Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 08/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
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Sentenza n. Reg.Gen. n. 293/2024
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 293/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 687/2024 del
Tribunale di Campobasso in composizione collegiale pubblicata il 3.07.2024 a conclusione del giudizio n. 204/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi, e avverso l'ordinanza dello stesso Tribunale emessa in data 13.08.2024 nel sub procedimento iscritto al n. 204-1/2024 R.G., vertente tra
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Parte_1 CodiceFiscale_1
Cennamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Campobasso, v.
Matteotti n.7 come da procura in calce al ricorso in appello.
-APPELLANTE-
1
e
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. B. CP_1 CodiceFiscale_2
Daniela Mammarella ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Termoli, v. del Mulino a Vento n. 10 come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATO-
con l'intervento del
Procuratore Generale presso l'intestata Corte di Appello.
- INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI delle parti private: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in sostituzione dell'udienza del 10.12.2024.
Per il P.G.: accoglimento dell'impugnazione.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso in appello notificato l' 11 settembre 2024, ha impugnato, in Parte_1
rito e nel merito, la sentenza n. 687/24 del Tribunale di Campobasso che, nel dichiarare la separazione dei coniugi odierni contendenti, ha, per quel che qui interessa, concesso al padre di trascorrere, durante le ferie estive, almeno trenta giorni consecutivi con la figlia nata dalla coppia, , di anni dodici, analoga concessione non prevista per la madre. Per_1
2. Con lo stesso ricorso la ha proposto appello, anche in tal caso per motivi di rito Pt_1
e di merito, avverso l'ordinanza emessa il 13.08.2024 nell'ambito del sub procedimento iscritto al n. 204-1/2024 R.G. con la quale il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso della ex art. 473 bis - 15 c.p.c. teso a conseguire la sospensione dei Pt_1
provvedimenti relativi al diritto di visita del padre, ha disposto l'ammonizione della Vitullo
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ex art. 473 bis -39 c.p.c. e ha condannato la ricorrente al pagamento della metà delle spese relative al sub procedimento.
3. Il si è costituito in giudizio per contestare il gravame avversario e chiederne CP_1
il rigetto, con condanna della controparte al risarcimento dei danni in favore di esso esponente e della figlia e al rimborso delle spese di lite.
3. In via preliminare va dichiarata – questione rilevabile d'ufficio – la inammissibilità
dell'appello avverso l'ordinanza del 13.08.2024 emessa ai sensi dell'art. 473 bis - 15 c.p.c.
per non essere la stessa appellabile, ma solo reclamabile unitamente all'ordinanza prevista dall'art. 473 – bis.22, come espressamente dispone il Decreto Legislativo n. 164/2024
correttivo e integrativo al D.Lgs n. 149/2022, applicabile ratione temporis al procedimento che occupa, prevedendo l'art. 7 del D.lgs 164/2024 cit. che le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 – il procedimento di primo grado, nel caso, è stato promosso nell'anno 2024 - .
4. Quanto ai motivi di doglianza in rito che attingono la sentenza, ovverossia violazione dell'art. 473 – bis.22 comma 3 c.p.c. – violazione del diritto di difesa e del contraddittorio,
si rileva che, al contrario di quanto riferisce l'appellante, come si evince dalla consultazione del fascicolo telematico di primo grado n. 204/2024 R.G., all'esito dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis .- 21 c.p.c., tenutasi con trattazione scritta, il
G.D. pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità all'art. 473 bis 22
c.p.c., rigettava le richieste istruttorie e rinviava il processo per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.07.2024, stabilendo che la suddetta udienza di rimessione della causa in decisione (cfr. art. 473 bis 28 c.p.c.) si sarebbe tenuta con trattazione scritta ed assegnava termine alle parti fino al 1.07.2024 per il deposito di memoria conclusionale.
Entrambe le parti depositavano la memoria, l'appellante depositava la propria il
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26.06.2024, nella quale precisava le proprie conclusioni ed illustrava le proprie argomentazioni difensive, esercitando a pieno il rispettivo diritto di difesa e del contraddittorio;
indi, con proprio decreto, il GD disponeva l'anticipazione dell'udienza di discussione a trattazione scritta , già fissata per il 16.07.2024, al 2.07.2024, decreto con cui si disponeva la trattazione scritta;
con altro decreto di pari data riservava la causa in decisione e rimetteva gli atti al Collegio, e il Collegio pronunciava la sentenza n. 687/24
oggetto di appello.
L'appellante si duole che non si è svolta l'udienza di p.c. del 16.07.2024 e che non le è
stato consentito di depositare note di trattazione scritta.
In verità, come evincibile dagli eventi del fascicolo telematico, l'udienza di p.c. del
16.07.2024 non si è tenuta perchè è stata anticipata al 2.07.2024, data in cui l'udienza si è
regolarmente tenuta con rimessione della causa in decisione al Collegio. La disposta anticipazione dell'udienza dal 16.07.2024 al 2.07.2024 con modalità di trattazione scritta,
non ha consentito solo il deposito delle note sostitutive di cui all'art. 127 ter c.p.c., per il resto ogni altra attività sia di precisazione delle conclusioni che confutativa, che illustrativa in via riepilogativa della propria posizione difensiva è stata assicurata e di fatto svolta.
Peraltro vale segnalare che l'art. 473 bis. 22 u.c., innovando al riguardo, prevede che quando la causa è ritenuta matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, come è stato nella specie, il GD, adottati i provvedimenti temporanei urgenti può,
fatte precisare le conclusioni, ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza di comparizione delle parti o al più in una udienza successiva e all'esito trattiene la causa in decisione.
La precisazione delle conclusioni nel rito speciale familiare, perciò, è una attività senza più una autonoma scansione processuale, priva di formalismi, come d'altronde l'intero
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nuovo rito speciale, improntato alla celerità della decisione. Peraltro anche relativamente al rito ordinario, la giurisprudenza di legittimità formatasi con riferimento alla normativa antecedente alla legge Cartabia, con indirizzo granitico ha ritenuto che la mancata precisazione delle conclusioni ad opera di una parte non esplica effetti pregiudizievoli sulla regolarità della causa, dovendosi presumere rassegnate le conclusioni già formulate negli scritti di causa.
Orbene, nel caso di specie, era stato prestabilito, con l'ordinanza presidenziale del
16.05.2024, che lo svolgimento dell'udienza di discussione dovesse avvenire con la modalità della trattazione scritta e le parti erano state autorizzate a depositare memorie conclusive fino al 1.07.2024. L'odierna appellante, parimenti al ha svolto le CP_1
ulteriori difese di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c. , e quindi ha depositato, entro il termine massimo assegnato del 1.07.2024, prima, perciò, che la causa fosse riservata per la decisione, una memoria conclusiva, in cui ha puntualizzato e precisato le proprie domande,
ha argomentato per sostenerne l'accoglimento e confutato e replicato agli assunti difensivi avversari, esercitando, quindi, a pieno la propria attività difensiva.
La censura, perciò di nullità della sentenza di primo grado, per l'asserita e non meglio individuata e specificata lesione del diritto di difesa, a causa della impossibilità di poter depositare le note di trattazione scritta per l'udienza del 16.07.2024 (laddove, come già
riferito, la suddetta udienza è stata anticipata ed è stata celebrata il 2.07.2024) risulta destituita di fondamento.
Nella specie, infatti, non vi è stata alcuna concreta violazione delle regole processuali anche relative al diritto di difesa e contraddittorio. E comunque, non vi è stato un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa, in difetto del quale non si può far derivare la nullità della sentenza, come preteso dall'appellante.
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Vale al riguardo sottolineare che con la costituzionalizzazione del principio del giusto processo, la violazione delle regole processuali per assumere rilievo deve tradursi nella lesione di specifiche facoltà difensive, restando esclusa la necessità di regolarizzazione qualora non sia riscontrabile alcuna concreta contrazione dei diritti sostanziali e processuali (cfr. Cass. 25.07.2019, n. 20152, Cass. 30.06.2022 n. 20834). La violazione di regole processuali, ivi compresa la violazione del contraddittorio, determina la nullità
solo se vi è concreta offensività e pregiudizio al diritto di difesa.
