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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/10/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 750/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'1 luglio 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.09.1940, elettivamente domiciliato in Marina di Caulonia (RC) alla via Alfonsine n.
2, presso lo studio dell'Avv. Mirko Audino (p.e.c.: – fax: Email_1
0964/1965541), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
02.05.1948, elettivamente domiciliata in Locri (RC), Piazza Tribunale n. 7 presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Leo Scordino (p.e.c.:
– fax: 0964/203399), che la rappresenta e Email_2 difende giusta procura in atti;
- APPELLATA -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 830/2019, emessa dal Tribunale di Locri in data 15.07.2019 nell'ambito del procedimento n. 100160/2013 R.G.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza dell'1.07.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, in data 29.06.2024 ed in data 01.07.2024, ovvero, per quanto riguarda l'appellante, come appresso: “L'avv. Mirko Audino precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli scritti difensivi, altresì chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.”; per l'appellata, nei seguenti termini: “L'avv. Giuseppa Leo Scordino, procuratore costituito di parte appellata, giusto Decreto per lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta, si riporta alla comparsa di costituzione in appello ed a tutti i verbali ed atti di causa del giudizio in epigrafe e chiede che, reietta ogni avversa istanza e deduzione, venga fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizi ed esponeva: Controparte_1
1) di essere proprietario di un immobile sito in Caulonia, identificato in catasto al foglio 117, particella 50;
2) ch , proprietaria in Caulonia del fondo identificato in catasto al Controparte_1 foglio 117, particella 280, confinante con il fondo di sua proprietà sopra specificato, aveva costruito un muro di cinta alto circa metri 4,50 e cioè ad una altezza superiore a quella stabilita dall'art. 886 del Codice Civile;
3) che esso attore in data 27.01.2010 aveva denunciato al Comando dei Vigili Urbani di Caulonia la nuova costruzione;
4) che il dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Caulonia in data 02.02.2010 aveva notificato all ordinanza di demolizione del muro in questione;
CP_1
5) che esso attore aveva chiesto alla convenuta, con lettera del 02.03.2010, di provvedere immediatamente alla demolizione del muro;
6) che il muro di cinta realizzato dalla convenuta violava l'art. 886 c.c., che prevede che l'altezza deve essere di metri tre;
7) che il muro costruito sul confine oltre tale limite – sia quello comune sia quello di proprietà esclusiva – perdeva la caratteristica di muro di cinta e restava assoggettato alle disposizioni generali ed a quelle relative all'obbligo delle distanze in particolare.
Ciò premesso, l'attore chiedeva che fosse accertato e dichiarato che il muro di cinta realizzato dalla convenuta era stato costruito in violazione dell'art. 886 c.c., nonché in violazione di quanto disposto nel progetto ai sensi dell'art. 29 del DPR 380/2001 e che conseguentemente fosse ordinato alla convenuta di demolire il muro o quantomeno di ridurlo all'altezza di tre metri.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva che la domanda Controparte_1 dell'attore fosse rigettata, deducendo: 1) che l'elevazione del muro in questione fino a quattro metri era stata chiesta proprio dall'attor che aveva intenzione di costruire sul proprio fondo dei garages al Pt_1 confine con essa convenuta, appoggiando le travi in legno o profilato sul muro di cinta in costruzione e provvedendo a riempire con materiale di riporto il piano di calpestio di detti garages in modo da portarlo allo stesso livello della limitrofa via Porto delle Grazie;
2) che in conseguenza del ripensamento del e dell'ordine di demolizione Pt_1 emesso dal Comune di Caulonia, essa convenuta aveva provveduto a regolarizzare lo stato dei luoghi depositando presso il Comune di Caulonia in data 09.08.2010 prot. n. 10548 richiesta con allegata progettazione per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001 e successivamente in data 17.11. 2011 prot. n. 13948 progetto di adeguamento statico dell'opera in argomento integrata con istanza tecnica prot. n. 148329 del 03.05.2013.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 19.06.2018 le parti precisavano le conclusioni richiamando quelle dei rispettivi atti difensivi e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 + 20) per comparse conclusionali e repliche.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri così statuiva: “Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
Rigetta la domanda proposta dall'attore , che condanna a Parte_1 rimborsare alla convenuta le spese del giudiz io, che liquida in Controparte_1 complessivi € 1.250,00, di cui € 50,00 per spese vive, oltre IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv. Giusi Scordino.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato telematicamente il 23.09.2019, esponendo tre articolati motivi di gravame.
In particolare, con il primo motivo l'appellante deduceva un presunto errore nell'interpretazione dell'art. 886 c.c. in materia di altezza del muro di cinta e conseguentemente nel rigetto della domanda, assumendo che il principio contenuto nella citata norma di legge fosse stato violato e che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto concludere nel senso di imporre alla costruttrice di abbatterlo o comunque eliminare la parte di muro eccedente i tre metri.
Peraltro il muro in questione avrebbe dovuto essere considerato alla stregua di un muro di costruzione, anziché di cinta, motivo per il quale, non rispettando esso le distanze dalle costruzioni, avrebbe dovuto essere abbattuto o comunque ridotto all'altezza di tre metri, non potendosi applicare il disposto dell'articolo 873 c.c.. Con la seconda censura veniva denunciato un preteso errore nell'interpretazione del principio di prevenzione temporale e nella sua applicazione al caso di specie.
Tale principio - secondo cui il proprietario che costruisce per primo determina le distanze da osservare per le altre costruzioni sui fondi vicini - sarebbe stato stravolto in quanto l'odierna appellata non avrebbe dimostrato che la propria costruzione fos se antecedente rispetto a quella dell' né fornito la prova della conformità Pt_1 del manufatto allo strumento urbanistico del comune di Caulonia, né, infine, dimostrato che fosse stato raggiunto un accordo tra le parti, per come dalla stessa sostenuto.
Il terzo ed ultimo motivo concerneva anche un ritenuto errore sulla interpretazione del permesso di costruire in sanatoria.
Secondo la tesi prospettata dall'appellante, infatti, il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del DPR 380/2001, prodotto in atti dall'appellata, non avrebbe potuto essere rilasciato in quanto, non trattandosi di muro di cinta, ma di un muro di costruzione, non avrebbe potuto sanare un'opera “geneticamente illegittima”.
Chiedeva pertanto il totale accoglimento dello spiegato gravame, con la condanna dell'appellata al rimborso delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e r isposta depositata telematicamente il 13.01.2020 la quale eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante all a rifusione delle spese di lite del presente grado.
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 01.07.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è già stata scrutinata da questa Corte che ne ha ritenuto l'inconsistenza con ordinanza in atti.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
La trattazione dei motivi di gravame può avvenire congiuntamente per mera comodi tà espositiva e stante la loro stretta connessione logico-giuridica. L'appellante sostiene che il muro per cui è causa consisterebbe in un muro di costruzione, di talché assume che, nella specie che ne occupa, siano stati violati i principi di cui agli artt. 886 e 873 c.c..
L'art. 878 c.c. dispone che “Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873.
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri.”.
L'art. 886 c.c., a sua volta dispone, tra l'altro, che “(…) L'altezza di essi (muri di cinta n.d.r.), se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.”.
In altri termini, l'altezza del muro di cinta di proprietà esclusiva costruito sul confine deve essere (generalmente) di tre metri, salvo diverse disposizioni del regolamento locale o di un accordo tra i vicini, di talché, superata questa altezza, il muro viene considerato un "muro di fabbrica", ossia una vera e propria costruzione, come tale soggetta ad apposita autorizzazione concessoria nonché al rispetto delle regole delle distanze tra fabbricati (ovvero di 3 metri secondo l'art. 873 del codice civile o più restrittive in base ai regolamenti locali).
In tema di muro di cinta la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. sent. n.
26713/2020 del 24.11.2020; Cass. Civ. sez. II, 09/09/2019, sent. n. 22445), ha stabilito che, affinché la costruzione realizzata possa definirsi tale, deve possedere le seguenti caratteristiche:
- deve avere un'altezza non superiore a 3 metri (esso può quindi essere inferiore o uguale a 3 metri);
- è isolato sulle due facce ossia le facce dello stesso emergono dal suolo;
- è destinato alla demarcazione della linea di confine e alla recinzione e chiusura di una proprietà determinata;
- è separato da ogni altra costruzione.
In senso analogo si è espressa di recente la Suprema Corte (cfr. Cassazione civile , sez.
II , 18/05/2025 , n. 13155), secondo cui: “Il muro di cinta, da non considerare per il computo delle distanze tra costruzioni, è solo quello con facce emergenti dal suolo che, essendo destinato alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione dei fondi, si presenti separato da ogni altra costruzione;
esulano, pertanto, da tale nozione, sia il muro eretto in sopraelevazione di un fabbricato, a delimitazione di una terrazza di copertura di questo, sia quello costituente delimitazione laterale di un patio, giacché ambedue tali manufatti non si configurano separati dall'edificio cui ineriscono ma restano in esso incorporati.”.
Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio, il comp endio probatorio risultante dall'istruttoria condotta in prime cure (cfr., nella specie, la produzione documentale dell'attore e le dichiarazioni testimoniali rese in udienza dal Geom.
- che, in qualità di direttore dei lavori, aveva addirittura rinunciato CP_2 all'incarico conferitogli dall'odierna appellata allorché aveva constatato di persona che l'opera realizzata non era conforme al progetto presentato al - e dal tecnico CP_3 comunale Arch. ) ha senz'altro dimostrato che il mur o edificato dalla CP_4
risulta essere alto m. 4,50, ovvero ben 1,50 m. in più Controparte_1 rispetto all'altezza prevista dagli artt. 878 e 886 c.c., di talché la natura dello stesso non può assolutamente essere considerata alla stregua di un muro di cinta bensì di una vera e propria costruzione, in quanto tale assoggettata al rispetto delle distanze tra le costruzioni.
Si evidenzia, inoltre, che, a fronte dell'asserzione effettuata dall' Parte_1
nell'ambito dell'originario atto di citazione, secondo cui il muro in questione,
[...] misurando m. 4,50, non avrebbe rispettato le distanze legali dal proprio immobile confinante, la convenuta, di contro, ha incentrato le proprie difese su altri aspetti
(presunta accondiscendenza dell'attore alla sopraelevazi one del muro, domanda di concessione in sanatoria ecc.), e non ha mai confutato tale impostazione così confermando gli assunti avversari in base al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c..
Neanche il ricorso al principio di prevenzione vale a legittimare la sopraelevazione del muro de quo rispetto all'altezza stabilita dagli artt. 878 e 886, sì da costringere eventualmente il proprietario confinante che costruisce successivamente (prevenuto) a rispettare la distanza già stabilita dal preveniente, poiché non solo non è stato dedotto e/o eccepito da alcuno dei contendenti (il che avrebbe comunque richiesto, per il preveniente, l'onere di provare la realizzazione dell'opera in data antecedente rispetto a quella del prevenuto e, per quest'ultimo, l'onere di dimostrare il contrario), quant'anche il Tribunale, per giustificare la propria erronea decisione, ne ha fatto un utilizzo inconducente in virtù del fatto che nessuna delle parti ne aveva invocato l'operatività.
Quanto alla possibilità che il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del
DPR 380/2001 - utilizzato dal primo Giudice a sostegno della motivazione di rigetto della domanda attorea - possa eventualmente risolvere la questione della violazione delle distanze tra gli immobili, se ne sottolinea l'inefficacia in campo civilistico, producendo, lo stesso, effetti solo amministrativi, ma non impedendo demolizioni se sono violati i diritti alla distanza dei confinanti. In proposito la Corte di Legittimità (cfr. Cassazione civile sez. II, 17/02/2025, n. 3983) ha di recente chiarito che: “L'illiceità di una costruzione realizzata a distanza minore di quella prescritta dal codice civile o dai regolamenti locali, e la conseguente facoltà del proprietario del fondo confinante di chiederne la riduzione in pristino, non sono escluse dal fatto che la costruzione medesima sia stata eseguita in conformità alla licenza o concessione edilizia, poiché tali provvedimenti non incidono sui rapporti tra privati (rapporti che possono anche discendere, come prospettato dall'attore nella fattispecie all'esame, dalla eventuale costituzione per usucapione di una servitù altius non tollendi o inaedificandi, a tutela di un diritto di veduta che si assume acquisito), né pregiudicano i diritti dei terzi, i quali rimangono tutelabili davanti al giudice ordinario, senza che si renda necessaria, da parte di questo, una deliberazione incidentale della legittimità o meno di quei provvedimenti.”.
Per quanto fin qui argomentato l'appello va quindi accolto, c on conseguente totale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
Ogni ulteriore istanza è da ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo - in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri medi per i giudizi contenziosi ed i n rapporto al valore dichiarato della controversia (€. 1.000,00), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute - in complessivi €. 1.481,50, di cui €.
717,00 per il primo grado (così specificati: €. 131,00 per la fase di stu dio, €. 131,00 per la fase introduttiva, €. 200,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €. 200,00 per la fase decisionale ed €. 55,00 per esborsi), oltre accessori come per legge ed €. 764,50, per il presente grado, (così specificati: €. 142,00 per la fase di studio, €. 142,00 per la fase introduttiva, €. 179,00 per la fase istruttoria, €. 210,00 per la fase decisionale ed
€. 91,50 esborsi), oltre accessori come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con atto di citazione notificato telematicamente in data 23.09.2019, disattesa
[...] ogni contraria domanda, eccezione e difesa, ed a totale modifica della sentenza impugnata, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto
2) Ordina a di demolire il muro di cinta sito nel Controparte_1
Comune di Caulonia, distinto in catasto al foglio 117, particella 280, posto al confine con la proprietà di distinta in catasto al foglio 117, particella Parte_1
50, riducendolo fino all'altezza di tre metri e per tutta la sua lunghezza;
3) Condanna alla rifusione delle spese e competenze del Controparte_1 primo grado di giudizio in favore di che liquida in Parte_1 complessivi €. 717,00, oltre rimborso spese forfetarie del 15 % e accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
4) Condanna alla rifusione delle spese e competenze del Controparte_1 presente grado di giudizio in favore di che liquida in Parte_1 complessivi €. 764,50, oltre rimborso spese forfetarie del 15 % e accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 750/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'1 luglio 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.09.1940, elettivamente domiciliato in Marina di Caulonia (RC) alla via Alfonsine n.
2, presso lo studio dell'Avv. Mirko Audino (p.e.c.: – fax: Email_1
0964/1965541), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
02.05.1948, elettivamente domiciliata in Locri (RC), Piazza Tribunale n. 7 presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Leo Scordino (p.e.c.:
– fax: 0964/203399), che la rappresenta e Email_2 difende giusta procura in atti;
- APPELLATA -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 830/2019, emessa dal Tribunale di Locri in data 15.07.2019 nell'ambito del procedimento n. 100160/2013 R.G.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza dell'1.07.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, in data 29.06.2024 ed in data 01.07.2024, ovvero, per quanto riguarda l'appellante, come appresso: “L'avv. Mirko Audino precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli scritti difensivi, altresì chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.”; per l'appellata, nei seguenti termini: “L'avv. Giuseppa Leo Scordino, procuratore costituito di parte appellata, giusto Decreto per lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta, si riporta alla comparsa di costituzione in appello ed a tutti i verbali ed atti di causa del giudizio in epigrafe e chiede che, reietta ogni avversa istanza e deduzione, venga fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizi ed esponeva: Controparte_1
1) di essere proprietario di un immobile sito in Caulonia, identificato in catasto al foglio 117, particella 50;
2) ch , proprietaria in Caulonia del fondo identificato in catasto al Controparte_1 foglio 117, particella 280, confinante con il fondo di sua proprietà sopra specificato, aveva costruito un muro di cinta alto circa metri 4,50 e cioè ad una altezza superiore a quella stabilita dall'art. 886 del Codice Civile;
3) che esso attore in data 27.01.2010 aveva denunciato al Comando dei Vigili Urbani di Caulonia la nuova costruzione;
4) che il dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Caulonia in data 02.02.2010 aveva notificato all ordinanza di demolizione del muro in questione;
CP_1
5) che esso attore aveva chiesto alla convenuta, con lettera del 02.03.2010, di provvedere immediatamente alla demolizione del muro;
6) che il muro di cinta realizzato dalla convenuta violava l'art. 886 c.c., che prevede che l'altezza deve essere di metri tre;
7) che il muro costruito sul confine oltre tale limite – sia quello comune sia quello di proprietà esclusiva – perdeva la caratteristica di muro di cinta e restava assoggettato alle disposizioni generali ed a quelle relative all'obbligo delle distanze in particolare.
Ciò premesso, l'attore chiedeva che fosse accertato e dichiarato che il muro di cinta realizzato dalla convenuta era stato costruito in violazione dell'art. 886 c.c., nonché in violazione di quanto disposto nel progetto ai sensi dell'art. 29 del DPR 380/2001 e che conseguentemente fosse ordinato alla convenuta di demolire il muro o quantomeno di ridurlo all'altezza di tre metri.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva che la domanda Controparte_1 dell'attore fosse rigettata, deducendo: 1) che l'elevazione del muro in questione fino a quattro metri era stata chiesta proprio dall'attor che aveva intenzione di costruire sul proprio fondo dei garages al Pt_1 confine con essa convenuta, appoggiando le travi in legno o profilato sul muro di cinta in costruzione e provvedendo a riempire con materiale di riporto il piano di calpestio di detti garages in modo da portarlo allo stesso livello della limitrofa via Porto delle Grazie;
2) che in conseguenza del ripensamento del e dell'ordine di demolizione Pt_1 emesso dal Comune di Caulonia, essa convenuta aveva provveduto a regolarizzare lo stato dei luoghi depositando presso il Comune di Caulonia in data 09.08.2010 prot. n. 10548 richiesta con allegata progettazione per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001 e successivamente in data 17.11. 2011 prot. n. 13948 progetto di adeguamento statico dell'opera in argomento integrata con istanza tecnica prot. n. 148329 del 03.05.2013.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 19.06.2018 le parti precisavano le conclusioni richiamando quelle dei rispettivi atti difensivi e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 + 20) per comparse conclusionali e repliche.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri così statuiva: “Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
Rigetta la domanda proposta dall'attore , che condanna a Parte_1 rimborsare alla convenuta le spese del giudiz io, che liquida in Controparte_1 complessivi € 1.250,00, di cui € 50,00 per spese vive, oltre IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv. Giusi Scordino.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato telematicamente il 23.09.2019, esponendo tre articolati motivi di gravame.
In particolare, con il primo motivo l'appellante deduceva un presunto errore nell'interpretazione dell'art. 886 c.c. in materia di altezza del muro di cinta e conseguentemente nel rigetto della domanda, assumendo che il principio contenuto nella citata norma di legge fosse stato violato e che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto concludere nel senso di imporre alla costruttrice di abbatterlo o comunque eliminare la parte di muro eccedente i tre metri.
Peraltro il muro in questione avrebbe dovuto essere considerato alla stregua di un muro di costruzione, anziché di cinta, motivo per il quale, non rispettando esso le distanze dalle costruzioni, avrebbe dovuto essere abbattuto o comunque ridotto all'altezza di tre metri, non potendosi applicare il disposto dell'articolo 873 c.c.. Con la seconda censura veniva denunciato un preteso errore nell'interpretazione del principio di prevenzione temporale e nella sua applicazione al caso di specie.
Tale principio - secondo cui il proprietario che costruisce per primo determina le distanze da osservare per le altre costruzioni sui fondi vicini - sarebbe stato stravolto in quanto l'odierna appellata non avrebbe dimostrato che la propria costruzione fos se antecedente rispetto a quella dell' né fornito la prova della conformità Pt_1 del manufatto allo strumento urbanistico del comune di Caulonia, né, infine, dimostrato che fosse stato raggiunto un accordo tra le parti, per come dalla stessa sostenuto.
Il terzo ed ultimo motivo concerneva anche un ritenuto errore sulla interpretazione del permesso di costruire in sanatoria.
Secondo la tesi prospettata dall'appellante, infatti, il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del DPR 380/2001, prodotto in atti dall'appellata, non avrebbe potuto essere rilasciato in quanto, non trattandosi di muro di cinta, ma di un muro di costruzione, non avrebbe potuto sanare un'opera “geneticamente illegittima”.
Chiedeva pertanto il totale accoglimento dello spiegato gravame, con la condanna dell'appellata al rimborso delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e r isposta depositata telematicamente il 13.01.2020 la quale eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante all a rifusione delle spese di lite del presente grado.
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 01.07.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è già stata scrutinata da questa Corte che ne ha ritenuto l'inconsistenza con ordinanza in atti.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
La trattazione dei motivi di gravame può avvenire congiuntamente per mera comodi tà espositiva e stante la loro stretta connessione logico-giuridica. L'appellante sostiene che il muro per cui è causa consisterebbe in un muro di costruzione, di talché assume che, nella specie che ne occupa, siano stati violati i principi di cui agli artt. 886 e 873 c.c..
L'art. 878 c.c. dispone che “Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873.
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri.”.
L'art. 886 c.c., a sua volta dispone, tra l'altro, che “(…) L'altezza di essi (muri di cinta n.d.r.), se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.”.
In altri termini, l'altezza del muro di cinta di proprietà esclusiva costruito sul confine deve essere (generalmente) di tre metri, salvo diverse disposizioni del regolamento locale o di un accordo tra i vicini, di talché, superata questa altezza, il muro viene considerato un "muro di fabbrica", ossia una vera e propria costruzione, come tale soggetta ad apposita autorizzazione concessoria nonché al rispetto delle regole delle distanze tra fabbricati (ovvero di 3 metri secondo l'art. 873 del codice civile o più restrittive in base ai regolamenti locali).
In tema di muro di cinta la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. sent. n.
26713/2020 del 24.11.2020; Cass. Civ. sez. II, 09/09/2019, sent. n. 22445), ha stabilito che, affinché la costruzione realizzata possa definirsi tale, deve possedere le seguenti caratteristiche:
- deve avere un'altezza non superiore a 3 metri (esso può quindi essere inferiore o uguale a 3 metri);
- è isolato sulle due facce ossia le facce dello stesso emergono dal suolo;
- è destinato alla demarcazione della linea di confine e alla recinzione e chiusura di una proprietà determinata;
- è separato da ogni altra costruzione.
In senso analogo si è espressa di recente la Suprema Corte (cfr. Cassazione civile , sez.
II , 18/05/2025 , n. 13155), secondo cui: “Il muro di cinta, da non considerare per il computo delle distanze tra costruzioni, è solo quello con facce emergenti dal suolo che, essendo destinato alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione dei fondi, si presenti separato da ogni altra costruzione;
esulano, pertanto, da tale nozione, sia il muro eretto in sopraelevazione di un fabbricato, a delimitazione di una terrazza di copertura di questo, sia quello costituente delimitazione laterale di un patio, giacché ambedue tali manufatti non si configurano separati dall'edificio cui ineriscono ma restano in esso incorporati.”.
Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio, il comp endio probatorio risultante dall'istruttoria condotta in prime cure (cfr., nella specie, la produzione documentale dell'attore e le dichiarazioni testimoniali rese in udienza dal Geom.
- che, in qualità di direttore dei lavori, aveva addirittura rinunciato CP_2 all'incarico conferitogli dall'odierna appellata allorché aveva constatato di persona che l'opera realizzata non era conforme al progetto presentato al - e dal tecnico CP_3 comunale Arch. ) ha senz'altro dimostrato che il mur o edificato dalla CP_4
risulta essere alto m. 4,50, ovvero ben 1,50 m. in più Controparte_1 rispetto all'altezza prevista dagli artt. 878 e 886 c.c., di talché la natura dello stesso non può assolutamente essere considerata alla stregua di un muro di cinta bensì di una vera e propria costruzione, in quanto tale assoggettata al rispetto delle distanze tra le costruzioni.
Si evidenzia, inoltre, che, a fronte dell'asserzione effettuata dall' Parte_1
nell'ambito dell'originario atto di citazione, secondo cui il muro in questione,
[...] misurando m. 4,50, non avrebbe rispettato le distanze legali dal proprio immobile confinante, la convenuta, di contro, ha incentrato le proprie difese su altri aspetti
(presunta accondiscendenza dell'attore alla sopraelevazi one del muro, domanda di concessione in sanatoria ecc.), e non ha mai confutato tale impostazione così confermando gli assunti avversari in base al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c..
Neanche il ricorso al principio di prevenzione vale a legittimare la sopraelevazione del muro de quo rispetto all'altezza stabilita dagli artt. 878 e 886, sì da costringere eventualmente il proprietario confinante che costruisce successivamente (prevenuto) a rispettare la distanza già stabilita dal preveniente, poiché non solo non è stato dedotto e/o eccepito da alcuno dei contendenti (il che avrebbe comunque richiesto, per il preveniente, l'onere di provare la realizzazione dell'opera in data antecedente rispetto a quella del prevenuto e, per quest'ultimo, l'onere di dimostrare il contrario), quant'anche il Tribunale, per giustificare la propria erronea decisione, ne ha fatto un utilizzo inconducente in virtù del fatto che nessuna delle parti ne aveva invocato l'operatività.
Quanto alla possibilità che il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del
DPR 380/2001 - utilizzato dal primo Giudice a sostegno della motivazione di rigetto della domanda attorea - possa eventualmente risolvere la questione della violazione delle distanze tra gli immobili, se ne sottolinea l'inefficacia in campo civilistico, producendo, lo stesso, effetti solo amministrativi, ma non impedendo demolizioni se sono violati i diritti alla distanza dei confinanti. In proposito la Corte di Legittimità (cfr. Cassazione civile sez. II, 17/02/2025, n. 3983) ha di recente chiarito che: “L'illiceità di una costruzione realizzata a distanza minore di quella prescritta dal codice civile o dai regolamenti locali, e la conseguente facoltà del proprietario del fondo confinante di chiederne la riduzione in pristino, non sono escluse dal fatto che la costruzione medesima sia stata eseguita in conformità alla licenza o concessione edilizia, poiché tali provvedimenti non incidono sui rapporti tra privati (rapporti che possono anche discendere, come prospettato dall'attore nella fattispecie all'esame, dalla eventuale costituzione per usucapione di una servitù altius non tollendi o inaedificandi, a tutela di un diritto di veduta che si assume acquisito), né pregiudicano i diritti dei terzi, i quali rimangono tutelabili davanti al giudice ordinario, senza che si renda necessaria, da parte di questo, una deliberazione incidentale della legittimità o meno di quei provvedimenti.”.
Per quanto fin qui argomentato l'appello va quindi accolto, c on conseguente totale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
Ogni ulteriore istanza è da ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo - in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri medi per i giudizi contenziosi ed i n rapporto al valore dichiarato della controversia (€. 1.000,00), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute - in complessivi €. 1.481,50, di cui €.
717,00 per il primo grado (così specificati: €. 131,00 per la fase di stu dio, €. 131,00 per la fase introduttiva, €. 200,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €. 200,00 per la fase decisionale ed €. 55,00 per esborsi), oltre accessori come per legge ed €. 764,50, per il presente grado, (così specificati: €. 142,00 per la fase di studio, €. 142,00 per la fase introduttiva, €. 179,00 per la fase istruttoria, €. 210,00 per la fase decisionale ed
€. 91,50 esborsi), oltre accessori come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con atto di citazione notificato telematicamente in data 23.09.2019, disattesa
[...] ogni contraria domanda, eccezione e difesa, ed a totale modifica della sentenza impugnata, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto
2) Ordina a di demolire il muro di cinta sito nel Controparte_1
Comune di Caulonia, distinto in catasto al foglio 117, particella 280, posto al confine con la proprietà di distinta in catasto al foglio 117, particella Parte_1
50, riducendolo fino all'altezza di tre metri e per tutta la sua lunghezza;
3) Condanna alla rifusione delle spese e competenze del Controparte_1 primo grado di giudizio in favore di che liquida in Parte_1 complessivi €. 717,00, oltre rimborso spese forfetarie del 15 % e accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
4) Condanna alla rifusione delle spese e competenze del Controparte_1 presente grado di giudizio in favore di che liquida in Parte_1 complessivi €. 764,50, oltre rimborso spese forfetarie del 15 % e accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)