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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/05/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente.
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 512/2024 R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), cittadina italiana, nata a [...] il giorno Parte_1 C.F._1
28.07.1981, residente in [...] – lettera F
e
(C.F. ), cittadino italiano, nato a [...] il giorno Parte_2 C.F._2
4.02.1980, residente in [...] – lettera F
elettivamente domiciliati in Torino - via Susa n. 42, presso lo studio dell'Avv. Assunta
Confente, che li rappresenta per procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri Parte_1
e in data 24.06.2011 in San UR IN (TO), matrimonio trascritto nei Parte_2
registri del suddetto comune con Atto N. 10 parte II serie A - anno 2011, ordinando all'Ufficiale
dello Stato Civile di trascrivere la sentenza.
2. Assegnare la casa coniugale, sita in San UR IN via Settimo 190/F, alla sig.ra Pt_1
con tutti gli arredi ivi contenuti, dando atto che il sig. si è già allontanato portando Parte_2
con sé gli effetti personali.
3. Disporre che i figli siano affidati ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della
responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento
prevalente e residenza presso la madre.
4. Disporre che il padre possa trascorrere con i figli fine settimana alternati dall'uscita di scuola
del venerdì fino alla domenica sera ore 18 e sempre il martedì e il mercoledì con pernotto.
5. Disporre che durante le vacanze invernali i figli resteranno con la mamma dal 23 dicembre al
24 dicembre ore 11, con il papà dal 24 dicembre ore 11 al 25 dicembre ore 11, con la mamma dal
25 dicembre ore 11 al 26 dicembre ore 18 e poi alternando ogni anno dal 26 dicembre al 1° gennaio
e dal 1° gennaio al 6 gennaio. Disporre che i genitori alternino con i figli le vacanze di carnevale
e pasquali ogni anno.
6. Disporre che ciascun genitore trascorra con i figli durante le vacanze estive tre settimane di
cui due consecutive da concordare ogni anno entro il 31 maggio. In caso di mancato accordo negli
anni pari il papà avrà i figli con sé una settimana a giugno e dal 1° al 15 agosto e negli anni
dispari una settimana a luglio e dal 16 al 31 agosto, la mamma negli anni pari una settimana a
luglio e dal 16 agosto al 31 agosto e negli anni dispari una settimana a giugno e dal 1° al 15
agosto.
7. Le parti si impegnano a garantire ai figli almeno una telefonata al giorno all'altro genitore. 8. Le parti si impegnano a introdurre eventuali nuovi partner nella vita dei figli solo quando la
relazione sarà stabile.
9. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo alla sig.ra Pt_1
con decorrenza da novembre 2023, la somma mensile di euro 1000,00 corrispondente ad un
contributo di mantenimento pari ad euro 500,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente
in base gli indici ISTAT (prima rivalutazione novembre 2024). Il contributo al mantenimento
dovrà essere versato mensilmente dal sig. mediante bonifico bancario in favore della Parte_2
sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese. Pt_1
10. Disporre che il padre contribuisca alle spese extra assegno previste dal Protocollo del
Tribunale di Torino, che le parti dichiarano di conoscere e che dichiarano di voler rispettare, in
misura pari al 60%.
11. I genitori si impegnano a seguire le inclinazioni dei figli e ad assecondare la loro volontà in
ordine alle scelte relative ai percorsi di istruzione e sportivi.
12. L'assegno unico per i figli spetterà alla sig.ra Pt_1
13. Il sig. si accolla per l'intero il mutuo contratto il 03.12.2020 con la Parte_2 Controparte_1
rep. N. 7289 racc. n. 5796 e il finanziamento stipulato il 16.03.2021 con la N Controparte_1
L7E9284434691, manlevando la sig.ra da ogni richiesta dovesse pervenire da parte Parte_1
creditrice.
14. Il sig. si impegna in ogni caso ad estinguere l'ipoteca che grava sull'immobile di Parte_2
San UR IN, via Settimo 190/F (già casa coniugale) nel caso in cui:
- i tassi di interesse per accedere a un nuovo mutuo siano del 2% o inferiori;
- la sig.ra dovesse decidere di vendere l'immobile; Pt_1
- il sig. dovesse essere moroso di almeno 2 rate nel pagamento del mutuo di cui al punto Parte_2
precedente.
15. Il sig. riconosce di avere un debito di euro 20.000,00 nei confronti della Sig.ra Parte_2
compagna del Sig. (padre di . Persona_1 Persona_2 Parte_1 16. Le parti acconsentono al rinnovo e al rilascio passaporto propri e dei figli”.
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 4.3.2024, Pt_1
e adivano l'intestato Tribunale affinché pronunciasse, previa
[...] Parte_2
pronuncia di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, premettendo che:
- la coppia ha contratto matrimonio concordatario in San UR IN, in data 24
giugno 2011 (ATTO N. 10, PARTE II, SERIE A, ANNO 20011) (all. 1);
- dall'unione sono nati: , nata a [...] il [...] e , Persona_3 Persona_4
nato a [...] il [...];
- contrasti ed incompatibilità caratteriali hanno reso intollerabile la convivenza cosicché
le parti sono pervenute alla decisione di separarsi consensualmente e, trascorso il periodo di legge, di chiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Tanto premesso, i ricorrenti nel presente procedimento, chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti, e art. 473 bis.49 c.p.c., fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 10.4.2025, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di “divorzio”.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto dei minori, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
Nelle sue conclusioni (in data 22.4.2025), il P.M. ha espresso il proprio parare favorevole. La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 9.7.2024 e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n. 888/2024, passata in giudicato il 8.10.2024 (come da attestazione del 17.10.2025 in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento dei figli
[...]
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...] ed Per_3 Persona_4
hanno regolato le questioni patrimoniali tra loro. Le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite e ratificate dal Tribunale in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”
viene garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali).
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate,
vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data 22.4.2025), così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in San UR IN, il giorno 24.6.2011, Parte_1 Parte_2
trascritto in data 27.6.2011, nel registro degli atti del matrimonio ivi presenti nell'anno
2011, Parte II, Serie A, n. 10
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2. Assegna la casa coniugale, sita in San UR IN via Settimo 190/F, alla sig.ra con tutti gli arredi ivi contenuti, dando atto le parti che il sig. si è Pt_1 Parte_2
già allontanato portando con sé gli effetti personali.
3. Dispone che i figli siano affidati ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente e residenza presso la madre.
4. Disporne che il padre possa trascorrere con i figli fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera ore 18 e sempre il martedì e il mercoledì
con pernotto.
5. Dispone che durante le vacanze invernali i figli resteranno con la mamma dal 23
dicembre al 24 dicembre ore 11, con il papà dal 24 dicembre ore 11 al 25 dicembre ore
11, con la mamma dal 25 dicembre ore 11 al 26 dicembre ore 18 e poi alternando ogni anno dal 26 dicembre al 1° gennaio e dal 1° gennaio al 6 gennaio. Disporre che i genitori alternino con i figli le vacanze di carnevale e pasquali ogni anno.
6. Dispone che ciascun genitore trascorra con i figli durante le vacanze estive tre settimane di cui due consecutive da concordare ogni anno entro il 31 maggio. In caso di mancato accordo negli anni pari il papà avrà i figli con sé una settimana a giugno e dal
1° al 15 agosto e negli anni dispari una settimana a luglio e dal 16 al 31 agosto, la mamma negli anni pari una settimana a luglio e dal 16 agosto al 31 agosto e negli anni dispari una settimana a giugno e dal 1° al 15 agosto.
7. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si impegnano a garantire ai figli almeno una telefonata al giorno all'altro genitore.
8. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato si impegnano a introdurre eventuali nuovi partner nella vita dei figli solo quando la relazione sarà stabile.
9. Dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo alla sig.ra con decorrenza da novembre 2023, la somma mensile di euro 1000,00 Pt_1
corrispondente ad un contributo di mantenimento pari ad euro 500,00 per ciascun figlio,
da rivalutarsi annualmente in base gli indici ISTAT (prima rivalutazione novembre
2024). Il contributo al mantenimento dovrà essere versato mensilmente dal sig. Parte_2
mediante bonifico bancario in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese. Pt_1
10. Dispone che il padre contribuisca alle spese extra assegno previste dal Protocollo del
Tribunale di Torino, che le parti dichiarano di conoscere e che dichiarano di voler rispettare, in misura pari al 60%.
11. Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che si impegnano a seguire le inclinazioni dei figli e ad assecondare la loro volontà in ordine alle scelte relative ai percorsi di istruzione e sportivi.
12. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'assegno unico per i figli spetterà alla sig.ra Pt_1
13. Dà atto che le parti hanno concordato che il sig. si accolla per l'intero il Parte_2
mutuo contratto il 03.12.2020 con la rep. N. 7289 racc. n. 5796 e il Controparte_1
finanziamento stipulato il 16.03.2021 con la N L7E9284434691, Controparte_1 manlevando la sig.ra da ogni richiesta dovesse pervenire da parte Parte_1
creditrice.
14. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il sig. si impegna in Parte_2
ogni caso ad estinguere l'ipoteca che grava sull'immobile di San UR IN, via
Settimo 190/F (già casa coniugale) nel caso in cui:
- i tassi di interesse per accedere a un nuovo mutuo siano del 2% o inferiori;
- la sig.ra dovesse decidere di vendere l'immobile; Pt_1
- il sig. dovesse essere moroso di almeno 2 rate nel pagamento del mutuo di Parte_2
cui al punto precedente.
15. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il sig. riconosce di Parte_2
avere un debito di euro 20.000,00 nei confronti della Sig.ra compagna Persona_1
del Sig. (padre di ). Persona_2 Parte_1
16. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che acconsentono al rinnovo e al rilascio passaporto propri e dei figli.
17. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 28 maggio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)