Art. 42.
Il premio e' corrisposto in un'unica soluzione, successivamente alla effettiva destinazione dei terreni in conformita' delle utilizzazioni stabilite dal presente titolo.
Il premio di apporto strutturale puo' essere concesso, su domanda degli interessati:
a) agli imprenditori agricoli proprietari di terreni che fruiscano dell'indennita' per la cessazione dell'attivita' agricola di cui ai precedenti articoli e destinino la terra alle utilizzazioni previste dall'articolo 37.
Il premio si aggiunge all'indennita' di cessazione dell'attivita' agricola, al prezzo di cessione dei terreni, comprese le forme sostitutive di esso, e al canone di affitto;
b) ai proprietari dei terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi che avendo il foro affittuario, mezzadro, colono e enfiteuta chiesto l'indennita' di cessazione di cui all'articolo 32, pongano a disposizione i propri terreni per gli scopi previsti dall'articolo 37;
c) ai proprietari che, pur senza avere titolo, per qualsiasi causa, alla indennita' di cessazione dell'attivita' agricola, offrano i propri terreni di cui abbiano la disponibilita', per gli scopi previsti dall'articolo 37;
d) ai proprietari sui cui fondi gli affittuari coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forme associative, nell'azienda di cui divengano titolari per acquisto o per affitto per la durata di almeno 15 anni, un piano di sviluppo come previsto dal titolo precedente;
e) ai proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprieta' o in affitto per la durata di almeno 15 anni per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del precedente titolo III;
f) agli affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti che cessano l'attivita' agricola anche nel caso in cui non possano fruire della indennita' di cessazione dell'attivita' agricola di cui al presente titolo e che pongono i terreni da essi condotti a disposizione per gli scopi previsti dall'articolo 37; in questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono e enfiteuta e' cumulabile con quello previsto a favore del proprietario il cui ammontare viene ridotto del 50 per cento;
g) ai proprietari concedenti a mezzadria e a colonia qualora trasformino in affitto della durata di almeno 15 anni tali contratti;
in ogni caso il premio puo' essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria.
Il predetto premio e' pari a otto annualita' del canone di affitto, determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone, per gli aventi titolo di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) del presente articolo; a sei annualita' del canone di affitto, come sopra determinato, per gli aventi titolo indicati alla lettera c).
In ogni caso il premio di apporto strutturale e' maggiorato del 25 per cento quando i terreni sono offerti in affitto.
Gli aventi titolo possono chiedere che l'ammontare del premio di apporto strutturale sia aggiunto a quello del prezzo di cessione dei terreni, ai fini della costituzione della rendita vitalizia di cui al terzo comma dell'articolo 40.
E' esclusa la corresponsione del premio di apporto strutturale qualora il trasferimento del terreno sia in dipendenza di procedimenti di esproprio per utilita' pubblica.
Il premio e' corrisposto in un'unica soluzione, successivamente alla effettiva destinazione dei terreni in conformita' delle utilizzazioni stabilite dal presente titolo.
Il premio di apporto strutturale puo' essere concesso, su domanda degli interessati:
a) agli imprenditori agricoli proprietari di terreni che fruiscano dell'indennita' per la cessazione dell'attivita' agricola di cui ai precedenti articoli e destinino la terra alle utilizzazioni previste dall'articolo 37.
Il premio si aggiunge all'indennita' di cessazione dell'attivita' agricola, al prezzo di cessione dei terreni, comprese le forme sostitutive di esso, e al canone di affitto;
b) ai proprietari dei terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi che avendo il foro affittuario, mezzadro, colono e enfiteuta chiesto l'indennita' di cessazione di cui all'articolo 32, pongano a disposizione i propri terreni per gli scopi previsti dall'articolo 37;
c) ai proprietari che, pur senza avere titolo, per qualsiasi causa, alla indennita' di cessazione dell'attivita' agricola, offrano i propri terreni di cui abbiano la disponibilita', per gli scopi previsti dall'articolo 37;
d) ai proprietari sui cui fondi gli affittuari coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forme associative, nell'azienda di cui divengano titolari per acquisto o per affitto per la durata di almeno 15 anni, un piano di sviluppo come previsto dal titolo precedente;
e) ai proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprieta' o in affitto per la durata di almeno 15 anni per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del precedente titolo III;
f) agli affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti che cessano l'attivita' agricola anche nel caso in cui non possano fruire della indennita' di cessazione dell'attivita' agricola di cui al presente titolo e che pongono i terreni da essi condotti a disposizione per gli scopi previsti dall'articolo 37; in questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono e enfiteuta e' cumulabile con quello previsto a favore del proprietario il cui ammontare viene ridotto del 50 per cento;
g) ai proprietari concedenti a mezzadria e a colonia qualora trasformino in affitto della durata di almeno 15 anni tali contratti;
in ogni caso il premio puo' essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria.
Il predetto premio e' pari a otto annualita' del canone di affitto, determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone, per gli aventi titolo di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) del presente articolo; a sei annualita' del canone di affitto, come sopra determinato, per gli aventi titolo indicati alla lettera c).
In ogni caso il premio di apporto strutturale e' maggiorato del 25 per cento quando i terreni sono offerti in affitto.
Gli aventi titolo possono chiedere che l'ammontare del premio di apporto strutturale sia aggiunto a quello del prezzo di cessione dei terreni, ai fini della costituzione della rendita vitalizia di cui al terzo comma dell'articolo 40.
E' esclusa la corresponsione del premio di apporto strutturale qualora il trasferimento del terreno sia in dipendenza di procedimenti di esproprio per utilita' pubblica.