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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/07/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1862/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 1862/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIGNATTI Parte_1 C.F._1
SILVIA, con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
PIGNATTI SILVIA, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi a comunicarsi l'un l'altra, con tempestività, ogni variazione di domicilio e/o residenza, nell'interesse della figlia.
In particolare, il sig con il consenso della moglie, si è già trasferito dalla casa Parte_2
coniugale in altra abitazione, in Mirandola (MO), Via Giovanni Pico ed ivi trasferirà anche formalmente la propria residenza, entro la fissanda udienza di comparizione parti.
Entro la medesima data dell'udienza fissanda, il signo procederà a modificare Parte_2
la sede legale della sua ditta individuale, spostandola dall'immobile di Cesenatico, di proprietà
della signor Pt_1
2) La figlia continuerà ad avere la propria residenza anagrafica presso la madre e, Per_1
pertanto, la casa familiare di cui la signora è unica usufruttuaria, resterà assegnata Pt_1
alla medesima.
Essendo già maggiorenne si regolerà autonomamente per organizzare il rapporto e gli Per_1
incontri con il padre.
3) A titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, il sig. Parte_2
verserà, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla sig.ra la somma mensile di Euro 500,00 (diconsi cinquecento/00); somma da rivalutare Pt_1
annualmente sulla base delle variazioni in aumento degli indici ISTAT-FOI dei prezzi al consumo.
I genitori concordano, inoltre, che la signora provvederà in via esclusiva e senza Pt_1
diritto di rimborso all'acquisto di abbigliamento e scarpe per la figlia, mentre il signor provvederà in via esclusiva e senza diritto di rimborso alle spese per viaggi e Parte_2
vacanze, nonchè per l'acquisto del carburante per l'auto utilizzata dalla figlia. 4) Il signo verserà altresì il 50% delle spese straordinarie per la figlia, secondo Parte_2
il protocollo in uso presso il Tribunale di Modena che si riproduce:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)
trasporto pubblico;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c)gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
L'ammontare delle spese straordinarie dovrà essere comunicato e documentato entro la fine di ogni mese di riferimento.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta, (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso (a mezzo e-mail ovvero whatsapp), è dovuto entro il giorno 10 del mese successivo all'esibizione.
5) Le parti convengono che le detrazioni fiscali per i “figli a carico” saranno ripartite in misura del 50% per ciascun genitore. Pertanto, le fatture/ricevute per prestazioni specialistiche concordate, sostenute nell'interesse della figlia verranno intestate a quest'ultima, in modo tale che le spese vengano equamente suddivise tra i genitori.
I genitori avranno il diritto di richiedere l'assegno universale per la figlia in ragione del 50%
ciascuno.
6) Ciascuno dei coniugi manterrà la proprietà delle autovetture di cui è intestatario.
7) I ricorrenti, potendo contare su autonomi redditi e/o risorse che li rendono economicamente autosufficienti, riconoscono espressamente che non sussistono i presupposti per riconoscere assegni di mantenimento l'uno verso l'altro e pertanto, le parti rinunciano a richiedersi reciprocamente un assegno di contributo al mantenimento.
8) Le parti si concedono sin da ora l'assenso per ottenere il passaporto o la carta di identità
valida per l'espatrio, obbligandosi a sottoscrivere, se necessario, tutte le relative autorizzazioni e ad espletare tutti gli incombenti all'uopo necessari a semplice richiesta dell'uno e/o dell'altra.
9) Le spese legali della presente procedura saranno corrisposte da in parti uguali tra loro.
10) Le parti si obbligano infine ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata efficacia, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, Parte_1 Parte_2
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(MO) il 03/05/1972 e nato a [...] il Parte_2
02/01/1969.
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MIRANDOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1999, atto n. 33, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 09/07/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 1862/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIGNATTI Parte_1 C.F._1
SILVIA, con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
PIGNATTI SILVIA, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi a comunicarsi l'un l'altra, con tempestività, ogni variazione di domicilio e/o residenza, nell'interesse della figlia.
In particolare, il sig con il consenso della moglie, si è già trasferito dalla casa Parte_2
coniugale in altra abitazione, in Mirandola (MO), Via Giovanni Pico ed ivi trasferirà anche formalmente la propria residenza, entro la fissanda udienza di comparizione parti.
Entro la medesima data dell'udienza fissanda, il signo procederà a modificare Parte_2
la sede legale della sua ditta individuale, spostandola dall'immobile di Cesenatico, di proprietà
della signor Pt_1
2) La figlia continuerà ad avere la propria residenza anagrafica presso la madre e, Per_1
pertanto, la casa familiare di cui la signora è unica usufruttuaria, resterà assegnata Pt_1
alla medesima.
Essendo già maggiorenne si regolerà autonomamente per organizzare il rapporto e gli Per_1
incontri con il padre.
3) A titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, il sig. Parte_2
verserà, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla sig.ra la somma mensile di Euro 500,00 (diconsi cinquecento/00); somma da rivalutare Pt_1
annualmente sulla base delle variazioni in aumento degli indici ISTAT-FOI dei prezzi al consumo.
I genitori concordano, inoltre, che la signora provvederà in via esclusiva e senza Pt_1
diritto di rimborso all'acquisto di abbigliamento e scarpe per la figlia, mentre il signor provvederà in via esclusiva e senza diritto di rimborso alle spese per viaggi e Parte_2
vacanze, nonchè per l'acquisto del carburante per l'auto utilizzata dalla figlia. 4) Il signo verserà altresì il 50% delle spese straordinarie per la figlia, secondo Parte_2
il protocollo in uso presso il Tribunale di Modena che si riproduce:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)
trasporto pubblico;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c)gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
L'ammontare delle spese straordinarie dovrà essere comunicato e documentato entro la fine di ogni mese di riferimento.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta, (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso (a mezzo e-mail ovvero whatsapp), è dovuto entro il giorno 10 del mese successivo all'esibizione.
5) Le parti convengono che le detrazioni fiscali per i “figli a carico” saranno ripartite in misura del 50% per ciascun genitore. Pertanto, le fatture/ricevute per prestazioni specialistiche concordate, sostenute nell'interesse della figlia verranno intestate a quest'ultima, in modo tale che le spese vengano equamente suddivise tra i genitori.
I genitori avranno il diritto di richiedere l'assegno universale per la figlia in ragione del 50%
ciascuno.
6) Ciascuno dei coniugi manterrà la proprietà delle autovetture di cui è intestatario.
7) I ricorrenti, potendo contare su autonomi redditi e/o risorse che li rendono economicamente autosufficienti, riconoscono espressamente che non sussistono i presupposti per riconoscere assegni di mantenimento l'uno verso l'altro e pertanto, le parti rinunciano a richiedersi reciprocamente un assegno di contributo al mantenimento.
8) Le parti si concedono sin da ora l'assenso per ottenere il passaporto o la carta di identità
valida per l'espatrio, obbligandosi a sottoscrivere, se necessario, tutte le relative autorizzazioni e ad espletare tutti gli incombenti all'uopo necessari a semplice richiesta dell'uno e/o dell'altra.
9) Le spese legali della presente procedura saranno corrisposte da in parti uguali tra loro.
10) Le parti si obbligano infine ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata efficacia, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, Parte_1 Parte_2
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(MO) il 03/05/1972 e nato a [...] il Parte_2
02/01/1969.
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MIRANDOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1999, atto n. 33, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 09/07/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale