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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/02/2024, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3016/2023 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3016/2023, promossa con ricorso depositato il 13/12/2023 da:
1) Parte_1
Nata a ZURIGO (Svizzera) il 24 maggio 1962,
cittadina italiana, Codice Fiscale , C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Gianmarco Piras
e
2) Parte_2
Nato a EL (Francia) il 22 gennaio 1958,
cittadino italiano, Codice Fiscale , C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Daniele Franzetti
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cassano AL (VA) in data 26 dicembre 1981
(anno 1981 atto n. 4 parte II serie A )
con i seguenti figli maggiorenni:
, nata il giorno 11 gennaio 1984 a Cittiglio (VA); Per_1
nato il [...] a [...]. Per_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13/12/2023, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2. Il signor continuerà a versare le rate previste sino ad estinzione completa Parte_2
dei finanziamenti attualmente in essere e come di seguito indicati:
❖ euro 257,34, a titolo di rata del finanziamento n. 0013103049251080, acceso presso , con scadenza al 28 giugno 2025; Org_1
❖ euro 272,50, a titolo di rata del finanziamento n. 20104554591813, con scadenza al 05 marzo 2026;
3. La casa coniugale rimarrà in utilizzo al sig. , che sosterrà integralmente Parte_2 le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile. Per quanto attiene alle eventuali spese di manutenzione straordinaria dell'immobile le stesse saranno anticipate integralmente dal signor , il quale avrà il diritto di recuperare la quota del Parte_2
50% delle stesse, di spettanza della moglie comproprietaria, solo in occasione dell'eventuale vendita della casa coniugale, mediante decurtazione degli importi anticipati dal prezzo di vendita e previa documentazione delle spese sostenute in via anticipatoria. Inoltre, il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_2
un'indennità di occupazione relativa all'utilizzo esclusivo della casa Parte_1
coniugale, a decorrere dalla completa estinzione dei due finanziamenti di cui al precedente punto due, la quale sarà determinata sulla base dei valori correnti di mercato sussistenti in tale momento. La signora lascerà la casa Parte_1 coniugale non appena avrà reperito una propria abitazione, impegnandosi sin d'ora alla ricerca della stessa. Per quanto riguarda, invece, le utenze domestiche inerenti la casa coniugale (gas, energia elettrica, acqua, tassa sui rifiuti, eventuale telefono e rete internet, eventuale pay TV, ecc.), le stesse resteranno ad esclusivo carico del sig. Pt_2
.
[...]
4. Quanto ai beni mobili, agli arredi ed alle suppellettili presenti nella casa coniugale i coniugi si accorderanno liberamente sulla divisione degli stessi, in ragione delle rispettive esigenze abitative.
5. L'automobile modello FIAT PUNTO targata FA939LE, resterà in utilizzo esclusivo al sig. , che ne sosterrà autonomamente i costi di manutenzione ed Parte_2 utilizzo;
mentre l'autovettura modello Alfa Romeo Mito, sarà intestata, a spese della pagina2 di 3 stessa, unicamente alla sig.ra , che la continuerà ad utilizzare Parte_1
esclusivamente e che ne sosterrà autonomamente i costi di manutenzione ed utilizzo.
