Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1843/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, via Caltanissetta n. 1, presso l'Avv.
Marsala Francesco, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Parte_2
elettivamente domiciliata in Palermo, via Caltanissetta n. 1, presso l' Avv.
Marsala Francesco , che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
divorzio congiunto - cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: le parti hanno concluso come da note scritte
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
depositate in sostituzione dell'udienza del 5/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al
Giudice delgato nella procedura di separazione, avvenuta in data
14/12/2023 ;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Termini Imerese, con decreto n. 117/2023 del 19/12/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Per quanto attiene alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, i ricorrenti hanno compiutamente indicato le condizioni, inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, nel ricorso introduttivo, che, considerata la loro conformità, alla legge e all'ordine pubblico, possono essere recepite dal Collegio.
Non ricorre alcuna ipotesi che giustifichi pronuncia di condanna alle spese
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Lancut (Polonia),
in data 8/12/2018, da , nato a Palermo (PA) in [...] Parte_1
29/07/1971, e da nata a Lancut (POLONIA) in [...] Parte_2
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Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
R.G. n. 1843/2024
16/04/1979, trascritto nei registri dello Stato civile del di Pt_3
Ficarazzi (Atto n. 1, Parte II, Serie C, dell'anno 2019), alle condizioni riportate in ricorso;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale,
il 12/03/2025.
Il Presidente Il Giudice Estensore Giuseppe Rini Daniele Salvatore Abbate
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