ore 10:00 del giorno di
Santo Stefano alle ore 10:00 del giorno 27 dicembre;
• dalle ore 10:00 del 27 dicembre sino alle ore 12:00 del 31 dicembre con il padre
(salvo diverso accordo tra i genitori e mutamenti nella concessione di tale periodo di vacanza da parte del datore di lavoro);
• dalle ore 12:00 del 1° gennaio alle ore 10:00 del 6 di gennaio con la madre
(salvo diverso accordo tra i genitori e mutamenti nella concessione di tale periodo di vacanza da parte del committente principale);
• pertanto per l'anno 2024 i figli trascorreranno 24 e 25 dicembre con il papà e il
26 dicembre e Capodanno con la mamma;
• i giorni di Pasqua e Pasquetta un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro (salvo diverso accordo tra le parti), mentre i restanti giorni di vacanza secondo il calendario stabilito per quella specifica settimana (salvo diverso accordo tra le parti);
• quanto ai ponti e alle altre festività, i ricorrenti seguiranno, tra loro, il principio dell'alternanza, sia durante l'anno e sia di anno in anno al fine di preservare,
Pag. 3 di 7 nell'interesse dei figli ed in favore di entrambi, la possibilità di trascorrere – un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro, il medesimo periodo o la medesima giornata di festa, (ad esempio se il 25 aprile e lo Pt_3 Pt_4 avranno trascorso con il papà, l'anno successivo lo trascorreranno con la mamma e così a seguire), salvo migliore e diverso accordo tra le Parti;
• i genitori concordano inoltre che per la Festa del papà e per quella della Mamma,
e - in deroga alla stabilita alternanza - possano trascorrere la Pt_3 Pt_4 giornata di festa (per intero o parte della giornata) insieme all'uno o all'altra; parimenti accadrà per il giorno (per intero o parte della giornata) del compleanno di ciascun genitore che potrà essere trascorso insieme ai figli, compatibilmente con gli impegni lavorativi del genitore e gli orari scolastici e di studio e/o di altri impegni extrascolastici dei bambini;
• le giornate di compleanno di e di (o l'eventuale Festa) Pt_3 Pt_4
verranno, se possibile e salvo migliore accordo, trascorse insieme ad entrambi i genitori o, in mancanza di accordo o in caso di impossibilità, con l'uno o con l'altro genitore, seguendo poi sempre il criterio dell'alternanza annuale;
• la Comunione e la Cresima di e di (e l'eventuale Festa) Pt_3 Pt_4
verranno, se possibile e salvo migliore accordo, trascorse insieme ad entrambi i genitori;
• il tutto salvo migliori accordi da assumersi di comune accordo tra genitori nell'esclusivo interesse dei minori;
dovranno essere preservati, nell'esclusivo interesse dei figli, i rapporti della prole con le rispettive famiglie di origine di entrambi i genitori (nonni e zii ramo paterno e materno);
02) I genitori limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente quando avranno con sé i figli minori.
03) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Pag. 4 di 7 04) Gli arredi della casa familiare sono assegnati a . Parte_1
05) Il conto corrente n. 3409 presso Banco BPM cointestato a Parte_1
e verrà mantenuto in essere (salvo richiesta di chiusura motivata, Parte_2
avanzata da una delle parti) e sullo stesso ciascuno dei genitori verserà, la somma mensile di € 250,00= (salvo diverso accordo) da destinarsi alle spese per i figli ulteriori e diverse (a titolo esemplificativo ma non esaustivo quali spese per attività extrascolastiche, sportive, di studio, ludiche o altre differenti da concordarsi di volta in volta tra genitori) rispetto a quelle per alloggio e vitto che saranno a carico di ciascun genitore per il rispettivo periodo di permanenza dei bambini presso di sé.
06) Il libretto postale n. 000048589453 cointestato a e Parte_1 Pt_2
destinato a costituire deposito di somme accantonate nell'interesse dei figli
[...]
della coppia, verrà mantenuto in essere e sullo stesso ciascuno dei genitori verserà la somma di € 1.200,00= ogni anno da destinarsi al pagamento del premio assicurativo relativo al mantenimento delle polizze, denominate “Da Grande”, sottoscritte nell'interesse di e (per € 1.200,00=) già intestate a Pt_3 Pt_4
ciascuno dei figli e riconducibili a quel libretto postale, salvo diverso accordo tra le parti e salvo intervengano necessità motivate tali per cui non si possa versare e sia richiesta pertanto una decisione sul prodotto.
Parimenti, sul predetto conto corrente postale n. 000048589453 di cui al punto precedente, ogni semestre verrà versata, da entrambi i genitori, la complessiva somma di € 350,00=, prelevandola direttamente dal libretto intestato a ciascuno dei figli destinato ed alimentato dal versamento dei regali in denaro di parenti e/o amici;
il versamento di detto importo è destinato esclusivamente alla sottoscrizione semestrale dei buoni postali intestati ad entrambi i minori (salvo diverso accordo tra le parti e salvo intervengano necessità motivate tali per cui non si possa versare e sia richiesta pertanto una decisione sul prodotto). I genitori provvederanno in misura eguale a versare su detto libretto le somme eventualmente necessarie ai fini anzidetti.
07) L'assegno unico Inps continuerà ad essere corrisposto in favore di Parte_1
il quale continuerà a percepirlo tramite bonifico su conto corrente nr. 3409
[...]
Pag. 5 di 7 presso Banco BPM cointestato a e Parte_1 Parte_2
destinato ai bisogni dei bambini.
08) Le detrazioni fiscali relative ai figli a carico (a titolo esemplificativo spese sanitarie, spese sport, spese scolastiche) verranno indicate annualmente nella dichiarazione dei redditi di , il quale percepirà sul suo conto corrente il Parte_1
relativo credito IRPEF. Il medesimo corrisponderà a la metà di detto Parte_2
credito. Le parti sono concordi nello stabilire che, con riguardo alle spese sanitarie dei figli a carico, la franchigia in vigore verrà considerata a metà.
09) Le spese straordinarie per i minori, secondo le linee Guida del Tribunale di Milano che si intendono ivi richiamate, ovvero quali ad esempio le spese mediche non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, i costi per le attività extrascolastiche e/o sportive, saranno affrontate in misura del 50% tra i coniugi solo se preventivamente concordate e se del caso a richiesta documentate.
10) Ciascuno dei genitori si accollerà le spese ordinarie per il mantenimento dei figli quando li avrà con sé stante il collocamento paritetico rispettivamente presso la madre ed il padre come sopra.
11) Nel caso di spese per attività approvate da entrambi i genitori nella loro utilità di effettuazione, ma non condivise per i costi, il genitore che vorrà, potrà farle effettuare ai figli accollandosi le relative spese.
12) I coniugi si dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti e non richiedono alcun assegno a titolo di loro mantenimento.
13) I genitori prestano sin d'ora il consenso al reciproco rilascio e/o al rinnovo del passaporto per sé e per i figli minori.
14) Spese legali compensate con rinuncia dei legali ad avvalersi alla solidarietà professionale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
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PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
11.07.2015, in Samarate (VA ), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Samarate (anno 2015, atto n. 6, parte II, serie A) e trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Senago (anno 2015, atto n. 11, parte II, Serie B) alle condizioni sopra stabilite ai punti da 1) a 14);
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __28.4.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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