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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE REL.
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 240/2024 promosso da:
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 [...]
e in proprio e quale socio amministratore, rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi, come da procura in atti, dall'avv. Carlo Scorza del Foro di Salerno e domiciliati in
Torino – Via A. Cantori n. 3 presso lo studio dell'avv. Pier Rosario Montegrosso
– parte appellante –
Contro
, in persona dell'avvocato Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari Controparte_1
poteri in forza di procura speciale in atti, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana
Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli del Foro di Milano, come da procura generale alle liti in atti, domicilati presso lo studio in Torino – Corso Francia n. 25 CP_2
– parte appellata –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Contrariis reiectis, in parziale riforma della Sentenza n. 878/2023 emessa il 15.11.2023 dal Tribunale di Cuneo in composizione monocratica (G.M. Dott. Berardi Ruggiero), depositata il 23.11.2023, notificata il 24.01.2024 a definizione del giudizio recante RG
3601/2019, a) In via principale, condannare la convenuta al pagamento Controparte_1
1 dei compensi giudiziali relativi al primo grado del giudizio recante r.g. 3601/2019, già pendente innanzi al Tribunale di Cuneo, determinati, secondo il D.M. 55/2014 in €
5.077,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, ponendo le spese della espletata CTU a definitivo carico dell'appellata; b) In subordine, disporre la compensazione delle spese nella misura ritenuta di Giustizia e condannare la convenuta al pagamento della quota parte dei compensi dovuti;
c) In ogni caso, Controparte_1
condannare la convenuta al pagamento dei compensi e delle spese Controparte_1
giudiziali relativamente al presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Per parte appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
NEL MERITO:
- respingere tutte le domande avversarie e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
878/202 3 del 23 novembre 2023 emessa dal il Tribunale di Cuneo;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio. Si dichiara che la presente comparsa non contiene appello incidentale, domande nuove/riconvenzionali o chiamate in causa del terzo e che conseguentemente non muta il valore della controversia.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La società in persona del suo legale rappresentate e il suo socio Pt_1 Parte_1
amministratore , convenivano in giudizio deducendo di Parte_2 Controparte_1
essere intestatari di un conto corrente bancario n. 2343659, originariamente stipulato con la Cassa di Risparmio di Torino e che alla data del 30/04/2019 presentava un saldo finale negativo pari a € 31.050,36. Parte attrice lamentava l'erroneità e illegittimità della dinamica contabile risultante dagli estratti conto dovuta a violazioni della normativa codicistica e settoriale di riferimento posta in essere da fin dall'inizio del rapporto Controparte_1
(applicazione di interessi ultra – legali, anatocistici e usurai, illegittimo esercizio dello ius variandi, illegittima applicazione del sistema delle valute). Per tali ragioni, parte attrice chiedeva di dichiarare nulle le clausole di capitalizzazione trimestrale e di condannare la
2 banca alla rettifica del saldo contabile di conto corrente, depurato degli addebiti illegittimamente effettuati in esecuzione delle predette clausole, per un importo di euro
69.247,92, determinato in base ad una perizia di proprio consulente. Chiedeva, inoltre, di risolvere il contratto di conto corrente per grave inadempimento, in ragione dell'applicazione di tali clausole nulle, con conseguente restituzione degli importi illegittimamente addebitati, previa ammissione di ctu contabile volta a determinare l'esatto saldo contabile del rapporto di conto corrente oggetto di contestazione.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità delle domande Controparte_1
avversarie, la prescrizione di qualunque diritto restitutorio e, nel merito, il rigetto di tutte le domande proposte perché infondate in fatto e in diritto.
Veniva disposta la ctu e la causa veniva decisa sulla base delle risultanze della stessa.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 878/2023, depositata in data 23.11.2023 e notificata in data 24.01.2024, il
Tribunale di Cuneo, recepite integralmente le risultanze della ctu, dichiarava nulle le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi della commissione di massimo scoperto di cui al conto corrente n. 2343659 del 29 agosto 1995; rideterminava il saldo dei rapporti dare/avere tra le parti in euro 19.118,35, a debito della società correntista;
condannava e il suo socio amministratore , in solido, alla refusione Pt_1 Parte_2
delle spese di lite, ponendo a carico delle stesse le spese di ctu.
Il primo Giudice rilevava, in primis, che parte attrice, in accordo con l'onere probatorio che incombe a suo carico, aveva depositato il contratto di conto corrente e gli estratti conto del rapporto, ma, come evidenziato dalla ctu, questi presentavano delle lacune.
La ctu rilevava non sussistere il difetto di forma del contratto – sollevato da parte attrice – sulla base delle condizioni economiche applicate, presente in atti (doc. 3 fascicolo convenuta). Sull'eccezione del tasso usura, la ctu rilevava che solo per un trimestre era stato superato il tasso soglia.
Sulla commissione di massimo scoperto ne riteneva la legittimità, in accordo con la giurisprudenza, ove fosse indicato la misura del tasso applicato, i criteri di calcolo e la sua periodicità. Nel caso di specie, sulla base degli accertamenti della ctu e in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, gli addebiti da escludere venivano determinati in euro
877,37.
Con riguardo agli addebiti effettuati a titolo di capitalizzazione trimestrale, la ctu rilevava la correttezza della periodicità a far data dal 23/06/2006, provvedendo alla nullità degli interessi passivi dal 30/08/1995 al 23/06/2006.
3 Sulla base di tali rilevanze, il primo Giudice accoglieva le domande attoree limitatamente alla declaratoria di nullità delle clausole di previsione della capitalizzazione trimestrale fino alla data del 23 giugno 2006 e della commissione di massimo scoperto, rideterminando il saldo dei rapporti di dare/avere tra le parti in euro 19.118,35.
Le spese di lite venivano liquidate, a carico della parte attrice, in euro 14.103,00, oltre IVA,
CPA, rimborso spese generali e spese di CTU.; anche le spese di Ctu, come già liquidate, venivano poste a carico di parte attrice.
Il giudizio di appello
L'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
Con atto di citazione, depositato in data 27.02.2024, , in Parte_1
persona del suo legale rappresentate e del suo socio amministratore Parte_1
, impugnava la sentenza di primo grado n. 878/2023 del Tribunale di Cuneo Parte_2
chiedendone la riforma in punto spese e oneri di Ctu.
Parte appellante chiedeva, in via principale, di condannare al pagamento Controparte_1
dei compensi giudiziali, del giudizio di primo grado, da liquidarisi in euro 5.077,00 (con distrazione a favore del legale antistatario) e di porre le spese di Ctu a carico dell'appellata. In subordine, chiedeva di disporre la compensazione delle spese legali e nella misura ritenuta di giustizia e, in ogni caso, di condannare alla Controparte_1
refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, sempre con distrazione a favore del legale antistatario.
Parte appellante impugnava esclusivamente la condanna alle spese di lite e di Ctu sostenendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.e ritenendo che il primo giudice avesse errato a condannare , in solido, alla Controparte_3 Parte_2
refusione delle spese legali in favore di parte convenuta, essendo state accolte, seppur parzialmente, le domande proposte in primo grado. Deduceva, infatti, che controparte non aveva sostenuto oneri “superiori” per la difesa delle pretese infondate rispetto a quelli sostenuti per le pretese fondate;
sottolineava, inoltre, esservi una sostanziale coincidenza tra il petitum contenuto nell'atto introduttivo e i capi della sentenza che accolgono parzialmente le domande attoree.
Riteneva, in ogni caso, che il Tribunale aveva violato anche l'art. 5 D.M. 55/2014 perché le spese erano state calcolate sulla base dei valori medi dello scaglione da € 52.000,01 ad €
260.000,00, anziché utilizzare lo scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00.
Le difese di Controparte_1
4 Si costituiva in giudizio chiedendo di respingere tutte le domande proposte Controparte_1
da parte appellante perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese legali del presente grado di giudizio.
Deduceva che le doglianze avversarie erano state quasi totalmente rigettate dal giudice di primo grado e ciò aveva per certo comportato lo svolgimento di attività difensiva ulteriore da parte della Pt_3
Contestava l'affermazione di controparte, secondo cui vi sarebbe una sostanziale coincidenza tra il petitum e quanto deciso dal Giudice di primo grado. Riteneva che il giudizio non aveva portato ad alcun risultato utile per parte attrice ed anzi l'esposizione debitoria veniva incrementata a favore di Controparte_1
Ribadiva, inoltre, la correttezza dei parametri utilizzati dal Tribunale per il calcolo delle spese, essendo che il petitum era di euro 100.000,00.
Precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato per i motivi che seguono.
Parte appellante, attore in primo grado, aveva contestato la quantificazione del proprio debito nei confronti di pari a euro 31.050,36, ritenendo invero, sulla base Controparte_1
di una serie di violazioni, la sussistenza di un credito nei confronti di pari a CP_1
69.247,92. Il Tribunale aveva disposto ctu, che rideterminava il saldo dei rapporti dare/avere tra le parti in euro 19.118,35 a debito della società correntista. Il primo giudice recepiva integralmente le risultanze della ctu e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidandole in euro 14.103,00, oltre rimborso Controparte_1
spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge e ponendo a carico di parte attrice anche le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
Per quanto sopra esposto, si osserva che, in primo grado, essendo stato ridotto l'importo dovuto, parte appellante non è risultata totalmente soccombente;
peraltro, non CP_1 ha contestato la sentenza del primo giudice, chiedendo unicamente il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Atteso quindi il ridimensionamento della posizione debitoria della società correntista si ritiene che le spese del primo grado di giudizio debbano essere poste per 2/3 a carico di parte attrice e compensate tra le parti per il restante terzo.
5 Lo scaglione di valore applicato dal primo giudice è corretto in quanto il Tribunale si è basato su quanto dichiarato dall'attore in atto di citazione, applicando i valori medi dello scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 e così liquidando le spese di lite in euro
14.103,00 di cui euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro
5.670,00 per fase istruttoria, euro 4.253,00 per fase decisionale;
conseguentemente, la liquidazione delle spese che verrà indicata in dispositivo viene effettuata nella stessa quantificazione operata in primo grado.
Le spese di CTU. comunque utile e funzionale per entrambe le parti, vanno poste per 2/3
a carico di parte attrice per 1/3 a carico di Controparte_1
Rimangono le spese del giudizio di appello.
Poiché parte appellante è parzialmente vittoriosa in questo grado, le spese del giudizio di appello devono essere compensate fino a 1/3, con condanna di parte appellata a rimborsare a controparte i residui 2/3 nella misura che verrà indicata in dispositivo (valori medi dello scaglione da euro 5.200,00 a euro 26.000,00, attività effettivamente svolte).
Per le spese legali liquidate a favore di parte appellante deve essere disposta la distrazione a favore dell'Avv. Carlo Scorza, antistatario.
PQM
La Corte d'Appello, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da nei confronti di Parte_4 Parte_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. 878/2023 del Tribunale di Cuneo:
-in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_4
da avverso la sentenza n. 878/2023 del Tribunale di Cuneo che riforma Parte_2
parzialmente:
a) dichiara compensate fino ad 1/3 le spese del primo grado di giudizio;
b) condanna e , in solido tra loro, Parte_4 Parte_2
alla rifusione dei residui 2/3 delle spese di lite di primo grado a Controparte_1
nella stessa quantificazione operata in primo grado e liquidate per tale quota in euro
9.402,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%;
c) pone le spese di ctu, come liquidate dal primo giudice con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura di 2/3 a carico di
[...]
e , in solido tra loro e nella misura di Parte_4 Parte_2
1/3 a carico di;
CP_1
6 -dichiara compensate fino ad 1/3 le spese del grado;
-condanna a rimborsare a e CP_1 Parte_4 _2
, i residui 2/3, che liquida in euro 2.644,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso
[...] forfettario nella misura del 15% e con distrazione a favore dell'Avv. Carlo Scorza, antistatario.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 31.01.2025.
La Presidente Il Giudice Istruttore
Gabriella Ratti Emanuela Germano Cortese
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE REL.
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 240/2024 promosso da:
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 [...]
e in proprio e quale socio amministratore, rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi, come da procura in atti, dall'avv. Carlo Scorza del Foro di Salerno e domiciliati in
Torino – Via A. Cantori n. 3 presso lo studio dell'avv. Pier Rosario Montegrosso
– parte appellante –
Contro
, in persona dell'avvocato Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari Controparte_1
poteri in forza di procura speciale in atti, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana
Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli del Foro di Milano, come da procura generale alle liti in atti, domicilati presso lo studio in Torino – Corso Francia n. 25 CP_2
– parte appellata –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Contrariis reiectis, in parziale riforma della Sentenza n. 878/2023 emessa il 15.11.2023 dal Tribunale di Cuneo in composizione monocratica (G.M. Dott. Berardi Ruggiero), depositata il 23.11.2023, notificata il 24.01.2024 a definizione del giudizio recante RG
3601/2019, a) In via principale, condannare la convenuta al pagamento Controparte_1
1 dei compensi giudiziali relativi al primo grado del giudizio recante r.g. 3601/2019, già pendente innanzi al Tribunale di Cuneo, determinati, secondo il D.M. 55/2014 in €
5.077,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, ponendo le spese della espletata CTU a definitivo carico dell'appellata; b) In subordine, disporre la compensazione delle spese nella misura ritenuta di Giustizia e condannare la convenuta al pagamento della quota parte dei compensi dovuti;
c) In ogni caso, Controparte_1
condannare la convenuta al pagamento dei compensi e delle spese Controparte_1
giudiziali relativamente al presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Per parte appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
NEL MERITO:
- respingere tutte le domande avversarie e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
878/202 3 del 23 novembre 2023 emessa dal il Tribunale di Cuneo;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio. Si dichiara che la presente comparsa non contiene appello incidentale, domande nuove/riconvenzionali o chiamate in causa del terzo e che conseguentemente non muta il valore della controversia.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La società in persona del suo legale rappresentate e il suo socio Pt_1 Parte_1
amministratore , convenivano in giudizio deducendo di Parte_2 Controparte_1
essere intestatari di un conto corrente bancario n. 2343659, originariamente stipulato con la Cassa di Risparmio di Torino e che alla data del 30/04/2019 presentava un saldo finale negativo pari a € 31.050,36. Parte attrice lamentava l'erroneità e illegittimità della dinamica contabile risultante dagli estratti conto dovuta a violazioni della normativa codicistica e settoriale di riferimento posta in essere da fin dall'inizio del rapporto Controparte_1
(applicazione di interessi ultra – legali, anatocistici e usurai, illegittimo esercizio dello ius variandi, illegittima applicazione del sistema delle valute). Per tali ragioni, parte attrice chiedeva di dichiarare nulle le clausole di capitalizzazione trimestrale e di condannare la
2 banca alla rettifica del saldo contabile di conto corrente, depurato degli addebiti illegittimamente effettuati in esecuzione delle predette clausole, per un importo di euro
69.247,92, determinato in base ad una perizia di proprio consulente. Chiedeva, inoltre, di risolvere il contratto di conto corrente per grave inadempimento, in ragione dell'applicazione di tali clausole nulle, con conseguente restituzione degli importi illegittimamente addebitati, previa ammissione di ctu contabile volta a determinare l'esatto saldo contabile del rapporto di conto corrente oggetto di contestazione.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità delle domande Controparte_1
avversarie, la prescrizione di qualunque diritto restitutorio e, nel merito, il rigetto di tutte le domande proposte perché infondate in fatto e in diritto.
Veniva disposta la ctu e la causa veniva decisa sulla base delle risultanze della stessa.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 878/2023, depositata in data 23.11.2023 e notificata in data 24.01.2024, il
Tribunale di Cuneo, recepite integralmente le risultanze della ctu, dichiarava nulle le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi della commissione di massimo scoperto di cui al conto corrente n. 2343659 del 29 agosto 1995; rideterminava il saldo dei rapporti dare/avere tra le parti in euro 19.118,35, a debito della società correntista;
condannava e il suo socio amministratore , in solido, alla refusione Pt_1 Parte_2
delle spese di lite, ponendo a carico delle stesse le spese di ctu.
Il primo Giudice rilevava, in primis, che parte attrice, in accordo con l'onere probatorio che incombe a suo carico, aveva depositato il contratto di conto corrente e gli estratti conto del rapporto, ma, come evidenziato dalla ctu, questi presentavano delle lacune.
La ctu rilevava non sussistere il difetto di forma del contratto – sollevato da parte attrice – sulla base delle condizioni economiche applicate, presente in atti (doc. 3 fascicolo convenuta). Sull'eccezione del tasso usura, la ctu rilevava che solo per un trimestre era stato superato il tasso soglia.
Sulla commissione di massimo scoperto ne riteneva la legittimità, in accordo con la giurisprudenza, ove fosse indicato la misura del tasso applicato, i criteri di calcolo e la sua periodicità. Nel caso di specie, sulla base degli accertamenti della ctu e in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, gli addebiti da escludere venivano determinati in euro
877,37.
Con riguardo agli addebiti effettuati a titolo di capitalizzazione trimestrale, la ctu rilevava la correttezza della periodicità a far data dal 23/06/2006, provvedendo alla nullità degli interessi passivi dal 30/08/1995 al 23/06/2006.
3 Sulla base di tali rilevanze, il primo Giudice accoglieva le domande attoree limitatamente alla declaratoria di nullità delle clausole di previsione della capitalizzazione trimestrale fino alla data del 23 giugno 2006 e della commissione di massimo scoperto, rideterminando il saldo dei rapporti di dare/avere tra le parti in euro 19.118,35.
Le spese di lite venivano liquidate, a carico della parte attrice, in euro 14.103,00, oltre IVA,
CPA, rimborso spese generali e spese di CTU.; anche le spese di Ctu, come già liquidate, venivano poste a carico di parte attrice.
Il giudizio di appello
L'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
Con atto di citazione, depositato in data 27.02.2024, , in Parte_1
persona del suo legale rappresentate e del suo socio amministratore Parte_1
, impugnava la sentenza di primo grado n. 878/2023 del Tribunale di Cuneo Parte_2
chiedendone la riforma in punto spese e oneri di Ctu.
Parte appellante chiedeva, in via principale, di condannare al pagamento Controparte_1
dei compensi giudiziali, del giudizio di primo grado, da liquidarisi in euro 5.077,00 (con distrazione a favore del legale antistatario) e di porre le spese di Ctu a carico dell'appellata. In subordine, chiedeva di disporre la compensazione delle spese legali e nella misura ritenuta di giustizia e, in ogni caso, di condannare alla Controparte_1
refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, sempre con distrazione a favore del legale antistatario.
Parte appellante impugnava esclusivamente la condanna alle spese di lite e di Ctu sostenendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.e ritenendo che il primo giudice avesse errato a condannare , in solido, alla Controparte_3 Parte_2
refusione delle spese legali in favore di parte convenuta, essendo state accolte, seppur parzialmente, le domande proposte in primo grado. Deduceva, infatti, che controparte non aveva sostenuto oneri “superiori” per la difesa delle pretese infondate rispetto a quelli sostenuti per le pretese fondate;
sottolineava, inoltre, esservi una sostanziale coincidenza tra il petitum contenuto nell'atto introduttivo e i capi della sentenza che accolgono parzialmente le domande attoree.
Riteneva, in ogni caso, che il Tribunale aveva violato anche l'art. 5 D.M. 55/2014 perché le spese erano state calcolate sulla base dei valori medi dello scaglione da € 52.000,01 ad €
260.000,00, anziché utilizzare lo scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00.
Le difese di Controparte_1
4 Si costituiva in giudizio chiedendo di respingere tutte le domande proposte Controparte_1
da parte appellante perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese legali del presente grado di giudizio.
