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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2025, n. 17525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17525 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra
IM, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., dato atto che entrambe le parti hanno depositato le rispettive note di trattazione scritta, chiedendo entrambe la decisione della lite e la parte convenuta opposta l'assegnazione dei termini per memorie conclusionali e di replica;
ritenuto superfluo assegnare alle parti i termini consecutivi di cui all'art. 190 c.p.c., alla luce delle questioni controverse, di natura schiettamente giuridica, ed atteso che le parti litiganti risultano avere esaurientemente interloquito in ordine a tutta la materia controversa ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14661 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente tra in persona del Parte_1
Ministro pro tempore, nonché Parte_2
, già nonché
[...] Parte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_4 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliati ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi
n. 12 attori opponenti e
Controparte_1
, in persona dei Curatori, elettivamente
[...]
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domiciliati in Roma via Valadier n. 39, presso e nello studio dell'Avv. Andrea
Abatecola, che li rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di costituzione in giudizio, giusta autorizzazione del GD in atti convenuto opposto
Motivi della Decisione
§-1. Fatti controversi.
1.1 Con il ricorso ingiuntivo all'origine della lite, iscritto al n. 72774/2022
r.g., il , in persona dei Parte_5 curatori, ha chiesto la condanna del , in Parte_1 solido con l'Istituto scolastico indicato in epigrafe, al pagamento della somma di € 60.146,59, di cui:
(i) € 50.882,91, a titolo di “compenso revisionale – adeguamento al costo del lavoro” per il maggior numero di ore lavorative impiegate settimanalmente per la fornitura del servizio di pulizia dei locali dell'istituto comprensivo, come portato dalle fatture in dettaglio indicate in ricorso;
(ii) € 9.263,68, a saldo della fattura n. 2014000816 del 28 febbraio
2014, emessa per corrispettivo contrattuale del servizio di pulizia fornito nella mensilità di febbraio 2014, solo parzialmente onorata.
A motivo della domanda, la Curatela del ha esposto: CP_1
(a) che quale partecipe (in veste di mandante) del R.T.I. costituito con il
) in qualità di Controparte_2 mandataria, il in bonis si vedeva aggiudicare, dall' Controparte_1 [...]
, l'appalto di fornitura del servizio di Controparte_3 pulizia presso gli istituti scolastici regionali, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili e/o di pubblica utilità;
(b) che a seguito dell'aggiudicazione, il suddetto Raggruppamento
Temporaneo di Imprese stipulava, in data 28 dicembre 2006, con l
[...]
il “Contratto normativo”, volto a regolamentare in via Controparte_3 generale ed uniforme la fornitura del servizio di pulizia presso i distinti istituti scolastici della Regione, analiticamente indicati nei documenti allegati al contratto;
(c) che in data 26 ottobre 2007 l'esponente - quale Controparte_1 impresa demandata alla materiale fornitura del servizio di pulizia -
stipulava con l'istituto scolastico indicato in epigrafe, il “Contratto attuativo”;
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(d) che con sentenza del Tribunale di Roma in data 30 marzo 2017, il veniva posto in fallimento, con il conseguente scioglimento ex CP_1 lege del contratto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nonché del mandato conferito al C.N.S. (quale capogruppo del R.T.I.);
(e) di avere pertanto diritto a vedersi versare il corrispettivo per il servizio di pulizia reso in forza del Contratto attuativo stipulato con l'istituto scolastico in epigrafe.
1.2 A seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 22084/2022, in forma provvisoriamente esecutiva, le Amministrazioni ingiunte hanno proposto opposizione ed eccepito: (a) l'incompetenza del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo, con conseguente nullità del provvedimento opposto;
(b) che le fatture esibite a corredo del ricorso monitorio non fornissero prova sufficiente del credito vantato in via monitoria;
(c) l'intervenuta prescrizione del credito intimato;
(d) che nulla fosse dovuto a titolo di “adeguamento al costo del lavoro”, ossia per l'incremento delle ore lavorative impiegate per la prestazione del servizio di pulizia, trattandosi di pretesa fondata sulla unilaterale iniziativa della controparte, contraria alle condizioni contrattuali e violativa dell'art. 1372 c.c.; (e) che il mancato pagamento dell'intero importo portato dalla fattura 2014000816 del 20 febbraio 2014, con un residuo avere di € 9.263,69, fosse dovuto all'inadempimento di controparte.
1.3 Attivato il contraddittorio, il Controparte_4 si è costituito in giudizio ed ha contestato tutte le ragioni
[...] dell'opposizione.
In particolare, il convenuto opposto ha dedotto: (i) che diversi atti interruttivi della prescrizione si erano succeduti sino all'introduzione del giudizio monitorio;
(ii) che il credito per compenso revisionale era stato Cont riconosciuto dal Campania con sentenza n. 2088/2016, pronunciata inter partes, che avrebbe dichiarato la nullità della clausola di cui all'art. 12, comma 2, del Contratto Normativo, nonché condannato l'Amministrazione al versamento “del compenso revisionale ex 115 d.lgs. n. 163/2006”; (iii) che l'incremento del numero delle ore lavorative prestate settimanalmente, per la pulizia dei locali dell'Istituto, era previsto e consentito dal Contratto
Normativo (art. 4), secondo cui l'Assuntore (fornitore) si era impegnato ad assicurare “il mantenimento dei livelli occupazionali e retributivi del personale ex SU ed ex PU”, sì da dover sottostare all'Accordo Regionale concluso dalle
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Organizzazioni Sindacali in data 30 luglio 2007; (iv) l'assoluta genericità dell'eccezione di inadempimento con riferimento alla diversa voce di credito di cui alla fattura n. 2014000816 del 28 febbraio 2014, solo parzialmente saldata.
Tali i fatti controversi, la causa, istruita mediante prova testimoniale le cui risultanze sono in atti, è pervenuta all'udienza del 12 dicembre 2025.
§-2. Questioni pregiudiziali.
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata, quale primo motivo di opposizione, dalle Amministrazioni indicate in epigrafe, è infondata e va quindi respinta, alla luce dell'ordinanza emessa, dalla Corte di cassazione, regolando la competenza in ordine a una causa gemella ed inerente ai servizi di pulizia prestati, in forza del medesimo Contratto Normativo in atti (all. 4 al ricorso monitorio), dal in favore di altro istituto Controparte_1 scolastico della CP_3
Trattasi dell'ordinanza racc. n. 13908/2024, in data 20 maggio 2024
(depositata in data 24 maggio 2024), ove si legge:
«Premesso che, come incontroverso in causa, il luogo in cui è sorta
l'obbligazione è situato nel circondario del Tribunale di Napoli, la questione verte sulla corretta individuazione del forum destinatae solutionis.
In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore (nella specie
Roma, essendo stato convenuto, con il ricorso per ingiunzione, il
[...]
), e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato Parte_1 mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una
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modificazione del luogo dell'adempimento (Cass. 3505/2020; Cass.
30006/2018).
Né potrebbe individuarsi come tesoreria quella dell'istituto scolastico, evocato in solido per il credito del Fallimento opposto. Ed invero, nelle cause con una pluralità di convenuti, nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, come litisconsorte necessario, prevale la competenza del foro erariale, trattandosi di competenza funzionale e inderogabile (Cass. 26883/2020). Il che esclude anche il foro convenzionale, individuato dal Tribunale di Roma nel
Tribunale di Napoli, attesa l'inderogabilità del foro erariale».
§-3. Merito della lite.
