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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2403/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11327/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via De Gasperi 16/1 80126 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190074563351000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2009 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2497/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/6/2025 ed iscritto al RGC 11327/25 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n° 07120190074563351000 del 17/4/2025 per €. 550,49 relativa a spese di giustizia anno
2009 denunciando la prescrizione del diritto posto che la sentenza CTR 3353/51/2014 (RG 1950/2013), pubblicata in data 3/6/2014, era passata in giudicata il 3/1/2015 e quindi alla data del 17 aprile 2025 il relativo termine di prescrizione risultava inesorabilmente trascorso.
Si costituiva il giudizio l'Agenzia delle Entrate rilevando che il ruolo risultava tempestivamente trasmesso all'ente per la riscossione il 25/4/2019.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione rilevando che il relativo termine risultava sospeso durante l'emergenza epidemiologica e quindi dall'8 marzo 2020 al 31/8/2021 ex art. 68 .l.18/2020..
Il ricorrente depositava memorie illustrative evidenziando che la sospensione doveva intendersi limitata ai soli carichi da notificare nel periodo emergenziale e comunque doveva intendersi limitata al solo periodo 8 marzo – 20 maggio 2020 ex art. 67 d.l. 18/2020 onde, anche a voler tener conto di tale sospensione, la relativa prescrizione era comunque maturata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero anche a voler applicare la sospensione generalizzata dei termini durante l'emergenza epidemiologica, alla data di notificazione della cartella il termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data del giudicato, risultava ampiamente decorso dovendosi aggiungere nel conteggio ottantacinque giorni alla scadenza originaria.
Né può dirsi applicabile l'ulteriore criterio di cui all'art. 68 relativo ai soli carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione o successivamente fino al 31 dicembre 2021 (art. 68, comma
4 bis) laddove nella fattispecie il carico era stato affidato nel corso dell'anno 2019 come in claris evidenziato dalla stessa difesa erariale La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori di legge, in favore del procuratore costituito antistatario.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11327/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via De Gasperi 16/1 80126 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190074563351000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2009 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2497/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/6/2025 ed iscritto al RGC 11327/25 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n° 07120190074563351000 del 17/4/2025 per €. 550,49 relativa a spese di giustizia anno
2009 denunciando la prescrizione del diritto posto che la sentenza CTR 3353/51/2014 (RG 1950/2013), pubblicata in data 3/6/2014, era passata in giudicata il 3/1/2015 e quindi alla data del 17 aprile 2025 il relativo termine di prescrizione risultava inesorabilmente trascorso.
Si costituiva il giudizio l'Agenzia delle Entrate rilevando che il ruolo risultava tempestivamente trasmesso all'ente per la riscossione il 25/4/2019.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione rilevando che il relativo termine risultava sospeso durante l'emergenza epidemiologica e quindi dall'8 marzo 2020 al 31/8/2021 ex art. 68 .l.18/2020..
Il ricorrente depositava memorie illustrative evidenziando che la sospensione doveva intendersi limitata ai soli carichi da notificare nel periodo emergenziale e comunque doveva intendersi limitata al solo periodo 8 marzo – 20 maggio 2020 ex art. 67 d.l. 18/2020 onde, anche a voler tener conto di tale sospensione, la relativa prescrizione era comunque maturata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero anche a voler applicare la sospensione generalizzata dei termini durante l'emergenza epidemiologica, alla data di notificazione della cartella il termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data del giudicato, risultava ampiamente decorso dovendosi aggiungere nel conteggio ottantacinque giorni alla scadenza originaria.
Né può dirsi applicabile l'ulteriore criterio di cui all'art. 68 relativo ai soli carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione o successivamente fino al 31 dicembre 2021 (art. 68, comma
4 bis) laddove nella fattispecie il carico era stato affidato nel corso dell'anno 2019 come in claris evidenziato dalla stessa difesa erariale La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori di legge, in favore del procuratore costituito antistatario.