E nessun dubbio più può nutrirsi dopo la introduzione del comma 2 all'art. 101 c.p.c., in cui si specifica che il giudice adotta i provvedimenti opportuni solo ove accerti che dalla violazione del contraddittorio sia derivata una lesione, il che significa, per l'appunto,
altrimenti non avrebbe avuto alcun senso introdurre il predetto secondo comma, che la violazione senza effettività della lesione a specifiche attività difensive non rileva e non produce effetti inficianti a cui ovviare.
Nella specie, anche volendo in tesi ammettere che vi sia stata dal parte del GD una violazione delle norme processuali, comunque la ipotetica violazione non risulterebbe rilevante e, quindi, invalidante, perché non si sarebbe tradotta in una lesione effettiva al diritto di difesa e contraddittorio dell'appellante, che si è infatti limitata ad una generica doglianza, senza specificare ed individuare la concreta lesione subita e quali attività
difensive avrebbe svolto ed, invece, non ha potuto svolgere per non essere stata messa in grado di depositare le note sostitutive di udienza di cui all'art. 127 ter c.p.c.; le quali hanno una funzione meramente riassuntiva e ripetitiva e non certo innovativa ed in cui la parte deve limitarsi ad esporre le sole istanze e conclusioni già formulate, nella specie, illustrate e precisate nella memoria conclusiva, quindi di precisazione delle richieste finali e della posizione difensiva, depositata il 1.07.2024
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Quanto al merito, l'appellante, relativamente alla sentenza di separazione, si duole solo del fatto che nella suddetta decisione non si sia previsto il diritto anche per lei, paritariamente a quello del padre, di trascorrere con la figlia trenta giorni consecutivi durante il periodo estivo. Basti sul punto già solo rilevare che la è il genitore con cui la minore vive, Pt_1
il genitore, cioè, che trascorre con lei la massima parte del tempo, mentre al è CP_1
riservato solo un limitato arco temporale, consistente in appena due fine settimana al mese,
il primo e il terzo.
Si comprende perciò, perché, anche in considerazione della distanza tra i luoghi di abitazione del padre e della figlia, il Tribunale, in modo ponderato ed equilibrato, abbia inteso consentire e garantire al padre un periodo continuativo durante l'estate da trascorrere insieme alla figlia, e non anche alla madre con cui la figlia vive sempre, cioè
tutti i giorni e le notti compresi quelli estivi.
Per questi motivi
l'appello avverso l'ordinanza va dichiarato inammissibile e quello attinente la sentenza di separazione va respinto.
Infine, va disattesa anche la domanda risarcitoria avanzata dall'appellato non avendone allegato e dimostrato i presupposti costitutivi, trattandosi, oltretutto di domanda nuova,
avanzata per la prima volta in appello e quindi inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante, e si liquidano,
come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri minimi (stante la non particolare novità e difficoltà delle questioni trattate) per fase di studio, introduttiva e di trattazione, in causa di valore indeterminabile- complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso notificato l' 11 settembre 2024 da nei Parte_1
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confronti di , con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte CP_1
di Appello, avverso la sentenza n. 687/2024 del Tribunale di Campobasso in composizione collegiale pubblicata il 3.07.2024 a conclusione del giudizio n. 204/2024 R.G., e avverso l'ordinanza dello stesso Tribunale emessa in data 13.08.2024 nel sub procedimento iscritto al n. 204-1/2024 R.G., ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così
provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello avverso l'ordinanza;
2) rigetta l'appello avverso la sentenza;
3) condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellato delle spese processuali del grado, liquidandole in complessivi € 3.261,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) dà atto dell'integrale rigetto e della inammissibilità dell' impugnazione ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co. 1 – quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 12.12.2024
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico
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