3.1 In via preliminare va disaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Avvocatura dello Stato.
Ebbene, in disparte di quanto si dirà in ordine al (non sussistente) credito vantato a titolo di adeguamento del compenso per maggiori ore lavorative fornite in esecuzione dell'appalto, l'eccezione deve essere disattesa giacché la ingiungente ha documentato di avere rimesso alla controparte diversi atti idonei all'interruzione del termine di prescrizione decennale, decorso (al più presto) dalla data di emissione delle fatture in allegato al ricorso ingiuntivo
(rispettivamente 26 agosto 2013, 28 febbraio 2014 e 30 gennaio 2016): si allude, in particolare, alla diffida di pagamento del 18 aprile 2019, nonché all'ulteriore diffida di pagamento del 11 febbraio 2021 (cfr. docc. 7 e 8 al fascicolo monitorio), che risultano regolarmente recapitate al destinatario (artt.
1334, 1335 c.c.).
Il tutto, senza considerare che la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo risulta sopravvenuta entro il decennio dall'emissione dell'unica fattura per la quale si reputa (come a seguire) fondata l'iniziativa giudiziale del . CP_1
3.2 I motivi di opposizione con cui si è contestata l'esigibilità del credito residuo di € 9.263,68 di cui alla fattura n. 2014000816 del 28 febbraio 2014, emessa per la prestazione dei servizi di pulizia del mese di febbraio 2014 e per l'importo di € 37.054,72 iva inclusa, non sono condivisibili.
In merito giova premettere che «in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi
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alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)»
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010).
Ciò posto, il ha fornito prova del titolo e della CP_4 Controparte_1 scadenza dell'obbligazione dedotta (parzialmente) inadempiuta, versando in atti il Contratto Normativo concluso in data 28 dicembre 2006, dalla capogruppo (mandataria) del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui partecipe (in qualità di mandante), per la fornitura del servizio di pulizia in favore degli istituti scolastici indicati nell'Allegato A (v. all. 2 al ricorso ingiuntivo), quindi il Contratto Attuativo stipulato dal in bonis in CP_1 data 26 ottobre 2007, per l'assunzione del servizio di pulizia presso l'istituto indicato in epigrafe (v. all. 3 al ricorso ingiuntivo), infine le fatture oggetto di ingiunzione ed i partitari (v. all.ti 12, 13, 14 del fascicolo monitorio e all. 6 della comparsa di costituzione).
Poiché dai predetti documenti si trae che, a fronte della fornitura del servizio di pulizia per 35 ore settimanali, l' avrebbe maturato il CP_6 diritto a vedersi corrispondere il canone mensile indicato nell'All. A al
Contratto Normativo, deve dirsi assolta la prova del titolo e della scadenza dell'obbligazione dedotta (parzialmente) insoluta nel ricorso monitorio.
D'altra parte, gli odierni opponenti si sono limitati a segnalare genericamente il presunto inadempimento del in bonis, appellandosi CP_1 all'art. 1460 c.c., a giustifica del mancato integrale pagamento della fattura n.
2014000816 del 28 febbraio 2014.
L'eccezione è priva di pregio.
Difatti, trattandosi di eccezione sollevata, a quanto consta, per la prima volta in occasione del presente giudizio, ed oltretutto formulata senza fornire alcun dettaglio in merito al preteso inadempimento, la stessa risulta contraria
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a buona fede (art. 1175, 1375 c.c.) e quindi inconcludente agli scopi delle
Amministrazioni opponenti.
È infatti principio pacifico quello secondo cui (così a seguire Cass. n. 22353 del 03/11/2010) «per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento
è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto» (conf.
Cass. n. 10506 del 07/12/1994; Cass. n. 3465 del 18/05/1988: «con riguardo all'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., il giudice deve valutare se costituisca strumento per la tutela del proprio diritto ovvero mezzo per mascherare il proprio inadempimento, assumendo a tale fine Rilevanza il fatto che la giustificazione del rifiuto o del ritardo nell'adempiere sia resa nota alla controparte soltanto in occasione del giudizio e non, come la correttezza e la buona fede imporrebbero, durante l'esecuzione del contratto»; da ultimo,
v. Cass. Sez. 2, 28/12/2023, n. 36295: «in tema di eccezione di inadempimento, nell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto alla controparte solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti per ottenere la spontanea esecuzione del contratto»).
Da tanto sopra consegue che il motivo di opposizione testé esaminato debba essere disatteso e respinto, sì da doversi confermare la debenza della somma di € 9.263,68 di cui alla fattura n. 2014000816 del 28 febbraio 2014.
3.3 È invece fondato il motivo di opposizione – in realtà una mera difesa, perché consistente nella contestazione dei fatti costitutivi della domanda – inerente alla maggior voce di credito vantata nel ricorso ingiuntivo, per l'importo di € 50.882,91, preteso a titolo di “compenso revisionale - adeguamento al costo del lavoro” per il maggior numero di ore lavorative
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impiegate settimanalmente per la fornitura del servizio di pulizia dei locali dell'istituto scolastico, come portato dalle fatture in dettaglio indicate in ricorso.
Difatti, la ingiungente ha richiesto di essere remunerata delle maggiori ore di lavoro impiegate settimanalmente per la pulizia dei locali dell'istituto scolastico in epigrafe, a seguito dell'Accordo territoriale intercorso, in data 30 luglio 2007 (v. all.
8.b alla comparsa di costituzione) con le Organizzazioni
Sindacali rappresentative dei dipendenti ex SU (lavoratori socialmente utili) e ex PU (impiegati in lavori di pubblica utilità).
Secondo tale accordo, a partire dal 1° settembre 2007 i lavoratori destinati ai servizi di pulizia, per l'appalto stipulato con l Controparte_3
, avrebbero incrementato l'orario di lavoro da 35 a 36 ore
[...] settimanali (così il primo paragrafo), in vista di ulteriori incrementi, intesi a raggiungere l'orario di 40 ore settimanali pro capite.
Sostiene il che il maggior costo sostenuto per la remunerazione CP_1 dei dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto debba essere sostenuto dalla Committente, essendo ciò previsto sia dal Contratto Normativo, sia dal
Contratto Attuativo;
la Curatela aggiunge che il credito di che trattasi sarebbe stato riconosciuto, con efficacia di giudicato, dal Tar Napoli – Campania, nella sentenza n. 2088/2016, versata in atti (v. all.
9.a alla comparsa di costituzione).
Tali assunti sono destituiti di fondamento.
Difatti, come si desume dalla chiarissima motivazione della sentenza Tar
Campania, sopra indicata, il adiva il giudice amministrativo Controparte_1
«per l'accertamento della nullità dell'art. 12 del Contratto Normativo stipulato il
28 dicembre 2006 con l' , […] e per la Controparte_3 conseguente condanna dell'amministrazione intimata al pagamento delle somme dovuto a titolo di adeguamento periodico dei corrispettivi dell'appalto di pulizia eseguito, in attuazione dell'anzidetto contratto normativo […] e al rimborso dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'incremento dell'orario di lavoro della corrispondente maggior retribuzione del personale impiegato nell'appalto»
(così la sentenza, pagine 2 e 3).
Su tale ultima, specifica voce di credito, che è quella giustappunto vantata nel ricorso ingiuntivo de quo agitur, il Tar Campania, lungi dal
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pronunciarsi nel merito, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, come si legge del provvedimento:
«la domanda in esame, a differenza di quella già scrutinata ed accolta, ha, invece, per oggetto il totalmente distinto profilo del rimborso dei maggiori oneri economici derivanti da una circostanza estranea all'andamento di mercato dei costi del servizio affidato e, segnatamente, consistente nell'incremento dell'orario di lavoro della manodopera in corso di appalto;
profilo che attiene, quindi, alla variazione del quantum delle prestazioni richieste al gestore, nonché all'incidenza della stessa sulla remuneratività del corrispettivo ab origine pattuito, e che non può, come tale, considerarsi attratto all'orbita di giurisdizione esclusiva dell'adito giudice amministrativo, essendo inammissibile una estensione analogica della eccezionale norma istitutiva di quest'ultima (art. 133, comma 1, lett. e, n. 2, cod, proc. amm. […]).
E ancora:
«In realtà, la fattispecie di scrutinio rientra pacificamente nella giurisdizione del giudice ordinario. Essa sussegue, infatti, allo spartiacque rappresentato dalla stipula del contratto affidato ed afferisce alla fase della sua esecuzione, così da attingere, in via diretta e immediata, posizioni di diritto soggettivo scaturenti da un rapporto negoziale 'iure privatorum', perfezionato ed efficace, e cioè posizioni di diritto soggettivo che, in quanto tali, si incanalano nell'alveo naturale della cognizione del giudice ordinario, chiamato a verificare la conformità delle regole convenzionali e delle relative condotte, attuative alla normativa civilistica.» (cfr. pag. 11 della motivazione della sentenza).
In altri termini il giudice amministrativo, pur ammettendo che l'Appaltatore avesse il diritto di invocare l'istituto della revisione prezzi, in considerazione dell'incremento delle retribuzioni dovute a ciascun dipendente, ha
(inequivocabilmente, e correttamente) declinato la giurisdizione quanto alla diversa domanda di pagamento del maggior numero di ore impiegate per la fornitura del servizio di pulizia.
È escluso, quindi, che il giudice amministrativo abbia statuito alcunché, in ordine alla fondatezza della pretesa de qua agitur, ed è dunque escluso che il correlativo credito si possa dire acclarato con sentenza passata in giudicato.
È appena il caso di aggiungere che l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, sulla domanda ora in esame, non significa affatto che la domanda sia stata riconosciuta fondata né che il credito vantato
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dall'appaltatore sia stato riconosciuto sussistente: semplicemente il giudice amministrativo ha ritenuto, ai fini del riparto della giurisdizione e sulla scorta del noto criterio del petitum sostanziale, che la posizione giuridica soggettiva vantata dalla parte (allora) ricorrente non avesse natura di interesse legittimo, bensì astrattamente, di diritto soggettivo, sì da non poter essere scrutinata in seno al giudizio amministrativo.
D'altronde, laddove la ingiungente (ossia l'attrice sostanziale) avesse ottenuto, dal giudice amministrativo, l'accoglimento, con sentenza passata in giudicato, anche della domanda dedotta nel presente giudizio, il presente contendere non avrebbe ragion d'essere, o meglio dovrebbe comunque concludersi con la revoca integrale del decreto ingiuntivo, per quanto emesso da giudice sprovvisto di giurisdizione, spettando al solo giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, la competenza funzionale e inderogabile (nonché estesa al merito) in materia di esecuzione delle sentenze
(anche di condanna al pagamento di somme) emesse dallo stesso plesso giurisdizionale (v. comb. disp. artt. 14, 113 d.lgs. n. 104/2010).
In conclusione: nella fattispecie dedotta in controversia si discute non già dell'incremento del salario del personale dipendente, ma dell'incremento delle ore lavorative prestate settimanalmente per la fornitura del servizio di pulizia, presso gli istituti scolastici regionali. Pertanto, il presunto giudicato amministrativo favorevole alle ragioni del non sussiste, e comunque CP_1
- a tutto concedere - ove sussistesse, non potrebbe essere posto in esecuzione da altri, che dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza.
Tanto premesso in merito all'inesistenza di qualsivoglia giudicato favorevole alla parte ingiungente, la domanda in scrutinio va disaminata sulla scorta dei princìpi già prima richiamati, in merito al riparto dell'onere della prova nelle azioni ex contractu (v. par. §-3.2).
Orbene, va escluso che il abbia assolto l'onere della prova del CP_1 titolo dell'obbligazione che ha dedotto inadempiuta, per quanto di seguito considerato.
Difatti:
(i) i negozi giuridici imputabili alla Pubblica Amministrazione sono notoriamente soggetti alla forma scritta ad substantiam, ai sensi degli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 (v. ex plurimis Cass. Sez. 3,
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21/11/2023, n. 32337), e tanto vale anche per i Contratti Pubblici (v. l'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 163/2006, applicabile nel caso di specie);
(ii) ragione per cui, l'ingiungente avrebbe dovuto esibire il documento ove consacrata l'assunzione dell'obbligo imputato alle odierne opponenti, e che si sostiene inadempiuto;
(iii) il Contratto Normativo versato in atti (all. 2 al ricorso ingiuntivo) non reca alcuna clausola in base alla quale la
Committenza avrebbe dovuto remunerare le maggiori ore lavorative eventualmente impiegate, motu proprio dall'appaltatore, rispetto a quelle indicate nell'Allegato A al medesimo documento negoziale (all. 5 al ricorso ingiuntivo), né consacra alcun impegno ad incrementare proporzionalmente il corrispettivo, rispetto a quello previsto e pattuito nel ridetto “Allegato A”, sol per effetto delle variazioni unilateralmente apportate dall'appaltatore al numero delle ore lavorative rese da ciascun dipendente, per il servizio di pulizia;
(iv) piuttosto, a termini del Contratto Normativo (art. 4), l' si CP_6 impegnava a «ad effettuare la fornitura del servizio nella misura e con le modalità specificate nel Contratto Attuativo» (a sua volta richiamante l'Allegato
A ed il Capitolato Tecnico a corredo del Contratto Normativo); inoltre si prevedeva esplicitamente (art. 4, par. 5) «l'importo contrattuale, fatte salve le eventuali modifiche derivanti dall'attuazione di quanto previsto dai successivi punti, rimane fisso e invariabile per l'intera durata del contratto, anche in presenza di variazione del numero di lavoratori. Le ore erogate infatti non subiranno variazioni in diminuzione. Tale importo non deve considerarsi comunque garantito per l'Assuntore, stante la facoltà per il
Contraente di avvalersi di quanto stabilito dall'art. 11 r.d. n. 2443/1923. Il
Contraente, pertanto, potrà richiedere all'Assuntore di incrementare
l'importo contrattuale stesso fino a concorrenza del limite di 1/5 alle stesse condizioni, termini e corrispettivi del presente Contratto normativo e del Contratto attuativo»;
(v) ancora, sempre a termini del Contratto Normativo (art. 4, par.
8) l'Assuntore, «entro il secondo mese di vigenza dei contratti attuativi», avrebbe dovuto «presentare all' un piano di ottimizzazione Controparte_3 del servizio», che avrebbe potuto «comportare anche una redistribuzione delle unità di personale tra le istituzioni scolastiche»; il “piano di
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ottimizzazione” avrebbe dovuto essere «integrato dall'elenco nominativo degli ex
SU, completo di codici fiscali, e con l'indicazione della sede scolastica di assegnazione, del livello retributivo e dell'orario settimanale di lavoro», il tutto accompagnato da «una nota esplicativa dei criteri adottati per l'ottimizzazione e di quelli individuati ai fini dell'utilizzo delle economie nell'incremento graduale degli orari settimanali di lavoro»;
(vi) tale piano di ottimizzazione, «entro dieci giorni» dalla sua presentazione avrebbe dovuto ricevere la esplicita ratifica dell
[...]
fattasalva la doverosa verifica della Controparte_3 sua «compatibilità finanziaria» (sempre l'art. 4, par. 9, Contratto
Normativo); dunque la ratifica non era affatto obbligatoria, essendo riservata all «la facoltà di proporre motivate modifiche al piano, da CP_7 comunicare entro i predetti 10 giorni, alle quali l'Assuntore si [sarebbe dovuto attenere] inoltrando per la modifica un nuovo piano di ottimizzazione, pena la risoluzione dei Contratti Attuativi» (art. 4, par. 9,
a seguire);
(vii) risulta infine previsto che, «al piano di ottimizzazione ratificato» sarebbe stata data «attuazione con effetto dal primo giorno del mese successivo alla ratifica, addivenendo alla stipula di nuovi contratti attuativi in tutti
i casi in cui, per effetto della redistribuzione del personale e/o della modifica dell'orario settimanale di servizio, l'importo contrattuale in atto non corrispond[esse] alle nuove prestazioni».
Tali le prescrizioni del Contratto Normativo, il Contratto Attuativo versato in atti (all. 3 al ricorso ingiuntivo) non dice nulla di più né di diverso da quanto sopra riportato ed anzi - a smentita degli assunti del - richiama CP_1 esplicitamente sia il Contratto Normativo, sia il Capitolato tecnico ad esso allegato, ove sono specificamente indicate le ore di lavoro settimanale da rendere per ogni istituto scolastico (in numero non superiore a
35/uomo/settimana), senza fare minimamente accenno all'accordo nelle more concluso tra l'Appaltatore (ossia il Raggruppamento di Imprese), e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in materia di orario lavorativo del personale ex SU ed ex PU.
Ragione per cui, va escluso che l'Amministrazione odierna opponente, in virtù dei contratti pubblici versati in atti, si sia impegnata a versare un corrispettivo da incrementare proporzionalmente, a fronte dell'aumento delle
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ore settimanali impiegate per la fornitura del servizio di pulizia, da parte dell'Appaltatore.
Dai contratti in questione emerge, piuttosto che, fermo lo ius variandi della
Committenza (entro il limite del quinto d'obbligo), e ferma la possibilità di impiegare le economie di gestione per l'incremento delle ore lavorative settimanali (art. 4, par. 6), ogni modifica involgente l'utilizzo del personale alle dipendenze dell'Appaltatore, ove ridondante sul corrispettivo contrattuale, avrebbe necessitato di uno specifico accordo modificativo, da stipulare sulla proposta dell'Assuntore (c.d. piano di ottimizzazione) e conseguente accettazione dell'Amministrazione, previa verifica della compatibilità e della copertura finanziaria.
Chiaramente, tale accordo modificativo non risulta finanche allegato dalla parte onerata (ingiungente), né quindi ve ne è prova in atti.
D'altronde, l'Accordo Territoriale esibito in atti (all.
8.b alla comparsa di costituzione) risulta stipulato esclusivamente tra le Imprese consorziate in
R.T.I. e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori ex SU ed ex
PU, senza la partecipazione delle Amministrazioni odierne opponenti: è appena il caso di aggiungere che, per potere imputare tale negozio anche alle
Amministrazioni opponenti (in termini di ratifica o di adesione postuma) sarebbe occorso un atto o provvedimento soggetto a forma scritta ad substantiam, di cui non v'è traccia in atti («i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche "iure privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi»: in tali termini è Cass. n. 20033 del
06/10/2016; conf. Cass. n. 5112 del 05/03/2018; Cass n. 14444 del
22/06/2006, Cass. n. 2216 del 05/02/2004: «nei contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la ricerca della comune intenzione delle parti, utilizzabile ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità,
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deve essere compiuta, con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, in quanto non può spiegare rilevanza la formazione del consenso ove non sia stata incorporata nel documento scritto»; Cass. n. 3048 del
13/03/1992: «l'oggetto e gli altri elementi essenziali di un contratto per il quale sia prescritta la forma scritta debbono risultare dalla scrittura»; conf. Cass. n. 817 del 16/01/2014; Cass. n. 3398 del
05/06/1984; Cass. n. 6588 del 08/11/1983: «quando un negozio debba redigersi per iscritto ad substantiam, l'incontro delle volontà su tutti gli elementi essenziali del negozio deve risultare dallo scritto, sicché la
Determinazione o determinabilità dell'oggetto non può ricavarsi aliunde»; conf. Cass. n. 6214 del 21/06/1999: «per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta "ad substantiam" la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma per tutti gli elementi essenziali e pertanto
l'oggetto di esso deve esser almeno determinabile in base ad elementi risultanti dall'atto stesso e non "aliunde"»).
Infine, la difesa di parte opposta sembra dimenticare che il contratto di appalto, quand'anche di servizi e quand'anche intercorso con una Pubblica
Amministrazione, resta un contratto con cui l'Appaltatore «assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro» (art. 1655 c.c.), sicché da un lato l'obbligazione assunta dall'Appaltatore è di risultato, non già di mezzi, dall'altro la gestione dell'azienda impiegata per la prestazione del risultato, ivi incluse le risorse umane, resta economicamente a carico dell'Appaltatore, ovviamente fatta salva la volontà delle parti, eventualmente diversa: nel caso di specie, non è documentato che le odierne Parti abbiano raggiunto un accordo che, in deroga alla disciplina generale del contratto, consentisse di riversare automaticamente sul
Committente i maggiori costi sostenuti dall'Imprenditore per la remunerazione dei propri dipendenti (in ragione dell'incremento delle ore lavorative). Ragione per cui la domanda svolta nel ricorso ingiuntivo va respinta, come in dispositivo.
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§-4. Conclusivamente, l'istanza ingiuntiva, al termine della lite, va ritenuta fondata per la voce di credito di cui alla lett. (ii) al par. §-1.1, ossia a titolo di saldo canone per servizio di pulizia fornito nella mensilità di febbraio 2014 (€
9.263,68) diversamente va respinta per quanto concerne il credito vantato a titolo di “compenso revisionale - adeguamento al costo del lavoro”
(€ 50.882,91).
A tal proposito, è il caso di aggiungere che, nei precedenti favorevoli (dello stesso Tribunale) invocati ed esibiti in giudizio dalla difesa del , le CP_1 questioni sopra disaminate - che si reputano decisive ed assorbenti di ogni ulteriore considerazione - non risultano affatto considerate.
Considerate le ragioni della decisione e la rilevante riduzione del quantum debeatur, e profilandosi pertanto la distribuzione della soccombenza tra entrambe le parti, sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese del giudizio, ivi inclusa la fase monitoria.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta dal
[...]
e dall Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 22084/2022, emesso in
[...] data 21/12/2022, e per l'effetto:
(a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
(b) condanna le Amministrazioni opponenti al pagamento della somma di € 9.263,68, per le causali e i titoli indicati in narrativa, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 2014000816 del 28 febbraio
2014, al saldo;
(c) respinge nel resto la domanda giudiziale formulata dal Fallimento odierno convenuto opposto nel ricorso ingiuntivo iscritto al n. 72774/2022
r.g., ed esitato nel decreto opposto;
- dichiara le spese del giudizio, ivi inclusa la fase monitoria, integralmente compensate tra le parti.
