Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 8742/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. DI MICELI MANLIO)
- ricorrente -
CONTRO
[...]
Controparte_1
[...]
(dott.ssa BRUNO DANIELA)
- resistent -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 23/04/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Parte_1
1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone a carico dell'Erario le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto.
Con ricorso depositato in data 8.7.2023 il ricorrente in epigrafe chiedeva “- in via principale: per le ragioni esposte in narrativa e previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti indicati in epigrafe, accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente ad essere inserita nelle Graduatorie di II fascia del personale docente ed educativo della Provincia di per le relative classi di concorso e, per CP_1
l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti di consentire all'odierna ricorrente di presentare la propria domanda di inserimento nelle predette graduatorie di II fascia di istituto relative agli istituti scolastici ed alla classe di concorso A-46 per la quale l'odierno ricorrente risulta abilitato a formulare domanda d'inserimento; - sempre in via principale: per le ragioni esposte in narrativa, condannare il a CP_2
risarcire il danno subito dall'odierna ricorrente in ragione del proprio mancato inserimento nelle GPS e nella seconda fascia delle G.I., danno che si ritiene equo quantificare in Euro 10.000,00, oltre spese legali e C.P.A., ovvero nella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice riterrà equa e di giustizia.”.
Il , costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del Controparte_1
ricorso, chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 23.4.2025, le parti hanno depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
Il ricorso è infondato, dovendosi richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., le numerose pronunce rese da questo Tribunale, anche in diversa composizione, il cui percorso argomentativo si ritiene condivisibile;
in particolare, che come affermato dalla giurisprudenza richiamata e da Consiglio di Stato, sez. VI , 07/02/2020 , n. 585, “Il possesso del titolo di laurea
(…) unitamente al conseguimento di 24 CFU negli ambiti disciplinari di antropologia, pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, metodologie e tecnologie didattiche e psicologia, non è equiparabile al possesso dell'abilitazione all'insegnamento.”.
Recentemente anche la Suprema Corte, con sentenza n. 15838/2024 della Sezione Lavoro, ha infatti ritenuto che: “3. Sul piano giuridico sostanziale il ricorso è fondato, per le ragioni illustrate da
Cass. 15 marzo 2024 n. 7084, deliberata nella stessa camera di consiglio di cui alla presente decisione, con la quale, all'esito della ricostruzione del quadro normativo cui si fa rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è stato affermato che «In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio
2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie».
Il principio di diritto enunciato, che va ribadito anche in questa sede, si fonda sulla ontologica diversità fra “titolo di abilitazione”, che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e “titolo di studio”, nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento.
Si tratta di una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in motivazione Cass. 11 maggio 2021 n. 12424) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. n.
2166/2023; C.d.S. n. 8983/2022; C.d.S. n. 2264/2018) e che nella fattispecie trova specifico riscontro nell'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, erroneamente valorizzato dalla Corte territoriale per trarne argomenti a favore dell'originario ricorrente.
Infatti la norma in parola, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018, è chiara nel prevedere, al comma 1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso, disciplinato dall'art. 3 dello stesso d.lgs. n.
59/2017 e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni e di sostegno della scuola secondaria (Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di : a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.), perché, come chiarisce e precisa il comma 4-ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l'abilitazione si acquisisce (Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso). Come chiarito da Cass. n. 7084/2024 la disposizione, in parte qua, si armonizza con quelle che nel corso degli anni hanno disciplinato l'accesso all'insegnamento, in relazione al quale il legislatore, ferma restando la necessità di un titolo diverso ed ulteriore abilitante all'insegnamento medesimo, ha nella sostanza a tal fine equiparato ai titoli abilitanti specifici, conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente, quali le SSIS e i TFA, l'idoneità ottenuta con l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo (chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si era trovato in posizione utile nella graduatoria ed aveva acquisito la qualità che si è soliti definire di “idoneo non vincitore”), giammai il solo possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle operazioni concorsuali.
Risulta allora evidente che destituita di fondamento è la tesi, fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui i requisiti menzionati dall'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 per la partecipazione al concorso sarebbero sufficienti per l'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle graduatorie provinciali (alla quale anche si riferiva la statuizione di primo grado confermata dal giudice d'appello), a prescindere dal positivo superamento del concorso medesimo.
Nel richiamare le ampie argomentazioni espresse sul punto dalla più volte citata Cass. n.
7084/2024, quanto alle graduatorie di istituto va detto che il d.m. n. 131/2007 chiaramente include nella seconda fascia i docenti non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, ma in possesso dei titoli che avrebbero consentito l'iscrizione in quelle graduatorie e, quindi, oltre al titolo di studio, della «specifica» abilitazione o di quella che all'epoca era ritenuta alla stessa assimilabile, ossia l'idoneità conseguita all'esito di procedure concorsuali (ed in tal senso va interpretato l'art. 5, comma 3, nella parte in cui si riferisce alla «specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto»).
4. Ha, pertanto, errato la Corte territoriale nel ritenere equipollente al titolo abilitante il conseguimento della laurea e di 24 crediti formativi, sicché la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda accolta dalla Corte territoriale (v. punto 2.3 dello storico di lite).”.
Come argomentato dalla giurisprudenza richiamata, i requisiti di accesso al concorso, tra i quali è espressamente previsto il possesso della laurea o di titolo equipollente congiunto al possesso di 24 cfu, sono cosa diversa dai requisiti di accesso alle graduatorie di istituto utili per il conferimento delle supplenze, che non contengono alcun riferimento ai 24 CFU, come pure dai requisiti di accesso alle GPS, che contemplano i 24 CFU soltanto quale uno dei possibili requisiti di accesso alla seconda fascia delle GPS, per effetto del rinvio ai titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D. lgs 59/17. Per le ragioni esposte, dunque, il ricorso non può trovare accoglimento.
In ossequio al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), il ricorrente va condannato al pagamento delle spese, che si liquidano in un importo inferiore ai valori tariffari minimi (visto il carattere seriale della lite) ulteriormente ridotti ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. (visto che il si è avvalso di un proprio funzionario). Per completezza di motivazione, infatti, va CP_1
osservato che nella fattispecie non sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.: tale facoltà, invero, è prevista, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, soltanto nel caso di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, mentre nel caso di specie, da un lato, la questione dirimente la lite non è nuova e, dall'altro lato, l'odierna decisione si pone in perfetta continuità con il consolidato orientamento di questo Tribunale (rimanendo irrilevanti i difformi orientamenti di altri Tribunali, dovendosi distinguere il “mutamento della giurisprudenza”, ch'è presupposto per la compensazione, dall'esistenza di un contrasto giurisprudenziale nella variegata giurisprudenza di merito, quale ipotesi non contemplata dall'art. 92 c.p.c.).
Vanno poste a carico dell'Erario le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 23/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno