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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/05/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1461/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1461/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 06/05/2025 ad ore 8.50 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. BENEVENTI LUCIA e l' Avv. DEVIS PASINI hanno depositato le note Parte_1
di trattazione scritta.
Per l'Avv. COCCIOLO MARIA ELENA ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1461/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in RUA DEL MURO 60 Parte_1 C.F._1
41121 MODENA, rappresentato e difeso dall'Avv. BENEVENTI LUCIA e dall'Avv. PASINI DEVIS;
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
COCCIOLO MARIA ELENA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2023, ha proposto opposizione avverso la cartella di Parte_1
pagamento n. 070 2023 00112902 20 000, notificata in data 11 ottobre 2023, pari al complessivo importo di euro 7.748,20 a titolo di contributi, scaturita dal verbale unico di accertamento e notificazione n. MOOOOO/2022-531-01 del 24/10/2022, eccependo:
I) LA ILLEGITTIMITA' E/O IRREGOLARITA' E/O ANNULLABILITA' DEL VERBALE: LA
CARENZA MOTIVAZIONALE E PROBATORIA E LA VIOLAZIONE DELL'ART. 13, COMMA
4, LETT. A) DEL D. LGS. N. 124 DEL 2004
II) LA ILLEGITTIMITA' E/O IRREGOLARITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
III) L'INSUFFICIENZA PROBATORIA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO UNICO
IV) L'INSUSSISTENZA ALL'ASSERITO SVOLGIMENTO DA PARTE DEL SIG. LUCIANO
pagina 2 di 6 FRANCESCONI DI UN ORARIO DI LAVORO SUPERIORE RISPETTO A QUELLO
DENUNCIATO.
Si è costituito l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, “nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe sull'ente l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva” (Cass. n. 14965/2012; Cass. n. 22862/2010).
Come è noto, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine - in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi -restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. V. altresì Cass. lav. n.
9251 del 19/04/2010: i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato - ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori - il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cfr. pure Cass. lav. n. 16055 del 17/08/2004); ai fini di accertare l'intervenuta violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di comunicazione agli uffici di collocamento degli eventi relativi alla costituzione e alla cessazione dei rapporti di lavoro, possono essere utilizzate con valore indiziario le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, specie se raccolte da pubblici ufficiali e come tali assistite dall'efficacia di cui all'art. 2700 c.c. quanto alla circostanza della loro effettuazione, come pure valore quanto meno indiziario hanno le risultanze dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali.
V. altresì Cass. sez. un. civ. n. 916/1996 cit., secondo cui i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Secondo la Cassazione, “È atto compiuto dall'ispettore del Lavoro (e pertanto fatto suscettibile di prova ex art. 2700 cod. civ.) anche l'esame del libro aziendale, che egli effettui nel corso dell'ispezione. 4.
Poiché è attività anche l'immediata percezione materiale dei fatti, "atto da lui compiuto" è anche l'atto costituito dall'immediata percezione materiale che il pubblico ufficiale abbia di fatti. E poiché parte pagina 3 di 6 integrante della percezione è il suo oggetto, anche i dati immediatamente ed adeguatamente percepiti dal pubblico ufficiale, nello svolgimento della sua attività rientrano nell'oggetto della predetta prova privilegiata. Nell'ambito di tali dati (quali potenziale oggetto di questa prova) sono anche le immediate risultanze delle scritture aziendali, che non esigano interpretazione od elaborazione. Non esigendo interpretazione od elaborazione, anche l'iscrizione o la non iscrizione d'un particolare nome nel libro paga, in quanto accertata dal pubblico ufficiale (quale l'ispettore del Lavoro), costituisce oggetto di prova privilegiata.
5. Limite di questa privilegiata potenzialità probatoria è la percezione non immediata (nel suo oggetto), in quanto, esigendo mediazione od interpretazione od elaborazione, si risolva in apprezzamenti personali;
limite è anche la percezione non adeguata (nel tempo e nelle modalità), quale quella di accadimenti occasionali e repentini, non adeguatamente controllabili da colui che compia l'accertamento” (Cass., 25.10.2004, n. 20683).