Roma, 14 dicembre 2025 IL GIUDICE
Alessandra IM
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Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra
IM, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., dato atto che entrambe le parti hanno depositato le rispettive note di trattazione scritta, chiedendo entrambe la decisione della lite e la parte convenuta opposta l'assegnazione dei termini per memorie conclusionali e di replica;
ritenuto superfluo assegnare alle parti i termini consecutivi di cui all'art. 190 c.p.c., alla luce delle questioni controverse, di natura schiettamente giuridica, ed atteso che le parti litiganti risultano avere esaurientemente interloquito in ordine a tutta la materia controversa ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14661 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente tra in persona del Parte_1
Ministro pro tempore, nonché Parte_2
, già nonché
[...] Parte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_4 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliati ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi
n. 12 attori opponenti e
Controparte_1
, in persona dei Curatori, elettivamente
[...]
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domiciliati in Roma via Valadier n. 39, presso e nello studio dell'Avv. Andrea
Abatecola, che li rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di costituzione in giudizio, giusta autorizzazione del GD in atti convenuto opposto
Motivi della Decisione
§-1. Fatti controversi.
1.1 Con il ricorso ingiuntivo all'origine della lite, iscritto al n. 72774/2022
r.g., il , in persona dei Parte_5 curatori, ha chiesto la condanna del , in Parte_1 solido con l'Istituto scolastico indicato in epigrafe, al pagamento della somma di € 60.146,59, di cui:
(i) € 50.882,91, a titolo di “compenso revisionale – adeguamento al costo del lavoro” per il maggior numero di ore lavorative impiegate settimanalmente per la fornitura del servizio di pulizia dei locali dell'istituto comprensivo, come portato dalle fatture in dettaglio indicate in ricorso;
(ii) € 9.263,68, a saldo della fattura n. 2014000816 del 28 febbraio
2014, emessa per corrispettivo contrattuale del servizio di pulizia fornito nella mensilità di febbraio 2014, solo parzialmente onorata.
A motivo della domanda, la Curatela del ha esposto: CP_1
(a) che quale partecipe (in veste di mandante) del R.T.I. costituito con il
) in qualità di Controparte_2 mandataria, il in bonis si vedeva aggiudicare, dall' Controparte_1 [...]
, l'appalto di fornitura del servizio di Controparte_3 pulizia presso gli istituti scolastici regionali, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili e/o di pubblica utilità;
(b) che a seguito dell'aggiudicazione, il suddetto Raggruppamento
Temporaneo di Imprese stipulava, in data 28 dicembre 2006, con l
[...]
il “Contratto normativo”, volto a regolamentare in via Controparte_3 generale ed uniforme la fornitura del servizio di pulizia presso i distinti istituti scolastici della Regione, analiticamente indicati nei documenti allegati al contratto;
(c) che in data 26 ottobre 2007 l'esponente - quale Controparte_1 impresa demandata alla materiale fornitura del servizio di pulizia -
stipulava con l'istituto scolastico indicato in epigrafe, il “Contratto attuativo”;
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(d) che con sentenza del Tribunale di Roma in data 30 marzo 2017, il veniva posto in fallimento, con il conseguente scioglimento ex CP_1 lege del contratto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nonché del mandato conferito al C.N.S. (quale capogruppo del R.T.I.);
(e) di avere pertanto diritto a vedersi versare il corrispettivo per il servizio di pulizia reso in forza del Contratto attuativo stipulato con l'istituto scolastico in epigrafe.
1.2 A seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 22084/2022, in forma provvisoriamente esecutiva, le Amministrazioni ingiunte hanno proposto opposizione ed eccepito: (a) l'incompetenza del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo, con conseguente nullità del provvedimento opposto;
(b) che le fatture esibite a corredo del ricorso monitorio non fornissero prova sufficiente del credito vantato in via monitoria;
(c) l'intervenuta prescrizione del credito intimato;
(d) che nulla fosse dovuto a titolo di “adeguamento al costo del lavoro”, ossia per l'incremento delle ore lavorative impiegate per la prestazione del servizio di pulizia, trattandosi di pretesa fondata sulla unilaterale iniziativa della controparte, contraria alle condizioni contrattuali e violativa dell'art. 1372 c.c.; (e) che il mancato pagamento dell'intero importo portato dalla fattura 2014000816 del 20 febbraio 2014, con un residuo avere di € 9.263,69, fosse dovuto all'inadempimento di controparte.
1.3 Attivato il contraddittorio, il Controparte_4 si è costituito in giudizio ed ha contestato tutte le ragioni
[...] dell'opposizione.
In particolare, il convenuto opposto ha dedotto: (i) che diversi atti interruttivi della prescrizione si erano succeduti sino all'introduzione del giudizio monitorio;
(ii) che il credito per compenso revisionale era stato Cont riconosciuto dal Campania con sentenza n. 2088/2016, pronunciata inter partes, che avrebbe dichiarato la nullità della clausola di cui all'art. 12, comma 2, del Contratto Normativo, nonché condannato l'Amministrazione al versamento “del compenso revisionale ex 115 d.lgs. n. 163/2006”; (iii) che l'incremento del numero delle ore lavorative prestate settimanalmente, per la pulizia dei locali dell'Istituto, era previsto e consentito dal Contratto
Normativo (art. 4), secondo cui l'Assuntore (fornitore) si era impegnato ad assicurare “il mantenimento dei livelli occupazionali e retributivi del personale ex SU ed ex PU”, sì da dover sottostare all'Accordo Regionale concluso dalle
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Organizzazioni Sindacali in data 30 luglio 2007; (iv) l'assoluta genericità dell'eccezione di inadempimento con riferimento alla diversa voce di credito di cui alla fattura n. 2014000816 del 28 febbraio 2014, solo parzialmente saldata.
Tali i fatti controversi, la causa, istruita mediante prova testimoniale le cui risultanze sono in atti, è pervenuta all'udienza del 12 dicembre 2025.
§-2. Questioni pregiudiziali.
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata, quale primo motivo di opposizione, dalle Amministrazioni indicate in epigrafe, è infondata e va quindi respinta, alla luce dell'ordinanza emessa, dalla Corte di cassazione, regolando la competenza in ordine a una causa gemella ed inerente ai servizi di pulizia prestati, in forza del medesimo Contratto Normativo in atti (all. 4 al ricorso monitorio), dal in favore di altro istituto Controparte_1 scolastico della CP_3
Trattasi dell'ordinanza racc. n. 13908/2024, in data 20 maggio 2024
(depositata in data 24 maggio 2024), ove si legge:
«Premesso che, come incontroverso in causa, il luogo in cui è sorta
l'obbligazione è situato nel circondario del Tribunale di Napoli, la questione verte sulla corretta individuazione del forum destinatae solutionis.
In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore (nella specie
Roma, essendo stato convenuto, con il ricorso per ingiunzione, il
[...]
), e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato Parte_1 mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una
4 5
modificazione del luogo dell'adempimento (Cass. 3505/2020; Cass.
30006/2018).
Né potrebbe individuarsi come tesoreria quella dell'istituto scolastico, evocato in solido per il credito del Fallimento opposto. Ed invero, nelle cause con una pluralità di convenuti, nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, come litisconsorte necessario, prevale la competenza del foro erariale, trattandosi di competenza funzionale e inderogabile (Cass. 26883/2020). Il che esclude anche il foro convenzionale, individuato dal Tribunale di Roma nel
Tribunale di Napoli, attesa l'inderogabilità del foro erariale».
§-3. Merito della lite.
3.1 In via preliminare va disaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Avvocatura dello Stato.
Ebbene, in disparte di quanto si dirà in ordine al (non sussistente) credito vantato a titolo di adeguamento del compenso per maggiori ore lavorative fornite in esecuzione dell'appalto, l'eccezione deve essere disattesa giacché la ingiungente ha documentato di avere rimesso alla controparte diversi atti idonei all'interruzione del termine di prescrizione decennale, decorso (al più presto) dalla data di emissione delle fatture in allegato al ricorso ingiuntivo
(rispettivamente 26 agosto 2013, 28 febbraio 2014 e 30 gennaio 2016): si allude, in particolare, alla diffida di pagamento del 18 aprile 2019, nonché all'ulteriore diffida di pagamento del 11 febbraio 2021 (cfr. docc. 7 e 8 al fascicolo monitorio), che risultano regolarmente recapitate al destinatario (artt.
1334, 1335 c.c.).
Il tutto, senza considerare che la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo risulta sopravvenuta entro il decennio dall'emissione dell'unica fattura per la quale si reputa (come a seguire) fondata l'iniziativa giudiziale del . CP_1
3.2 I motivi di opposizione con cui si è contestata l'esigibilità del credito residuo di € 9.263,68 di cui alla fattura n. 2014000816 del 28 febbraio 2014, emessa per la prestazione dei servizi di pulizia del mese di febbraio 2014 e per l'importo di € 37.054,72 iva inclusa, non sono condivisibili.
In merito giova premettere che «in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi
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alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)»
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010).
Ciò posto, il ha fornito prova del titolo e della CP_4 Controparte_1 scadenza dell'obbligazione dedotta (parzialmente) inadempiuta, versando in atti il Contratto Normativo concluso in data 28 dicembre 2006, dalla capogruppo (mandataria) del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui partecipe (in qualità di mandante), per la fornitura del servizio di pulizia in favore degli istituti scolastici indicati nell'Allegato A (v. all. 2 al ricorso ingiuntivo), quindi il Contratto Attuativo stipulato dal in bonis in CP_1 data 26 ottobre 2007, per l'assunzione del servizio di pulizia presso l'istituto indicato in epigrafe (v. all. 3 al ricorso ingiuntivo), infine le fatture oggetto di ingiunzione ed i partitari (v. all.ti 12, 13, 14 del fascicolo monitorio e all. 6 della comparsa di costituzione).
Poiché dai predetti documenti si trae che, a fronte della fornitura del servizio di pulizia per 35 ore settimanali, l' avrebbe maturato il CP_6 diritto a vedersi corrispondere il canone mensile indicato nell'All. A al
Contratto Normativo, deve dirsi assolta la prova del titolo e della scadenza dell'obbligazione dedotta (parzialmente) insoluta nel ricorso monitorio.
D'altra parte, gli odierni opponenti si sono limitati a segnalare genericamente il presunto inadempimento del in bonis, appellandosi CP_1 all'art. 1460 c.c., a giustifica del mancato integrale pagamento della fattura n.
2014000816 del 28 febbraio 2014.
L'eccezione è priva di pregio.
Difatti, trattandosi di eccezione sollevata, a quanto consta, per la prima volta in occasione del presente giudizio, ed oltretutto formulata senza fornire alcun dettaglio in merito al preteso inadempimento, la stessa risulta contraria
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a buona fede (art. 1175, 1375 c.c.) e quindi inconcludente agli scopi delle
Amministrazioni opponenti.
È infatti principio pacifico quello secondo cui (così a seguire Cass. n. 22353 del 03/11/2010) «per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento
è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto» (conf.
Cass. n. 10506 del 07/12/1994; Cass. n. 3465 del 18/05/1988: «con riguardo all'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., il giudice deve valutare se costituisca strumento per la tutela del proprio diritto ovvero mezzo per mascherare il proprio inadempimento, assumendo a tale fine Rilevanza il fatto che la giustificazione del rifiuto o del ritardo nell'adempiere sia resa nota alla controparte soltanto in occasione del giudizio e non, come la correttezza e la buona fede imporrebbero, durante l'esecuzione del contratto»; da ultimo,
v. Cass. Sez. 2, 28/12/2023, n. 36295: «in tema di eccezione di inadempimento, nell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto alla controparte solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti per ottenere la spontanea esecuzione del contratto»).
Da tanto sopra consegue che il motivo di opposizione testé esaminato debba essere disatteso e respinto, sì da doversi confermare la debenza della somma di € 9.263,68 di cui alla fattura n. 2014000816 del 28 febbraio 2014.
3.3 È invece fondato il motivo di opposizione – in realtà una mera difesa, perché consistente nella contestazione dei fatti costitutivi della domanda – inerente alla maggior voce di credito vantata nel ricorso ingiuntivo, per l'importo di € 50.882,91, preteso a titolo di “compenso revisionale - adeguamento al costo del lavoro” per il maggior numero di ore lavorative
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impiegate settimanalmente per la fornitura del servizio di pulizia dei locali dell'istituto scolastico, come portato dalle fatture in dettaglio indicate in ricorso.
Difatti, la ingiungente ha richiesto di essere remunerata delle maggiori ore di lavoro impiegate settimanalmente per la pulizia dei locali dell'istituto scolastico in epigrafe, a seguito dell'Accordo territoriale intercorso, in data 30 luglio 2007 (v. all.
8.b alla comparsa di costituzione) con le Organizzazioni
Sindacali rappresentative dei dipendenti ex SU (lavoratori socialmente utili) e ex PU (impiegati in lavori di pubblica utilità).
Secondo tale accordo, a partire dal 1° settembre 2007 i lavoratori destinati ai servizi di pulizia, per l'appalto stipulato con l Controparte_3
, avrebbero incrementato l'orario di lavoro da 35 a 36 ore
[...] settimanali (così il primo paragrafo), in vista di ulteriori incrementi, intesi a raggiungere l'orario di 40 ore settimanali pro capite.
Sostiene il che il maggior costo sostenuto per la remunerazione CP_1 dei dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto debba essere sostenuto dalla Committente, essendo ciò previsto sia dal Contratto Normativo, sia dal
Contratto Attuativo;
la Curatela aggiunge che il credito di che trattasi sarebbe stato riconosciuto, con efficacia di giudicato, dal Tar Napoli – Campania, nella sentenza n. 2088/2016, versata in atti (v. all.
9.a alla comparsa di costituzione).
Tali assunti sono destituiti di fondamento.
Difatti, come si desume dalla chiarissima motivazione della sentenza Tar
Campania, sopra indicata, il adiva il giudice amministrativo Controparte_1
«per l'accertamento della nullità dell'art. 12 del Contratto Normativo stipulato il
28 dicembre 2006 con l' , […] e per la Controparte_3 conseguente condanna dell'amministrazione intimata al pagamento delle somme dovuto a titolo di adeguamento periodico dei corrispettivi dell'appalto di pulizia eseguito, in attuazione dell'anzidetto contratto normativo […] e al rimborso dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'incremento dell'orario di lavoro della corrispondente maggior retribuzione del personale impiegato nell'appalto»
(così la sentenza, pagine 2 e 3).
