TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2732 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 8834/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), ivi Parte_1 C.F._1
residente in G.B. Lulli n. 11 ed elettivamente domiciliato, in Palermo, Via Roma n.
489 presso e nello studio degli Avv.ti Eugenio Scotto di Tella e Margherita
Misuraca che lo rappresentano e difendono per procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro-tempore con sede legale in Roma, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Gianfranco Raia e Delia Cernigliaro e domiciliato presso l'ufficio legale dell'Ente in via Laurana n. 59 - Palermo
Resistente
Oggetto: Pensione di inabilità / Assegno mensile di assistenza.
ALL'ESITO DELL'UDIENZA DEL 13.06.2025 DA' LETTURA - AI SENSI
DELL'ART. 429 CPC - DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Dichiara che parte ricorrente non è tenuta a rifondere al convenuto le spese del giudizio;
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, le spese della ctu medico-legale di entrambe le fasi del giudizio, così come liquidate con separati decreti,
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma VI, cpc, iscritto a ruolo il 10.06.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, chiedendo il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del
100% con diritto alla pensione di inabilità. In subordine chiedeva riconoscersi un'invalidità civile non inferiore al 74% con diritto all'assegno mensile di assistenza.
Contestava le risultanze della ctu della fase sommaria.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto chiedendo la CP_2
domanda avversa.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una ctu medico-legale affidata al Dott. , specialista in medicina legale, che provvedeva nel Persona_1
termine assegnato a depositare la relazione medico-legale. Parte ricorrente depositava in corso di causa ulteriore accertamenti medici e pertanto al consulente veniva richiesta una integrazione dell'elaborato peritale.
All'esito, all'udienza di oggi le parti concludevano come da verbale e la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa come in epigrafe.
* * *
La domanda non può essere accolta.
Preliminarmente non possono trovare accoglimento le richieste di rinnovazione della ctu o di richiamo del consulente, atteso che la relazione appare esaustiva sotto ogni profilo, avendo il consulente puntualmente dato riscontro alle contestazioni sollevate. Ciò posto, le risultanze della consulenza medico legale escludono che le patologie che affliggono il periziato possano condurre ad una invalidità maggiore del 60%.
Il Dott. , specialista in medicina legale, ha così relazionato: “….soggetto in Per_1
buone condizioni generali di nutrizione e sanguificazione, obeso (H: 172 cm P: 130
Kg BMI: 44), lucido, collaborante, fasico, mnesico, orientato, con lieve impaccio motorio da eccesso di adipe per sindrome da sovraccarico sulle grandi articolazioni e sul rachide. Lo stesso lamenta astenia e facile faticabilità con comparsa di dispnea dopo modici sforzi….”.
Ha quindi proceduto alla valutazione delle singole patologie riscontrate concludendo: “al fine di valutare il grado di invalidità nel suo complesso, è doveroso applicare la formula di Balthazard alle singole menomazioni di cui al giudizio diagnostico, rapportandole alle tabelle ministeriali vigenti (cfr. Decreto
Ministeriale del 05.02.92):
Obesità di III classe in esiti di lesione inveterata del legamento crociato del ginocchio destro, in analogia ai codici 7105 e 7218, considerato l'impaccio motorio e la facile faticabilità, appare equo valutarle complessivamente nella misura del 40%; sindrome dell'apnea notturna in CPAP, appare equo valutarla in misura pari al 35%...... si può affermare che il complesso delle infermità poste in essere riduce permanentemente la capacità lavorativa del ricorrente in misura pari al 60%. Pertanto, il complesso delle infermità NON integra gli estremi per il riconoscimento dell'Assegno Mensile di Invalidità Civile”.
In ordine alle osservazioni di parte e tenuto conto degli ulteriori accertamenti medici prodotti, è pervenuto alla medesima conclusione, confermando le valutazioni già espresse (l'utilizzo del CPAP nelle ore notturne minimizza in maniera significativa la sintomatologia diurna per cui la valutazione del 35% appare più che equa;
per quanto attiene alla patologia diabetica essa non determina, in atto, alcuna complicanza micro-angiopatica; anche il valore dell'emoglobina glicata (indice di compromissione di altri organi e/o apparati) risulta accettabile ed entro i valori di normalità”). In definitiva il consulente ha ritenuto che il grado di invalidità per le patologie afferenti al ricorrente è del 60%.
Le conclusioni cui è pervenuto il Dott. vengono condivise da questo giudice, Per_1
apparendo le stesse puntuali, correttamente motivate e coerenti con gli accertamenti clinici come documentati nonché sostanzialmente analoghi alle conclusioni del
CTU della fase sommaria.
*
Ne deriva che parte ricorrente non ha i requisiti per essere riconosciuto invalido civile con diritto alla pensione di inabilità o in subordine all'assegno mensile di assistenza, non raggiungendo la soglia di invalidità necessaria per tali prestazioni.