Osserva il Giudicante che, come riportato nelle memoria dell' , all'esito delle indagini i funzionari CP_2 hanno dato atto che “in realtà dagli elementi probatori acquisiti è stato riscontrato come il lavoratore abbia sempre lavorato per molte più ore rispetto a quelle registrate in busta paga e in ogni caso mai meno di un tempo pieno. Ciò risulta incontrovertibilmente dalle prove documentali acquisite (elenchi distinti per cliente e per mese delle consegne effettuate nel periodo 2016-2019, registro cespiti sezione automezzi, fatture di acquisto e vendita relative al periodo di accertamento, tra cui anche quelle di acquisto carburante). L'esame di tale fatturazione ha consentito agli scriventi non soltanto di comprovare la veridicità dei fatti oggetto di denuncia ma di valutare la quantità di trasporto effettuata direttamente dal dipendente ..e l'incidenza del ramo d'attività “trasporti conto terzi” sul complessivo fatturato annuale dell'azienda. Nell'ambito di tale fatturazione, particolare rilevanza assume la fatturazione da parte di per del numero dei viaggi effettuati ovvero dei pedaggi Parte_2 Pt_3 autostradali da apparato Telepass… Dalla disamina degli orari e soprattutto dei luoghi di destinazione/effettuazione delle consegne …si evince come si trattasse di distanze e percorrenze tali da rendere impossibile effettuarle in sole due ore di lavoro giornaliero…”
Tuttavia, non sono stati versati in atti gli allegati al verbale, né all'interno di tale documento sono state riportate le risultanze degli accertamenti oggetto della diretta percezione degli ispettori, con specifico riferimento alle fatture recanti i dati comunicati all'apparato Telepass, bensì nel verbale risultano sintetizzate esclusivamente le valutazioni fatte dagli ispettori sulla base dei succitati elementi, essendo pertanto queste ultime prive di valore fidefacente.
Inoltre, non essendo stati riportati tali dati, non è possibile ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dagli ispettori, né è possibile trarre dal verbale altri elementi utili. pagina 4 di 6 Permangono le dichiarazioni rese dal lavoratore denunciante, escusso in sede testimoniale.
E' il caso di rilevare che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte, nel giudizio tra l'ente previdenziale ed il datore di lavoro, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali che si assumono evasi, non è incapace a testimoniare il lavoratore i cui contributi non siano stati versati, in assenza, in tale ipotesi, di un interesse giuridico attuale e concreto che legittimi il lavoratore-teste ad intervenire in giudizio, non essendo configurabile l'incapacità a testimoniare che l'art. 246 c.p.c. (come affermato dalla Corte Cost. nelle sentenze n. 248 del 1974, n. 62 del 1995 e nell'ordinanza n. 143 del
2009) ricollega non solo alla posizione di parte formale o sostanziale del giudizio, ma anche alla titolarità di situazione giuridica dipendente da quella dedotta in giudizio da altro soggetto (Cass. n.
3051 del 2011; conformi: Cass. n. 1022 del 2012; Cass. n. 21698 del 2013; Cass. n. 1485 del 2014;
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-08-2014, n. 18036).
Ciò nondimeno, tali dichiarazioni non sono di per sé sufficienti a corroborare la pretesa contributiva, e ciò in quanto il lavoratore ha dichiarato di aver utilizzato i mezzi anche per fini personali (tenuto conto del pacifico rapporto sentimentale che lo legava alla titolare), circostanza confermata anche dalla teste e che la ditta avesse collaboratori esterni che si occupavano dei trasporti conto terzi. Tes_1
Quest'ultima, in particolare, ha dichiarato: usava i mezzi della ricorrente per suoi fini Persona_1
personali, andava a pescare, li utilizzava per montare delle cucine, per i traslochi e per trasporti vari per conto di un amico che aveva una ditta. faceva i trasporti in generale e la aveva Persona_1 Pt_1
una ditta di pulizie. utilizzava il furgone nero grande, non so se fosse il Volkswagen o il Persona_1
Jumpy. Sono a conoscenza di quanto sopra perché alle grigliate, raccontava tutto quanto Persona_1
detto e se ne vantava, esempio diceva che se vendeva delle cucine, che poi andava a montare, aveva una percentuale sulle vendite”.
Tale compendio probatorio non è sufficiente a comprovare che il lavoratore abbia osservato un orario full time per il periodo controverso.
Il ricorso merita dunque l'accoglimento, con conseguente assorbimento delle altre eccezioni sollevate.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del pagina 5 di 6 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5200,00), e si determina in € 2.100,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. ANNULLA la cartella di pagamento n° 070 2023 00112902 20 000;
2. DICHIARA non dovute da all' le somme incorporate nella cartella di Parte_1 CP_1
cui al capo 1);
3. CONDANNA l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di CP_1
lite, liquidate in € 43 per esborsi Ed € 1314,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Modena, 6 maggio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1461/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 06/05/2025 ad ore 8.50 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. BENEVENTI LUCIA e l' Avv. DEVIS PASINI hanno depositato le note Parte_1
di trattazione scritta.
Per l'Avv. COCCIOLO MARIA ELENA ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1461/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in RUA DEL MURO 60 Parte_1 C.F._1
41121 MODENA, rappresentato e difeso dall'Avv. BENEVENTI LUCIA e dall'Avv. PASINI DEVIS;
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
COCCIOLO MARIA ELENA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2023, ha proposto opposizione avverso la cartella di Parte_1
pagamento n. 070 2023 00112902 20 000, notificata in data 11 ottobre 2023, pari al complessivo importo di euro 7.748,20 a titolo di contributi, scaturita dal verbale unico di accertamento e notificazione n. MOOOOO/2022-531-01 del 24/10/2022, eccependo:
I) LA ILLEGITTIMITA' E/O IRREGOLARITA' E/O ANNULLABILITA' DEL VERBALE: LA
CARENZA MOTIVAZIONALE E PROBATORIA E LA VIOLAZIONE DELL'ART. 13, COMMA
4, LETT. A) DEL D. LGS. N. 124 DEL 2004
II) LA ILLEGITTIMITA' E/O IRREGOLARITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
III) L'INSUFFICIENZA PROBATORIA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO UNICO
IV) L'INSUSSISTENZA ALL'ASSERITO SVOLGIMENTO DA PARTE DEL SIG. LUCIANO
pagina 2 di 6 FRANCESCONI DI UN ORARIO DI LAVORO SUPERIORE RISPETTO A QUELLO
DENUNCIATO.
Si è costituito l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, “nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe sull'ente l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva” (Cass. n. 14965/2012; Cass. n. 22862/2010).
Come è noto, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine - in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi -restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. V. altresì Cass. lav. n.
9251 del 19/04/2010: i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato - ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori - il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cfr. pure Cass. lav. n. 16055 del 17/08/2004); ai fini di accertare l'intervenuta violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di comunicazione agli uffici di collocamento degli eventi relativi alla costituzione e alla cessazione dei rapporti di lavoro, possono essere utilizzate con valore indiziario le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, specie se raccolte da pubblici ufficiali e come tali assistite dall'efficacia di cui all'art. 2700 c.c. quanto alla circostanza della loro effettuazione, come pure valore quanto meno indiziario hanno le risultanze dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali.
V. altresì Cass. sez. un. civ. n. 916/1996 cit., secondo cui i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Secondo la Cassazione, “È atto compiuto dall'ispettore del Lavoro (e pertanto fatto suscettibile di prova ex art. 2700 cod. civ.) anche l'esame del libro aziendale, che egli effettui nel corso dell'ispezione. 4.
Poiché è attività anche l'immediata percezione materiale dei fatti, "atto da lui compiuto" è anche l'atto costituito dall'immediata percezione materiale che il pubblico ufficiale abbia di fatti. E poiché parte pagina 3 di 6 integrante della percezione è il suo oggetto, anche i dati immediatamente ed adeguatamente percepiti dal pubblico ufficiale, nello svolgimento della sua attività rientrano nell'oggetto della predetta prova privilegiata. Nell'ambito di tali dati (quali potenziale oggetto di questa prova) sono anche le immediate risultanze delle scritture aziendali, che non esigano interpretazione od elaborazione. Non esigendo interpretazione od elaborazione, anche l'iscrizione o la non iscrizione d'un particolare nome nel libro paga, in quanto accertata dal pubblico ufficiale (quale l'ispettore del Lavoro), costituisce oggetto di prova privilegiata.
5. Limite di questa privilegiata potenzialità probatoria è la percezione non immediata (nel suo oggetto), in quanto, esigendo mediazione od interpretazione od elaborazione, si risolva in apprezzamenti personali;
limite è anche la percezione non adeguata (nel tempo e nelle modalità), quale quella di accadimenti occasionali e repentini, non adeguatamente controllabili da colui che compia l'accertamento” (Cass., 25.10.2004, n. 20683).
Osserva il Giudicante che, come riportato nelle memoria dell' , all'esito delle indagini i funzionari CP_2 hanno dato atto che “in realtà dagli elementi probatori acquisiti è stato riscontrato come il lavoratore abbia sempre lavorato per molte più ore rispetto a quelle registrate in busta paga e in ogni caso mai meno di un tempo pieno. Ciò risulta incontrovertibilmente dalle prove documentali acquisite (elenchi distinti per cliente e per mese delle consegne effettuate nel periodo 2016-2019, registro cespiti sezione automezzi, fatture di acquisto e vendita relative al periodo di accertamento, tra cui anche quelle di acquisto carburante). L'esame di tale fatturazione ha consentito agli scriventi non soltanto di comprovare la veridicità dei fatti oggetto di denuncia ma di valutare la quantità di trasporto effettuata direttamente dal dipendente ..e l'incidenza del ramo d'attività “trasporti conto terzi” sul complessivo fatturato annuale dell'azienda. Nell'ambito di tale fatturazione, particolare rilevanza assume la fatturazione da parte di per del numero dei viaggi effettuati ovvero dei pedaggi Parte_2 Pt_3 autostradali da apparato Telepass… Dalla disamina degli orari e soprattutto dei luoghi di destinazione/effettuazione delle consegne …si evince come si trattasse di distanze e percorrenze tali da rendere impossibile effettuarle in sole due ore di lavoro giornaliero…”
Tuttavia, non sono stati versati in atti gli allegati al verbale, né all'interno di tale documento sono state riportate le risultanze degli accertamenti oggetto della diretta percezione degli ispettori, con specifico riferimento alle fatture recanti i dati comunicati all'apparato Telepass, bensì nel verbale risultano sintetizzate esclusivamente le valutazioni fatte dagli ispettori sulla base dei succitati elementi, essendo pertanto queste ultime prive di valore fidefacente.
Inoltre, non essendo stati riportati tali dati, non è possibile ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dagli ispettori, né è possibile trarre dal verbale altri elementi utili. pagina 4 di 6 Permangono le dichiarazioni rese dal lavoratore denunciante, escusso in sede testimoniale.
E' il caso di rilevare che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte, nel giudizio tra l'ente previdenziale ed il datore di lavoro, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali che si assumono evasi, non è incapace a testimoniare il lavoratore i cui contributi non siano stati versati, in assenza, in tale ipotesi, di un interesse giuridico attuale e concreto che legittimi il lavoratore-teste ad intervenire in giudizio, non essendo configurabile l'incapacità a testimoniare che l'art. 246 c.p.c. (come affermato dalla Corte Cost. nelle sentenze n. 248 del 1974, n. 62 del 1995 e nell'ordinanza n. 143 del
2009) ricollega non solo alla posizione di parte formale o sostanziale del giudizio, ma anche alla titolarità di situazione giuridica dipendente da quella dedotta in giudizio da altro soggetto (Cass. n.
3051 del 2011; conformi: Cass. n. 1022 del 2012; Cass. n. 21698 del 2013; Cass. n. 1485 del 2014;
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-08-2014, n. 18036).
Ciò nondimeno, tali dichiarazioni non sono di per sé sufficienti a corroborare la pretesa contributiva, e ciò in quanto il lavoratore ha dichiarato di aver utilizzato i mezzi anche per fini personali (tenuto conto del pacifico rapporto sentimentale che lo legava alla titolare), circostanza confermata anche dalla teste e che la ditta avesse collaboratori esterni che si occupavano dei trasporti conto terzi. Tes_1
Quest'ultima, in particolare, ha dichiarato: usava i mezzi della ricorrente per suoi fini Persona_1
personali, andava a pescare, li utilizzava per montare delle cucine, per i traslochi e per trasporti vari per conto di un amico che aveva una ditta. faceva i trasporti in generale e la aveva Persona_1 Pt_1
una ditta di pulizie. utilizzava il furgone nero grande, non so se fosse il Volkswagen o il Persona_1
Jumpy. Sono a conoscenza di quanto sopra perché alle grigliate, raccontava tutto quanto Persona_1
detto e se ne vantava, esempio diceva che se vendeva delle cucine, che poi andava a montare, aveva una percentuale sulle vendite”.
Tale compendio probatorio non è sufficiente a comprovare che il lavoratore abbia osservato un orario full time per il periodo controverso.
Il ricorso merita dunque l'accoglimento, con conseguente assorbimento delle altre eccezioni sollevate.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del pagina 5 di 6 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5200,00), e si determina in € 2.100,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. ANNULLA la cartella di pagamento n° 070 2023 00112902 20 000;
2. DICHIARA non dovute da all' le somme incorporate nella cartella di Parte_1 CP_1
cui al capo 1);
3. CONDANNA l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di CP_1
lite, liquidate in € 43 per esborsi Ed € 1314,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Modena, 6 maggio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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