6. I signori e dichiarano di rinunciare vicendevolmente Parte_2 Parte_1
alla corresponsione di qualsivoglia contributo al mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti. Inoltre, i coniugi si danno reciproco atto di aver già regolato i propri rapporti economico-finanziari mediante la spartizione in parti uguali della provvista sussistente sul conto corrente n. 77452/1000/00000142, acceso presso la banca (già , filiale di Organizzazione_2 Organizzazione_3
Cunardo (VA), agli stessi cointestato e che gli stessi dichiarano di aver già estinto.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio concordatario contratto in Cassano AL (VA) in data 26 dicembre 1981, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Cassano AL (VA) al n. 4, parte
II, serie A, anno 1981, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'8 febbraio 2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3016/2023, promossa con ricorso depositato il 13/12/2023 da:
1) Parte_1
Nata a ZURIGO (Svizzera) il 24 maggio 1962,
cittadina italiana, Codice Fiscale , C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Gianmarco Piras
e
2) Parte_2
Nato a EL (Francia) il 22 gennaio 1958,
cittadino italiano, Codice Fiscale , C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Daniele Franzetti
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cassano AL (VA) in data 26 dicembre 1981
(anno 1981 atto n. 4 parte II serie A )
con i seguenti figli maggiorenni:
, nata il giorno 11 gennaio 1984 a Cittiglio (VA); Per_1
nato il [...] a [...]. Per_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13/12/2023, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2. Il signor continuerà a versare le rate previste sino ad estinzione completa Parte_2
dei finanziamenti attualmente in essere e come di seguito indicati:
❖ euro 257,34, a titolo di rata del finanziamento n. 0013103049251080, acceso presso , con scadenza al 28 giugno 2025; Org_1
❖ euro 272,50, a titolo di rata del finanziamento n. 20104554591813, con scadenza al 05 marzo 2026;
3. La casa coniugale rimarrà in utilizzo al sig. , che sosterrà integralmente Parte_2 le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile. Per quanto attiene alle eventuali spese di manutenzione straordinaria dell'immobile le stesse saranno anticipate integralmente dal signor , il quale avrà il diritto di recuperare la quota del Parte_2
50% delle stesse, di spettanza della moglie comproprietaria, solo in occasione dell'eventuale vendita della casa coniugale, mediante decurtazione degli importi anticipati dal prezzo di vendita e previa documentazione delle spese sostenute in via anticipatoria. Inoltre, il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_2
un'indennità di occupazione relativa all'utilizzo esclusivo della casa Parte_1
coniugale, a decorrere dalla completa estinzione dei due finanziamenti di cui al precedente punto due, la quale sarà determinata sulla base dei valori correnti di mercato sussistenti in tale momento. La signora lascerà la casa Parte_1 coniugale non appena avrà reperito una propria abitazione, impegnandosi sin d'ora alla ricerca della stessa. Per quanto riguarda, invece, le utenze domestiche inerenti la casa coniugale (gas, energia elettrica, acqua, tassa sui rifiuti, eventuale telefono e rete internet, eventuale pay TV, ecc.), le stesse resteranno ad esclusivo carico del sig. Pt_2
.
[...]
4. Quanto ai beni mobili, agli arredi ed alle suppellettili presenti nella casa coniugale i coniugi si accorderanno liberamente sulla divisione degli stessi, in ragione delle rispettive esigenze abitative.
5. L'automobile modello FIAT PUNTO targata FA939LE, resterà in utilizzo esclusivo al sig. , che ne sosterrà autonomamente i costi di manutenzione ed Parte_2 utilizzo;
mentre l'autovettura modello Alfa Romeo Mito, sarà intestata, a spese della pagina2 di 3 stessa, unicamente alla sig.ra , che la continuerà ad utilizzare Parte_1
esclusivamente e che ne sosterrà autonomamente i costi di manutenzione ed utilizzo.
6. I signori e dichiarano di rinunciare vicendevolmente Parte_2 Parte_1
alla corresponsione di qualsivoglia contributo al mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti. Inoltre, i coniugi si danno reciproco atto di aver già regolato i propri rapporti economico-finanziari mediante la spartizione in parti uguali della provvista sussistente sul conto corrente n. 77452/1000/00000142, acceso presso la banca (già , filiale di Organizzazione_2 Organizzazione_3
Cunardo (VA), agli stessi cointestato e che gli stessi dichiarano di aver già estinto.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio concordatario contratto in Cassano AL (VA) in data 26 dicembre 1981, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Cassano AL (VA) al n. 4, parte
II, serie A, anno 1981, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'8 febbraio 2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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