Quanto ai compensi di lite, preso atto che parte ricorrente ha depositato dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc, esse vengono compensate tra le parti mentre di pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, così come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 13.06.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 8834/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), ivi Parte_1 C.F._1
residente in G.B. Lulli n. 11 ed elettivamente domiciliato, in Palermo, Via Roma n.
489 presso e nello studio degli Avv.ti Eugenio Scotto di Tella e Margherita
Misuraca che lo rappresentano e difendono per procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro-tempore con sede legale in Roma, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Gianfranco Raia e Delia Cernigliaro e domiciliato presso l'ufficio legale dell'Ente in via Laurana n. 59 - Palermo
Resistente
Oggetto: Pensione di inabilità / Assegno mensile di assistenza.
ALL'ESITO DELL'UDIENZA DEL 13.06.2025 DA' LETTURA - AI SENSI
DELL'ART. 429 CPC - DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Dichiara che parte ricorrente non è tenuta a rifondere al convenuto le spese del giudizio;
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, le spese della ctu medico-legale di entrambe le fasi del giudizio, così come liquidate con separati decreti,
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma VI, cpc, iscritto a ruolo il 10.06.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, chiedendo il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del
100% con diritto alla pensione di inabilità. In subordine chiedeva riconoscersi un'invalidità civile non inferiore al 74% con diritto all'assegno mensile di assistenza.
Contestava le risultanze della ctu della fase sommaria.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto chiedendo la CP_2
domanda avversa.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una ctu medico-legale affidata al Dott. , specialista in medicina legale, che provvedeva nel Persona_1
termine assegnato a depositare la relazione medico-legale. Parte ricorrente depositava in corso di causa ulteriore accertamenti medici e pertanto al consulente veniva richiesta una integrazione dell'elaborato peritale.
All'esito, all'udienza di oggi le parti concludevano come da verbale e la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa come in epigrafe.
* * *
La domanda non può essere accolta.
Preliminarmente non possono trovare accoglimento le richieste di rinnovazione della ctu o di richiamo del consulente, atteso che la relazione appare esaustiva sotto ogni profilo, avendo il consulente puntualmente dato riscontro alle contestazioni sollevate. Ciò posto, le risultanze della consulenza medico legale escludono che le patologie che affliggono il periziato possano condurre ad una invalidità maggiore del 60%.
Il Dott. , specialista in medicina legale, ha così relazionato: “….soggetto in Per_1
buone condizioni generali di nutrizione e sanguificazione, obeso (H: 172 cm P: 130
Kg BMI: 44), lucido, collaborante, fasico, mnesico, orientato, con lieve impaccio motorio da eccesso di adipe per sindrome da sovraccarico sulle grandi articolazioni e sul rachide. Lo stesso lamenta astenia e facile faticabilità con comparsa di dispnea dopo modici sforzi….”.
Ha quindi proceduto alla valutazione delle singole patologie riscontrate concludendo: “al fine di valutare il grado di invalidità nel suo complesso, è doveroso applicare la formula di Balthazard alle singole menomazioni di cui al giudizio diagnostico, rapportandole alle tabelle ministeriali vigenti (cfr. Decreto
Ministeriale del 05.02.92):
Obesità di III classe in esiti di lesione inveterata del legamento crociato del ginocchio destro, in analogia ai codici 7105 e 7218, considerato l'impaccio motorio e la facile faticabilità, appare equo valutarle complessivamente nella misura del 40%; sindrome dell'apnea notturna in CPAP, appare equo valutarla in misura pari al 35%...... si può affermare che il complesso delle infermità poste in essere riduce permanentemente la capacità lavorativa del ricorrente in misura pari al 60%. Pertanto, il complesso delle infermità NON integra gli estremi per il riconoscimento dell'Assegno Mensile di Invalidità Civile”.
In ordine alle osservazioni di parte e tenuto conto degli ulteriori accertamenti medici prodotti, è pervenuto alla medesima conclusione, confermando le valutazioni già espresse (l'utilizzo del CPAP nelle ore notturne minimizza in maniera significativa la sintomatologia diurna per cui la valutazione del 35% appare più che equa;
per quanto attiene alla patologia diabetica essa non determina, in atto, alcuna complicanza micro-angiopatica; anche il valore dell'emoglobina glicata (indice di compromissione di altri organi e/o apparati) risulta accettabile ed entro i valori di normalità”). In definitiva il consulente ha ritenuto che il grado di invalidità per le patologie afferenti al ricorrente è del 60%.
Le conclusioni cui è pervenuto il Dott. vengono condivise da questo giudice, Per_1
apparendo le stesse puntuali, correttamente motivate e coerenti con gli accertamenti clinici come documentati nonché sostanzialmente analoghi alle conclusioni del
CTU della fase sommaria.
*
Ne deriva che parte ricorrente non ha i requisiti per essere riconosciuto invalido civile con diritto alla pensione di inabilità o in subordine all'assegno mensile di assistenza, non raggiungendo la soglia di invalidità necessaria per tali prestazioni.
Quanto ai compensi di lite, preso atto che parte ricorrente ha depositato dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc, esse vengono compensate tra le parti mentre di pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, così come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 13.06.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente