Ordinanza cautelare 6 agosto 2015
Decreto decisorio 3 settembre 2021
Ordinanza collegiale 17 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 03/09/2021, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/09/2021
N. 01075/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2015, proposto da
NA BA, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Coronin, Franco Zambelli e Christian Chiarello, con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Pescantina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Dalla Rosa e Giorgio Pinello, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale di Pescantina n. 12 del 23 aprile 2015, pubblicata in data 4 maggio 2015, avente ad oggetto: " Nomina componenti collegio revisori dei conti per il triennio 2015/2018 " nella parte in cui ha determinato il compenso riconosciuto ai revisori in complessivi € 7.500,00 per il Presidente e in € 5.000,00 per i componenti al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 82 e 83 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 23 luglio 2015;
Rilevato altresì che in data 14 settembre 2020 la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite, tramite p.e.c., l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, cod. proc. amm., e che tale avviso è stato ricevuto nella stessa data di trasmissione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso il giorno 30 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO