TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli RD -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa NN Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6679 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Caruso, presso il cui studio sito in VA (Na) alla Via
Marzano n. 33 elettivamente domicilia, in virtù di mandato allegato al ricorso;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli RD;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.05.2025, parte ricorrente si riportava al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, nonché chiedendo decidersi la causa.
Il Pubblico Ministero con proprio visto nulla opponeva. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.07.2023 la ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio con il resistente in VA (Na) in data 22.06.2009, in costanza del quale erano nati due figli:
in ER (Na) il 02.07.2009, e NN, in ER (NA) il 04.06.2013, deduceva che, venuta Per_1 meno l'affectio coniugalis, i coniugi addivenivano alla separazione, alle condizioni pattuite dalle parti e omologate con decreto di omologa n. cronol. n. 8657/2022 del 22.07.2022 emesso dal
Tribunale di Napoli RD, a conclusione del giudizio iscritto al n. r.g. 8832/2021.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione, chiedeva la declaratoria dello scioglimento del matrimonio, nonché la conferma delle condizioni accessorie pattuite in sede di separazione.
Incardinato il giudizio, il resistente non si costituiva, nonostante la regolarità della Controparte_1
notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo provvedimento di fissazione di udienza.
All'esito del deposito della memoria ex Art. 473 bis.17 c.p.c, all'udienza di comparizione del
19.12.2023 si presentava personalmente la ricorrente, unitamente al proprio difensore, la quale, in sede di audizione, a parziale modifica rispetto al contenuto dei propri scritti, richiedeva, quale regime di affido dei figli, quello esclusivo in proprio favore, considerata la condotta del padre, irreperibile e disinteressato della propria prole, sia da un punto di vista affettivo che economico assistenziale.
Stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, a causa della mancata costituzione del resistente, il Giudice delegato, con ordinanza emessa in data 20.12.2023, in via provvisoria ed urgente, confermava le condizioni stabilite nella separazione, sia in ordine l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre ed all'assegno di mantenimento per la prole a carico del resistente, nella misura do € 300,00 mensili, disponeva l'audizione del minore , e Per_1 fissava per tale incombente l'udienza del 26.03.2024.
All'esito del deposito delle relazioni da parte dei Servizi Sociali di OR ed Ercolano, la causa veniva rinviata alla data del 20.05.2025 ai sensi dell'art 473 bis 28 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
A detta udienza, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice istruttore, preso atto delle memorie ritualmente depositate da parte ricorrente, riservava il giudizio in decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia l'intervenuta separazione pronunciata con decreto di omologa n. cronol. n. 8657/2022 del 22.07.2022 emesso dal
Tribunale di Napoli RD, a conclusione del giudizio iscritto al n. r.g. 8832/2021. Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo trascorsi oltre sei mesi dalla in cui le parti si sono separate, e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sull'affidamento dei figli minori sulla sua collocazione e sul diritto dovere di visita del genitore non convivente.
Il Tribunale, in merito al regime di affido dei figli, , nato in [...] il [...], e Per_1
NN, nata in [...] il [...], ritiene che debba essere disposto il loro affidamento in via super esclusiva alla madre.
Sul punto va rilevato che in tema di affido, ai sensi dell'art. 337 ter secondo comma c.c., il Giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilendo a quale di essi debbano essere affidati in via esclusiva, ipotesi che si verifica, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., laddove il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore oppure, sussistendone le condizioni, sia stata avanzata domanda in tal senso da parte di uno dei genitori.
Invero in più occasioni la Suprema Corte si è soffermata nello specificare che l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008). Nello specifico la Corte di legittimità ha poi chiarito che
“integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass.
26587/2009, Cass. 24526/2010) ed ancora che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore”. (Cfr. Cass. Civ. ordinanza 4 novembre 2019, n. 28244).
Orbene, applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento è emersa una totale assenza del padre sia affettiva che economica
In sede di audizione, il minore ha dichiarato: Persona_2
“ Non vedo mi padre da tre quattro anni e l'ho visto in tutta la mia vita tre quattro volte che io ricordi Mio padre non mi chiama mai e non mi contatta in nessun modo . Non so nemmeno dove si trovi e cosa faccia . Anche con mia OR non si fa vivo .”
Nel caso di specie, tenuto conto dell'assoluto disinteresse manifestato dal resistente nei confronti dei figli, omettendo di partecipare da anni ad ogni evento delle loro vite , privandoli di ogni forma di mantenimento e di assistenza morale , così come dichiarato dal ricorrente e dal minore in sede di audizione, ed in mancanza di elementi contrari, stante la contumacia del resistente che non si è reso disponibile nemmeno ad un incontro presso i Servizi Sociali di Ercolano ai fini della redazione della relazione valutativa del proprio nucleo familiare , appare conforme agli interessi dei minori disporne l'affido alla madre, nella sua forma cd. “super esclusiva”, potendo quindi la madre da sola adottare tutte le decisioni di maggior interesse (relative alla residenza abituale, all'istruzione, all'educazione, alla salute) per i figli.
Nulla va disposto per le visite, in considerazione della predetta totale assenza di rapporti tra il padre e i figli. Il Tribunale ritiene conforme all'interesse della prole che, laddove il padre intenda incontrare gli stessi, potrà farlo solo all'esito di un percorso di sostegno e rafforzamento alla genitorialità e, qualora detto percorso abbia esito positivo, sempre nel rispetto della volontà e previo consenso dei figli, in ambiente protetto, presso i Servizi Sociali territorialmente competenti.
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento dei figli
Sotto il profilo economico, rilevato che ai sensi degli artt. 147 e 316 bis c.c. ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, il Collegio ritiene che la ricorrente provvederà ai figli e NN, entrambi minori, attraverso il loro diretto sostentamento, in Per_1
quanto con lo stesso conviventi, mentre il resistente dovrà contribuire al loro mantenimento attraverso la corresponsione di un assegno mensile.
Ai fini della determinazione del quantum dell'assegno il Tribunale, tenuto conto dell'età della prole, che allo stato non vi è una forma di accudimento diretto da parte del padre, difettando ogni frequentazione con i figli, e della potenziale capacità reddituale dei genitori entrambi in età da lavoro, reputa equo - in assenza di elementi istruttori nuovi rispetto all'ordinanza di assunzione di provvedimenti provvisori ed urgenti - confermare a carico del resistente, come già concordato dalle parti in sede di separazione consensuale, l'importo mensile di € 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) per il mantenimento della prole, oltre rivalutazione automatica annuale a mezzo indici
ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario già specificato dalla ricorrente in sede di separazione consensuale;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli RD in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Inoltre, l'assegno unico per la prole verrà percepito interamente da che si Parte_1
occupa in via esclusiva dei figli, anche alla luce della recente ordinanza della Cassazione che con l'ordinanza n. 4672/2025 ha ribadito la legittimità della sua attribuzione al genitore collocatario, come stabilito dal D.Lgs. 230/2021.
CP_ La Corte ha aderito alla Circolare dell' n. 23/22 la quale specifica che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente
l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario… lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento”.
Questa misura, infatti, è progettata per semplificare la gestione economica nell'interesse del minore, garantendo un sostegno finanziario adeguato.
Sul monitoraggio del nucleo familiare Persona_3
Si rileva che, contestualmente al deposito della relazione da parte dei Servizi Sociali di VA- quale territorialmente competente prima del trasferimento della ricorrente unitamente ai figli nel comune di OR - veniva depositata il 23.04.24 una relazione dei SS di VA a seguito di una segnalazione proveniente dall'Istituto scolastico IC3 “Parco Verde” di VA, al tempo frequentato dalla minore dove emergeva che la minore si era presentata a scuola Persona_4
con graffi sul volto a dire della bambina provocati dalla madre . Per tali fatti veniva allertata la
Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni ed ai CC di VA e OR dove il nucleo si era trasferito.
Tuttavia, all'esito dell'esperita istruttoria giudiziale e dalle relazioni depositate in atti dai Servizi
Sociali di OR nel settembre 2024 e gennaio 2025, è emerso che i minori, ed Per_1
NN, vivono con serenità la nuova realtà familiare, avendo un buon rapporto anche con il compagno della loro genitrice, e con il fratellino nato da tale relazione more uxorio, Per_5 benché “il nucleo continua a vivere in un'abitazione non adeguata negli spazi per accogliere 5 persone con esigenze diverse legate alle rispettive età evolutive”.
Ciò posto, ritiene il Collegio opportuno disporre il monitoraggio del nucleo familiare
[...]
da parte dei Servizi Sociali di OR (acquisendo informazioni anche presso Per_3
gli istituti scolastici frequentatati dai minori), per la durata di un anno, con onere in capo agli stessi di segnalare eventuali criticità riscontrate alla Procura del Tribunale dei Minori territorialmente competente.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del resistente nella misura di 2/3 ( liquidate per intero in euro € 1.958,95) per: Fase di studio (€ 1.020,60) e fase introduttiva (€ 722,40) ridotte del
40% ex art. 4 comma 1 DM 55/14; fase istruttoria ridotta al 60 % (€ 722,40); fase decisionale ridotta del 50% (€ 1.452,50) ex art. 4 comma 1 DM 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), mentre va compensato il restante 1/3 in ragione della necessaria pronuncia sullo status e vanno liquidate a favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa in via provvisoria ed anticipata al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli nord n. 719/24 del 20.06.2024
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 22.06.2009 in VA (NA) da nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e , nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1
; C.F._2
- dispone l'affidamento c.d. super-esclusivo dei minori, , nato in [...] il Per_1
02.07.2009, e NN, nata in [...] il [...] alla madre, la Parte_1 quale potrà adottare da sola tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti i figli;
nulla va disposto per il diritto di visita del padre;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1 iorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 per il mantenimento dei figli, , Per_1 nato in [...] il [...], e NN, nata in [...] il [...], (€ 150,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale
e straordinarie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-
2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
- dispone il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali Persona_3
di OR (acquisendo informazioni anche presso gli istituti scolastici frequentatati dai minori), per la durata di un anno, con onere in capo agli stessi di segnalare eventuali criticità riscontrate alla Procura del Tribunale dei Minori territorialmente competente;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VA l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.17, Parte I, Serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
- condanna al pagamento in favore dell'Erario dei 2/3 delle spese del Controparte_1
presente giudizio che si liquidano in misura così ridotta in euro 1305,33 per compensi, oltre 15% di spese nonché IVA e CPA come per legge;
dichiara compensato il restante
1/3;
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 03.06.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa NN Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro