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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3215/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. RI Di SQ Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa CE Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 3215/2025 promosso da:
cf ), rappresentato e difeso dall'avv. GRECO FABIO e Parte_1 C.F._1
(cf. rappresentata e difesa dall'avv. BARBARO CP_1 C.F._2
RA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 3 I ricorrenti, genitori dei figli nato l'[...], nata il [...] e CE nata a [...] Per_1 Per_2
29.04.2003, hanno ottenuto il divorzio in sede di negoziazione assistita in data 30/10/2018 ,omologata dal P.M. con decreto del 31 ottobre 2018;
Successivamente le parti hanno modificato le condizioni di divorzio con decreto n. cronol. 2336/2023,
r.g. 5377/2022, emesso in data 15/03/2023 dal Tribunale di Modena, pronunciato su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le varie cose era disposta la revoca del mantenimento per la figlia a seguito della maggiore età raggiunta, e rideterminato il contributo al mantenimento Per_2
per e CE in euro 3.700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie in capo al Per_1
padre.
Con ricorso del 10/08/2025 le parti hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“Disporre, a parziale modifica delle condizioni divorzili sia previste negli accordi di negoziazione
assistita suddetti che disposte da questo Ill.mo Tribunale con decreto n. cronol. 2336/2023 (r.g.
5377/2022) emesso in data 15 marzo 2023, in conformità dell'accordo 11 02 2025 tra ed Parte_1
firmato anche dai figli maggiorenni, e a decorrere dal CP_1 Persona_3 Parte_2
giorno 1 settembre 2025,
- da un lato, di annullare l'obbligo per il padre di versare assegno mensile alla madre per la
contribuzione ordinaria per il mantenimento dei figli e in quanto vi Persona_3 Parte_2
provvederà direttamente ed integralmente il medesimo fino all'autosufficienza economica dei figli;
- dall'altro, che il padre si farà carico integralmente ed in via esclusiva di tutte le spese straordinarie
di e di fino alla loro autosufficienza economica, incluse quelle Persona_3 Parte_2
occorrenti per l'iscrizione, vitto, alloggio, retta, viaggi, ecc. a favore della figlia CE per tutto il
tempo in cui soggiornerà negli Stati Uniti per frequentare presso la Columbia University il corso di
ingegneria;
Compensate le spese della presente procedura.” pagina 2 di 3 Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni e rispondendo all'interesse dei figli maggiorenni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita del 30/10/2018,
omologata dal P.M. con decreto del 31 ottobre 2018 e successivo decreto di modifica delle condizioni di divorzio n. cronol. 2336/2023, r.g. 5377/2022, emesso in data 15/03/2023 dal Tribunale di Modena,
provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 14/10/2025
IL PRESIDENTE RELATORE
RI Di SQ
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. RI Di SQ Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa CE Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 3215/2025 promosso da:
cf ), rappresentato e difeso dall'avv. GRECO FABIO e Parte_1 C.F._1
(cf. rappresentata e difesa dall'avv. BARBARO CP_1 C.F._2
RA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 3 I ricorrenti, genitori dei figli nato l'[...], nata il [...] e CE nata a [...] Per_1 Per_2
29.04.2003, hanno ottenuto il divorzio in sede di negoziazione assistita in data 30/10/2018 ,omologata dal P.M. con decreto del 31 ottobre 2018;
Successivamente le parti hanno modificato le condizioni di divorzio con decreto n. cronol. 2336/2023,
r.g. 5377/2022, emesso in data 15/03/2023 dal Tribunale di Modena, pronunciato su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le varie cose era disposta la revoca del mantenimento per la figlia a seguito della maggiore età raggiunta, e rideterminato il contributo al mantenimento Per_2
per e CE in euro 3.700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie in capo al Per_1
padre.
Con ricorso del 10/08/2025 le parti hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“Disporre, a parziale modifica delle condizioni divorzili sia previste negli accordi di negoziazione
assistita suddetti che disposte da questo Ill.mo Tribunale con decreto n. cronol. 2336/2023 (r.g.
5377/2022) emesso in data 15 marzo 2023, in conformità dell'accordo 11 02 2025 tra ed Parte_1
firmato anche dai figli maggiorenni, e a decorrere dal CP_1 Persona_3 Parte_2
giorno 1 settembre 2025,
- da un lato, di annullare l'obbligo per il padre di versare assegno mensile alla madre per la
contribuzione ordinaria per il mantenimento dei figli e in quanto vi Persona_3 Parte_2
provvederà direttamente ed integralmente il medesimo fino all'autosufficienza economica dei figli;
- dall'altro, che il padre si farà carico integralmente ed in via esclusiva di tutte le spese straordinarie
di e di fino alla loro autosufficienza economica, incluse quelle Persona_3 Parte_2
occorrenti per l'iscrizione, vitto, alloggio, retta, viaggi, ecc. a favore della figlia CE per tutto il
tempo in cui soggiornerà negli Stati Uniti per frequentare presso la Columbia University il corso di
ingegneria;
Compensate le spese della presente procedura.” pagina 2 di 3 Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni e rispondendo all'interesse dei figli maggiorenni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita del 30/10/2018,
omologata dal P.M. con decreto del 31 ottobre 2018 e successivo decreto di modifica delle condizioni di divorzio n. cronol. 2336/2023, r.g. 5377/2022, emesso in data 15/03/2023 dal Tribunale di Modena,
provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 14/10/2025
IL PRESIDENTE RELATORE
RI Di SQ
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