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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 295/2023 del 24 gennaio
2023 del Giudice di pace di Salerno, iscritto al n. 5759/2023 del ruolo
generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 5
marzo 2025 e pendente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura speciale allegata all'appello, dall'avvocato
Vincenzo D'Ambrosio (C.F. ), presso il cui studio C.F._2
elettivamente domicilia in Battipaglia, via Istria n. 19/H
-appellante-
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso, per procura allegata alla C.F._3
comparsa di costituzione, dall'avvocato Maria Rosaria D'Alessio (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, C.F._4
via G. Negri n. 21;
con sede in Milano, alla piazza Tre Torri, 3 (p. IVA CP_2 ), costituita in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Sabato Salvati (C.F. ), presso C.F._5
il cui studio elettivamente domicilia in Castel San Giorgio (SA), via L.
Guerrasio, 35
-appellati-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado
Con citazione notificata il 9 e 17 marzo 2021, evocò in giudizio Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Salerno e l Controparte_1 CP_2
deducendo che il 25 luglio 2018 la sua autovettura KO Roomster targata
DM005FM, assicurata per la cosiddetta r.c.a. con la convenuta compagnia, “era
regolarmente parcheggiata in via Robortiello di Salerno, nei pressi di un
elettrauto, allorché è sopraggiunta una Toyota RI, targata BL481CS di
proprietà di … che, nel fare una maldestra manovra”, Controparte_1
l'aveva urtata danneggiandola “al parafango anteriore destro, all'intera fiancata
destra ed al parafango posteriore destro” (così la citazione, a pagina 1); l'attrice chiese, quindi, la condanna dei convenuti a pagarle € 1.818,94, di cui €
1.318,94 per danni al veicolo ed € 500,00 per fermo tecnico.
Si costituì, con comparsa del 31 agosto 2021, l eccependo la CP_2
nullità dell'atto di citazione, per l'incertezza del petitum e della causa petendi,
negando la verificazione del sinistro e contestando l'ammontare dei danni reclamati da controparte, pari, secondo il suo perito, a € 305,01, oltre un solo giorno di fermo tecnico.
pag. 2/15 si costituì con comparsa del 2 dicembre 2021, Controparte_1
deducendo, a sua volta, la nullità della citazione, generica, e negando la verità
del sinistro, per essere stata la sua autovettura il giorno 25 luglio 2018 ferma e in condizioni di non poter circolare, ricoverata nell'autofficina di , Parte_2
dalle ore 9:00 e fino alle ore 17:30.
La causa fu istruita con l'escussione dei testimoni e l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, quindi decisa con sentenza n. 295/2023.
2.- La sentenza appellata
Con la sentenza n. 295/2023, pronunciata il 24 gennaio 2023 e resa pubblica il 27 gennaio successivo, il Giudice di pace di Salerno, ritenuto che “le
risultanze processuali non hanno offerto sicuri e tranquillizzanti elementi di
prova tali da affermare che l'incidente si sia verificato secondo le modalità
riferite dall'attrice”, valutata la lacunosità e genericità delle dichiarazioni dei testi addotti da , non confortate da “sufficienti riscontri”, considerato Parte_1
che l'attrice non aveva indicato l'orario del preteso sinistro e che aveva localizzato i danni al lato destro della sua autovettura, diversamente da quanto aveva sostenuto con la lettera di messa in mora e con quanto risultante dal prodotto preventivo di riparazione, valorizzata la deposizione dei testimoni indicati dai convenuti, ha respinto la domanda risarcitoria, condannando l'indicata attrice al pagamento delle spese processuali.
3.- Il processo di appello
Con citazione notificata il 23 luglio 2023 impugnò detta Parte_1
decisione innanzi a questo Tribunale di Salerno, dolendosi dell'errata interpretazione e valutazione del materiale istruttorio, che, a suo dire, aveva pag. 3/15 dimostrato appieno la verità del sinistro e la fondatezza della sua pretesa risarcitoria. L'appellante, quindi, chiese: “- accogliere, per i motivi tutti dedotti in
narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n.
