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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 20.5.2025:
Visto il provvedimento del 3.12.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 2153/2021 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,20, decide la causa come di seguito.
Il Got
NA UT
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del got NA
UT, ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2153/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Antonio Giannone del Foro di
Ragusa ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Enzo ed Elvira
Sellerio n. 34 presso lo studio dell'Avv. Rosaria Pollarà;
Opponente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliata in Palermo, via Dante n. 166 presso lo studio dell'Avv. Roberto Mauroner che la rappresenta e difende, giusta procura su foglio separato depositata unitamente all'originale del ricorso per decreto ingiuntivo;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta l'opposizione proposta da semplificata, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e conferma il decreto ingiuntivo n. 6259/2020 emesso dal Tribunale di Palermo in data 28.12.2020;
Condanna semplificata, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida, ex DM n. 55/2014, in complessivi €
3.300,00 oltre rimborso del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza esecutiva tra le parti.
Motivi della decisione
La presente controversia verte sull'opposizione proposta dalla
[...]
semplificata (di seguito Parte_1 Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 6259/2020 di questo Tribunale, con cui si è ingiunto alla predetta il pagamento, in favore della CP_1
della somma di € 5.857,83, a titolo di corrispettivo per i servizi
[...]
pubblicitari resi dalla società opposta, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
3 Parte opponente, dichiarava di avere commissionato alla società
una campagna pubblicitaria da espletare nelle città di CP_1
Trapani, Marsala e Valderice dal 1.10.2018 al 14.10.2018 e dal
15.10.2018 al 28.10.2018 relativa alla nuova apertura di un punto vendita Franzy's nella città di Trapani, via Generale D'Amelio n.
32.
Precisava che la dopo la prima fase della campagna dal CP_1
1.10.2018 al 14.10.2018 (che prevedeva l'affissione di manifesti con la scritta “Stiamo Arrivando”) ometteva del tutto le affissioni dei manifesti 6x3 commissionati relativi alla seconda fase della campagna dal 15.10.2018 al 28.10.2018 aventi ad oggetto offerte promozionali specifiche operate nel punto vendita di nuova apertura.
Chiedeva, pertanto, revoca del decreto opposto e in via riconvenzionale, previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale dell'opposta, la restituzione della somma di euro
1.500,00 versata a titolo di acconto in data 5.10.2018 spese vinte.
Si costituiva, con comparsa di risposta, la società la CP_1
quale esponeva di avere correttamente adempiuto a quanto contrattualmente pattuito tra le parti avendo espletato, nei termini contrattuali, l'esposizione pubblicitaria degli ordini commissionati da . Parte_1
Tale circostanza risultava, altresì, supportata dal fatto che la società opponente aveva già versato un acconto di euro 1.500,00 per le
4 attività di pubblicità richieste rifiutandosi di corrispondere il pagamento del saldo e richiamando a tale proposito l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.: concludeva chiedendo la conferma del decreto opposto vinte le spese del giudizio.
La domanda proposta dalla società opponente è infondata e pertanto deve essere respinta.
Tanto premesso, va evidenziato che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n.
11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova,
5 deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Con specifico riferimento al decreto ingiuntivo ottenuto dietro presentazione di fatture, si osserva che “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'"an" o sul "quantum" del credito vantato in giudizio” (Cass. civ. n. 3090/1979; nello stesso senso, cfr. anche
Cass. civ. n. 9685/2000, n. 6879/1994 e n. 3261/1979).
In altri termini, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ. n. 5915/2011 e n.
5071/2009).
La in sede processuale, non ha fornito elementi Parte_1
utili a sostegno della tesi proposta.
La pretesa azionata dalla parte opponente, non risulta supportata da fatti costituivi determinanti per l'accoglimento della domanda.
6 Il primo motivo di opposizione e cioè l'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, deve intendersi superato dalla verificata presenza, negli allegati al ricorso, della documentazione posta a sostegno dello stesso che, unitamente alle fatture, alle lettere di commissione e alle mail versate in atti, completano la prova sufficiente a norma dell'art. 634 c.p.c. per potersi rendere l'ingiunzione.
Riguardo alle altre questioni poste all'attenzione del giudicante si osserva come queste attengono alla verifica della prova dell'esatta esecuzione dei contratti di affissione pubblicitaria tra le odierne parti in causa.
Dalla lettura degli atti di causa appare di palmare evidenza che la società opponente mai ha mosso contestazione alcuna sull'operato della opposta (che ha dato regolare esecuzione al contratto) fino all'emanazione del decreto ingiuntivo oggi opposto (si rinviene in atti solo una mail del marzo 2019 in cui viene genericamente contestata la campagna pubblicitaria).
In istruttoria il teste di parte opponente ha dichiarato Tes_1
che le affissioni non sono state effettuate e che il sig. gli Pt_2
aveva indicato alcune vie nelle quali i manifesti avrebbero dovuto essere affissi, ma non è stato in grado di precisare di quanti manifesti si trattasse.
I testi di parte opposta e hanno Testimone_2 Testimone_3
confermato e provato le circostanze sostenute dalla società CP_2
[...] in ordine alla campagna pubblicitaria commissionata anche
[...]
con riferimento ai tempi di esecuzione della stessa, nonché ai luoghi dove dei rilievi fotografici pubblicitari (che sono stati esibiti) precisando che non erano mai state sollevate contestazioni da parte della . Parte_1
Non si rilevano, pertanto, omissioni totali o parziali poste in essere da parte opposta, che possano avere determinato o ridotto gravemente l'efficacia della pubblicità commissionata.
A ciò si aggiunga che la società opponente aveva provveduto al pagamento di una somma a titolo di acconto per le attività commissionate, con ciò confermando la circostanza dell'intervenuto accordo contrattuale tra le parti.
Priva di pregio giuridico si rivela, infine, l'eccezione sollevata dall'opponente ex art. 1460 c.c.
Tale eccezione così come la giustificazione dell'inadempimento dell'opponente (mancato pagamento della somma azionata in monitorio) non deve – in questa sede – essere presa in considerazione, in quanto non strumentale per la tutela del diritto dell'opponente ma intesa come strumento di difesa giudiziaria tendente ad evitare di confessare la propria inadempienza;
pertanto assume importanza non secondaria il fatto che la ragione del mancato pagamento di tale somma sia stata resa nota alla controparte solo in occasione dell'odierno giudizio e non durante l'esecuzione del contratto, nel corso della quale sono proprio
8 correttezza e buona fede che impongono di far noto alla controparte proprio gli ostacoli che si frappongono alla esecuzione dei patti contrattuali stipulati dalle parti.
Sulla scorta di quanto sopra rilevato, vanno evidentemente affermate la fondatezza della pretesa avanzata dalla e CP_1
l'inconsistenza dell'opposizione proposta in questa sede.
Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n.
6259/2020 di questo Tribunale (con riferimento all'intero importo ingiunto, sia per la sorte capitale che per gli interessi).
In applicazione del criterio legale della soccombenza la società opponente dovrà pure rimborsare alla società opposta le spese sostenute in questo giudizio, liquidate ex DM n. 55/2014 come in dispositivo.
Sentenza esecutiva tra le parti.
Così deciso in Palermo 20.5.2025
Il Got
NA UT
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