Deduceva che le doglianze avversarie erano state quasi totalmente rigettate dal giudice di primo grado e ciò aveva per certo comportato lo svolgimento di attività difensiva ulteriore da parte della Pt_3
Contestava l'affermazione di controparte, secondo cui vi sarebbe una sostanziale coincidenza tra il petitum e quanto deciso dal Giudice di primo grado. Riteneva che il giudizio non aveva portato ad alcun risultato utile per parte attrice ed anzi l'esposizione debitoria veniva incrementata a favore di Controparte_1
Ribadiva, inoltre, la correttezza dei parametri utilizzati dal Tribunale per il calcolo delle spese, essendo che il petitum era di euro 100.000,00.
Precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato per i motivi che seguono.
Parte appellante, attore in primo grado, aveva contestato la quantificazione del proprio debito nei confronti di pari a euro 31.050,36, ritenendo invero, sulla base Controparte_1
di una serie di violazioni, la sussistenza di un credito nei confronti di pari a CP_1
69.247,92. Il Tribunale aveva disposto ctu, che rideterminava il saldo dei rapporti dare/avere tra le parti in euro 19.118,35 a debito della società correntista. Il primo giudice recepiva integralmente le risultanze della ctu e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidandole in euro 14.103,00, oltre rimborso Controparte_1
spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge e ponendo a carico di parte attrice anche le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
Per quanto sopra esposto, si osserva che, in primo grado, essendo stato ridotto l'importo dovuto, parte appellante non è risultata totalmente soccombente;
peraltro, non CP_1 ha contestato la sentenza del primo giudice, chiedendo unicamente il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Atteso quindi il ridimensionamento della posizione debitoria della società correntista si ritiene che le spese del primo grado di giudizio debbano essere poste per 2/3 a carico di parte attrice e compensate tra le parti per il restante terzo.
5 Lo scaglione di valore applicato dal primo giudice è corretto in quanto il Tribunale si è basato su quanto dichiarato dall'attore in atto di citazione, applicando i valori medi dello scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 e così liquidando le spese di lite in euro
14.103,00 di cui euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro
5.670,00 per fase istruttoria, euro 4.253,00 per fase decisionale;
conseguentemente, la liquidazione delle spese che verrà indicata in dispositivo viene effettuata nella stessa quantificazione operata in primo grado.
Le spese di CTU. comunque utile e funzionale per entrambe le parti, vanno poste per 2/3
a carico di parte attrice per 1/3 a carico di Controparte_1
Rimangono le spese del giudizio di appello.
Poiché parte appellante è parzialmente vittoriosa in questo grado, le spese del giudizio di appello devono essere compensate fino a 1/3, con condanna di parte appellata a rimborsare a controparte i residui 2/3 nella misura che verrà indicata in dispositivo (valori medi dello scaglione da euro 5.200,00 a euro 26.000,00, attività effettivamente svolte).
Per le spese legali liquidate a favore di parte appellante deve essere disposta la distrazione a favore dell'Avv. Carlo Scorza, antistatario.
PQM
La Corte d'Appello, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da nei confronti di Parte_4 Parte_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. 878/2023 del Tribunale di Cuneo:
-in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_4
da avverso la sentenza n. 878/2023 del Tribunale di Cuneo che riforma Parte_2
parzialmente:
a) dichiara compensate fino ad 1/3 le spese del primo grado di giudizio;
b) condanna e , in solido tra loro, Parte_4 Parte_2
alla rifusione dei residui 2/3 delle spese di lite di primo grado a Controparte_1
nella stessa quantificazione operata in primo grado e liquidate per tale quota in euro
9.402,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%;
c) pone le spese di ctu, come liquidate dal primo giudice con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura di 2/3 a carico di
[...]
e , in solido tra loro e nella misura di Parte_4 Parte_2
1/3 a carico di;
CP_1
6 -dichiara compensate fino ad 1/3 le spese del grado;
-condanna a rimborsare a e CP_1 Parte_4 _2
, i residui 2/3, che liquida in euro 2.644,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso
[...] forfettario nella misura del 15% e con distrazione a favore dell'Avv. Carlo Scorza, antistatario.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 31.01.2025.
La Presidente Il Giudice Istruttore
Gabriella Ratti Emanuela Germano Cortese
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