TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5134/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5134/2025 promossa con ricorso congiunto in data 22.7.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Giuliano De Simine come da procura in atti e
(C.F. , nata ad [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2 Cinisello Balsamo in Via Luigi Cadorna n.10, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Giuliano De Simine che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Chiedono all'Ill.mo Tribunale di accogliere la domanda di separazione e ciò perché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, I comma, cod. civ..
Gli esponenti hanno deciso di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni:
A) RAPPORTI TRA I CONIUGI:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Gli stessi si
Domanda di separazione personale congiunta.
- Gli esponenti chiedono all'Ill.mo Tribunale di accogliere la domanda di separazione e ciò perché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, I comma, cod. civ.. Gli esponenti hanno deciso di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni:
A) RAPPORTI TRA I CONIUGI:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Gli stessi si impegnano reciprocamente, nel rapporto con la figlia ed in sua presenza, a non utilizzare espressioni e/o a non assumere comportamenti che risultino denigratori della figura dell'altro genitore;
- i coniugi dichiarano inoltre che:
1. il sig. di essere attualmente economicamente indipendente, di Parte_1 esercitare attività lavorativa autonoma sufficiente a garantire un adeguato reddito per se e per la famiglia, percependo un reddito medio mensile di circa € 2.000,00 – diconsi duemila/00 (doc. 4 – dichiarazione redditi ultimi 3 anni). Inoltre il sig. è Parte_1 Parte_1 titolare dei seguenti rapporti di conto corrente e/o titoli (doc. 5 – estratti conto-corrente ultimi 3 anni);
2. la sig.ra , di non essere economicamente indipendente, di non prestare attività Parte_2 lavorativa alcuna nè di poter agevolmente accedere oggi al mercato del lavoro, stante l'età avanzata (64 anni compiuti) e l'assenza dal mondo del lavoro da oltre 30 anni. Inoltre la sig.ra è Parte_2 titolare dei seguenti rapporti di conto corrente e/o titoli (doc. 6 – estratti conto-corrente ultimi 3 anni);
- I coniugi dichiarano pertanto di non avere in comune risparmi ed altri beni mobili da dividere, ad eccezione dei beni, suppellettili ed arredi presenti nella casa coniugale, che verranno divisi solo a seguito della vendita dell'immobile stesso, come da intese disciplinate al seguente punto C);
- per tale ragione ed in accordo con la moglie , il sig. riconoscerà Parte_2 Parte_1 e garantirà alla stessa sig.ra un mantenimento mensile pari ad € 650,00, come da Parte_2 determinazione intrapresa già dal mese di marzo 2025, con l'intesa che tale erogazione alimentare andrà rivista a seguito della vendita dell'immobile e della percezione da parte della sig.ra Parte_2 della pensione di anzianità (si veda infra “C”);
- il sig. è inoltre proprietario di un automobile Marca Toyota modello Auris Parte_1 tg. FC750SY che rimarrà di sua esclusiva proprietà ed uso (doc. 7 – libretto auto);
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio ad Arcore in data 10.6.2000 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 22.10.2025 per l'udienza del 22.10.2025 n trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2 II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arcore per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5134/2025 promossa con ricorso congiunto in data 22.7.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Giuliano De Simine come da procura in atti e
(C.F. , nata ad [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2 Cinisello Balsamo in Via Luigi Cadorna n.10, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Giuliano De Simine che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Chiedono all'Ill.mo Tribunale di accogliere la domanda di separazione e ciò perché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, I comma, cod. civ..
Gli esponenti hanno deciso di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni:
A) RAPPORTI TRA I CONIUGI:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Gli stessi si
Domanda di separazione personale congiunta.
- Gli esponenti chiedono all'Ill.mo Tribunale di accogliere la domanda di separazione e ciò perché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, I comma, cod. civ.. Gli esponenti hanno deciso di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni:
A) RAPPORTI TRA I CONIUGI:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Gli stessi si impegnano reciprocamente, nel rapporto con la figlia ed in sua presenza, a non utilizzare espressioni e/o a non assumere comportamenti che risultino denigratori della figura dell'altro genitore;
- i coniugi dichiarano inoltre che:
1. il sig. di essere attualmente economicamente indipendente, di Parte_1 esercitare attività lavorativa autonoma sufficiente a garantire un adeguato reddito per se e per la famiglia, percependo un reddito medio mensile di circa € 2.000,00 – diconsi duemila/00 (doc. 4 – dichiarazione redditi ultimi 3 anni). Inoltre il sig. è Parte_1 Parte_1 titolare dei seguenti rapporti di conto corrente e/o titoli (doc. 5 – estratti conto-corrente ultimi 3 anni);
2. la sig.ra , di non essere economicamente indipendente, di non prestare attività Parte_2 lavorativa alcuna nè di poter agevolmente accedere oggi al mercato del lavoro, stante l'età avanzata (64 anni compiuti) e l'assenza dal mondo del lavoro da oltre 30 anni. Inoltre la sig.ra è Parte_2 titolare dei seguenti rapporti di conto corrente e/o titoli (doc. 6 – estratti conto-corrente ultimi 3 anni);
- I coniugi dichiarano pertanto di non avere in comune risparmi ed altri beni mobili da dividere, ad eccezione dei beni, suppellettili ed arredi presenti nella casa coniugale, che verranno divisi solo a seguito della vendita dell'immobile stesso, come da intese disciplinate al seguente punto C);
- per tale ragione ed in accordo con la moglie , il sig. riconoscerà Parte_2 Parte_1 e garantirà alla stessa sig.ra un mantenimento mensile pari ad € 650,00, come da Parte_2 determinazione intrapresa già dal mese di marzo 2025, con l'intesa che tale erogazione alimentare andrà rivista a seguito della vendita dell'immobile e della percezione da parte della sig.ra Parte_2 della pensione di anzianità (si veda infra “C”);
- il sig. è inoltre proprietario di un automobile Marca Toyota modello Auris Parte_1 tg. FC750SY che rimarrà di sua esclusiva proprietà ed uso (doc. 7 – libretto auto);
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio ad Arcore in data 10.6.2000 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 22.10.2025 per l'udienza del 22.10.2025 n trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2 II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arcore per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi