Trib. Bolzano, sentenza 28/05/2025, n. 535
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Sentenza 28 maggio 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale di Bolzano, in persona della Presidente relatore Elena Covi e dei Giudici Alex Kuno Tarneller e Silvia Rosà. Le parti coinvolte nel reclamo hanno presentato richieste contrastanti: la reclamante ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di estinzione dell'esecuzione presso terzi, sostenendo che il Giudice dell'esecuzione avesse esaurito il proprio potere decisorio, mentre la reclamata ha chiesto l'inammissibilità del reclamo e, in subordine, la compensazione delle spese di lite.

Il Giudice ha accolto il reclamo, ritenendo che l'ordinanza impugnata fosse viziata, poiché il Giudice dell'esecuzione, con una precedente ordinanza, aveva già dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva, esaurendo così il proprio potere decisorio. Il Collegio ha sottolineato che l'ordinanza del 30.03.2025, emessa nella stessa procedura, fosse nulla in quanto non modificabile né revocabile. Inoltre, ha deciso di compensare le spese di lite, considerando che la parte reclamata non avesse agito con colpa nel non notificare l'ordinanza successiva, giustificando così la decisione di non addebitare le spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bolzano, sentenza 28/05/2025, n. 535
    Giurisdizione : Trib. Bolzano
    Numero : 535
    Data del deposito : 28 maggio 2025

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