Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 2403
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del diritto

    La Corte ha ritenuto che, anche considerando la sospensione dei termini durante l'emergenza epidemiologica, il termine ordinario di prescrizione fosse ampiamente trascorso alla data di notifica della cartella. Inoltre, ha escluso l'applicabilità di un'ulteriore sospensione riguardante i carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo emergenziale, dato che il carico era stato affidato in data antecedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 2403
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2403
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo