Articolo 2 della Legge 21 aprile 1969, n. 167
Articolo 1Articolo 3
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21 maggio 1969
Art. 2.

Qualora l'ammontare dei contributi sugli interessi previsti dall' articolo 14 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 , da corrispondersi, in un determinato esercizio finanziario, risultasse superiore all'ammontare delle somme disponibili, in dipendenza degli stanziamenti effettuati in base alle leggi ivi indicate, il Mediocredito centrale puo' essere autorizzato dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il commercio con l'estero, ad anticipare le somme occorrenti per la copertura della differenza suddetta.
Per tali anticipazioni, saranno corrisposti al Mediocredito centrale gli interessi nella misura da stabilirsi nelle convenzioni richiamate nell'ultimo comma del citato articolo 14, nelle quali saranno stabiliti anche i termini e le modalita' dei rimborsi delle anticipazioni medesime.
Per il pagamento degli interessi e per il rimborso delle anticipazioni suddette, saranno utilizzati i fondi stanziati con le leggi richiamate nell' articolo 14 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 .
Entrata in vigore il 21 maggio 1969