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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3919 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nell'udienza del 22/01/2025 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ESPOSITO GIULIA
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente in carica Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. SIMONA ANNA TONDI
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 10053/2023 CP_1 pubblicata il 20.12.2023
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 22/01/2025
1
ha esposto che il 07/12/2021 la Provincia le ha notificato Parte_1 CP_1 ordinanza ingiunzione di pagamento ex r.d. n. 39/1920 n. 1046-2021-1212 del
10/11/2021, riferita a un debito legato a sanzione amministrativa emessa per violazione delle norme del codice della strada di cui al verbale n. AF/113580/2016 reg. 44214/2016 del 28.11.2016, legato ad accertamento della violazione dell'art. 142 co. 8 C.d.S. – accertamento avvenuto a mezzo autovelox.
La ricorrente ha dedotto che il verbale non le è mai stato notificato e ha eccepito la nullità dell'ordinanza di ingiunzione per omessa notifica dell'atto presupposto e mancata identificazione del destinatario dell'ingiunzione di pagamento. Nel merito,
l'attrice ha eccepito l'illegittimità del verbale per mancata notifica nei termini e non riferibilità della violazione alla l'omessa autorizzazione del Prefetto per il Pt_1 tratto di strada cui si riferisce la contestazione, l'omessa indicazione della data in cui è avvenuta la taratura dell'apparecchiatura utilizzata, l'inadeguata segnalazione del rilevamento elettronico delle infrazioni.
Esposto quanto sopra, la ha agito in giudizio chiedendo che si accerti e Pt_1 dichiari la nullità dell'ingiunzione di pagamento e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, con l'accertamento che nulla ella deve alla Provincia di e vittoria CP_1 delle spese di lite.
La si è costituita con propria comparsa, evidenziando che il Controparte_1 verbale è stato notificato alla residenza risultante dai registri della MCTC all'epoca dell'accertamento e contestando l'opposizione avversa.
Il giudizio di primo grado è stato istruito in forma documentale e si è concluso con sentenza di rigetto dell'opposizione.
ha impugnato la sentenza, eccependo l'omessa motivazione della Parte_1 stessa e l'omessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione nonché l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la notifica regolarmente eseguita.
L'appellante ha dunque chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
La si è costituita con propria memoria, resistendo all'appello e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2 La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini per le memorie conclusive.
***
Come premesso, ha negato che il verbale di contestazione n. Parte_1
AF/113580/2016 reg. 44214/2016 del 28.11.2016, presupposto all'ordinanza- ingiunzione oggetto di causa, le sia mai stato notificato. L'attrice ha evidenziato che la notifica è stata compiuta presso Via F.M. Pugliese n. 1 in nonostante al CP_1 tempo della notifica – marzo 2017 – e fin dall'01.10.2010 la risiedesse in Pt_1
Novoli, Via F. Crispi n. 30/a, come da certificato storico di residenza depositato in atti.
In ragione di un tanto, la ha lamentato l'inesistenza della notifica, per errore Pt_1 nell'individuazione del luogo di residenza, e la conseguente nullità dell'ordinanza opposta.
La si è difesa, affermando che la notifica del Verbale di Controparte_1 contestazione è stata compiuta presso l'indirizzo risultante dalla Visura del P.R.A.
e dalla MTCT e che il proprietario del veicolo aveva l'obbligo di indicare il mutamento della residenza all'ufficio, dovendo altrimenti sottostare alle conseguenze della propria omissione.
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione, ritenendo che la abbia CP_1 provato la corretta notifica ex art. 140 c.p.c.
In punto di diritto va affermato che, ormai da oltre un decennio, le stesse Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito il principio secondo cui il cittadino non ha alcun obbligo di comunicare al P.R.A. il mutamento di residenza, essendo elemento che deve riguardare una forma di comunicazione tra PP.AA..; con la conseguenza che gli effetti di un difetto di comunicazione non possono ricadere sul cittadino, cui non incombe alcun obbligo.
Con la sentenza delle Sez. U, Sentenza n. 24851 del 09/12/2010, si è infatti affermato che “In tema di violazioni del codice della strada, il "dies a quo" del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza)
3 soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, decorre dalla data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile, a nulla rilevando che l'interessato non abbia provveduto a far annotare la variazione anche nel Pubblico Registro Automobilistico. Ne consegue che deve ritenersi intempestiva la notifica del predetto verbale quando siano trascorsi più di
150 giorni dalla annotazione all'anagrafe del cambio di residenza del trasgressore
(corredata dell'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza), ma meno di
150 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell'Archivio Nazionale Veicoli”.
Nella parte motiva si chiarisce che “Ciò posto va subito rilevato che - in base ad una coerente e corretta interpretazione del significato letterale e logico delle norme citate
- va prestata adesione al primo orientamento giurisprudenziale riportato nell'ordinanza di rimessione e che risulta prevalente (tra le tante: 9/7/2009 n.
16185; 21 n. 1/2006 n. 24673;) oltre che confermato da recenti decisioni (20/1/2010
n. 928;
18/1/2010 n. 653) sorrette da ampie e convincenti motivazioni con richiamo alla disposizione di cui al citato art. 247 reg. esec. C.d.S., secondo cui le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza ritualmente dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale (nel rispetto della procedura da seguire e con l'indicazione dei dati relativi alla patente ed ai mezzi di appartenenza) debbano essere eseguite di ufficio a cura della P.A. per cui, ove la P.A. non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita.
In proposito va innanzitutto osservato che dalla attenta e completa lettura delle motivazioni delle sentenze segnalate nell'ordinanza di rimessione il ravvisato contrasto giurisprudenziale è meno evidente di quanto possa apparire dalla semplice lettura delle massime di dette pronunzie. Infatti, mentre tutte le sentenze che hanno fatto decorrere il "dies a quo" per la notifica del verbale dalla variazione anagrafica -
e non dalla annotazione di essa nel P.R.A. - hanno ad oggetto casi in cui la detta variazione era stata debitamente comunicata dall'interessato al comune di residenza, le pronunzie che hanno fatto decorrere il "dies a quo" per la notifica del verbale al trasgressore, ne caso di trasferimento di residenza, dal momento della avvenuta variazione nel P.R.A., si riferiscono a fattispecie in cui il trasgressore non
4 aveva comunicato il cambio della propria residenza né all'anagrafe né al P.R.A.. Del pari non sussiste contrasto tra le previsioni normative di cui all'art. 94 C.d.S., comma
2, e l'art. 247 reg. esec. C.d.S., comma 3, (norme entrambe ispirate da un'evidente esigenza di semplificazione) atteso che solo per le prime tre ipotesi di cui alla prima norma è previsto che l'ufficio competente proceda "su richiesta dell'acquirente", mentre per la quarta ipotesi (ossia per il trasferimento di residenza disposto a seguito di richiesta dell'interessato dagli uffici comunali e da questi trasmesso all'ufficio centrale operativo della Direzione generale della il detto ufficio deve CP_2 procedere "analogamente" alle prime tre ipotesi con logica esclusione della necessità di una preventiva domanda ""avanzata dall'acquirente", requisito ovviamente non sussistente nel caso di trasferimento di residenza”.
In tempi recenti, Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21899 del 11/07/2022, ha precisato che “In tema di violazioni del codice della strada, ove la notifica del verbale di contestazione venga effettuata presso la residenza del destinatario come risultante dai pubblici registri, nella specie della e del P.R.A., il mancato CP_2 aggiornamento dei predetti, in caso di mutamento della stessa, può andare a discapito della P.A. solo se il privato cittadino abbia tenuto una condotta incolpevole, essendo a tal fine rilevante verificare se quest'ultimo, all'atto della richiesta di cambio di residenza, abbia anche indicato correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell'infrazione, poiché solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla PA l'erronea notificazione del verbale di accertamento presso l'indirizzo, almeno anagraficamente, non più attuale”.
Chiarito quanto sopra sotto un profilo generale, vanno evidenziate alcune peculiarità del caso di specie.
In primo luogo, la ricorrente ha eccepito fin dal primo momento che la contestazione è stata levata nei confronti di nata a [...] Parte_1 CP_1
24/07/1972, con codice fiscale , mentre ella è nata a [...] C.F._1
Salentina il 24/07/1972 e il suo codice fiscale è . C.F._2
Su tale motivo di contestazione, che porta a dubitare della riferibilità della sanzione all'attrice, come da questa fin dall'inizio ha eccepito, la non ha assunto CP_1 alcuna posizione.
Va poi rilevato che nel verbale di contestazione si legge che la violazione è stata compiuta con il veicolo targato FD835NF, di proprietà di . È Controparte_3
5 dunque emerso che l'infrazione è stata compiuta mediante l'utilizzo di un veicolo preso a noleggio. In ragione di tale circostanza, l'affermazione di parte convenuta, secondo cui la notifica sarebbe stata compiuta presso l'indirizzo risultante dall'archivio nazionale dei veicoli della MCTC, non ha alcuna verosimiglianza.
Nella relazione di servizio allegata alla comparsa di costituzione in primo grado, peraltro, il vicecomandante ha riferito dell'accertamento di una Persona_1 violazione a carico di quale proprietario del veicolo targato Parte_2
ES282GX, introducendo un elemento del tutto nuovo e chiaramente estraneo rispetto al giudizio.
Già sulla base della documentazione offerta da parte convenuta, pertanto, emergono notevoli incongruenze relative alla prova della corretta notifica del verbale presupposto. Difatti il codice fiscale e il luogo di nascita non sono riferibili all'attrice, la stessa non risulta proprietaria del veicolo con cui è stata commessa l'infrazione e non è dato sapere sulla base di quale elemento si sia accertato che ella era alla guida del veicolo nel giorno indicato, poiché l'accertamento è avvenuto mediante postazione fissa in modalità automatica, senza la presenza dell'organo di polizia.
Va poi evidenziato che non è stato in alcun modo provato che la notifica sia stata compiuta presso una residenza risultante dall'archivio nazionale dei veicoli della
MCTC, come affermato in comparsa. La Provincia di infatti, ha omesso la CP_1 produzione di qualsiasi elemento probatorio a sostegno di tale assunto, avendo omesso di produrre il certificato del PRA o la visura della MCTC e l'eventuale contratto di noleggio che avrà concluso con la cliente. CP_3
Non vi è poi alcun elemento probatorio coperto da fede privilegiata in merito all'accertamento della residenza, in quanto la relata di notifica nulla attesta in relazione alla riferibilità all'appellante dell'indirizzo presso cui è stato compiuto il tentativo di notifica e la relazione del corpo di Polizia Provinciale, comunque priva di fede probatoria, riguarda un soggetto ed un veicolo diversi da quelli oggetto di causa.
In ragione di quanto sopra, correttamente l'appellante ha censurato la sentenza impugnata, nella misura in cui ha affermato che la notifica del verbale è avvenuta regolarmente e che il postino ha dichiarato, con attestazione che fa fede fino a querela di falso, che il destinatario era assente.
6 Difatti, la sentenza ha omesso di pronunciarsi sulla questione principale, rappresentata dalla riferibilità alla ricorrente tanto del verbale presupposto – in ragione dell'errore nel codice fiscale di identificazione e del luogo di nascita - quanto della residenza.
La Provincia di avrebbe dovuto provare di avere eseguito la notifica presso CP_1
l'indirizzo risultante dai registri della MCTC, circostanza comunque inverosimile in quanto il veicolo non era di proprietà della al momento dell'infrazione. Pt_1
Poiché la è rimasta completamente inerte, l'opposizione è fondata e CP_1
l'appello da accogliersi. Non vi è infatti prova che la notifica sia stata tentata a una residenza eventualmente riferibile all'odierna appellante né che quella sia mai stata la residenza della stessa né, ancora, che la ricerca sia stata compiuta nei confronti della ricorrente, nonostante l'errore nel codice fiscale.
Non essendovi prova che il Verbale – del 18.11.2016 – sia stato mai notificato,
l'ordinanza ingiunzione opposta e ogni atto a essa presupposto vengono meno.
L'appello è dunque accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'assenza della fase istruttoria e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 3919/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara la nullità dell'ordinanza di pagamento n. 1046-2021-1212 del
10/11/2021 e di ogni atto presupposto e consequenziale;
b) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna la alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore Controparte_1 di , liquidate in € 43,00 per spese ed € 250,00 per compenso, Parte_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giulia Esposito, che ha reso la dichiarazione di rito;
c) Condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite di secondo grado in favore di parte appellante, liquidate in € 64,50 per spese ed € 362,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con
7 distrazione in favore dell'avv. Giulia Esposito, che ha reso la dichiarazione di rito.
Lecce, 22/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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