Articolo 9 della Legge 19 novembre 1987, n. 476
Articolo 8
Versione
9 dicembre 1987
Art. 9. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per ognuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascun anno del capitolo di spesa 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla voce "Contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14 ".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nota all'art. 9, comma 1:
Per il titolo della legge n. 14/1985 si veda la precedente nota.
Entrata in vigore il 9 dicembre 1987