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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/04/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa di primo grado iscritta al n. 2516 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GANDINI ELISA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e dife- Controparte_1 C.F._2 sa dall'Avv. ZINELLI ILARIA parte resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso sul vincolo come in verbale d'udienza del 25/03/2025
pagina 1 di 3 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 23/08/2025, , coniugato con Parte_1
per matrimonio concordatario celebrato in Catania il Controparte_1
04/09/1998, proponeva innanzi all'intestato Tribunale domande cumulate di sepa- razione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto del raggiungi- mento di una condizione di autosufficienza economica da parte dei figli gemelli e (nati il 25/01/2001). Per_1 Per_2
Con memoria depositata il 21/02/2025 si costituiva nel presente giudizio
[...]
la quale, premettendo che è pendente presso questo Tribu- Controparte_2
nale separato giudizio di separazione da lei precedentemente introdotto (RG n.
3773/2024 – GI dott. Medioli), aderiva alle domande cumulate di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, però, l'addebito della di- sgregazione del rapporto matrimoniale in capo al ricorrente;
chiedeva, inoltre, una regolamentazione di questioni accessorie inerenti gli aspetti economici.
Con ordinanza del 4/04/2025, resa all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, il Giudice delegato, preso atto della mancata riconciliazione dei coniu- gi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, dando le disposizioni necessarie alla prosecuzione del giudizio nel merito.
La causa era, quindi, rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo.
§
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Senza che sia necessario espletare una specifica istruttoria al riguardo, può ritenersi che l'intollerabilità della convivenza sia desumibile dallo stesso comportamento processuale delle parti e, in particolare, dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Giudice delegato, oltre che dal tenore, inequivoco, degli atti difensivi, che attestano il venir meno dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni inerenti i rapporti economici fra le parti e la pro- nuncia di sentenza di divorzio, occorre rimettere la causa in istruttoria.
pagina 2 di 3 Ogni determinazione in merito alla regolamentazione delle spese di lite viene rin- viata alla definizione del merito.
P . Q . M .
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1) pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nato Parte_1
a CATANIA (CT) il 23/04/1965, e nata a [...]- Controparte_1
TANIA (CT) il 03/05/1969, unitisi in matrimonio a Catania il 04/09/1998 con atto trascritto nel registro dello stato civile di detto Comune, al n. 734, Parte 2,
Serie A, dell'anno 1998;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza parziale, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Catania per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio;
4) rinvia la regolamentazione delle spese di lite alla definizione del merito.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 7/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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