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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/05/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1189/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei seguenti Giudici:
• Elena Covi Presidente relatore
• Alex Kuno Tarneller
• Silvia Rosà
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo ex art. 630 c.p.c. pendente tra:
reclamante:
soc. (c.f. Parte_1
, con l'avv. Gianluca Spigolon di Rimini, P.IVA_1
contro
reclamata:
(C.F. , con l'avv. Vincenzo De Nisco di Controparte_1 P.IVA_2
Roma;
Oggetto: reclamo ex art. 630 co. 3 c.p.c.
Conclusioni
pagina 1 di 5 della reclamante:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bolzano, contrariis rejectis, annullare e/o revocare l'ordinanza
del 30.3.2025 di estinzione dell'esecuzione presso terzi, resa nel giudizio di opposizione all'esecuzione RG 852/2023, nella parte in cui il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Bolzano ha condannato a rimborsare ad le spese Parte_1 Controparte_1
legali dell'opposizione all'esecuzione. Con vittoria delle spese di lite relative al presente reclamo”;
della reclamata:
“- accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto reclamo e comunque rigettarlo in
quanto infondato per tutti i motivi esposti in atto, con vittoria di spese di lite;
- In via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle
avversarie doglianze, compensare le spese di lite…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La soc. in data 19.09.2023 ha proposto ricorso in opposizione Controparte_1
all'esecuzione ex art. 617 c.p.c. avanti a questo Tribunale con contestuale istanza di sospensione contro il pignoramento presso terzi eseguito dalla creditrice soc. Sorit, sub RGE
852/2023.
In data 20.09.2023 il Giudice di pace di Bolzano, RG n. 4177/2023, ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione fiscale;
il 21.09.2023 il Giudice dell'esecuzione ha sospeso la procedura esecutiva, il terzo pignorato non ha effettuato alcun versamento al Controparte_2
concessionario per la riscossione.
Con ordinanza del 16.11.2023 il Giudice dell'esecuzione ha confermato la sospensione della procedura esecutiva, concedendo termine di 60 giorni per la riassunzione della causa di merito e aggiungendo la dicitura “spese della fase cautelare all'esito del giudizio di merito”.
Nessuna delle parti ha instaurato la causa di merito nel termine concesso.
pagina 2 di 5 Con istanza del 18.03.2023 ha chiesto al Giudice dell'esecuzione di dichiarare CP_1
l'estinzione del pignoramento, con svincolo delle somme vincolate, e condanna di alle Pt_1
spese di lite.
Con sentenza n. 55/2025 del 19.02.2025 il Giudice di pace ha accolto l'opposizione di CP_1
annullando l'ingiunzione fiscale e compensando le spese. in data 06.032025, previa comunicazione al terzo, ha aderito all'istanza di estinzione del Pt_1
pignoramento, opponendosi alla domanda di liquidazione delle spese, citando la sentenza n.
864/2024 del 13.09.2024 di questo Tribunale.
Con ordinanza del 09.03.2025 il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura a spese compensate tra le parti. Con ordinanza del 30.03.2025 il medesimo GE ha nuovamente disposto l'estinzione, con liberazione delle somme, ed ha liquidato in favore di le spese della procedura. CP_1
2. propone reclamo avverso l'ordinanza del 30.03.2025, rappresentando che il GE, con Pt_1
l'ordinanza del 09.03.2025, avrebbe consumato il potere decisorio;
inoltre, l'ordinanza impugnata si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall'art. 624, comma 3, e 632 c.p.c.:
l'obbligo del Giudice di provvedere sulle “spese sostenute dalle parti” contenuta sia nell'art. 624, comma 31, c.p.c. che nell'art. 632, comma 1 secondo periodo c.p.c., non riguarderebbe le spese dell'opposizione esecutiva, ma quelle del processo esecutivo estinto;
anche la motivazione del GE in ordine alla soccombenza virtuale sarebbe errata.
ha chiesto il rigetto del reclamo, evidenziando di avere notificato alla controparte il primo CP_1
provvedimento del GE di compensazione delle spese, mentre non ha posto in esecuzione l'ordinanza successiva, attesa l'ambiguità della stessa. Ha precisato che la prima ordinanza non poteva più essere modificata, avendo avuto esecuzione da parte di e pertanto il reclamo CP_1
sarebbe inammissibile.
pagina 3 di 5 3. Il provvedimento impugnato si rivela viziato. Il Collegio osserva che il GE, pronunciando con ordinanza del 09.03.2025 l'estinzione della procedura esecutiva GEs 852/2023, a spese compensate tra le parti (doc. 11 , si è spogliato della potestas iudicandi, chiudendo Pt_1
definitivamente innanzi a sé la procedura esecutiva. Avverso tale ordinanza è previsto il presente rimedio - reclamo al Collegio ex art. 630 c.p.c. - e di conseguenza l'art. 177 co. 3
c.p.c. dispone che essa non è modificabile né revocabile dal giudice che l'ha pronunciata.
L'ordinanza del 30.03.2025, nella medesima procedura 852/2023 (doc. A) ed emessa sempre sull'istanza del debitore e dunque non quale correzione di un eventuale errore materiale CP_1
(unico rimedio per il giudice emittente contro un'ordinanza non revocabile, art. 287 c.p.c.), è
pertanto nulla.
L'accoglimento del primo motivo di reclamo comporta l'assorbimento degli altri.
4. Quanto alle spese del presente reclamo, ha rappresentato di avere notificato alla CP_1
controparte, in data 10.03.2025, l'ordinanza del GE del 09.03.2025 inerente l'estinzione del processo esecutivo con compensazione delle spese, mentre non ha provveduto alla notifica della successiva ordinanza del 30.03.2025, in cagione dell'ambiguità.
Se dunque il reclamo è giustificato dalla necessità di eliminare l'ordinanza viziata dall'ordinamento, tuttavia a parte reclamata non può essere imputata una condotta nemmeno latamente colposa, che possa giustificarne la soccombenza.
Sussistono quindi giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. in accoglimento del reclamo, annulla l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione emessa il
30.03.2025;
2. dispone la compensazione delle spese di lite.
pagina 4 di 5 Bolzano, 27/05/2025
la Presidente est.
Elena Covi
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