Su tale ultima, specifica voce di credito, che è quella giustappunto vantata nel ricorso ingiuntivo de quo agitur, il Tar Campania, lungi dal
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pronunciarsi nel merito, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, come si legge del provvedimento:
«la domanda in esame, a differenza di quella già scrutinata ed accolta, ha, invece, per oggetto il totalmente distinto profilo del rimborso dei maggiori oneri economici derivanti da una circostanza estranea all'andamento di mercato dei costi del servizio affidato e, segnatamente, consistente nell'incremento dell'orario di lavoro della manodopera in corso di appalto;
profilo che attiene, quindi, alla variazione del quantum delle prestazioni richieste al gestore, nonché all'incidenza della stessa sulla remuneratività del corrispettivo ab origine pattuito, e che non può, come tale, considerarsi attratto all'orbita di giurisdizione esclusiva dell'adito giudice amministrativo, essendo inammissibile una estensione analogica della eccezionale norma istitutiva di quest'ultima (art. 133, comma 1, lett. e, n. 2, cod, proc. amm. […]).
E ancora:
«In realtà, la fattispecie di scrutinio rientra pacificamente nella giurisdizione del giudice ordinario. Essa sussegue, infatti, allo spartiacque rappresentato dalla stipula del contratto affidato ed afferisce alla fase della sua esecuzione, così da attingere, in via diretta e immediata, posizioni di diritto soggettivo scaturenti da un rapporto negoziale 'iure privatorum', perfezionato ed efficace, e cioè posizioni di diritto soggettivo che, in quanto tali, si incanalano nell'alveo naturale della cognizione del giudice ordinario, chiamato a verificare la conformità delle regole convenzionali e delle relative condotte, attuative alla normativa civilistica.» (cfr. pag. 11 della motivazione della sentenza).
In altri termini il giudice amministrativo, pur ammettendo che l'Appaltatore avesse il diritto di invocare l'istituto della revisione prezzi, in considerazione dell'incremento delle retribuzioni dovute a ciascun dipendente, ha
(inequivocabilmente, e correttamente) declinato la giurisdizione quanto alla diversa domanda di pagamento del maggior numero di ore impiegate per la fornitura del servizio di pulizia.
È escluso, quindi, che il giudice amministrativo abbia statuito alcunché, in ordine alla fondatezza della pretesa de qua agitur, ed è dunque escluso che il correlativo credito si possa dire acclarato con sentenza passata in giudicato.
È appena il caso di aggiungere che l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, sulla domanda ora in esame, non significa affatto che la domanda sia stata riconosciuta fondata né che il credito vantato
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dall'appaltatore sia stato riconosciuto sussistente: semplicemente il giudice amministrativo ha ritenuto, ai fini del riparto della giurisdizione e sulla scorta del noto criterio del petitum sostanziale, che la posizione giuridica soggettiva vantata dalla parte (allora) ricorrente non avesse natura di interesse legittimo, bensì astrattamente, di diritto soggettivo, sì da non poter essere scrutinata in seno al giudizio amministrativo.
D'altronde, laddove la ingiungente (ossia l'attrice sostanziale) avesse ottenuto, dal giudice amministrativo, l'accoglimento, con sentenza passata in giudicato, anche della domanda dedotta nel presente giudizio, il presente contendere non avrebbe ragion d'essere, o meglio dovrebbe comunque concludersi con la revoca integrale del decreto ingiuntivo, per quanto emesso da giudice sprovvisto di giurisdizione, spettando al solo giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, la competenza funzionale e inderogabile (nonché estesa al merito) in materia di esecuzione delle sentenze
(anche di condanna al pagamento di somme) emesse dallo stesso plesso giurisdizionale (v. comb. disp. artt. 14, 113 d.lgs. n. 104/2010).
In conclusione: nella fattispecie dedotta in controversia si discute non già dell'incremento del salario del personale dipendente, ma dell'incremento delle ore lavorative prestate settimanalmente per la fornitura del servizio di pulizia, presso gli istituti scolastici regionali. Pertanto, il presunto giudicato amministrativo favorevole alle ragioni del non sussiste, e comunque CP_1
- a tutto concedere - ove sussistesse, non potrebbe essere posto in esecuzione da altri, che dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza.
Tanto premesso in merito all'inesistenza di qualsivoglia giudicato favorevole alla parte ingiungente, la domanda in scrutinio va disaminata sulla scorta dei princìpi già prima richiamati, in merito al riparto dell'onere della prova nelle azioni ex contractu (v. par. §-3.2).
Orbene, va escluso che il abbia assolto l'onere della prova del CP_1 titolo dell'obbligazione che ha dedotto inadempiuta, per quanto di seguito considerato.
Difatti:
(i) i negozi giuridici imputabili alla Pubblica Amministrazione sono notoriamente soggetti alla forma scritta ad substantiam, ai sensi degli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 (v. ex plurimis Cass. Sez. 3,
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21/11/2023, n. 32337), e tanto vale anche per i Contratti Pubblici (v. l'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 163/2006, applicabile nel caso di specie);
(ii) ragione per cui, l'ingiungente avrebbe dovuto esibire il documento ove consacrata l'assunzione dell'obbligo imputato alle odierne opponenti, e che si sostiene inadempiuto;
(iii) il Contratto Normativo versato in atti (all. 2 al ricorso ingiuntivo) non reca alcuna clausola in base alla quale la
Committenza avrebbe dovuto remunerare le maggiori ore lavorative eventualmente impiegate, motu proprio dall'appaltatore, rispetto a quelle indicate nell'Allegato A al medesimo documento negoziale (all. 5 al ricorso ingiuntivo), né consacra alcun impegno ad incrementare proporzionalmente il corrispettivo, rispetto a quello previsto e pattuito nel ridetto “Allegato A”, sol per effetto delle variazioni unilateralmente apportate dall'appaltatore al numero delle ore lavorative rese da ciascun dipendente, per il servizio di pulizia;
(iv) piuttosto, a termini del Contratto Normativo (art. 4), l' si CP_6 impegnava a «ad effettuare la fornitura del servizio nella misura e con le modalità specificate nel Contratto Attuativo» (a sua volta richiamante l'Allegato
A ed il Capitolato Tecnico a corredo del Contratto Normativo); inoltre si prevedeva esplicitamente (art. 4, par. 5) «l'importo contrattuale, fatte salve le eventuali modifiche derivanti dall'attuazione di quanto previsto dai successivi punti, rimane fisso e invariabile per l'intera durata del contratto, anche in presenza di variazione del numero di lavoratori. Le ore erogate infatti non subiranno variazioni in diminuzione. Tale importo non deve considerarsi comunque garantito per l'Assuntore, stante la facoltà per il
Contraente di avvalersi di quanto stabilito dall'art. 11 r.d. n. 2443/1923. Il
Contraente, pertanto, potrà richiedere all'Assuntore di incrementare
l'importo contrattuale stesso fino a concorrenza del limite di 1/5 alle stesse condizioni, termini e corrispettivi del presente Contratto normativo e del Contratto attuativo»;
(v) ancora, sempre a termini del Contratto Normativo (art. 4, par.
8) l'Assuntore, «entro il secondo mese di vigenza dei contratti attuativi», avrebbe dovuto «presentare all' un piano di ottimizzazione Controparte_3 del servizio», che avrebbe potuto «comportare anche una redistribuzione delle unità di personale tra le istituzioni scolastiche»; il “piano di
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ottimizzazione” avrebbe dovuto essere «integrato dall'elenco nominativo degli ex
SU, completo di codici fiscali, e con l'indicazione della sede scolastica di assegnazione, del livello retributivo e dell'orario settimanale di lavoro», il tutto accompagnato da «una nota esplicativa dei criteri adottati per l'ottimizzazione e di quelli individuati ai fini dell'utilizzo delle economie nell'incremento graduale degli orari settimanali di lavoro»;
(vi) tale piano di ottimizzazione, «entro dieci giorni» dalla sua presentazione avrebbe dovuto ricevere la esplicita ratifica dell
[...]
fattasalva la doverosa verifica della Controparte_3 sua «compatibilità finanziaria» (sempre l'art. 4, par. 9, Contratto
Normativo); dunque la ratifica non era affatto obbligatoria, essendo riservata all «la facoltà di proporre motivate modifiche al piano, da CP_7 comunicare entro i predetti 10 giorni, alle quali l'Assuntore si [sarebbe dovuto attenere] inoltrando per la modifica un nuovo piano di ottimizzazione, pena la risoluzione dei Contratti Attuativi» (art. 4, par. 9,
a seguire);
(vii) risulta infine previsto che, «al piano di ottimizzazione ratificato» sarebbe stata data «attuazione con effetto dal primo giorno del mese successivo alla ratifica, addivenendo alla stipula di nuovi contratti attuativi in tutti
i casi in cui, per effetto della redistribuzione del personale e/o della modifica dell'orario settimanale di servizio, l'importo contrattuale in atto non corrispond[esse] alle nuove prestazioni».
Tali le prescrizioni del Contratto Normativo, il Contratto Attuativo versato in atti (all. 3 al ricorso ingiuntivo) non dice nulla di più né di diverso da quanto sopra riportato ed anzi - a smentita degli assunti del - richiama CP_1 esplicitamente sia il Contratto Normativo, sia il Capitolato tecnico ad esso allegato, ove sono specificamente indicate le ore di lavoro settimanale da rendere per ogni istituto scolastico (in numero non superiore a
35/uomo/settimana), senza fare minimamente accenno all'accordo nelle more concluso tra l'Appaltatore (ossia il Raggruppamento di Imprese), e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in materia di orario lavorativo del personale ex SU ed ex PU.
Ragione per cui, va escluso che l'Amministrazione odierna opponente, in virtù dei contratti pubblici versati in atti, si sia impegnata a versare un corrispettivo da incrementare proporzionalmente, a fronte dell'aumento delle
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ore settimanali impiegate per la fornitura del servizio di pulizia, da parte dell'Appaltatore.
Dai contratti in questione emerge, piuttosto che, fermo lo ius variandi della
Committenza (entro il limite del quinto d'obbligo), e ferma la possibilità di impiegare le economie di gestione per l'incremento delle ore lavorative settimanali (art. 4, par. 6), ogni modifica involgente l'utilizzo del personale alle dipendenze dell'Appaltatore, ove ridondante sul corrispettivo contrattuale, avrebbe necessitato di uno specifico accordo modificativo, da stipulare sulla proposta dell'Assuntore (c.d. piano di ottimizzazione) e conseguente accettazione dell'Amministrazione, previa verifica della compatibilità e della copertura finanziaria.
Chiaramente, tale accordo modificativo non risulta finanche allegato dalla parte onerata (ingiungente), né quindi ve ne è prova in atti.
D'altronde, l'Accordo Territoriale esibito in atti (all.
8.b alla comparsa di costituzione) risulta stipulato esclusivamente tra le Imprese consorziate in
R.T.I. e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori ex SU ed ex
PU, senza la partecipazione delle Amministrazioni odierne opponenti: è appena il caso di aggiungere che, per potere imputare tale negozio anche alle
Amministrazioni opponenti (in termini di ratifica o di adesione postuma) sarebbe occorso un atto o provvedimento soggetto a forma scritta ad substantiam, di cui non v'è traccia in atti («i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche "iure privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi»: in tali termini è Cass. n. 20033 del
06/10/2016; conf. Cass. n. 5112 del 05/03/2018; Cass n. 14444 del
22/06/2006, Cass. n. 2216 del 05/02/2004: «nei contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la ricerca della comune intenzione delle parti, utilizzabile ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità,
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deve essere compiuta, con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, in quanto non può spiegare rilevanza la formazione del consenso ove non sia stata incorporata nel documento scritto»; Cass. n. 3048 del
13/03/1992: «l'oggetto e gli altri elementi essenziali di un contratto per il quale sia prescritta la forma scritta debbono risultare dalla scrittura»; conf. Cass. n. 817 del 16/01/2014; Cass. n. 3398 del
05/06/1984; Cass. n. 6588 del 08/11/1983: «quando un negozio debba redigersi per iscritto ad substantiam, l'incontro delle volontà su tutti gli elementi essenziali del negozio deve risultare dallo scritto, sicché la
Determinazione o determinabilità dell'oggetto non può ricavarsi aliunde»; conf. Cass. n. 6214 del 21/06/1999: «per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta "ad substantiam" la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma per tutti gli elementi essenziali e pertanto
l'oggetto di esso deve esser almeno determinabile in base ad elementi risultanti dall'atto stesso e non "aliunde"»).
Infine, la difesa di parte opposta sembra dimenticare che il contratto di appalto, quand'anche di servizi e quand'anche intercorso con una Pubblica
Amministrazione, resta un contratto con cui l'Appaltatore «assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro» (art. 1655 c.c.), sicché da un lato l'obbligazione assunta dall'Appaltatore è di risultato, non già di mezzi, dall'altro la gestione dell'azienda impiegata per la prestazione del risultato, ivi incluse le risorse umane, resta economicamente a carico dell'Appaltatore, ovviamente fatta salva la volontà delle parti, eventualmente diversa: nel caso di specie, non è documentato che le odierne Parti abbiano raggiunto un accordo che, in deroga alla disciplina generale del contratto, consentisse di riversare automaticamente sul
Committente i maggiori costi sostenuti dall'Imprenditore per la remunerazione dei propri dipendenti (in ragione dell'incremento delle ore lavorative). Ragione per cui la domanda svolta nel ricorso ingiuntivo va respinta, come in dispositivo.
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§-4. Conclusivamente, l'istanza ingiuntiva, al termine della lite, va ritenuta fondata per la voce di credito di cui alla lett. (ii) al par. §-1.1, ossia a titolo di saldo canone per servizio di pulizia fornito nella mensilità di febbraio 2014 (€
9.263,68) diversamente va respinta per quanto concerne il credito vantato a titolo di “compenso revisionale - adeguamento al costo del lavoro”
(€ 50.882,91).
A tal proposito, è il caso di aggiungere che, nei precedenti favorevoli (dello stesso Tribunale) invocati ed esibiti in giudizio dalla difesa del , le CP_1 questioni sopra disaminate - che si reputano decisive ed assorbenti di ogni ulteriore considerazione - non risultano affatto considerate.
Considerate le ragioni della decisione e la rilevante riduzione del quantum debeatur, e profilandosi pertanto la distribuzione della soccombenza tra entrambe le parti, sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese del giudizio, ivi inclusa la fase monitoria.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta dal
[...]
e dall Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 22084/2022, emesso in
[...] data 21/12/2022, e per l'effetto:
(a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
(b) condanna le Amministrazioni opponenti al pagamento della somma di € 9.263,68, per le causali e i titoli indicati in narrativa, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 2014000816 del 28 febbraio
2014, al saldo;
(c) respinge nel resto la domanda giudiziale formulata dal Fallimento odierno convenuto opposto nel ricorso ingiuntivo iscritto al n. 72774/2022
r.g., ed esitato nel decreto opposto;
- dichiara le spese del giudizio, ivi inclusa la fase monitoria, integralmente compensate tra le parti.
Roma, 14 dicembre 2025 IL GIUDICE
Alessandra IM
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