295/2023, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno, Giudice Dott.ssa
Clementina Grippo, nell'ambito N.R.G. 4284/2021, depositata in cancelleria in
data 27.01.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel
giudizio di primo grado che qui si riportano: “1) In via preliminare, esperire il
tentativo di conciliazione ai sensi dell'art.320 comma 1, c.p.c.; 2) Nel merito,
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. Controparte_1
in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, ai sensi
dell'art. 149, ultimo comma D.Lgs. 209/2005, condannare la compagnia di
assicurazioni in persona del legale rappresentante p.t., al CP_2
risarcimento dei danni subiti dall'autovettura dell'attrice nella somma di € 1.318,
94, oltre al risarcimento del danno da fermo tecnico da quantificarsi in via
equitativa in € 500,00, così per un residuo totale di € 1.818.94 ovvero negli
importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate;
3)
condannare la compagnia di assicurazioni al pagamento delle CP_2
spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore
dell'Avv. Vincenzo d'Ambrosio, procuratore antistatario”, e conseguentemente
disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il
Giudice di Pace di Salerno, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali
oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con
pag. 4/15 attribuzione all'Avv. Vincenzo D'Ambrosio, procuratore antistatario”.
Costituendosi con comparsa del 10 novembre 2023, Controparte_1
eccepì l'infondatezza dell'avverso gravame, per avere il giudice di primo grado fatto buon governo delle regole applicabili alla fattispecie, altresì riproponendo le eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado. L'appellato, quindi, chiese: “1.
nel merito per i motivi suesposti, rigettare l'appello proposto, in quanto infondato
in fatto e diritto, e confermare integralmente la sentenza n. 295/2023 emessa
dal Giudice di Pace di Salerno;
2. condannare la sig. ra , al Parte_1
pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore del
sottoscritto procuratore antistatario;
3. accertare e dichiarare la temerarietà del
proposto grado di appello e condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la sig.ra
[...]
”. Parte_1
Parimenti l costituitasi con comparsa del 12 dicembre 2023, CP_2
eccepì l'infondatezza dell'avverso gravame e rassegnò le seguenti conclusioni:
“1) in rito: a) Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare nulla per incapacità a
deporre ex art. 246 cpc del teste dichiaratosi utilizzatore ed Testimone_1
autore delle spese di riparazione dell'autovettura skoda b) Non ammettere la
documentazione fotografica, la dichiarazione di responsabilità relativa alla
stessa e l'esposto depositati in violazione dell'art.345 cpc comma III
dall'appellante. c) Non ammettere la predetta documentazione anche perché
depositata con note sostitutive di udienza. 2) Nel merito rigettare l'appello e
confermare la sentenza impugnata. 3) Vittoria di spese processuali”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 5 marzo 2025, celebrata ex art.127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni delle parti, che si riportavano ai pag. 5/15 rispettivi scritti difensivi, fu riservata in decisione.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1.- L'appello è in definitiva ammissibile, dovendosi respingere l'eccezione sollevata dall' sensi dell'art. 342 c.p.c. CP_2
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, ripetutamente affermato che “Gli
artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012 , convertito, con
modificazioni, nella l. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione
deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte
dal primo giudice anche se resta tuttavia escluso, in considerazione della
permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto
di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere
la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
primo grado” (così Cass., Sez. U, sentenza n. 27199 del 16/11/2017; nello stesso senso tra le tante Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e
Sez. 2 - , ordinanza n. 7675 del 19/03/2019).
Va aggiunto che gli elementi idonei a rendere "specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca,
dall'intero atto di impugnazione considerato, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.
pag. 6/15 Nel caso di specie l'appello nel suo complesso consente l'esatta individuazione delle statuizioni censurate, i motivi di censura e le decisioni invocate nei termini che saranno appena successivamente indicati.
4.2.- L'appellante ha chiesto, con le note conclusionali, “In via preliminare,
sospendere la presente causa per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in
attesa delle determinazioni del Giudice penale in merito alla querela presentata
per falsa testimoniamza, rispondendo la sospensione all'esigenza di ordine
pubblico di evitare il conflitto di giudicati” (così nelle note scritte del 1° gennaio
2025 e del 18 febbraio 2025).
L'istanza va respinta, posto che la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ex art. 295 c.p.c., è subordinata, a norma dell'art. 211 disp. att. c.p.p., alla condizione che l'azione penale sia stata effettivamente esercitata, nelle forme previste dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione o la richiesta di rinvio a giudizio: ciò significa che la sospensione richiede, quale primo e irrinunciabile presupposto, la contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, sicché la sospensione stessa non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia o di una querela e della conseguente apertura di indagini preliminari (confr. e plurimis
Cass. n. 10974/2012 e n. 16700/2014).
Nella fattispecie non è dimostrato che alla presentazione di detta denuncia-
querela, proposta nei confronti dei testimoni escussi in prime cure e potenzialmente influente sulla decisione della controversia civile, sia effettivamente seguito l'esercizio dell'azione penale.
pag. 7/15 4.3.- e la compagnia assicuratrice appellata a suffragio Controparte_1
delle loro tesi difensive hanno riproposto l'eccezione di rito sollevata in primo grado relativa alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado,
rimarcando come parte attrice avesse omesso di descrivere la manovra compiuta dal veicolo investitore e l'ora di verificazione del sinistro.
Tale questione è inammissibile risolvendosi essa in una censura della decisione del giudice di prime cure, che implicitamente quell'eccezione ha respinto e che avrebbe dovuto essere oggetto di appello incidentale, non essendo sufficiente la sua mera riproposizione ex art. 346 c.p.c.
Comunque, l'atto di citazione conteneva– seppur sommariamente – una intellegibile esposizione del fatto e una puntuale richiesta risarcitoria, sufficiente a consentire ai convenuti la piena comprensione degli addebiti mossi e l'esercizio del diritto di difesa, puntualmente svolto.
4.4.- L'appellante postula la contraddittorietà e l'erroneità della motivazione posta dal primo giudice a fondamento della sua decisione, in particolare lamentando il malgoverno delle risultanze istruttorie, delle quali reclama una diversa valutazione.
Ma l'impugnazione non merita accoglimento.
Il Giudice di pace ha correttamente valorizzato la grave discordanza della domanda giudiziale, che ha localizzato i danni alla fiancata destra dell'autovettura (si legge a pagina 1 della citazione introduttiva del processo di primo grado di danni “al parafango anteriore destro, all'intera fiancata destra ed
al parafango posteriore destro”), con la prima messa in mora inviata –
dall'avvocato Dario Paolo nell'interesse dell'attrice –all' e alla CP_2
pag. 8/15 con messaggio di posta elettronica certificata Controparte_3
del 3 agosto 2018, con cui era reclamato il risarcimento di danni “localizzati
sulla fiancata latero-posteriore sinistra ed al passaruota” (v. in prod. appellata),
incongruenza della quale l'appellante non ha dato spiegazione.
Parimenti, il primo giudice ha valorizzato l'immediata contestazione della verità del sinistro da parte del responsabile civile, che trasmise alla compagnia assicuratrice una lettera nella quale negava quanto sostenuto da controparte,
allegando due dichiarazioni di testimoni oculari.
Se, poi, , dichiaratosi “legale rappresentante della ditta Testimone_2 [...]
”, neppure ha riconosciuto il preventivo sottopostogli in visione – privo di Pt_3
sottoscrizione, benché ne abbia riconosciuto il timbro e le modalità di redazione
– che indicava danni tanto alla parte destra quanto alla parte sinistra dell'autovettura, le dichiarazioni dei testi di parte attrice sono confutate da quelle dei testi addotti dai convenuti.
Invero, benché (la cui capacità a testimoniare va Testimone_1
confermata, ad onta dell'eccezione di parte convenuta, riproposta in questa fase di appello, non essendo motivo d'incapacità la guida abituale dell'autovettura che si assume danneggiata, non legittimante la sua partecipazione al giudizio) e – rispettivamente, padre Testimone_3
dell'attrice, il primo, e amico di costui, il secondo – abbiano dichiarato che la
Toyota ebbe ad urtare la KO, parcheggiata lungo la strada, tra le ore 10:00 e
10:30 del 25 luglio 2018 (il primo ha così riferito: “Era Luglio 2018 quando mi
feci accompagnare dal sig. presso l'elettrauto del sig. Testimone_3 [...]
a via Robertiello di Salerno per ritirare l'autovettura KO che ivi era Pt_2
pag. 9/15 in riparazione da qualche giorno … Erano le 10:30 circa e io vedevo la
macchina KO parcheggiata davanti all'officina, quando un'autovettura RI,
nel fare manovra di parcheggio,urtava la … Non ho fatto alcuna CP_4
fotografia dei danni … L'autovettura riportava danni su tutta la fiancata CP_4
destra a partire dallo sportello posteriore, mentre non ho visto i danni della CP_5
… Posso precisare che lo specchietto laterale destro della mia autovettura
rimase intatto, salvo qualche graffio, mentre non mi sono interessato CP_4
dell'altra autovettura …Preciso che la RI urtava la con la propria CP_4
fiancata sinistra … I danni riportati alla erano soltanto graffiature … CP_4
Ricordo che il perito dell'assicurazione venne a vedere l'autovettura e io gliela
feci vedere … Preciso che a bordo della RI oltre la conducente c'era una
trasportata più anziana … Confermo l'orario che ho sopra riferito, poiché io
prima delle 10:00 non esco mai di casa … Dopo l'incidente la ragazza era
agitata e le dovemmo dare un bicchiere d'acqua … Invitai l'elettrauto a
provvedere personalmente a riparare il danno della Lo stesso mi lasciò CP_4
il numero di telefono al quale rispose una persona qualificatasi come il sig.
, ma oggi non posso riferire il numero di cellulare che non ho più … CP_1
Preciso che il sig. – presume fosse lui – mi fissò un appuntamento CP_1
per incontrarci, al quale non si presentò nessuno”. Il secondo ha così riferito:
“Nel mese di luglio del 2018 verso le ore 10:00/10:30 ho accompagnato il sig.
[...]
a ritirare la macchina dall'elettrauto . L'auto Testimone_1 CP_4 Pt_2
KO era parcheggiata in via Robertelli sulla sinistra, allorché è sopraggiunta
una RI che proseguiva diritto e attingeva la alla fiancata destra con la CP_4
propria fiancata sinistra. L'autovettura era condotta da una donna e aveva CP_5
pag. 10/15 un'altra donna a bordo più anziana … Dopo l'incidente la donna che guidava è
scesa dalla macchina e si è rivolta a noi, che le contestavamo l'accaduto,
affermando di non aver strusciato alcuna auto. Poi intervenne l'elettrauto che ci
invitò a desistere da azioni legali perché avrebbe risolto lui il problema …
Preciso che la KO riportava danni allo sportello e paraurti anteriore destro,
anzi precisò all'intera fiancata destra … Penso che la riportasse il danno CP_5
solo sul paraurti anteriore e preciso che la via Robertelli è una strada rettilinea
ma stretta”), i testi addotti da parte convenuta hanno reso dichiarazioni contrarie, negando la verità del sinistro per essere l'autovettura di marca Toyota
rimasta ferma all'interno dell'officina elettromeccanica ( ha Parte_2
dichiarato: “Conosco il sig. che è un mio cliente … Controparte_1
Posso precisare che la sua autovettura Toyota il giorno 25/07/2018 veniva
ricoverata all'interno della mia officina ove rimaneva senza uscire dalle ore
9,00/9,30 fino alle ore 17,30 circa …Preciso che in questo arco temporale
l'autovettura Toyota del sig. non rimaneva coinvolta in alcun CP_1
incidente, né sentivo alcun rumore ricollegabile ad alcun incidente … Preciso
che al momento del ritiro del veicolo e davanti alla mia officina non si
verificarono incidenti anche perché personalmente faccio le manovre per
rimettere i veicoli in strada o in alternativa mi metto io alla guida … Confermo la
dichiarazione che mi viene sottoposta in visione e da me redatta presente nella
produzione della compagnia … Specifico che la mia officina si CP_2
trova all'angolo tra via Ruggiero da Salerno e via Vincenzo Robertiello … Posso
precisare che l'autovettura del sig. Toyota RI fu entrata CP_1
all'interno dell'officina del citato sig. … Non posso precisare Testimone_4
pag. 11/15 se lo stesso l'abbia condotta anche fino all'ingresso, perché intento al bancone
di lavoro … Innanzitutto conosco il conducente abituale dell'autovettura KO
di proprietà della sig.ra , preciso il padre … Non ricordo con Parte_1
precisione la data ma qualche giorno prima del 25/07/2018 passò per la mia
officina per chiedere circa un problema al suo veicolo ma essendo occupato
nell'occasione, lo invitai a ripassare. Non ricordo se passò e quando … il banco
di lavoro si trova sul muro di fronte l'ingresso di Robertiello e, pertanto, quando
lavoro al bancone non vedo chi entra in quanto sono di spalle e la porta è
sempre aperta, quindi ho la possibilità di ascoltare i rumori provenienti dalla
strada … Ribadisco che quella mattina, quando l'autovettura Toyota fu
introdotta nell'officina così come immediatamente prima dell'ingresso non ho
sentito alcun rumore di incidenti … Non ricordo se l'autovettura Toyota avesse
danni alla carrozzeria nel momento in cui è entrata all'interno. Preciso che non
l'ho introdotta io dentro”. ha dichiarato: “Sono a conoscenza Testimone_4
dei fatti di causa perché, essendo pensionato, sto quasi tutte le mattine davanti
all'elettrauto in quanto caro amico … La mattina del 25 luglio Parte_2
2018 verso le 09/09:30 arrivava sul posto l'autovettura del sig. CP_5 CP_1
, condotta dalla figlia del signor a nome
[...] Controparte_1
… Provvidi io personalmente a condurre l'auto all'interno dell'officina Per_1
… La ragazza lasciò e mi affidò l'auto in mezzo alla strada senza parcheggiarla.
Preciso che io ero all'interno dell'officina con visuale su via Robertiello e via
Ruggiero e posso dire con certezza che non c'erano altre persone presenti e
che l'autovettura Toyota RI non urtava alcun altro veicolo, né parcheggiato
né in movimento … Preciso che a bordo dell'autovettura RI era presente era
pag. 12/15 presente soltanto la conducente , lo ricordo molto bene … Parte_4
Riconosco e confermo la mia dichiarazione testimoniale presente nella
produzione dell' recante la mia firma e preciso che il signor CP_2 CP_1
mi comunicava che la figlia avrebbe portato l'autovettura per il
[...]
montaggio dell'autoradio presso l'elettrauto e in questo senso ho dichiarato che
mi incaricava … Io sono pensionato, ma quando lavoravo ero un meccanico
proprietario di un'officina … Conosco il signor da Controparte_1
quando ero piccolo, anche se io ero già quasi diciottenne quando è nato … Non
ricordo che l'autovettura RI avesse danni in altro, io l'ho soltanto condotta
all'interno dell'officina”).
Ebbene, la maggiore attendibilità dei testi di pare convenuta emerge, a parere di questo giudice, dalla documentazione prodotta dalla stessa appellante,
leggendosi che all'esposto presentato il 27 novembre 2023 da parte appellante contro e per la (denunciata) falsa Parte_2 Testimone_4
testimonianza è allegata una “Foto scattata all'auto RI targata BL 481 CS il
giorno 25.07.2018, alle ore 10,34, di cm 11x18 stampata su foglio A4 dal sig.
recante una dichiarazione notoria sottoscritta dallo stesso a Testimone_1
conferma del lugo e dell'ora dello scatto effettuato ed a conferma dell'accaduto
sin qui esposto”, benché il teste avesse dichiarato al Giudice Testimone_1
di pace “Non ho fatto alcuna fotografia dei danni”: appare inverosimile che il padre dell'attrice abbia immortalato l'autovettura danneggiante, per di più ferma in sosta, senza fotografare anche i danni che quella avrebbe, in fase di movimento, arrecato al veicolo della figlia.
pag. 13/15 In ogni caso, residuerebbe il contrasto indirimibile tra le deposizioni testimoniali, che di per sé giustifica il rigetto della domanda per l'inidoneità delle risultanze probatorie a dimostrare la verità del fatto costitutivo della pretesa.
Tale conclusione, confortata dal premesso contrasto della prospettazione giudiziale rispetto alla domanda stragiudiziale, non è confutata dal reperto fotografico invocato dall'appellante, l'esame del cui contenuto è precluso a questo giudice di appello dalla norma dettata dall'art. 345 c.p.c., per essere stato il documento inammissibilmente prodotto solo il 18 febbraio 2025, ben oltre le preclusioni di rito.
5.- Le spese.
5.1. - Al rigetto dell'appello, segue, in applicazione della regola della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese della presente fase, che si liquidano come in dispositivo tenendo presente il valore della controversia, parametrata al disputatum, la natura delle questioni trattate,
la quantità e qualità dell'impegno professionale profuso e le vigenti tariffe forensi.
5.2. – Trova, infine, applicazione all'appellante il comma 1-quater che l'art. 1,
co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inserito nell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, e che prevede che
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
pag. 14/15
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
pace di Salerno n. 295/2023, così provvede per tutte le ragioni esposte in parte motiva:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a pagare a e all' Parte_1 Controparte_1 CP_2
le spese del presente grado di giudizio che liquida per ciascuno di essi
[...]
in € 1.300,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge;
3) direttamente attribuisce all'avvocato Maria Rosaria D'Alessio quanto dovuto per spese a;
Controparte_1
4) dichiara che sussistono le condizioni processuali perché l'indicata appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno, 7 marzo 2025.
Il giudice dott. Andrea Luce
pag. 15/15